Ordinanza collegiale 23 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03710/2026REG.PROV.COLL.
N. 05107/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5107 del 2024, proposto da
TA NO, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano n. 406/2023, resa tra le parti,
per l’annullamento:
- della nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0234317 del 18-04-2023 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa con cui è stata rigettata la richiesta avente ad oggetto “Richiesta di transito nel ruolo Ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all’art. 208 del Codice dell’Ordinamento Militare con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 dei sottufficiali che svolgono la professione infermieristica appartenenti al ruolo Marescialli, con riconoscimento sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività”, trasmessa con pec del 18.04.2023;
- per l’accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato e il conseguente accertamento e dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione intimata a provvedere al detto inquadramento economico-giuridico in capo ai ricorrenti, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione, e per l’accertamento del diritto dei medesimi a essere inquadrati nei modi e termini descritti, con conseguente obbligo dell’Amministrazione intimata a provvedere a detto inquadramento economico-giuridico, con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge e comunque sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- per il riconoscimento della facoltà a svolgere, fuori l’orario di servizio, la professione sanitaria senza carattere di esclusività;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. AS AT e udito per la parte appellante l’avvocato Salvatore Pesce in sostituzione dell’avvocato TA Scafetta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Con il ricorso al GA del Trentino Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano (n.r.g. 155/2023) TA NO e ed LE ND, inquadrati nel ruolo di Marescialli appartenenti all’Esercito e all’Aeronautica militare come infermieri, hanno chiesto l’annullamento della nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0234317 del 18-04-2023 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa con cui è stata rigettata la loro richiesta di transito nel ruolo Ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all’art. 208 del Codice dell’Ordinamento Militare (e con ricostruzione della carriera, riconoscimento sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività).
2.1. A fondamento del ricorso gli interessati hanno dedotto che l’evoluzione normativa della professione infermieristica avrebbe inciso, per il personale sanitario militare, solo sotto il profilo della specializzazione, delle responsabilità e dei carichi di lavoro, senza produrre effetti sullo sviluppo di carriera. Gli infermieri militari sarebbero rimasti infatti inquadrati nel ruolo dei marescialli, equiparato nel settore civile alla categoria C del vecchio CCNL sanità o all’Area II del comparto funzioni centrali, la stessa del personale civile del Ministero della Difesa.
2.2. Ciò avrebbe determinato una disparità di trattamento rispetto al personale sanitario civile, ulteriormente aggravata dall’eventuale demansionamento in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare, che comporta il transito nei ruoli civili con inquadramento come operatori socio-sanitari (OSS/OTA). A tale situazione si aggiungeva l’impossibilità per il personale infermieristico militare di svolgere attività libero‑professionale al di fuori dell’orario di servizio, a differenza di quanto avviene nel Servizio Sanitario Nazionale.
2.3. Nonostante queste sperequazioni, l’Amministrazione militare avrebbe sempre negato il transito degli infermieri nel ruolo degli ufficiali, giustificando tale scelta con la netta separazione tra servizio sanitario militare e servizio sanitario nazionale. Nel ricorso, i ricorrenti hanno contestato tale impostazione deducendo il vizio dell’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza, illogicità e difetto di motivazione, in relazione alle norme del Codice dell’ordinamento militare sui requisiti per il reclutamento e sull’esercizio della professione infermieristica. Secondo i ricorrenti, le differenze tra i due servizi non giustificherebbero un diverso trattamento, poiché i requisiti professionali richiesti sarebbero identici.
2.4. Essi hanno inoltre evidenziato che lo stesso Codice riconoscerebbe un collegamento tra sanità militare e civile, consentendo al personale militare di erogare, in convenzione, prestazioni tipiche dell’ambito civile. Ne deriverebbe una situazione paradossale in cui infermieri civili e militari operano nella stessa struttura ospedaliera, svolgendo le medesime mansioni ma con un inquadramento giuridico ed economico profondamente diverso.
