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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 3468/2023 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta come in epigrafe avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa da:
, nata a [...] il [...], ed ivi res. in Via Strada per Parte_1
Cicchitto Lotto 23 Scala G, c.f. , elettivamente C.F._1
domiciliata in Vittoria, Via Gaeta n. 116/B, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Battaglia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]ON
Palestro n. 345, c.f. ; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. in sede che ha espresso parere favorevole in data 08.11.2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso, depositato in data 28.11.2023, chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni statuite in seno al decreto n. 12781/2023, del
28.7.2023, emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del proc. R.G. n.
450/2023; in particolare chiedeva l'affidamento esclusivo in proprio favore della minore , nata il [...] dalla relazione more uxorio con ER
, l'aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico ON del resistente nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché la condanna del suddetto, a norma dell'art. 473bis 39 lett. a), b), c), c.p.c. La ricorrente deduceva, infatti, che il resistente si era totalmente disinteressato degli interessi e delle necessità della figlia, che aveva incontrato solo nel mese di marzo 2023, e che le esigenze della minore si erano accresciute, dato l'aumento dei prezzi di mercato per i generi alimentari di prima necessità. 3
Il resistente, , sebbene regolarmente citato, non ON compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, il ricorso in esame appare meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati.
Ed invero, la possibilità di revisione delle condizioni di separazione – e quindi di divorzio - deve trovare fondamento e giustificazione nella sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di pronuncia della sentenza o dell'omologa. Le sentenze di separazione e di divorzio riguardano infatti un rapporto soggetto a mutamenti e sono dotate di autorità, intangibilità e stabilità, solo se le statuizioni rimangono invariate (c.d giudicato rebus sic stantibus) (Cass. 14 settembre 2020 n. 19020, Cass. 1° luglio 2015 n. 13514).
Il suddetto principio è applicabile anche nel caso di specie, ossia nelle ipotesi di richiesta di modifica delle condizioni stabilite in seno ad un decreto che ha già regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nella fattispecie concreta appaiono sussistere delle circostanze sopravvenute tali da giustificare la modifica delle condizioni di cui al decreto predetto.
In particolare, in merito alla domanda di affidamento esclusivo della figlia alla ricorrente, si rileva che l'affidamento condiviso debba essere escluso nei casi in cui la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore". Posto che il legislatore non ha tipizzato le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto, il quale deve decidere adottando un
"provvedimento motivato", con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario
“che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta 4
carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I,
16593/2008).
Nel caso di specie, la ricorrente, all'udienza del 04.11.2024, ha dichiarato che il resistente non si è mai interessato della minore, adducendo come scusa di essere sempre impegnato con il lavoro;
la stessa non ha avuto contatti con il dall'aprile 2023, “quando per l'ultima volta è venuto a CP_1
vedere la bambina, ma solo per pochi minuti. Dopo di allora si è dileguato e non si è fatto più sentire;
non so allo stato dove abiti. Mia figlia non conosce il padre, né alcuno dei familiari paterni (…) E' da circa un anno che non corrisponde più alcunché per il mantenimento della figlia” (cfr. verbale d'udienza del 4.11.2024).
Alla luce delle suddette dichiarazioni, appare con evidenza il pressochè totale disinteresse esternato dal nei riguardi della figlia, sotto il CP_1
profilo sia materiale, considerato l'omesso versamento di alcun contributo economico per il mantenimento della minore da oltre un anno, che morale, non avendo il suddetto più cercato la figlia dall'aprile del 2023.
La sua condotta riprovevole di non curanza verso la figlia trova un ulteriore riscontro nel suo atteggiamento processuale di assoluta inerzia, e nel suo stato di irreperibilità.
Deve pertanto configurarsi un complessivo disinteresse del per le CP_1 esigenze di cura, istruzione ed educazione della figlia, il che è sintomo di una sua carenza o inidoneità genitoriale.
