Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3710
CS
Ordinanza collegiale 23 settembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 12 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Error in iudicando e travisamento dei fatti

    Il Collegio ritiene che la sentenza abbia correttamente preso atto della distinzione giuridico-ordinamentale tra medici e infermieri, come delineata dal Codice dell'Ordinamento Militare. L'evoluzione normativa della professione infermieristica, pur riconoscendo autonomia e responsabilità, non incide sul regime dei ruoli militari né determina un'omologazione ordinamentale con la figura del medico, né legittima una revisione giudiziale della scelta legislativa di inquadramento.

  • Rigettato
    Error in iudicando sul titolo di studio e eccesso di potere

    Il Collegio afferma che nell'ordinamento militare il titolo di studio non è il parametro esclusivo per l'inquadramento nel ruolo degli ufficiali, ma uno dei presupposti. Le funzioni di autonomia, responsabilità e comando sono presenti anche nel ruolo dei marescialli. La laurea non implica di per sé l'accesso al ruolo degli ufficiali, trattandosi di una scelta ordinamentale legittima e non sindacabile in via giurisdizionale in assenza di manifesta irragionevolezza.

  • Rigettato
    Error in iudicando per difetto di motivazione sull'applicabilità della sentenza Corte Cost. n. 98/2023

    La sentenza ha correttamente motivato escludendo l'estensibilità della pronuncia della Corte Costituzionale n. 98/2023 al personale infermieristico, poiché tale pronuncia si fonda sull'omogeneità professionale tra medici e psicologi militari, omogeneità che non sussiste con il personale infermieristico, il quale presenta un diverso profilo funzionale e una diversa posizione ordinamentale.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento rispetto agli ufficiali medici

    Il Collegio ritiene che il regime derogatorio previsto per i medici militari non sia estensibile agli infermieri, a causa dei caratteri di disomogeneità tra le professioni. L'art. 210 c.o.m. ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La deroga è prevista esclusivamente per il personale medico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3710
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3710
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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