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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/11/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 436/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA AL Presidente
Dr. OR TI Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 luglio 2023, da
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.: C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f.: , (c.f.: Parte_5 C.F._5 Parte_6
), rappresentati e difesi per procura da intendersi in CodiceFiscale_6 calce al ricorso in appello dagli avv.ti Cosentino TaniaFortunato (pec:
e NI RI (pec. Email_1
Email_2 appellanti contro
(p.i.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale dr. , rappresentata e difesa per mandato in Controparte_2 calce alla memoria di costituzione in appello dagli avvocati Maria Luisa Miazzi,
LA AZ, LE BI (pec:
, Email_3 appellata Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 43/2023, d.d. 25.01.2023, non notificata.-
In punto: illegittimità sospensione dal servizio.-
CONCLUSIONI
APPELLANTI:
• “accertare e dichiarare che dal giorno delle singole sospensioni alla data del
26.11.2021 il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottato dall' nei confronti delle odierne ricorrenti ai Parte_7 sensi del D.L. 44/2021 art. 4, come convertito in Legge 76/2021 nella versione ratione temporis applicabile antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1 lettera b) D.L. 172/2021 in vigore dal 27.11.2021 comporta discriminazione, nonché violazione dei principi Costituzionali in materia di tutela del lavoro, diritto alla dignità personale e professionale, nonché ad un'esistenza libera e dignitosa nei confronti delle ricorrenti stesse per i motivi in fatto ed in diritto esposti nel presente ricorso;
• accertare e dichiarare, inoltre o in aggiunta, che dal giorno delle singole sospensioni alla data del 26.11.2021 il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottato dall' nei confronti delle Parte_7 odierne ricorrenti ai sensi del D.L. 44/2021 art. 4, come convertito in Legge
76/2021 nella versione ratione temporis applicabile antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1 lettera b) D.L. 172/2021 in vigore dal 27.11.2021, comporta violazione/difetto dell'obbligo di repêchage, nonché violazione dei principi Costituzionali in materia di tutela del lavoro, diritto alla dignità personale
e professionale, nonché ad un'esistenza libera e dignitosa nei confronti delle ricorrenti stesse per i motivi in fatto ed in diritto esposti nel presente ricorso;
• accertare e dichiarare, altresì, che dal 27.11.2021 il mancato espletamento della procedura di accertamento dell'obbligo vaccinale come previsto dal nuovo art. 4 del D.L. 44/2021 come modificato dal D.L. 172/2021, in vigore proprio dal
27.11.2021, comporta nei confronti delle odierne ricorrenti discriminazione, nonché violazione dei principi costituzionali in materia di tutela del lavoro, diritto alla dignità personale e professionale, nonché ad una esistenza libera e dignitosa nei confronti delle ricorrenti stesse per i motivi in fatto ed in diritto esposti nel presente ricorso;
• infine, accertare e dichiarare che dal 1.1.2022 il provvedimento sospensivo adottato nei confronti delle odierne ricorrenti e come sopra meglio richiamato, andava a naturale scadenza per effetto delle norme applicative il giorno
31.12.2021 senza alcuna continuatività sul piano degli effetti giuridici. Per l'effetto, dunque, accertare e dichiarare che sarebbe stato onere dell'Azienda odierna convenuta riammettere in servizio le proprie dipendenti alla data del 1.1.2022 al fine di dare impulso alla nuova e differente procedura accertativa dello stato vaccinale anche affidata al controllo degli Ordini Professionali competenti e, solo all'accertamento della mancata ottemperanza all'obbligatorietà vaccinale, sospendere con nuovo e differente provvedimento le ricorrenti stesse;
• per l'effetto, nel caso di accertamento di tutte o di alcune soltanto delle circostanze sopra delineate:
1 – ordinare all' di revocare i detti provvedimenti fin Parte_7 dalla loro origine;
2 – condannare l' a rifondere alla dipendenti tutte le Parte_7 retribuzioni non corrisposte per il periodo intercorso dalle rispettive sospensioni sino al giorno della positivizzazione al Covid-19, o alla data dell'effettivo reintegro,
o al giorno dell'appuntamento vaccinale preso in costanza di normativa, o per il periodo che il Giudice riterrà di giustizia, con regolarizzazione contributiva e previdenziale nel medesimo periodo;
3 - in conseguenza della condanna suddetta, rifondere alle dipendenti gli interessi moratori e legali sulle somme dovute.
IN OGNI CASO:
• condannare l' a corrispondere alle odierne ricorrenti la Parte_7 somma che in corso di causa verrà̀ rispettivamente ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno sofferto dalle dipendenti per compromissione e violazione dei diritti di rilevanza costituzione di dignità personale e professionale, nonché il diritto ad una esistenza libera e dignitosa anche e soprattutto in considerazione del ruolo alimentare dello stipendio
e per aver creato ai loro danni discriminazione rispetto agli altri colleghi nelle medesime loro condizioni di scelta in merito all'obbligatorietà vaccinale;
• condannare, in aggiunta o in subordine, l a Parte_7 corrispondere alle odierne ricorrenti, la somma che in corso di causa verrà̀ rispettivamente ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa, a titolo di danno da perdita di chances e danno all'immagine, alla professione e al decoro subiti dalle dipendenti a causa della discriminazione e della violazione dei principi costituzionali di dignità professionale e personale subita rispetto agli altri colleghi nelle medesime loro condizioni di scelta in merito all'obbligatorietà vaccinale;
• con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio
APPELLATA:
“Rigettarsi l'appetto e confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia n. 43/2023 impugnata.
