Articolo 5 della Legge 4 maggio 1951, n. 387
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 giugno 1951
Art. 5.
L'armatore che non provveda al versamento del contributo entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta e' tenuto, oltre che al pagamento del contributo o delle parti del contributo non versate, al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta.
L'armatore, ove fornisca dati scientemente errati od incompleti, e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti per procurare indebitamente a se' o ad altri il sussidio previsto dalla presente legge e' punito con la multa da lire 10.000 a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
I proventi delle pene pecuniarie sono devolute allo Erario dello Stato.
Entrata in vigore il 14 giugno 1951