Appare pertanto opportuno disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre . Parte_1
Relativamente alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, appare opportuno confermarsi quanto previsto dalle parti congiuntamente in sede di prima regolamentazione, ovvero: il padre, tenuto conto della tenera età 5
della minore, la potrà vedere per un'ora, presso l'abitazione ove risiederà con la madre, il venerdì mattina e la domenica pomeriggio, previo accordo con la . Pt_1
Con riguardo alla determinazione dell'assegno di mantenimento per la minore, da porsi a carico del resistente, occorre preliminarmente precisare che i genitori devono mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio
(art. 30 Cost, art. 147 c.c.), e che il dovere di mantenimento persiste e deve essere garantito anche in caso di crisi familiare, dovendo i genitori adempiere al mantenimento dei figli in concorso tra di loro in proporzione alle rispettive sostanze, e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis co. 1 c.c.); ciò significa che si deve tenere conto, oltre che della capacità di lavoro, anche degli impegni educativi, di cura e domestici in capo ai genitori.
In merito alla richiesta della ricorrente di aumento dell'assegno di mantenimento, posto a carico del resistente in favore della minore, da euro
150,00 ad euro 250,00, occorre valutare quanto emerso dalle acquisizioni processuali in atti.
La ricorrente ha affermato di essere disoccupata, mentre, in merito alla pozione lavorativa del resistente, all'udienza del 4.11.2024, ha dichiarato di non sapere quale lavoro il predetto svolga attualmente, ma che in precedenza aveva lavorato presso l'azienda agricola “Jhonni Ortaggi”, poi presso un altro magazzino, da cui, tuttavia, si era licenziato (cfr. verbale d'udienza del giorno 04.11.2024).
In particolare, il resistente, mentre lavorava alle dipendenze della “Jhonni
Ortaggi”, ha dichiarato un reddito annuo da lavoro dipendente pari ad euro
16.850,12, come risulta dal verbale di ricerca beni ai sensi dell'art. 492 bis, commi 8 e 9 c.p.c. del Tribunale di Ragusa (cfr. doc. 5 del ricorso introduttivo), e successivamente è stato ingaggiato con contratto a tempo 6
indeterminato presso la ditta FGM s.r.l. (cfr. doc. 2 delle note di trattazione dell'8.4.2024).
Alla luce di ciò, rilevata l'evidente potenzialità lavorativa e la capacità economica del resistente, e considerato che le esigenze della minore ER
, di anni due, soprattutto quelle relative all'aspetto alimentare, in
[...] quanto ormai svezzata, tendono ad aumentare, si reputa congruo disporsi a carico del , a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, il CP_1 pagamento dell'importo di euro 200,00 mensili, da versarsi alla entro Pt_1 il giorno 05 di ogni mese – al netto dell'assegno unico familiare, da corrispondersi per l'intero in favore della madre, quale genitore che ha assunto in via pressochè esclusiva il compito di cura e di gestione della minore -, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della medesima.
Infine, ai sensi dell'art. 473 bis.39, lettera a), c.p.c., rilevato che il è CP_1 risultato inadempiente in merito al versamento dell'assegno quale contributo al mantenimento della minore, nonché all'esercizio del diritto di visita paterno, come disposto in seno al decreto di cui oggi si chiede la modifica, si ritiene di doverlo ammonire, invitandolo al rispetto delle statuizioni rese nei suoi confronti.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto nella contumacia di , ON 7
a parziale modifica del decreto n. 12781/2023 del 28.7.2023, emesso dal
Tribunale di Ragusa nell'ambito del proc. R.G. n. 450/2023
dispone l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente ER
, con facoltà per il padre, , di vederla e tenerla Parte_1 ON con sé secondo le modalità di cui in parte motiva;
pone a carico del resistente, , l'obbligo di corrispondere a ON
, per il mantenimento della figlia , un assegno mensile Parte_1 ER di euro 200,00 - al netto dell'assegno unico familiare, da corrispondersi per l'intero in favore della madre -, da versarsi entro il 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si ammonisce il perchè cessi la propria condotta inadempiente in CP_1 merito sia al versamento dell'assegno quale contributo al mantenimento della minore che all'esercizio del diritto di visita paterno.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 20.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti