Articolo 3 della Legge 5 giugno 1985, n. 283
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 luglio 1985
Art. 3.
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al precedente articolo 2 utilizzeranno esclusivamente i formati definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' delle norme UNI.
Entrata in vigore il 6 luglio 1985