Articolo 1 della Legge 14 marzo 1977, n. 89
Articolo 2
Versione
17 aprile 1977
Art. 1.
E' fatto obbligo ai produttori ed ai rivenditori di latte alimentare per il consumo diretto, che a partire dal 1 ottobre 1976 ai sensi delle disposizioni vigenti deve essere posto in vendita con la denominazione "latte intero" ed avere un tenore di materia grassa non inferiore al 3,20 per cento, di osservare le prescrizioni stabilite per il "latte intero normalizzato" dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 566 del consiglio del 15 marzo 1976.
Entrata in vigore il 17 aprile 1977