Spese e competenze professionali di entrambi i gradi integralmente refusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la gravata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia rigettava il ricorso presentato da un gruppo di dipendenti (OSS e infermiere) di
[...]
con il quale veniva contestata – sotto diversi profili - Controparte_3 la legittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per inadempimento all'obbligo vaccinale:
Le spese di lite venivano integralmente compensate “in ragione della sussistenza di orientamenti contrastanti in sede di merito”
Il giudice lagunare in parte motiva – per le parti in questa sede ancora devolute
- così argomentava:
a) nessun trattamento discriminatorio poteva dirsi verificato in ragione del carattere generico ed esplorativo delle richieste istruttorie sia quelle orali sia quelle di esibizione, nonché della produzione tardiva e quindi inammissibile della documentazione prodotta con le note autorizzate;
b) non era previsto alcun obbligo di repêchage, posto che le sospensioni dal servizio e dalla retribuzione erano state tutte effettuate in data successiva o di poco precedente all'entrata in vigore dell'art. 4 bis d.l. 44/2021 che “ha esteso l'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio- assistenziali e socio-sanitarie – da riferire, come da co. 1, alle “strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità”, e dunque “anche alle ricorrenti che lavorano presso strutture ospedaliere”, escludendo espressamente l'applicazione dell'obbligo di ricollocazione nei confronti degli “esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture”;
c) per il periodo successivo al 27.11.2021, entrata in vigore del d.l. 172/2021, non era necessario che l' effettuasse nuove procedure di Controparte_4 accertamento che, peraltro, per le ricorrenti iscritte ad Ordini Professionali sarebbero state di competenza dell'Ordine; gli accertamenti dell'inadempimento all'obbligo vaccinale effettuati prima del 27.11.2021 mantenevano, infatti, la loro efficacia:
• per le OSS a seguito dell'estensione temporale dell'obbligo vaccinale introdotta con successive modifiche normative (come peraltro comunicato alle medesime dall' 3: cfr. docc. 4 e 22 di memoria); CP_1
• per le infermiere fino ad una nuova ed eventuale procedura di accertamento attivata e portata a termine dal proprio Ordine
Professionale (art. 4 co. 1 bis l. 3/2022, di conversione del d.l.
172/2021).
2. Impugnano la sentenza le lavoratrici formulando quattro (4) motivi di gravame ed insistendo per il riconoscimento dei danni patrimoniali (pari all'illegittima decurtazione della retribuzione dovuta) e non.
2.1. Con il primo motivo - rubricato “ Violazione/erronea applicazione della normativa
Covid-DL 44/2021 e successive modificazioni” - censurano la sentenza laddove non ha considerato che l'introduzione del d.l. 172/2021 ha imposto ai datori di lavoro e agli Ordini Professionali di attivare dal 27.11.2021 una nuova procedura di accertamento e che, di conseguenza, in assenza di una “nuova” procedura, sono state private della opportunità di produrre nuova documentazione diretta ad accertare l'esonero dalla vaccinazione al fine di ottenere la riammissione in servizio.
2.2. Con il secondo motivo - rubricato “Violazione/erronea applicazione della normativa
Covid-DL 44/2021 e successive modificazioni in tema di obbligo di repêchage, omessa pronuncia su una domanda del ricorso” - denunciano l'erronea applicazione della normativa emergenziale in tema di repêchage, laddove il giudice a quo ha ritenuto di applicare l'art. 4 bis d.l. 44/2021 al fine di escluderle dalla platea dei destinatari di tale obbligo prima ancora dell'entrata in vigore del d.l. 172/2021.
2.3. Con il terzo motivo - rubricato “Omessa pronuncia sulle domande di accertamento dei danni ulteriori sofferti dalle dipendenti” - si dolgono dell'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria per i danni sofferti per compromissione e violazione
“dei diritti di rilevanza costituzionale di dignità personale e professionale, nonché il diritto a un'esistenza libera e dignitosa anche e soprattutto in considerazione del ruolo alimentare dello stipendio, nonché in tema di richiesta risarcitoria per danno da perdita di chances e danno all'immagine, alla professione e al decoro subiti dalle dipendenti a causa del comportamento datoriale e per ciascuna puntualmente descritti e dettagliati nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio”.
2.4. Con il quarto motivo - rubricato “Omessa valutazione delle prove emerse in corso di causa ed omessa motivazione nella sentenza in ordine al rigetto delle istanze istruttorie richieste ed emerse in corso di causa” - lamentano l'immotivato rigetto dell'ammissione delle istanze istruttorie nonché la mancata acquisizione della documentazione allegata alle note autorizzate
3. Radicatosi il contradditorio l' difende la Controparte_3 correttezza della gravata sentenza.
In particolare, evidenzia che prima di disporre la sospensione dal servizio aveva effettuato – con esito negativo - una ricognizione delle eventuali mansioni nelle quali ricollocare i dipendenti.
