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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.10039/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli Avv.ti Enzo Augusto e Paola Augusto
-Ricorrente-
Contro
CP_1 CP_2
contumace
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
premesso di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1 dal 18.07.2023 al 25.07.2023 senza regolare contratto e CP_1 CP_2 dal 25.07.2023 con contratto a tempo indeterminato (doc.1) e mansioni di autotrasportatore, sostiene l'illegittimità del licenziamento orale intimato dalla società resistente in data 01.09.2023;
chiede la reintegrazione nel posto di lavoro oltre alla condanna delle società resistente al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima
1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
rivendica differenze retributive a titolo di straordinario diurno, ferie non godute, ROL non goduta, tredicesima e quattordicesima mensilità e tfr per la somma complessiva di € 2.568,35, come da conteggi allegati.
LOGI accertata la regolarità della notifica, non si CP_2 costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Ai fini della decisione del caso in esame, giova premettere che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 604/1966, “il datore di lavoro, imprenditore
o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970, “le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale,
2 non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce
l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”.
Il D.lgs. n. 23/2015, applicabile al caso in esame, all'art. 2, commi
1-3, stabilisce che “il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e
l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello
3 dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro
a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”.
Ciò premesso, la prova orale svolta ha confermato la circostanza per cui “il Responsabile della RENT sig. ed il dipendente CP_1 Parte_2 sig. hanno comunicato al sig. di non recarsi a Parte_3 Pt_1 lavoro a partire dal 1 Settembre 2023, in quanto il carico dei farmaci previsto per quella settimana non era stato consegnato e che, pertanto non
c'era lavoro da svolgere” ovvero che “in data 21.09.2023 il sig. Parte_1 si è recato all'appuntamento con il sig. il quale
[...] Parte_2 comunicava al ricorrente che il rapporto di lavoro era da considerarsi concluso senza tuttavia rilasciare alcuna comunicazione formale”.
Pertanto, stante l'assenza della prova in ordine al rispetto della forma scritta prescritta dalla legge a pena di inefficacia del licenziamento,
l'intervenuto licenziamento de quo risulta del tutto inefficace.
E' noto che il rapporto di lavoro sul quale intervenga un licenziamento privo di forma scritta deve ritenersi mai interrotto, con conseguente diritto del lavoratore alla declaratoria di ripristino del rapporto e al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute dal momento della costituzione in mora della controparte, occorrendo in particolare che
4 egli non abbia tenuto una condotta incompatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie prestazioni lavorative (cfr. Cass. sez. lav. n. 2392 del 18/02/2003; n. 11670 del 18/05/2006).
Con riferimento alle conseguenze derivanti dall'inefficacia del licenziamento, considerato che la società ha assunto il ricorrente in data
25.07.2023, deve applicarsi la disciplina prevista dall'art. 2, co. 1 e 2, del D.lgs. 23/2015.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento del 01.09.2023; sempre per l'effetto parte resistente deve essere condannata a reintegrare la parte ricorrente nel suo posto di lavoro;
ulteriormente per l'effetto, compete al ricorrente il risarcimento del danno pari a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr dal giorno del licenziamento (01.09.2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da cui dovranno essere decurtate eventuali somme percepite, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Il datore di lavoro deve essere altresì condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Con riguardo alle differenze retributive richieste, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso non hanno offerto elementi comprovanti il sistematico svolgimento di lavoro straordinario, oltre le 39 ore contrattuali, da parte del ricorrente.
Conseguentemente, tale domanda risulta infondata.
La domanda relativa alle differenze retributive per ferie non godute e festività non godute deve essere rigettata, atteso che parte ricorrente non
5 ha dato prova dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati (cfr. Cass. n. 26985/2009).
Parte resistente, non costituendosi in giudizio non ha provato l'avvenuto pagamento del tfr al lavoratore né ha sollevato alcuna contestazione in merito alla quantificazione svolta da parte ricorrente.
La convenuta va pertanto condannata, al pagamento della complessiva somma di € 239,04 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, appare equo compensare una metà delle spese di lite ponendo la restante metà a carico della resistente. CP_3
P.Q.M.
in relazione al ricorso rubricato al n. 10039/2024 R.G., proposto da
[...]
nei confronti di disattesa ogni diversa Parte_1 CP_1 CP_2 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente e, per l'effetto, condanna parte resistente:
a) alla reintegra in servizio del ricorrente nel suo posto di lavoro;
b) al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità, a titolo di risarcimento del danno, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da cui dovranno essere decurtate eventuali somme percepite, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
6 c) al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
d) al pagamento in favore di della somma di euro € Parte_1
239,04 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna al pagamento di una metà delle spese CP_1 CP_2 processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.800, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli altri accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, compensando fra le parti la restante metà.
