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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/11/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2994/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2994/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TR NI Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TR NI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“-) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 3 -) ordinare al Comune di Mirandola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto in data 29/12/2001, al n. 31 P.1 Uff. 1 anno 2001, stante la celebrazione avvenuta in pari tempo;
-) dichiarare interamente compensate le spese legali;
-) omologare le seguenti condizioni di separazione:
1) l'abitazione, già residenza familiare sita in Mirandola (MO), via Toti 4/a, di proprietà del marito
, viene lasciata in uso esclusivo della moglie , la quale vi Controparte_1 Parte_1 permarrà e ne farà uso fino alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili di matrimonio ed il
provvederà a regolarizzare il trasferimento di residenza, avendo di fatto già Controparte_1 lasciato l'abitazione familiare, al più tardi entro trenta (30) giorni dall'emanazione della sentenza di separazione coniugale;
2) provvederà direttamente al pagamento di tutte le utenze domestiche (energia Controparte_1 elettrica, fornitura di gas, acqua e telefono), fino alla concorrenza annuale di € 2.000,00 con termine al rilascio dell'abitazione da parte della , oltre alle spese – oneri condominiali di Parte_1 qualunque natura e/o titolo;
3) a titolo di contributo al mantenimento di verserà alla stessa la Persona_1 Controparte_1 somma mensile di € 100,00, da corrispondere anticipatamente sul c/c acceso presso B.P.M., Ag.
Medolla, IBAN [...], entro il giorno 15 di ogni mese per la durata di sei
(6) mesi con decorrenza dal tempo di deposito del presente ricorso.”
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a Parte_1
LA (MO) il 14/12/1969 e nato a [...] il [...] Controparte_1 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2001-
pagina 2 di 3 Atto n. 31 - Parte I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2994/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TR NI Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TR NI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“-) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 3 -) ordinare al Comune di Mirandola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto in data 29/12/2001, al n. 31 P.1 Uff. 1 anno 2001, stante la celebrazione avvenuta in pari tempo;
-) dichiarare interamente compensate le spese legali;
-) omologare le seguenti condizioni di separazione:
1) l'abitazione, già residenza familiare sita in Mirandola (MO), via Toti 4/a, di proprietà del marito
, viene lasciata in uso esclusivo della moglie , la quale vi Controparte_1 Parte_1 permarrà e ne farà uso fino alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili di matrimonio ed il
provvederà a regolarizzare il trasferimento di residenza, avendo di fatto già Controparte_1 lasciato l'abitazione familiare, al più tardi entro trenta (30) giorni dall'emanazione della sentenza di separazione coniugale;
2) provvederà direttamente al pagamento di tutte le utenze domestiche (energia Controparte_1 elettrica, fornitura di gas, acqua e telefono), fino alla concorrenza annuale di € 2.000,00 con termine al rilascio dell'abitazione da parte della , oltre alle spese – oneri condominiali di Parte_1 qualunque natura e/o titolo;
3) a titolo di contributo al mantenimento di verserà alla stessa la Persona_1 Controparte_1 somma mensile di € 100,00, da corrispondere anticipatamente sul c/c acceso presso B.P.M., Ag.
Medolla, IBAN [...], entro il giorno 15 di ogni mese per la durata di sei
(6) mesi con decorrenza dal tempo di deposito del presente ricorso.”
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a Parte_1
LA (MO) il 14/12/1969 e nato a [...] il [...] Controparte_1 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2001-
pagina 2 di 3 Atto n. 31 - Parte I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3