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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/10/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2262/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. Dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 2262 2022 promossa da:
( C. F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Daniela Massai Parte_1 CodiceFiscale_1 C (Cod. Fisc. ; PEC: vvocati.prato. ), ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata in ES NT (Fi), via Olivi 5 c/o studio Allegretti;
ATTRICE contro
(cod.fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Zanasi CP_1 C.F._4 (Cod. Fisc. ), ed elettivamente domiciliato in Prato, Via del Ceppo Vecchio n. C.F._5 5, presso il suo studio CONVENUTO
Avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, PRONUNCIARE la separazione personale tra i coniugi ed il Sig. DICHIARARE ai sensi dell'art. 151, co Parte_1 CP_1 II, Cod. Civ. l'addebito a carico del marito, Sig. per aver tenuto comportamenti contrari ai Parte_2 doveri che derivano dal matrimonio per tutti i motivi indicati nel ricorso ed in Atti di causa;
AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
ASSEGNARE la casa coniugale posta in Prato Via Tommaso Pini n. 44 alla ricorrente, con tutti i mobili che la corredano, affinché vi possa continuare a vivere insieme ai figli fino alla loro completa indipendenza economica in quanto risulta essere la volontà degli stessi figli;
ASSEGNARE la auto in uso alla Sig.ra Parte_1
Tipo Opel Mokka tg FA715HX alla medesima in modo da sopperire ai bisogni anche dei figli;
RICONOSCERE il diritto della Sig.ra ad ottenere un assegno di mantenimento a carico Parte_1 del marito e, per l'effetto CONDANNARE, il Sig. alla corresponsione di un contributo CP_1
pagina 1 di 7 economico a titolo di mantenimento della moglie pari ad Euro 700,00 a decorrere dal deposito del presente ricorso oltre alla rivalutazione ISTAT da corrispondere entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese in quanto la ricorrente stante l'età e la gestione familiare non riesce a trovare un lavoro;
CONDANNARE, il Sig. a corrispondere alla Sig.ra l'importo di Euro CP_1 Parte_1 1.000,00 ( mille/00) pari a ad Euro 500,00 per ciascun figlio, a decorrere dal deposito del presente ricorso, oltre alla rivalutazione ISTAT da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese oltre alla corresponsione del 100% delle spese straordinarie che il padre corrisponderà per intero;
CONDANNARE il Sig. alla ripetizione della somma di Euro 30.000,00 a favore della CP_1 Sig.ra concessa dalla moglie a favore del marito a titolo di prestito per i motivi riportati Parte_1 esaustivamente in Atti. CONDANNARE altresì, il Sig. a corrispondere all'erario e/o agli enti CP_1 impositori la somma di Euro 13.045,11 per omesso pagamento di tasse e tributi. DISPORRE il diritto di visita e di frequentazione del Sig. nei confronti dei figli in forma libera considerata la Parte_3 maggiore età dei figli. Con vittoria di spese ed onorari di Causa. Per parte convenuta: voglia il Tribunale, IN TESI, 1) previa la revoca della ordinanza provvisoria del 11.06.2023 emessa dal Presidente f.f, rigettare la domanda di separazione personale dei coniugi e/o di addebito, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata essendo applicabile la legge dello Stato della Albania ed essendo carente la Giurisdizione del Giudice adito, in quanto l'azione per lo scioglimento del matrimonio, ex art. 132 Codice della Famiglia dello Stato di Albania, è stata preventivamente attivata dal sig. il 01.07.2022 avanti al Tribunale di Vlore (Albania); 2) CP_1 disporre la delibazione della sentenza emessa dal Tribunale di Vlore n. 419 del 22.06.2023, prodotta in PCT, con relativa traduzione in lingua italiana, con la nota di deposito del 12.10.2023 a definizione del procedimento civile iscritto al n. 23004 – 01848 – 61 – 2022 per lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. con la signora il 24.12.1998 in Valona (Albania), CP_1 Parte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Prato al n. 165 P. 2 S. C anno 2019, ordinando all'Ufficiale di Stato civile la annotazione della detta sentenza, accertando e dichiarando che la stessa copre il dedotto ed il deducibile;
3) assegnare la casa coniugale posta in Prato via Tommaso Pini n. 44 alla ricorrente affinché vi possa vivere insieme ai due figli ed fino al Per_1 Per_2 raggiungimento della loro completa indipendenza economica;
4) accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , avendo lo stesso avviato attività lavorativa retribuita fin dal 01.06.2022 ed Per_1 in ultimo mutata con il contratto di lavoro del 31.-05.2024 con (doc. 36 in atti); 5) Controparte_2 disporre un assegno perequativo di mantenimento a favore della sola figlia maggiorenne a Persona_3 carico del sig. di euro 300,00 mensile, o quella somma diversa e di giustizia, con CP_1 corresponsione diretta in favore della stessa;
6) disporre che i coniugi concorrano a contribuire nella misura del 50% ciascuno al sostenimento delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia maggiorenne fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, concordandole fra Per_2 loro, ove necessario, con le modalità previste dal protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Prato;
7) disporre la collocazione residenziale preferenziale dei figli maggiorenni presso la abitazione di Prato Via Tommaso Pini n. 44 e disporre il diritto reciproco dei rispettivi genitori di visita, di frequentazione e di reciproca convivenza nei confronti dei loro figli maggiorenni e in forma libera, Per_2 Per_1 considerata la loro maggiore età ; 8) respingere ogni altra domanda proposta dalla ricorrente in quanto inammissibile secondo il rito e comunque infondata nel merito, in fatto ed in diritto, oltre che non provata. IN IPOTESI 9) nella denegata ipotesi di mancata delibazione della sentenza del Tribunale di Vlore che sarà emessa a definizione del procedimento civile iscritto al n. 23004 – 01848 – 61 – 2022, accertare e dichiarare, in applicazione della legge dello Stato della Albania, lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. con la signora il 24.12.1998 in Valona (Albania), CP_1 Parte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Prato al n. 165 P. 2 S. C anno 2019,