4. La causa, dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo, è stata trattata all'udienza del 26 giugno 2025 all'esito della quale è stato concesso alle parti termine per il deposito di note scritte anche in ordine alla rilevanza dell'arresto
Cass. n. 15697/2024, e poi decisa come da separato dispositivo all'udienza del
6 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è privo di pregio dovendo la motivazione dell'impugnata sentenza essere integrata come segue.
6. L'art. 4 del d.l. n. 44/2021 nel testo precedente alle modifiche intervenute con il D.L. 172/2021, prevedeva che:
“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati (comma
1°);
L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (comma 6°)
Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio” (comma 8°).
7. Come evidenziato dalla Suprema Corte con l'arresto 15697/2024 (conforme
Cass. n. 26893/2024) “nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del d.l. n.
44/2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del d.l. n. 172/2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repêchage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il d.l. 172/2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass., S.U., 5 aprile 2023, n. 9403) per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvo soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma 2.”
È stato poi successivamente precisato nella citata sentenza che “nonostante il
d.l. n. 172 del 2021 cit. sia entrato in vigore fin dal 27.11.2021, ritiene il collegio che il discrimine temporale tra le due diverse discipline succedutesi nel tempo sia da fissare al 15.12.2021”.
8. Nella prima fase, dunque, spettava al datore di lavoro dimostrare di aver adempiuto all'onere di ripescaggio o che, per l'assenza di posti, non era possibile adempire.
Osserva la Corte che tale onere è stato soddisfatto.
8.1. Come risulta dalle delibere del Direttore Generale (cfr. doc. 37 e 38 convenuta) nessuno fra i dipendenti non vaccinati e anche esenti era stato ricollocato. La procedura di verifica avveniva all'esito di approfondita istruttoria avviata in data
23 luglio 2021 con tutte le strutture aziendali (cfr. doc. 36) in relazione non alle sole posizioni ma a quella dei disponibili.
Di un tanto parte convenuta aveva anche compiutamente esposto in limine litis
(punti da 19.1 a 19.4 della memoria ex art. 416 c.p.c.).
8.2. Inoltre, l'assolvimento dell'onere probatorio sul punto - proprio in relazione alla posizione dell'azienda convenuta - è stato accertato anche dai provvedimenti del Tribunale Venezia d.d. 26.01.2022 (cfr. doc. 39 convenuta), 10.12.2021 (cfr. doc. 40 convenuta), 10.12.2021 (cfr. doc. 41 convenuta), 24.12.2021 (cfr. doc.
42 convenuta), 28.02.2025 (depositata all'udienza di discussione) nonché n.
412/2025 di questa Corte territoriale.
8.3. Infine, le istanze istruttorie e l'ordine di esibizione sulla cui rilevanza insiste parte appellante sono inammissibili, laddove omettono di illustrare le ragioni trascurate dal primo giudice - come invece richiesto dalla giurisprudenza più accorta (cfr. Cass. S.U. n. 4835/2023) - per le quali il contenuto del documento giustifichi l'acquisizione nonché di indicare rispetto a quali altre specifiche colleghe sarebbero state discriminate.
9. Infondate sono anche le doglianze relative all'obbligo di rinnovare per effetto dello ius superveniens (dal 27.11.2021 rectius 15.12.2021) le procedure di accertamento dell'esonero dalla vaccinazione laddove - come correttamente stabilito dal giudice di prime cure - gli atti di accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale mantenevano efficacia anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 172/2021 non essendo prevista sul punto decadenza alcuna ex lege.
La correttezza dell'operato di parte datoriale emerge, peraltro, anche dalle seguenti circostanze:
a) da un lato le ricorrenti non avevano allegato alcun elemento che potesse giustificare la loro riammissione in servizio, poste che è pacifico che le stesse avessero deciso di non vaccinarsi laddove nemmeno erano in possesso di attestazione di esenzione ex art. 4 comma 2° del d.l. n.
44/2021;
b) contraeva il virus Covid-19 già durante il primo periodo Parte_4
(novembre 2021) venendo riammessa definitivamente in servizio in data
13.11.2021;
c) , venivano Parte_2 Parte_5 CP_5 riammesse in servizio a seguito di infezione e guarigione da Covid-19 rispettivamente in data 14.02.2022, 07.02.2022, 14.02.2022.
10. Si deve, quindi, concludere per la legittimità della sospensione per la c.d. prima fase (avendo parte datoriale dimostrato di non poter procedere al ripescaggio delle lavoratrici) e per la c.d. seconda fase (per la validità tout court della disposta sospensione dal servizio) con conseguente rigetto di tutte le domande risarcitorie.
11. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi avuto riguardo al valore della controversia (indeterminato), all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti.
12. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, liquidate in € 6.946,00, oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 06.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TI OR AL IA