3.1. Il GA adito ha rigettato il ricorso con sentenza n. 406/2023 sul rilievo che la normativa di riferimento, costituita dal d.lgs. n. 66 del 2010 ( nel prosieguo anche solo c.o.m.), prevede una rigida suddivisione del personale militare in ruoli distinti e separati, consentendo i passaggi di ruolo solo in ipotesi eccezionali, espressamente tipizzate.
3.2. Con riguardo al personale sanitario, l’art. 208 c.o.m. distingue tra ufficiali e sottufficiali abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, personale di supporto sanitario e altro personale impiegato presso strutture sanitarie. Il codice dedica una disciplina specifica agli ufficiali medici (art. 209), mentre l’art. 212 regolamenta separatamente le professioni sanitarie non mediche, tra cui quella infermieristica, riconoscendo ai relativi operatori autonomia professionale e responsabilità diretta nella gestione dell’assistenza infermieristica, in conformità alla normativa di settore. Ne deriva una chiara distinzione ordinamentale tra la figura del medico, qualificato come ufficiale, e le altre professioni sanitarie, compresa quella infermieristica.
3.3. Sulla base di tale distinzione, il GA ha ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente escluso l’esistenza di un obbligo per l’Amministrazione di inquadrare come ufficiali i militari in possesso di un titolo di laurea, chiarendo che il ruolo di ufficiale non dipende dal solo titolo di studio, ma richiede specifiche funzioni e una particolare collocazione nell’organizzazione militare. Con riferimento agli infermieri, è stato ritenuto che l’eventuale inquadramento nel ruolo degli ufficiali implicherebbe una riconsiderazione complessiva del loro ruolo sul piano ordinamentale, riservata al legislatore, non essendo sufficiente il grado di autonomia e responsabilità attribuito dalla normativa professionale, atteso che anche il ruolo dei marescialli comporta funzioni di comando e responsabilità.
3.4. Analoga impostazione, ha rilevato il GA, è stata seguita dalla giurisprudenza nel caso dei sottufficiali musicisti delle bande militari, per i quali, nonostante l’equipollenza dei titoli di studio a lauree magistrali, è stato escluso l’accesso al ruolo degli ufficiali, trattandosi di una scelta legislativa confermata dal riordino delle carriere del 2017. Sono stati ritenuti inconferenti anche i richiami alla contrattazione collettiva del comparto sanitario civile, trattandosi di un ambito distinto e non applicabile al personale militare, soggetto a regime pubblicistico. Parimenti infondate sono state ritenute le censure relative alla pretesa possibilità per gli infermieri militari di svolgere attività libero‑professionale extra‑istituzionale, in analogia con gli ufficiali medici, poiché la normativa e la giurisprudenza escludono l’assimilabilità tra le due figure, riconoscendo la deroga al regime generale di incompatibilità esclusivamente ai medici.
3.5. Il GA ha richiamato la giurisprudenza che ha escluso la sussistenza di una disparità di trattamento incostituzionale, evidenziando la disomogeneità, in termini di qualificazione, responsabilità e posizione ordinamentale, tra infermieri e medici, ciò che impedisce anche di estendere agli infermieri gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2023, fondata in quel caso sull’omogeneità tra medici e psicologi militari.
3.6. Sono state infine respinte anche le doglianze relative alla pretesa sperequazione con il personale del Servizio sanitario nazionale e al D.P.C.M. 26 giugno 2015, ribadendo l’autonomia e la peculiarità degli ordinamenti civile e militare. Il Collegio bolzanino ha sottolineato che il transito dal ruolo dei sottufficiali a quello degli ufficiali costituirebbe un nuovo e superiore inquadramento, comportante la nascita di un nuovo rapporto di lavoro, necessariamente subordinato al previo superamento di un pubblico concorso, ai sensi dell’art. 97 Cost. Pertanto, in assenza di un fondamento normativo e in contrasto con il principio del reclutamento concorsuale, il ricorso è stato ritenuto infondato e integralmente respinto.