pagina 2 di 7 ordinando all'Ufficiale di Stato civile la annotazione della emananda sentenza. In ogni caso con vittoria di spese compensi ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 05.10-2022 ha adito il Tribunale di Prato per sentire Parte_1 pronunciare la separazione personale tra i coniugi con dichiarazione di addebito a carico del marito,
CP_1 A sostegno della domanda, ha dedotto che:
-ha contratto matrimonio in Albania in data 24.12.1998 con matrimonio iscritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato;
-dall'unione sono nati in data 15.07.2000 ed in data 3.06.2002 entrambi Persona_4 Persona_3 studenti;
-in costanza di matrimonio, si è dedicata completamente alla prole ed al marito, anche in considerazione del fatto che l'attività lavorativa del Sig. lo portava a lunghi periodi di assenza da CP_1 casa per far fronte a commesse in Italia ed all'estero;
- non possiede per questo redditi propri né beni immobili (in passato il marito ha - per soli fini fiscali- intestato alla moglie alcuni immobili successivamente venduti ed il cui ricavato è stato da lui incamerato interamente);
-al contrario, il Sig. è un facoltoso imprenditore, con una redditizia attività in proprio in CP_1 quanto titolare della ( società che si occupa della costruzione di immobili civili Parte_4 ed industriali ed ha alle proprie dipendenze 6/7 operai); è, inoltre, proprietario (in proprio e per interposta persona) di immobili sia in Italia che in Albania, dai quali percepisce un canone di circa 600,00 Euro per la locazione dell'immobile sito in Prato, via Pieraccioli 55; è intestatario di più veicoli;
ad aver sempre provveduto a1 mantenimento della famiglia, facendo fronte ad ogni spesa CP_1 sia strettamente domestica (utenze, imposte) sia per le necessità della moglie e dei figli (mediche, sportive, alimentari, vestiario, viaggi);
-il resistente sin dall'inizio dell'unione coniugale ha manifestato un comportamento dispotico e violento nei confronti della moglie, sfociato in aggressioni verbali e fisiche anche alla presenza dei figli, così che da tempo e' venuta a mancare tra i coniugi la unione affettiva e sentimentale;
Ella ha altresì scoperto che il marito ha intrattenuto per anni plurime relazioni extraconiugali. Ciò ha ulteriormente peggiorato le condotte di quest'ultimo nei confronti della famiglia ( tanto che è stato necessario richiedere l'intervento delle forze dell'ordine), il ha, infine, abbandonato la casa familiare, a far CP_3 data dal 31 dicembre 2021. -i comportamenti violenti del padre ai danni della madre e della figlia, accorsa in aiuto della madre, avrebbero altresì determinato nei figli un forte turbamento;
-le condotte del integrano gli estremi dell'addebito della separazione;
CP_1
-la marcata differenza di redditi tra marito e moglie e la sostanziale impossibilità di quest'ultima di reinserirsi utilmente nel mondo del lavoro per età e competenze fondano la richiesta di disposizione in suo favore di assegno di mantenimento, quantificato in euro 700,00; il tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio fonda la richiesta di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 500,00 per ciascun figlio;
-quanto all'assegnazione della casa coniugale, in considerazione della decisione dei coniugi di adibire a casa familiare l'immobile posto in Prato Via Tommaso Pini n. 44, formalmente di proprietà della madre del Sig. ma in realtà acquistato dal medesimo, e in considerazione della decisione CP_1 dei figli della coppia di continuare a vivere con la madre, la stessa deve essere assegnata alla Pt_1
si è costituito in giudizio ed ha contestato le deduzioni avversarie eccependo che;
CP_1 la domanda di separazione è improcedibile per la contestuale pendenza di domanda di divorzio presso il Tribunale di Vlore, in Albania. Come risulta certificato del matrimonio prodotto, infatti, i coniugi pagina 3 di 7 hanno celebrato il loro matrimonio a Vlore (Albania) il 24.12.1998. In data 01.07.2022, il resistente ha proposto domanda davanti al Tribunale Civile di Vlore per ottenere lo scioglimento del matrimonio ed il detto procedimento è stato regolarmente iscritto al ruolo del detto Tribunale al n. 23004 – 01848 – 61 – 2022, come da citazione e pedissequo decreto di comparizione prodotto;
nel procedimento sarebbero state tenute le udienze del 04.10.2022 e del 21.02.2023 e le parti sarebbero semplicemente in attesa di una prossima pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado;
la legge n. 218 del 31 maggio 1995, relative ai rapporti di famiglia (Titolo III - Capo IV -artt. 26-37) stabilisce che, in caso di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, si applica “la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio”; in particolare l'art. 31 della L. 218/1995 fa riferimento alla Giurisdizione e alla legge applicabile estendendo anche all'istituto del divorzio (o scioglimento del matrimonio) l'operatività dei criteri fissati per tutti i rapporti coniugali e per la separazione. Il secondo comma della detta disposizione (art. 31) prevede che, nel caso in cui la separazione o il divorzio non siano per nulla previsti e regolati dalla legge straniera individuata come applicabile, troverà applicazione la legge italiana;
il presupposto per l'applicazione della legge italiana sarebbe l'assenza dell'uno o dell'altro istituto nell'ordinamento straniero (fatto che non sarebbe però riscontrabile nel caso di specie, stante la disposizione dell'art. 132 del Codice di Famiglia dello Stato Albanese) e non anche l'impossibilità per la parte di avvalersene;
ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso proposto, in quanto inammissibile e/o improcedibile per carenza di Giurisdizione del Giudice adito per i tutti motivi sopra esposti, ed anche perchè, nel caso di specie, vi sarebbe prova documentale del fatto che l'azione per lo scioglimento del matrimonio era stata già attivata da parte del resistente sig. antecedentemente, ed essa sarebbe stata ancora CP_1 pendente avanti al Tribunale di Vlore;
-nel merito, il resistente ha negato di aver posto in essere condotte maltrattanti o violente nei confronti della coniuge e di aver lasciato la famiglia in una situazione di “abbandono morale e materiale”; ha attribuito, invece, la causa del venir meno dell'affectio coniugalis a comportamenti intemperanti della moglie.
-quanto alla casa familiare, il resistente ha dato atto che la è effettivamente e stabilmente Pt_1 domiciliata, unitamente ai figli maggiorenni ed , nell'immobile di Via Tommaso Pini Per_1 Per_2 n.44, di proprietà esclusiva della madre del resistente, , in forza del contratto di permuta e CP_4 vendita del 19.02.2018 rogitato dal Notaio rep. 124.045 Racc. n. 24.789. Persona_5 Detto immobile, sarebbe stato concesso in comodato gratuito verbale al resistente solo in virtù dello stretto legame di parentela, cosicchè la signora lo ha utilizzato senza tuttavia mai Parte_1 corrispondere alcun canone e/o rimborso di spese, neppure quelle condominiali, e senza farsi carico delle spese per utenze domestiche, pagate dalla proprietaria, che avrebbe anche aiutato economicamente la famiglia in maniera continuativa.
-quanto ai redditi, il ricorrente ha negato di aver i redditi indicati dalla n quanto il suo reddito Pt_1 medio si attesta, al netto delle imposte, intorno ad euro 20.000,00 annui;
egli è intestatario di un solo appartamento, posto in Prato via G. Pieraccioli n. 55 acquistato con rogito notaio del 21.01.2008 Per_6 rep. 21.435 recc. 9834 nonché di un garage di circa 21 mq. posto in Prato via Damiano Chiesa n. 20 interno 31, piano (quest'ultimo in comune proprietà con la ricorrente per la quota del 50%, in quanto acquistato in regime di comunione legale).; sul primo immobile sussiste un mutuo fondiario per euro 190.000, acceso a nome del resistente e per il quale lo stesso versa la somma di euro 1.000 circa ogni mese, solo parzialmente compensata dal canone di locazione € 500,00 (e no di € 600,00, come dedotto dalla ricorrente;
-i veicoli di proprietà del resistente sono di modesto valore economico in quanto veicoli di età vetusta;
parimenti non corrisponderebbe a verità che il resistente sia socio e/o titolare e/o amministratore della poiché, da visura camerale emergerebbe chiaramente che Parte_5 detta società è partecipata con quote del 50% ciascuno dal fratello del resistente sig. e dalla Parte_5 sig.ra Il sig. ha intrapreso una diversa attività indirizzata Persona_7 CP_1
pagina 4 di 7 all'acquisto, alla vendita, e soprattutto alla ristrutturazione edilizia di immobili, costituendo, in data 20.01.2022, la PA ST , nella qualità di socio accomandatario per Controparte_5 la quota del 50% in una società con;
Controparte_6 non è vero che la on ha redditi e non si può reinserire nel mondo del lavoro;
ed infatti, Ella, in Pt_1 data 13.04.2021, ha costituito la società ,avente ad Controparte_7 oggetto attività di parrucchiera per signora ed estetista in pari quota con la sua socia;
svolge altresì stabilmente la attività di domestica e/o di badante presso una famiglia che risiede a Prato, loc. Grignano, via del Lazzeretto, con un impegno lavorativo continuativo per cinque giorni settimanali di circa otto ore giornaliere;
-il figlio maggiore non frequenta l'Università, ma ha stipulato un contratto di lavoro di apprendistato in data 01.06.2022 dal quale percepisce un regolare stipendio per circa € 1.500,00 mensili;
i figli, peraltro, in quanto maggiorenni hanno una diretta legittimazione a richiedere il mantenimento, mentre la Pt_1 difetterebbe di legittimazione attiva per le relative richieste, sulla base dell'art. 155 quinquies c.c. che prevede espressamente che l'assegno è versato, salvo diversa disposizione del Giudice, direttamente in favore dell'avente diritto.
Alla prima udienza in data 05-04-2023, le parti sono state sentite personalmente.
Sulla questione preliminare, il giudice, a scioglimento della riserva precedente, ha ritenuto non esservi dubbio in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, trovando sul punto applicazione l'art. 3, lett. a) del Regolamento CE n. 2201/2003 (che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti), secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando i coniugi hanno residenza abituale in Italia ovvero quando in Italia era fissata l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora;
ha ritenuto, poi, che la pendenza contestuale di due procedimenti come aventi “medesimo titolo e medesimo oggetto”, va escluda tra il giudizio proposto in questa sede e quello pendente in Albania, avente ad oggetto il solo aspetto amministrativo dello scioglimento del matrimonio. In conseguenza di ciò, per quanto riguarda lo status, in applicazione della legge albanese, potrebbe essere al più pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio tra i coniugi, senza la previa pronuncia della separazione, istituto non contemplato dalla legge, mentre le decisioni in punto di mantenimento del coniuge e della prole avrebbero dovuto essere adottate applicando la legge italiana, in ossequio all'art. 3 del Protocollo Aja del 23.11.2007, richiamato dall'art. 15 del Regolamento n. 4 del 2009, che individua come criterio generale quello della legge del luogo di residenza abituale del creditore, da individuarsi nell'attuale attrice.
Il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori. Nelle more, i difensori delle parti hanno depositato memorie nelle quali approfondivano le deduzioni ed eccezioni predisposte in atti introduttivi. Il difensore di parte resistente ha depositato in formato digitale copia della sentenza di scioglimento di matrimonio n. 419/23 emessa dal Tribunale di Valona e tradotta in italiano. Con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la difesa di parte ricorrente chiedeva in via istruttoria ammettersi interrogatorio del Sig. e prova per testi dei figli della coppia ed parte resistente CP_1 Per_2 Persona_4 chiedeva invece ammettersi interrogatorio formale della ricorrente, nonché prova per testimoni con i figli della coppia. Le parti hanno cercato un accordo, ma senza esito positivo. E' stata, dunque, svolta attività istruttoria, nei limiti delle prove ammesse dal Giudice;
parte resistente ha poi rinunciato ad escutere Persona_3
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025 e sono stati concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche. Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue. La separazione con richiesta di addebito. Risulta dagli atti di causa che, prima dell'introduzione del presente giudizio da parte della Pt_1 ha introdotto la domanda di divorzio presso il Tribunale di Valona, in Albania. CP_1 In sede di provvedimenti preliminari, il Giudice del presente procedimento ha ritenuto non provata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Successivamente, però, la difesa di parte Pt_1
pagina 5 di 7 ha depositato l'estratto dell'atto di matrimonio dei coniugi, trascritto presso il Comune di Prato, CP_1 dal quale risulta l'annotazione della sentenza di divorzio pronunciata tra i coniugi dal Tribunale di Vlore il 22 giugno 2023. Ora, poiché, prima di annotare la sentenza straniera, l'ufficiale di Stato civile ha l'onere di verificare la legalizzazione della medesima, l'annotazione nel registro di Stato civile comporta l'efficacia della sentenza straniera sul territorio italiano. Deve, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione dei coniugi e sul conseguente addebito. L'assegnazione della casa coniugale. Entrambe le parti hanno concluso per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
la casa coniugale, dunque, deve essere assegnata a che la abiterà con i figli fino alla loro Parte_1 autosufficienza e all'uscita di casa. Il mantenimento di Parte_1 ha chiesto a un mantenimento di € 700,00 mensili;
in fase presidenziale, in Parte_1 CP_1 data 11 giugno 20023, facendo riferimento ai criteri della separazione personale, ha disposto un assegno mensile di € 250,00. Successivamente, tuttavia, è intervenuta la sentenza di divorzio, il 22 giugno 2023. In questa sede, dunque, il Collegio deve valutare se sussistono i presupposti per concedere l'assegno divorzile. A questo proposito, rileva il Collegio che la on ha depositato alcun aggiornamento reddituale e Pt_1 patrimoniale e, dunque, non è possibile valutare, allo stato, se sussista nei suoi confronti una necessità di tipo assistenziale. Né sono state provate le allegazioni che possano fondare un sacrificio della Pt_1 per la famiglia, tali fa fondare la concessione di un assegno con funzione compensativa. La domanda deve, dunque, essere rigettata. Il mantenimento dei figli e di . Per_2 Per_1 Deve, innanzitutto, darsi atto che la è legittimata, in concorrenza con i figli, a chiedere il Pt_1 mantenimento al padre, giacchè i figli sono con lei conviventi. Il figlio , classe 2020, sin dall'inizio del giudizio non era più studente;
parte convenuta ha Per_1 documentato che egli ha avuto un contratto di apprendistato dal 1 giugno 2022 a aprile 2023, con uno stipendio mensile di € 1500,00 (doc.. 20,21, 24,25); dal maggio 2023 ha stipulato un contratto di apprendista e aiuto cuoco per trentasei mesi e poi un contratto di lavoro formativo con retribuzione di
€ 1098,00 mensili (doc. 36). Il tempo trascorso da quando ha terminato gli studi e i plurimi Per_1 contratti di lavoro avuti inducono il Tribunale a ritenere che egli abbia raggiunto l'autosufficienza economica, in proporzione alla propria capacità lavorativa specifica. Nulla è, dunque, più dovuto dal padre a titolo di mantenimento, considerato che, comunque, il ha comunque messo a disposizione CP_1 di moglie e figli l'abitazione familiare e il conseguente valore economico. La figlia , invece, secondo le allegazioni del contenute nella conclusionale, non smentite Per_2 CP_1 dalla ricorrente, che non ha depositato la replica, si è laureata nel luglio 2025, Il resistente ha chiesto, successivamente alla precisazione delle conclusioni, perché il fatto è successivo, la revoca dell'assegno di mantenimento per , anche eventualmente previa remissione della causa sul ruolo per Per_2 modificare le conclusioni. Ritiene il collegio che la causa debba essere decisa sulle conclusioni rassegnate. In ogni caso, anche laddove la causa fosse rimessa sul ruolo per formulare le nuove conclusioni sul punto, la revoca dell'assegno di mantenimento non potrebbe essere pronunciata. Ed infatti, il completamento degli studi non garantisce di per sé l'autosufficienza economica dal giorno successivo. Qualora, dunque, sia successivamente provata l'allegazione del che ha reperito un lavoro, il ricorrente potrà CP_1 Per_2 presentare nuovo ricorso. In assenza di mutamento degli elementi reddituali che hanno determinato la quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede provvisoria, deve ritenersi adeguato l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT. Entrambi i pagina 6 di 7 genitori concorreranno, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie di , Per_2 individuate secondo le linee guida del CNF in materia di famiglia. Le altre domande. La domanda di assegnazione dell'auto è inammissibile, perché non esiste il diritto invocato. Quanto alla richiesta di restituzione di somme, trattasi di domanda inammissibile perché soggetta al rito ordinario, diverso da quello di famiglia e non cumulabile. Le spese del giudizio. In ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di separazione giudiziale e di addebito;
-rigetta la domanda di assegno di mantenimento di Parte_1
-rigetta la domanda di mantenimento del figlio;
Per_1
-assegna la casa familiare a che la abiterà con i figli;
Parte_6