Bari, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.10039/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli Avv.ti Enzo Augusto e Paola Augusto
-Ricorrente-
Contro
CP_1 CP_2
contumace
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
premesso di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1 dal 18.07.2023 al 25.07.2023 senza regolare contratto e CP_1 CP_2 dal 25.07.2023 con contratto a tempo indeterminato (doc.1) e mansioni di autotrasportatore, sostiene l'illegittimità del licenziamento orale intimato dalla società resistente in data 01.09.2023;
chiede la reintegrazione nel posto di lavoro oltre alla condanna delle società resistente al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima
1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
rivendica differenze retributive a titolo di straordinario diurno, ferie non godute, ROL non goduta, tredicesima e quattordicesima mensilità e tfr per la somma complessiva di € 2.568,35, come da conteggi allegati.
LOGI accertata la regolarità della notifica, non si CP_2 costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Ai fini della decisione del caso in esame, giova premettere che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 604/1966, “il datore di lavoro, imprenditore
o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970, “le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale,
2 non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce
l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”.
Il D.lgs. n. 23/2015, applicabile al caso in esame, all'art. 2, commi
1-3, stabilisce che “il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e
l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello
3 dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro
a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”.
Ciò premesso, la prova orale svolta ha confermato la circostanza per cui “il Responsabile della RENT sig. ed il dipendente CP_1 Parte_2 sig. hanno comunicato al sig. di non recarsi a Parte_3 Pt_1 lavoro a partire dal 1 Settembre 2023, in quanto il carico dei farmaci previsto per quella settimana non era stato consegnato e che, pertanto non
c'era lavoro da svolgere” ovvero che “in data 21.09.2023 il sig. Parte_1 si è recato all'appuntamento con il sig. il quale
[...] Parte_2 comunicava al ricorrente che il rapporto di lavoro era da considerarsi concluso senza tuttavia rilasciare alcuna comunicazione formale”.
Pertanto, stante l'assenza della prova in ordine al rispetto della forma scritta prescritta dalla legge a pena di inefficacia del licenziamento,
l'intervenuto licenziamento de quo risulta del tutto inefficace.
E' noto che il rapporto di lavoro sul quale intervenga un licenziamento privo di forma scritta deve ritenersi mai interrotto, con conseguente diritto del lavoratore alla declaratoria di ripristino del rapporto e al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute dal momento della costituzione in mora della controparte, occorrendo in particolare che
4 egli non abbia tenuto una condotta incompatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie prestazioni lavorative (cfr. Cass. sez. lav. n. 2392 del 18/02/2003; n. 11670 del 18/05/2006).
Con riferimento alle conseguenze derivanti dall'inefficacia del licenziamento, considerato che la società ha assunto il ricorrente in data
25.07.2023, deve applicarsi la disciplina prevista dall'art. 2, co. 1 e 2, del D.lgs. 23/2015.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento del 01.09.2023; sempre per l'effetto parte resistente deve essere condannata a reintegrare la parte ricorrente nel suo posto di lavoro;
ulteriormente per l'effetto, compete al ricorrente il risarcimento del danno pari a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr dal giorno del licenziamento (01.09.2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da cui dovranno essere decurtate eventuali somme percepite, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Il datore di lavoro deve essere altresì condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Con riguardo alle differenze retributive richieste, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso non hanno offerto elementi comprovanti il sistematico svolgimento di lavoro straordinario, oltre le 39 ore contrattuali, da parte del ricorrente.
Conseguentemente, tale domanda risulta infondata.
La domanda relativa alle differenze retributive per ferie non godute e festività non godute deve essere rigettata, atteso che parte ricorrente non
5 ha dato prova dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati (cfr. Cass. n. 26985/2009).
Parte resistente, non costituendosi in giudizio non ha provato l'avvenuto pagamento del tfr al lavoratore né ha sollevato alcuna contestazione in merito alla quantificazione svolta da parte ricorrente.
La convenuta va pertanto condannata, al pagamento della complessiva somma di € 239,04 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, appare equo compensare una metà delle spese di lite ponendo la restante metà a carico della resistente. CP_3
P.Q.M.
in relazione al ricorso rubricato al n. 10039/2024 R.G., proposto da
[...]
nei confronti di disattesa ogni diversa Parte_1 CP_1 CP_2 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente e, per l'effetto, condanna parte resistente:
a) alla reintegra in servizio del ricorrente nel suo posto di lavoro;
b) al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità, a titolo di risarcimento del danno, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da cui dovranno essere decurtate eventuali somme percepite, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
6 c) al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
d) al pagamento in favore di della somma di euro € Parte_1
239,04 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna al pagamento di una metà delle spese CP_1 CP_2 processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.800, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli altri accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, compensando fra le parti la restante metà.
Bari, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
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