4. Avverso tale decisione TA NO ha proposto il presente gravame suffragato da tre motivi di censura.
4.1. Con il primo motivo rubricato “ Error in iudicando e travisamento dei fatti ” (in relazione alla pretesa distinzione ontologica tra medici e infermieri ex artt. 209 e 212 c.o.m.) deduce che la sentenza sarebbe affetta da travisamento dei fatti nella parte in cui afferma che l’ordinamento militare distinguerebbe in modo netto e insuperabile la figura del medico, qualificato come ufficiale, dalle altre professioni sanitarie, tra cui quella infermieristica, così traendone la conseguenza dell’insussistenza di qualsivoglia profilo di illegittimità nell’attuale assetto ordinamentale. Il Giudice di prime cure avrebbe frainteso il contenuto e l’effettiva portata delle doglianze proposte nel ricorso introduttivo, attribuendo alla parte ricorrente una tesi mai sostenuta. In particolare, non sarebbe mai stato dedotto che l’art. 209 c.o.m. – o altre disposizioni riferite agli ufficiali medici – dovesse essere esteso agli esercenti la professione infermieristica, né che gli infermieri militari fossero automaticamente ricompresi nella disciplina riservata ai medici. Al contrario, la censura sarebbe volta a dimostrare come la distinzione di trattamento riservata ai medici, sotto il profilo del percorso di carriera, dell’inquadramento ordinamentale e delle facoltà connesse allo status , ivi compresa quella di svolgere attività libero‑professionale, avesse progressivamente perso la propria giustificazione giuridica alla luce della profonda evoluzione normativa e funzionale della professione infermieristica. Evoluzione che l’ordinamento militare avrebbe pienamente recepito, come dimostrato dall’art. 212 c.o.m., che riconoscerebbe espressamente in capo al personale infermieristico:
i) l’esercizio dell’attività con autonomia professionale;
ii) la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica;
iii) un’articolazione organizzativa conforme alla legge n. 43/2006.
Il Giudice di prime cure, pertanto, confondendo il piano della distinzione formale delle figure con quello della giustificazione sostanziale del diverso trattamento, avrebbe omesso di scrutinare la reale questione posta, ossia se tale differenziazione, alla luce dell’evoluzione normativa e sostanziale della professione infermieristica, sia ancora compatibile con l’art. 3 Cost.
4.2. Con il secondo mezzo, rubricato “ Error in iudicando ” (sul titolo di studio richiesto e sull’eccesso di potere per incongruità e irragionevolezza) l’appellante sostiene che la sentenza sarebbe ulteriormente viziata laddove afferma che il mero possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica non possa implicare, di per sé, un inquadramento nel ruolo degli ufficiali, trattandosi di una scelta funzionale e non meramente economica. Tale affermazione risulterebbe incompleta e giuridicamente scorretta, poiché il Giudice non avrebbe rilevato l’eccesso di potere insito nella pretesa dell’Amministrazione di richiedere quale requisito di accesso ai concorsi un titolo di studio universitario (laurea triennale e, in alcuni casi, laurea specialistica), di pretendere l’iscrizione all’albo professionale e di attribuire funzioni caratterizzate da elevata autonomia e responsabilità professionale. Il tutto – prosegue l’appellante – per poi procedere all’inquadramento del personale nel ruolo dei sottufficiali, ossia in una posizione ordinamentale strutturalmente incoerente con il livello di qualificazione richiesto e con le funzioni concretamente svolte. La censura non si fonderebbe, quindi, sul titolo di studio in quanto tale, bensì sulla palese incongruità tra i requisiti di accesso (propri di una qualifica direttiva) e la posizione ordinamentale finale attribuita (ruolo dei marescialli), con conseguente violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