-dispone che versi a a titolo di mantenimento della figlia , entro il Parte_7 Parte_6 Per_2 giorno cinque del mese, la somma di euro trecento;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie di , Per_2 individuate secondo il Protocollo del Tribunale Prato|COA Prato;
-dichiara inammissibili le altre domande;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Prato, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025, su relazione della dott. Lucia Schiaretti La Presidente Lucia Schiaretti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. Dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 2262 2022 promossa da:
( C. F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Daniela Massai Parte_1 CodiceFiscale_1 C (Cod. Fisc. ; PEC: vvocati.prato. ), ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata in ES NT (Fi), via Olivi 5 c/o studio Allegretti;
ATTRICE contro
(cod.fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Zanasi CP_1 C.F._4 (Cod. Fisc. ), ed elettivamente domiciliato in Prato, Via del Ceppo Vecchio n. C.F._5 5, presso il suo studio CONVENUTO
Avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, PRONUNCIARE la separazione personale tra i coniugi ed il Sig. DICHIARARE ai sensi dell'art. 151, co Parte_1 CP_1 II, Cod. Civ. l'addebito a carico del marito, Sig. per aver tenuto comportamenti contrari ai Parte_2 doveri che derivano dal matrimonio per tutti i motivi indicati nel ricorso ed in Atti di causa;
AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
ASSEGNARE la casa coniugale posta in Prato Via Tommaso Pini n. 44 alla ricorrente, con tutti i mobili che la corredano, affinché vi possa continuare a vivere insieme ai figli fino alla loro completa indipendenza economica in quanto risulta essere la volontà degli stessi figli;
ASSEGNARE la auto in uso alla Sig.ra Parte_1
Tipo Opel Mokka tg FA715HX alla medesima in modo da sopperire ai bisogni anche dei figli;
RICONOSCERE il diritto della Sig.ra ad ottenere un assegno di mantenimento a carico Parte_1 del marito e, per l'effetto CONDANNARE, il Sig. alla corresponsione di un contributo CP_1
pagina 1 di 7 economico a titolo di mantenimento della moglie pari ad Euro 700,00 a decorrere dal deposito del presente ricorso oltre alla rivalutazione ISTAT da corrispondere entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese in quanto la ricorrente stante l'età e la gestione familiare non riesce a trovare un lavoro;
CONDANNARE, il Sig. a corrispondere alla Sig.ra l'importo di Euro CP_1 Parte_1 1.000,00 ( mille/00) pari a ad Euro 500,00 per ciascun figlio, a decorrere dal deposito del presente ricorso, oltre alla rivalutazione ISTAT da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese oltre alla corresponsione del 100% delle spese straordinarie che il padre corrisponderà per intero;
CONDANNARE il Sig. alla ripetizione della somma di Euro 30.000,00 a favore della CP_1 Sig.ra concessa dalla moglie a favore del marito a titolo di prestito per i motivi riportati Parte_1 esaustivamente in Atti. CONDANNARE altresì, il Sig. a corrispondere all'erario e/o agli enti CP_1 impositori la somma di Euro 13.045,11 per omesso pagamento di tasse e tributi. DISPORRE il diritto di visita e di frequentazione del Sig. nei confronti dei figli in forma libera considerata la Parte_3 maggiore età dei figli. Con vittoria di spese ed onorari di Causa. Per parte convenuta: voglia il Tribunale, IN TESI, 1) previa la revoca della ordinanza provvisoria del 11.06.2023 emessa dal Presidente f.f, rigettare la domanda di separazione personale dei coniugi e/o di addebito, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata essendo applicabile la legge dello Stato della Albania ed essendo carente la Giurisdizione del Giudice adito, in quanto l'azione per lo scioglimento del matrimonio, ex art. 132 Codice della Famiglia dello Stato di Albania, è stata preventivamente attivata dal sig. il 01.07.2022 avanti al Tribunale di Vlore (Albania); 2) CP_1 disporre la delibazione della sentenza emessa dal Tribunale di Vlore n. 419 del 22.06.2023, prodotta in PCT, con relativa traduzione in lingua italiana, con la nota di deposito del 12.10.2023 a definizione del procedimento civile iscritto al n. 23004 – 01848 – 61 – 2022 per lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. con la signora il 24.12.1998 in Valona (Albania), CP_1 Parte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Prato al n. 165 P. 2 S. C anno 2019, ordinando all'Ufficiale di Stato civile la annotazione della detta sentenza, accertando e dichiarando che la stessa copre il dedotto ed il deducibile;
3) assegnare la casa coniugale posta in Prato via Tommaso Pini n. 44 alla ricorrente affinché vi possa vivere insieme ai due figli ed fino al Per_1 Per_2 raggiungimento della loro completa indipendenza economica;
4) accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , avendo lo stesso avviato attività lavorativa retribuita fin dal 01.06.2022 ed Per_1 in ultimo mutata con il contratto di lavoro del 31.-05.2024 con (doc. 36 in atti); 5) Controparte_2 disporre un assegno perequativo di mantenimento a favore della sola figlia maggiorenne a Persona_3 carico del sig. di euro 300,00 mensile, o quella somma diversa e di giustizia, con CP_1 corresponsione diretta in favore della stessa;
6) disporre che i coniugi concorrano a contribuire nella misura del 50% ciascuno al sostenimento delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia maggiorenne fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, concordandole fra Per_2 loro, ove necessario, con le modalità previste dal protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Prato;
7) disporre la collocazione residenziale preferenziale dei figli maggiorenni presso la abitazione di Prato Via Tommaso Pini n. 44 e disporre il diritto reciproco dei rispettivi genitori di visita, di frequentazione e di reciproca convivenza nei confronti dei loro figli maggiorenni e in forma libera, Per_2 Per_1 considerata la loro maggiore età ; 8) respingere ogni altra domanda proposta dalla ricorrente in quanto inammissibile secondo il rito e comunque infondata nel merito, in fatto ed in diritto, oltre che non provata. IN IPOTESI 9) nella denegata ipotesi di mancata delibazione della sentenza del Tribunale di Vlore che sarà emessa a definizione del procedimento civile iscritto al n. 23004 – 01848 – 61 – 2022, accertare e dichiarare, in applicazione della legge dello Stato della Albania, lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. con la signora il 24.12.1998 in Valona (Albania), CP_1 Parte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Prato al n. 165 P. 2 S. C anno 2019,
