Art. 3.
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al precedente articolo 2 utilizzeranno esclusivamente i formati definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' delle norme UNI.
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al precedente articolo 2 utilizzeranno esclusivamente i formati definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' delle norme UNI.