4.3. Con l’ultima doglianza, rubricata “ Error in iudicando per difetto di motivazione ” (sulla non applicabilità della sentenza n. 98/2023 della Corte costituzionale) il signor NO espone che il GA avrebbe errato altresì nella parte in cui esclude l’applicabilità, anche solo in termini argomentativi, della sentenza della Corte costituzionale n. 98/2023 al personale infermieristico militare. Il primo giudice si sarebbe limitato ad affermare, in modo apodittico, che la pronuncia di illegittimità costituzionale sarebbe fondata sull’omogeneità tra medici e psicologi militari, ritenendo tale omogeneità insussistente con riguardo invece alla professione infermieristica, senza però spiegare le ragioni concrete e giuridiche di tale esclusione. In particolare, non avrebbe indicato le differenze sostanziali, in termini di qualificazione professionale, responsabilità, autonomia e ruolo funzionale, che renderebbero non comparabile la posizione degli infermieri rispetto a quella degli psicologi militari. Mancherebbero anche le ragioni per cui il possesso della laurea, l’iscrizione all’albo professionale e lo svolgimento di attività sanitaria autonoma nell’ambito della medesima Amministrazione non giustificherebbero un analogo scrutinio di legittimità costituzionale. Il difetto motivazionale sarebbe ancora più evidente con riferimento alla mancata estensione della facoltà di esercizio della libera professione al di fuori dell’orario di servizio, poiché la sentenza richiamerebbe la pronuncia della Corte costituzionale n. 98/2023, ma omettendo del tutto di chiarire perché le argomentazioni ivi sviluppate non possano valere anche per il personale infermieristico militare, che opera anch’esso in regime di professionalità qualificata all’interno della stessa Amministrazione.
5. Si è costituita l’Amministrazione contrastando l’appello e reiterando le eccezioni di inammissibilità del gravame per mancante indicazione degli elementi di ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, di inammissibilità dell’azione di accertamento (mancando la situazione giuridica soggettiva azionata nei confronti dell’Amministrazione la consistenza di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo a carattere pretensivo) e l’eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente in primo grado.
6. Con l’ordinanza n. 7474/2025 la Sezione, considerato che “ ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice del processo amministrativo, l’amministrazione, nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, «deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio»; - ai sensi dell’art. 65 del Codice del processo amministrativo, il giudice può disporre l’acquisizione d’ufficio di documenti ritenuti indispensabili ai fini della decisione; Ritenuto che il provvedimento impugnato costituisce atto fondamentale per la valutazione della legittimità dell’azione amministrativa contestata ” ha ordinato all’Amministrazione resistente di depositare copia integrale del provvedimento impugnato, unitamente agli atti e documenti istruttori che ne hanno determinato l’adozione.
7. Il Ministero ha adempiuto all’ordine istruttorio con il deposito della richiesta documentazione amministrativa in data 29.9.2025.
8. Con successiva memoria il Ministero ha insistito sulle proprie deduzioni richiedendo il rigetto dell’appello.
9. La controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 16 aprile 2026.
10. L’appello è infondato, potendosi quindi soprassedere rispetto alle eccezioni di inammissibilità spiegate dalla difesa erariale.
11. Ad avviso del Collegio la decisione del GA è corretta laddove fa propria la tesi dell’Amministrazione secondo cui una riqualificazione del ruolo senza una modifica normativa della carriera non è possibile.
12. Nella nota gravata del 18.4.2023, il Ministero aveva esposto che:
- l’Ordinamento Militare prevede che i militari siano ricompresi in ruoli distinti (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa – per quel che concerne poi, l’Arma dei Carabinieri, il riferimento è ai ruoli Ufficiali, Ispettori e Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri), la cui alimentazione è analiticamente normata dal Libro Quarto, Titolo II del c.o.m. (Personale Militare – Reclutamento);
- il passaggio da un ruolo all’altro avviene in casi eccezionali, tassativamente predeterminati (ad es. art. 1084 del c.o.m.);
- in ragione del sistema giuridico compiutamente delineato dalle norme sopra richiamate, si esclude che il possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica (diploma di laurea triennale in infermieristica o titolo equipollente ex art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42), possa determinare di per sé l’automatico riconoscimento di mansioni superiori o l’inquadramento in un diverso ruolo. La specificità dell’Ordinamento Militare ed il peculiare status di “militare” dei ricorrenti, valgono poi a destituire di fondamento logico-giuridico le specifiche doglianze fondate sulla disciplina contrattuale contenuta nei contratti collettivi – succedutisi nel tempo – del comparto sanità, che non possono costituire un parametro normativo di riferimento per il caso di specie;
- la questione sollevata presenti profili di convergenza rispetto ad analoghe istanze già pervenute e trattate dalla scrivente Direzione Generale, conclusesi con le sentenze del TAR Lazio n. 12773/2021 n. 791/2022, entrambe favorevoli all’Amministrazione. Nelle citate fattispecie i ricorrenti, tutti Sottufficiali orchestrali della Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri, assumevano di avere diritto all’inquadramento nei ruoli degli Ufficiali, in ragione di alcune modifiche normative che avevano riconosciuto l’equipollenza tra i diplomi finali rilasciati dai Conservatori di musica, conseguiti congiuntamente al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, e i diplomi di laurea magistrale rilasciati dagli Istituti universitari;
- le suddette argomentazioni appaiono riferibili anche all’istanza odiernamente presentata, nel senso di ritenere che, in difetto di una diversa disciplina, non può essere dato corso alle richieste formulate nell’istanza de qua senza incorrere in palese violazione di legge;
- non v’è spazio per accogliere la richiesta di poter svolgere, fuori dall’orario di servizio, la professione infermieristica senza carattere di esclusività, motivata dagli istanti sul presupposto di un’illegittima disparità di trattamento rispetto agli Ufficiali medici, a cui invece viene accordata tale facoltà.
13. Il diniego dell’istanza è stato motivato dalla P.A. in ragione del mancante fondamento nell’ordinamento militare, e segnatamente nel d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.o.m.) di quanto richiesto. Le disposizioni invocate dall’appellante, lungi dal sorreggerne le pretese, ne confermano invece l’inconsistenza giuridica. Non esiste, infatti, alcuna norma che attribuisca – neppure indirettamente – un diritto soggettivo al transito automatico nel ruolo degli Ufficiali in ragione del solo possesso di un titolo universitario o dell’iscrizione a un albo professionale. Un simile inquadramento presuppone necessariamente l’espletamento di un pubblico concorso, nonché il possesso di specifici requisiti ordinamentali, che la parte appellante, per sua stessa ammissione, non possiede. Come già osservato correttamente dal giudice di prime cure, l’ordinamento militare è strutturato su ruoli autonomi e rigidamente distinti (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa), la cui disciplina è analiticamente regolata dal Libro IV, Titolo II del c.o.m. Il passaggio da un ruolo all’altro è consentito solo in ipotesi eccezionali, espressamente e tassativamente previste dalla legge (cfr., ad esempio, art. 1084 c.o.m.), che nel caso di specie pacificamente non ricorrono.
14. Ne discende che il mero possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica non può in alcun modo determinare un automatico riconoscimento di un inquadramento superiore nella gerarchia militare, la quale risponde a finalità funzionali e ordinamentali, e non già esclusivamente economiche o di valorizzazione professionale in senso civilistico.
15. In questo senso la prima doglianza è infondata e muove da una ricostruzione inesatta della sentenza impugnata. Il primo giudice non ha affatto travisato i fatti, né ha attribuito all’odierno appellante una tesi mai sostenuta. La sentenza si è limitata a prendere atto della struttura normativa dell’ordinamento militare, come delineata dal Codice dell’ordinamento militare, e in particolare dalla chiara distinzione ordinamentale tra la figura del medico militare, inquadrato ex lege nel ruolo degli ufficiali (art. 209 c.o.m.), e le altre professioni sanitarie, tra cui quella infermieristica, disciplinate separatamente dall’art. 212 c.o.m. Tale distinzione non è affermata dal giudice in termini ontologici, bensì giuridico‑ordinamentali, ed è direttamente desumibile dalla legge primaria. Ne consegue che nessun travisamento può ravvisarsi nel riconoscere che il legislatore abbia operato una scelta netta e consapevole nel differenziare il ruolo, il percorso di carriera e lo status giuridico del personale medico rispetto alle altre professionalità sanitarie.