pagina 2 di 7 ordinando all'Ufficiale di Stato civile la annotazione della emananda sentenza. In ogni caso con vittoria di spese compensi ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 05.10-2022 ha adito il Tribunale di Prato per sentire Parte_1 pronunciare la separazione personale tra i coniugi con dichiarazione di addebito a carico del marito,
CP_1 A sostegno della domanda, ha dedotto che:
-ha contratto matrimonio in Albania in data 24.12.1998 con matrimonio iscritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato;
-dall'unione sono nati in data 15.07.2000 ed in data 3.06.2002 entrambi Persona_4 Persona_3 studenti;
-in costanza di matrimonio, si è dedicata completamente alla prole ed al marito, anche in considerazione del fatto che l'attività lavorativa del Sig. lo portava a lunghi periodi di assenza da CP_1 casa per far fronte a commesse in Italia ed all'estero;
- non possiede per questo redditi propri né beni immobili (in passato il marito ha - per soli fini fiscali- intestato alla moglie alcuni immobili successivamente venduti ed il cui ricavato è stato da lui incamerato interamente);
-al contrario, il Sig. è un facoltoso imprenditore, con una redditizia attività in proprio in CP_1 quanto titolare della ( società che si occupa della costruzione di immobili civili Parte_4 ed industriali ed ha alle proprie dipendenze 6/7 operai); è, inoltre, proprietario (in proprio e per interposta persona) di immobili sia in Italia che in Albania, dai quali percepisce un canone di circa 600,00 Euro per la locazione dell'immobile sito in Prato, via Pieraccioli 55; è intestatario di più veicoli;
ad aver sempre provveduto a1 mantenimento della famiglia, facendo fronte ad ogni spesa CP_1 sia strettamente domestica (utenze, imposte) sia per le necessità della moglie e dei figli (mediche, sportive, alimentari, vestiario, viaggi);
-il resistente sin dall'inizio dell'unione coniugale ha manifestato un comportamento dispotico e violento nei confronti della moglie, sfociato in aggressioni verbali e fisiche anche alla presenza dei figli, così che da tempo e' venuta a mancare tra i coniugi la unione affettiva e sentimentale;
Ella ha altresì scoperto che il marito ha intrattenuto per anni plurime relazioni extraconiugali. Ciò ha ulteriormente peggiorato le condotte di quest'ultimo nei confronti della famiglia ( tanto che è stato necessario richiedere l'intervento delle forze dell'ordine), il ha, infine, abbandonato la casa familiare, a far CP_3 data dal 31 dicembre 2021. -i comportamenti violenti del padre ai danni della madre e della figlia, accorsa in aiuto della madre, avrebbero altresì determinato nei figli un forte turbamento;
-le condotte del integrano gli estremi dell'addebito della separazione;
CP_1
-la marcata differenza di redditi tra marito e moglie e la sostanziale impossibilità di quest'ultima di reinserirsi utilmente nel mondo del lavoro per età e competenze fondano la richiesta di disposizione in suo favore di assegno di mantenimento, quantificato in euro 700,00; il tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio fonda la richiesta di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 500,00 per ciascun figlio;
-quanto all'assegnazione della casa coniugale, in considerazione della decisione dei coniugi di adibire a casa familiare l'immobile posto in Prato Via Tommaso Pini n. 44, formalmente di proprietà della madre del Sig. ma in realtà acquistato dal medesimo, e in considerazione della decisione CP_1 dei figli della coppia di continuare a vivere con la madre, la stessa deve essere assegnata alla Pt_1
si è costituito in giudizio ed ha contestato le deduzioni avversarie eccependo che;
CP_1 la domanda di separazione è improcedibile per la contestuale pendenza di domanda di divorzio presso il Tribunale di Vlore, in Albania. Come risulta certificato del matrimonio prodotto, infatti, i coniugi pagina 3 di 7 hanno celebrato il loro matrimonio a Vlore (Albania) il 24.12.1998. In data 01.07.2022, il resistente ha proposto domanda davanti al Tribunale Civile di Vlore per ottenere lo scioglimento del matrimonio ed il detto procedimento è stato regolarmente iscritto al ruolo del detto Tribunale al n. 23004 – 01848 – 61 – 2022, come da citazione e pedissequo decreto di comparizione prodotto;
nel procedimento sarebbero state tenute le udienze del 04.10.2022 e del 21.02.2023 e le parti sarebbero semplicemente in attesa di una prossima pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado;
la legge n. 218 del 31 maggio 1995, relative ai rapporti di famiglia (Titolo III - Capo IV -artt. 26-37) stabilisce che, in caso di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, si applica “la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio”; in particolare l'art. 31 della L. 218/1995 fa riferimento alla Giurisdizione e alla legge applicabile estendendo anche all'istituto del divorzio (o scioglimento del matrimonio) l'operatività dei criteri fissati per tutti i rapporti coniugali e per la separazione. Il secondo comma della detta disposizione (art. 31) prevede che, nel caso in cui la separazione o il divorzio non siano per nulla previsti e regolati dalla legge straniera individuata come applicabile, troverà applicazione la legge italiana;
il presupposto per l'applicazione della legge italiana sarebbe l'assenza dell'uno o dell'altro istituto nell'ordinamento straniero (fatto che non sarebbe però riscontrabile nel caso di specie, stante la disposizione dell'art. 132 del Codice di Famiglia dello Stato Albanese) e non anche l'impossibilità per la parte di avvalersene;
ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso proposto, in quanto inammissibile e/o improcedibile per carenza di Giurisdizione del Giudice adito per i tutti motivi sopra esposti, ed anche perchè, nel caso di specie, vi sarebbe prova documentale del fatto che l'azione per lo scioglimento del matrimonio era stata già attivata da parte del resistente sig. antecedentemente, ed essa sarebbe stata ancora CP_1 pendente avanti al Tribunale di Vlore;
-nel merito, il resistente ha negato di aver posto in essere condotte maltrattanti o violente nei confronti della coniuge e di aver lasciato la famiglia in una situazione di “abbandono morale e materiale”; ha attribuito, invece, la causa del venir meno dell'affectio coniugalis a comportamenti intemperanti della moglie.
