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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 691 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2024 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate) con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) Via G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Paolo Maione che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Carolina Lussana giusta procura in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_1 C.F._1
Terme (CZ) Via del Progresso n. 15, presso lo studio dell'avv. Roberto Aiello che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO OGGETTO: Appello - sinistro stradale. CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al risarcimento Controparte_2 dei danni subiti al suo motociclo in Lamezia Terme, loc. Magolà, all'altezza del ristorante “Chalet” direzione Nicastro, per responsabilità esclusiva del veicolo Fiat Panda tg. EH448VN, di proprietà di
. Controparte_3
A fondamento della domanda l'attore deduceva: che, in data 3.8.2016, alle ore 13:30 circa, il motociclo Honda Spazio 250 tg. AF07484 di sua proprietà e da lui condotto, subiva il tamponamento da parte dell'autovettura tg. EH448VN, che invadeva la corsia di marcia opposta percorsa dal motociclo dell'attore, che non riusciva ad evitare l'impatto; che, a causa della collisione con il veicolo del convenuto, il motociclo Honda riportava danni alla parte anteriore quantificati in € 6.147,41 oltre IVA;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento della domanda con condanna della convenuta compagnia assicurativa anche per il fermo tecnico. Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava CP_4
l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per irregolarità del contraddittorio nei confronti del responsabile civile del sinistro e, nel merito, l'infondatezza della domanda perché dai rilievi e dal verbale di accertamento della Polizia Municipale del Comune di Lamezia Terme emergeva una diversa dinamica del sinistro, per cui era stato il motociclo ad invadere l'opposta corsia e ad impattare contro il veicolo di proprietà di e condotto da e non viceversa;
Controparte_3 CP_5 chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con condanna dell'attore alla refusione delle spese di giudizio. Il giudice di prime cure, espletata l'istruttoria con l'escussione dei testimoni, con sentenza n. 233/2018 del 20.2.2018, depositata il 22.2.2018, accoglieva la domanda attorea, dichiarava esclusiva responsabile del sinistro e condannava la compagnia assicurativa al pagamento Controparte_3 di € 2.000,00 oltre interessi legali a titolo di risarcimento danni e di € 1.000,00 per le spese di lite. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva gravame avverso Controparte_2 la detta sentenza n. 233/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, adducendone la nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria dell'autovettura Fiat Panda, l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ed, in particolare, del verbale redatto dalla Polizia Municipale che ha fede privilegiata fino a querela di falso, l'erronea quantificazione del danno sulla base del mero preventivo di spesa e chiedeva la riforma della sentenza con condanna alle spese di lite della parte appellata. Si costituiva il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ex art. 342 e 348 bis c.p.c., l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla controparte circa l'integrazione del contraddittorio al responsabile civile, trovando applicazione la disciplina del risarcimento diretto di cui all'art. 149 D.lgs. 209/2005 per cui il danneggiato può rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa;
nel merito, nel contestare il contenuto dell'atto di appello, rilevava la correttezza della sentenza in quanto il giudice di prime cure aveva dato valenza probatoria alla prova orale ed alla sentenza di annullamento del verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale, per cui risultava dimostrata la dinamica del sinistro e compatibili i danni rispetto ai punti d'urto dei veicoli;
insisteva nella conferma della sentenza impugnata con condanna della compagnia assicurativa al risarcimento del danno per lite temeraria e alla refusione delle spese di lite con distrazione. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierno giudicante, in qualità di giudice d'appello, preliminarmente rileva la nullità della sentenza n. 233/2018 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme emessa il 22.2.2018 e depositata il 22.2.2018 per violazione e falsa applicazione dell'art. 149 C.P.A. e dell'art. 102 c.p.c., per la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del responsabile civile del sinistro. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la sola Controparte_1 [...]
in forza della disciplina sul risarcimento diretto ex D.lgs. 209/2005 C.A.P., art. Controparte_2
149, omettendo di citare il responsabile del sinistro proprietaria dell'autovettura Controparte_3
Fiat Panda tg. EH 448 VN, assicurata con la compagnia polizza n. Controparte_6
04000016704975084/10/6. La procedura liquidativa del risarcimento diretto non è estranea al sistema della responsabilità civile automobilistica ed alle specifiche regole dettate dal Codice delle assicurazioni private in tema di azione diretta, di cui all'art. 144 C.A.P., per cui nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione deve essere chiamato anche il responsabile del danno, in veste di litisconsorte necessario. A stabilire se in concreto il proprietario del veicolo abbia interesse o meno e qual sia la condizione che a questi convenga non può essere la compagnia di assicurazione o il danneggiato, in quanto il litisconsorzio è necessario proprio perchè in astratto è sempre nell'interesse del proprietario del veicolo di partecipare al giudizio ed è rimessa a costui la decisione se l'effettiva partecipazione sia o meno nel suo interesse. deve partecipare al processo quale litisconsorte necessario in quanto proprietario Controparte_3 dell'autovettura Fiat Panda, assicurata dalla Controparte_6
Né sul punto si è formato giudicato implicito, giacchè, anche in secondo grado, è rimasto comunque oggetto di discussione il quantum debeatur e, in tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorchè l'assicuratore proponga appello, sia pure limitato al quantum debeatur, nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore (Cass. 4994/2023 e Cass. n. 9112/2014; Cass. n. 11215/2019; Cass. n. 26041/2005). Si rileva così la non integrità del contraddittorio per cui, al fine di non viziare l'intero procedimento, la causa deve essere rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. affinchè riesamini nel contraddittorio anche di la domanda risarcitoria proposta da Controparte_3 CP_1
e provveda pure sulle spese del giudizio di legittimità, con annullamento, d' ufficio, della
[...] pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme a norma dell'art. 383 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Controparte_2 avverso la sentenza n. 233/2015 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, ogni contraria istanza,
[...] eccezione e difesa disattese, così provvede:
- annulla ex art. 161 c.p.c. la sentenza n. 233/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme il 20.2.2018 e depositata il 22.2.20218;
- rimette la causa al primo giudice e per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3
[...]
- fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della causa dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme nella formulazione vigente ratione temporis,
- rimette al giudice di primo grado la determinazione anche sulle spese del giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lamezia Terme, 6 marzo 2025. Il Giudice Teresa Valeria Grieco