16. Nè assume rilievo decisivo l’evoluzione normativa della professione infermieristica, invocata dall’appellante. È vero che l’art. 212 c.o.m. riconosce autonomia professionale e responsabilità funzionale al personale infermieristico; tuttavia, tali elementi non incidono sul regime dei ruoli militari, non determinano un’omologazione ordinamentale con la figura del medico e non legittimano una revisione in via giudiziale della scelta legislativa di inquadramento. Il primo giudice, lungi dal confondere i piani, ha correttamente distinto tra il riconoscimento di autonomia e responsabilità professionale e la collocazione ordinamentale all’interno della gerarchia militare, osservando che il primo non implica, né sul piano normativo né su quello costituzionale, il secondo. Ne consegue che la sentenza ha correttamente escluso che la differenziazione tra medici e infermieri, come oggi configurata, sia irragionevole o lesiva dell’art. 3 Cost., trattandosi di una distinzione sorretta da dati normativi oggettivi e da una consolidata interpretazione giurisprudenziale.
17. Anche la seconda doglianza è priva di fondamento. L’appellante assume che vi sarebbe un eccesso di potere per incongruità, in quanto l’Amministrazione richiederebbe un titolo di studio universitario (e l’iscrizione all’albo) per l’accesso, salvo poi inquadrare il personale nel ruolo dei sottufficiali. La censura, tuttavia, trascura del tutto il seguente dato fondamentale. Nell’ordinamento militare il titolo di studio non è mai, di per sé, parametro esclusivo o determinante per l’inquadramento nel ruolo degli ufficiali. Come correttamente affermato dal primo giudice, l’inquadramento nel ruolo degli ufficiali dipende da una pluralità di fattori, tra cui la funzione svolta, la posizione nell’organizzazione militare, le esigenze ordinamentali e operative, rispetto ai quali il titolo di studio costituisce solo uno dei presupposti, e non il criterio dirimente.
18. L’assunto secondo cui la laurea sarebbe “propria di una qualifica direttiva” riflette una logica tipica del pubblico impiego contrattualizzato, ma non è traslabile nel settore militare, governato da un regime pubblicistico speciale. La giurisprudenza ha affermato che anche il ruolo dei marescialli comporta autonomia, responsabilità e funzioni di comando. La presenza di competenze avanzate non implica di per sé l’accesso al ruolo degli ufficiali. Pertanto, non sussiste alcuna incongruità, ma una scelta ordinamentale più volte ritenuta legittima dalla giurisprudenza amministrativa, che ha escluso la configurabilità di un eccesso di potere in situazioni del tutto analoghe. Ne consegue che il primo giudice ha correttamente escluso che il titolo di studio, il livello di responsabilità o l’autonomia professionale possano fondare un diritto soggettivo o un’aspettativa giuridicamente tutelata all’inquadramento nel ruolo degli ufficiali. Parimenti infondate risultano le doglianze che fanno leva sulla disciplina contrattuale del comparto sanità. Il richiamo ai contratti collettivi del pubblico impiego contrattualizzato è del tutto inconferente, trattandosi di un settore normativo estraneo al personale militare, assoggettato a un regime pubblicistico speciale ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001. La specificità dell’ordinamento militare, infatti, priva tali argomentazioni di sufficiente rilevanza giuridica.
19. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è da tempo consolidata nel ritenere infondate analoghe pretese, avendo chiarito – con riferimento al caso degli orchestrali della Banda dei Carabinieri – che la scelta di riservare determinati ruoli agli ufficiali e altri ai sottufficiali costituisce una precisa opzione legislativa, non sindacabile in via giurisdizionale in assenza di manifesta irragionevolezza o violazione di legge (Cons. Stato, sez. VI, n. 8926/2025). Tali principi sono pienamente applicabili anche alla presente vicenda. Infatti, anche nel caso oggetto di questo giudizio, la pretesa dell’appellante di riqualificazione economico-retributiva si fonda, in modo pressoché esclusivo, sull’equipollenza della laurea. Tuttavia tale presupposto appare di per sé del tutto inadeguato a porsi quale premessa atta a giustificare una radicale riconfigurazione del ruolo quando, come già detto, l’attuale configurazione di questo ruolo, anche per quanto riguarda l’inquadramento dei suoi componenti nei diversi ruoli, corrisponde ad una scelta precisa, ampiamente discrezionale, compiuta dal legislatore, la quale non manifesta elementi di irragionevolezza o incostituzionalità ove si ponga mente, in primo luogo, alla perimetrazione della figura del medico e alla sua complessità di funzioni e mansioni.