-quanto alla casa familiare, il resistente ha dato atto che la è effettivamente e stabilmente Pt_1 domiciliata, unitamente ai figli maggiorenni ed , nell'immobile di Via Tommaso Pini Per_1 Per_2 n.44, di proprietà esclusiva della madre del resistente, , in forza del contratto di permuta e CP_4 vendita del 19.02.2018 rogitato dal Notaio rep. 124.045 Racc. n. 24.789. Persona_5 Detto immobile, sarebbe stato concesso in comodato gratuito verbale al resistente solo in virtù dello stretto legame di parentela, cosicchè la signora lo ha utilizzato senza tuttavia mai Parte_1 corrispondere alcun canone e/o rimborso di spese, neppure quelle condominiali, e senza farsi carico delle spese per utenze domestiche, pagate dalla proprietaria, che avrebbe anche aiutato economicamente la famiglia in maniera continuativa.
-quanto ai redditi, il ricorrente ha negato di aver i redditi indicati dalla n quanto il suo reddito Pt_1 medio si attesta, al netto delle imposte, intorno ad euro 20.000,00 annui;
egli è intestatario di un solo appartamento, posto in Prato via G. Pieraccioli n. 55 acquistato con rogito notaio del 21.01.2008 Per_6 rep. 21.435 recc. 9834 nonché di un garage di circa 21 mq. posto in Prato via Damiano Chiesa n. 20 interno 31, piano (quest'ultimo in comune proprietà con la ricorrente per la quota del 50%, in quanto acquistato in regime di comunione legale).; sul primo immobile sussiste un mutuo fondiario per euro 190.000, acceso a nome del resistente e per il quale lo stesso versa la somma di euro 1.000 circa ogni mese, solo parzialmente compensata dal canone di locazione € 500,00 (e no di € 600,00, come dedotto dalla ricorrente;
-i veicoli di proprietà del resistente sono di modesto valore economico in quanto veicoli di età vetusta;
parimenti non corrisponderebbe a verità che il resistente sia socio e/o titolare e/o amministratore della poiché, da visura camerale emergerebbe chiaramente che Parte_5 detta società è partecipata con quote del 50% ciascuno dal fratello del resistente sig. e dalla Parte_5 sig.ra Il sig. ha intrapreso una diversa attività indirizzata Persona_7 CP_1
pagina 4 di 7 all'acquisto, alla vendita, e soprattutto alla ristrutturazione edilizia di immobili, costituendo, in data 20.01.2022, la PA ST , nella qualità di socio accomandatario per Controparte_5 la quota del 50% in una società con;
Controparte_6 non è vero che la on ha redditi e non si può reinserire nel mondo del lavoro;
ed infatti, Ella, in Pt_1 data 13.04.2021, ha costituito la società ,avente ad Controparte_7 oggetto attività di parrucchiera per signora ed estetista in pari quota con la sua socia;
svolge altresì stabilmente la attività di domestica e/o di badante presso una famiglia che risiede a Prato, loc. Grignano, via del Lazzeretto, con un impegno lavorativo continuativo per cinque giorni settimanali di circa otto ore giornaliere;
-il figlio maggiore non frequenta l'Università, ma ha stipulato un contratto di lavoro di apprendistato in data 01.06.2022 dal quale percepisce un regolare stipendio per circa € 1.500,00 mensili;
i figli, peraltro, in quanto maggiorenni hanno una diretta legittimazione a richiedere il mantenimento, mentre la Pt_1 difetterebbe di legittimazione attiva per le relative richieste, sulla base dell'art. 155 quinquies c.c. che prevede espressamente che l'assegno è versato, salvo diversa disposizione del Giudice, direttamente in favore dell'avente diritto.
Alla prima udienza in data 05-04-2023, le parti sono state sentite personalmente.
Sulla questione preliminare, il giudice, a scioglimento della riserva precedente, ha ritenuto non esservi dubbio in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, trovando sul punto applicazione l'art. 3, lett. a) del Regolamento CE n. 2201/2003 (che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti), secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando i coniugi hanno residenza abituale in Italia ovvero quando in Italia era fissata l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora;
ha ritenuto, poi, che la pendenza contestuale di due procedimenti come aventi “medesimo titolo e medesimo oggetto”, va escluda tra il giudizio proposto in questa sede e quello pendente in Albania, avente ad oggetto il solo aspetto amministrativo dello scioglimento del matrimonio. In conseguenza di ciò, per quanto riguarda lo status, in applicazione della legge albanese, potrebbe essere al più pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio tra i coniugi, senza la previa pronuncia della separazione, istituto non contemplato dalla legge, mentre le decisioni in punto di mantenimento del coniuge e della prole avrebbero dovuto essere adottate applicando la legge italiana, in ossequio all'art. 3 del Protocollo Aja del 23.11.2007, richiamato dall'art. 15 del Regolamento n. 4 del 2009, che individua come criterio generale quello della legge del luogo di residenza abituale del creditore, da individuarsi nell'attuale attrice.