20. Priva di fondamento è, altresì, la richiesta di poter esercitare l’attività infermieristica in regime di libera professione fuori dall’orario di servizio, sul presupposto di una pretesa disparità di trattamento rispetto agli ufficiali medici. Sul punto si è formato un orientamento giurisprudenziale, secondo cui il regime derogatorio previsto per i medici militari non è estensibile alle altre figure sanitarie, ivi compresi gli infermieri, in ragione dei caratteri di disomogeneità esistenti tra le diverse professioni in termini di qualificazione, responsabilità e posizione ordinamentale (Cons. Stato, sez. II, n. 3745/2021). L’art. 210 c.o.m. ha natura eccezionale e derogatoria rispetto alla regola generale dell’incompatibilità sancita dall’art. 894 c.o.m. e, proprio per tale ragione, non può essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica. Il legislatore ha previsto la deroga esclusivamente per il personale medico, con conseguente legittima esclusione del personale infermieristico.
21. Tale interpretazione restrittiva trova ulteriore fondamento nel principio costituzionale di esclusività del rapporto di pubblico impiego, di cui agli artt. 98 Cost. e 53 del d.lgs. n. 165/2001. Fermo restando le competenze avanzate e l’autonomia professionale riconosciute agli infermieri, l’ordinamento non attribuisce a loro un inquadramento nel ruolo degli ufficiali, posto che anche i marescialli svolgono compiti con margini di autonomia, responsabilità e funzioni di comando. Neppure il possesso della laurea triennale costituisce elemento idoneo, da solo, a determinare un simile inquadramento.
22. Infine anche l’ultima doglianza non può essere condivisa. La sentenza impugnata non è affetta da difetto di motivazione, avendo spiegato in modo chiaro e coerente perché la pronuncia della Corte costituzionale n. 98/2023 non sia estensibile al personale infermieristico militare. Il primo giudice ha correttamente rilevato che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 210 c.o.m. è fondata su un presupposto specifico, ovvero l’omogeneità professionale tra medici e psicologi militari, entrambi titolari di laurea magistrale, esercenti professioni intellettuali sanitarie con responsabilità diagnostiche e valutative, ed inseriti in un contesto funzionale assimilabile sotto il profilo ordinamentale. Tale omogeneità, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa anteriore e successiva, non ricorre con riferimento al personale infermieristico, che presenta invece un diverso profilo funzionale, una diversa posizione ordinamentale ed un diverso regime di responsabilità, nonostante la sempre maggiore qualificazione professionale e l’obbligo di iscrizione all’albo.
23. Il GA non era tenuto a reiterare analiticamente valutazioni già ampiamente consolidate nella giurisprudenza, essendo sufficiente – come avvenuto – richiamare il dato dirimente della non omogeneità, che costituisce il presupposto logico‑giuridico decisivo. Va ribadito che il passaggio dal ruolo dei sottufficiali a quello degli ufficiali integra un nuovo e distinto rapporto di lavoro, con accesso a una qualifica superiore, necessariamente subordinato al rispetto del principio del pubblico concorso ex art. 97 Cost. cui dunque debbono sottoporsi gli infermieri militari che vogliano acquisire la qualifica di ufficiali. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente escluso la legittimità di forme di progressione automatica o “di massa” ( ex multis Corte Costituzionale, n. 37/2015). Tale limite, posto in via diretta al legislatore, vincola a fortiori il giudice.
24. L’appello va dunque rigettato.
25. Ricorrono tuttavia giusti motivi, dato il tipo di controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AD MO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
AS AT, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AS AT | AD MO |
IL SEGRETARIO