Il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori. Nelle more, i difensori delle parti hanno depositato memorie nelle quali approfondivano le deduzioni ed eccezioni predisposte in atti introduttivi. Il difensore di parte resistente ha depositato in formato digitale copia della sentenza di scioglimento di matrimonio n. 419/23 emessa dal Tribunale di Valona e tradotta in italiano. Con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la difesa di parte ricorrente chiedeva in via istruttoria ammettersi interrogatorio del Sig. e prova per testi dei figli della coppia ed parte resistente CP_1 Per_2 Persona_4 chiedeva invece ammettersi interrogatorio formale della ricorrente, nonché prova per testimoni con i figli della coppia. Le parti hanno cercato un accordo, ma senza esito positivo. E' stata, dunque, svolta attività istruttoria, nei limiti delle prove ammesse dal Giudice;
parte resistente ha poi rinunciato ad escutere Persona_3
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025 e sono stati concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche. Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue. La separazione con richiesta di addebito. Risulta dagli atti di causa che, prima dell'introduzione del presente giudizio da parte della Pt_1 ha introdotto la domanda di divorzio presso il Tribunale di Valona, in Albania. CP_1 In sede di provvedimenti preliminari, il Giudice del presente procedimento ha ritenuto non provata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Successivamente, però, la difesa di parte Pt_1
pagina 5 di 7 ha depositato l'estratto dell'atto di matrimonio dei coniugi, trascritto presso il Comune di Prato, CP_1 dal quale risulta l'annotazione della sentenza di divorzio pronunciata tra i coniugi dal Tribunale di Vlore il 22 giugno 2023. Ora, poiché, prima di annotare la sentenza straniera, l'ufficiale di Stato civile ha l'onere di verificare la legalizzazione della medesima, l'annotazione nel registro di Stato civile comporta l'efficacia della sentenza straniera sul territorio italiano. Deve, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione dei coniugi e sul conseguente addebito. L'assegnazione della casa coniugale. Entrambe le parti hanno concluso per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
la casa coniugale, dunque, deve essere assegnata a che la abiterà con i figli fino alla loro Parte_1 autosufficienza e all'uscita di casa. Il mantenimento di Parte_1 ha chiesto a un mantenimento di € 700,00 mensili;
in fase presidenziale, in Parte_1 CP_1 data 11 giugno 20023, facendo riferimento ai criteri della separazione personale, ha disposto un assegno mensile di € 250,00. Successivamente, tuttavia, è intervenuta la sentenza di divorzio, il 22 giugno 2023. In questa sede, dunque, il Collegio deve valutare se sussistono i presupposti per concedere l'assegno divorzile. A questo proposito, rileva il Collegio che la on ha depositato alcun aggiornamento reddituale e Pt_1 patrimoniale e, dunque, non è possibile valutare, allo stato, se sussista nei suoi confronti una necessità di tipo assistenziale. Né sono state provate le allegazioni che possano fondare un sacrificio della Pt_1 per la famiglia, tali fa fondare la concessione di un assegno con funzione compensativa. La domanda deve, dunque, essere rigettata. Il mantenimento dei figli e di . Per_2 Per_1 Deve, innanzitutto, darsi atto che la è legittimata, in concorrenza con i figli, a chiedere il Pt_1 mantenimento al padre, giacchè i figli sono con lei conviventi. Il figlio , classe 2020, sin dall'inizio del giudizio non era più studente;
parte convenuta ha Per_1 documentato che egli ha avuto un contratto di apprendistato dal 1 giugno 2022 a aprile 2023, con uno stipendio mensile di € 1500,00 (doc.. 20,21, 24,25); dal maggio 2023 ha stipulato un contratto di apprendista e aiuto cuoco per trentasei mesi e poi un contratto di lavoro formativo con retribuzione di
€ 1098,00 mensili (doc. 36). Il tempo trascorso da quando ha terminato gli studi e i plurimi Per_1 contratti di lavoro avuti inducono il Tribunale a ritenere che egli abbia raggiunto l'autosufficienza economica, in proporzione alla propria capacità lavorativa specifica. Nulla è, dunque, più dovuto dal padre a titolo di mantenimento, considerato che, comunque, il ha comunque messo a disposizione CP_1 di moglie e figli l'abitazione familiare e il conseguente valore economico. La figlia , invece, secondo le allegazioni del contenute nella conclusionale, non smentite Per_2 CP_1 dalla ricorrente, che non ha depositato la replica, si è laureata nel luglio 2025, Il resistente ha chiesto, successivamente alla precisazione delle conclusioni, perché il fatto è successivo, la revoca dell'assegno di mantenimento per , anche eventualmente previa remissione della causa sul ruolo per Per_2 modificare le conclusioni. Ritiene il collegio che la causa debba essere decisa sulle conclusioni rassegnate. In ogni caso, anche laddove la causa fosse rimessa sul ruolo per formulare le nuove conclusioni sul punto, la revoca dell'assegno di mantenimento non potrebbe essere pronunciata. Ed infatti, il completamento degli studi non garantisce di per sé l'autosufficienza economica dal giorno successivo. Qualora, dunque, sia successivamente provata l'allegazione del che ha reperito un lavoro, il ricorrente potrà CP_1 Per_2 presentare nuovo ricorso. In assenza di mutamento degli elementi reddituali che hanno determinato la quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede provvisoria, deve ritenersi adeguato l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT. Entrambi i pagina 6 di 7 genitori concorreranno, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie di , Per_2 individuate secondo le linee guida del CNF in materia di famiglia. Le altre domande. La domanda di assegnazione dell'auto è inammissibile, perché non esiste il diritto invocato. Quanto alla richiesta di restituzione di somme, trattasi di domanda inammissibile perché soggetta al rito ordinario, diverso da quello di famiglia e non cumulabile. Le spese del giudizio. In ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di separazione giudiziale e di addebito;
-rigetta la domanda di assegno di mantenimento di Parte_1
-rigetta la domanda di mantenimento del figlio;
Per_1
-assegna la casa familiare a che la abiterà con i figli;
Parte_6
-dispone che versi a a titolo di mantenimento della figlia , entro il Parte_7 Parte_6 Per_2 giorno cinque del mese, la somma di euro trecento;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie di , Per_2 individuate secondo il Protocollo del Tribunale Prato|COA Prato;
-dichiara inammissibili le altre domande;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Prato, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025, su relazione della dott. Lucia Schiaretti La Presidente Lucia Schiaretti
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