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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/11/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1222 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. RIVOLTA MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio in CORSO MAZZINI, 3 27100 VI
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 11/06/2002, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte
I, n. 49, dell'anno 2002; separati con sentenza n. 1367/2019 del 19.06.2019;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Affidamento del figlio minore.
Il figlio minore, rimane affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre;
2. Mantenimento del figlio minore. In ragione della condizione economica del padre, lo stesso si impegna al versamento della somma di euro 100,00 al mese a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore;
detta somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese;
3. Regime di visita del figlio minore:
trascorrerà con il padre: Per_1
- i fine settimana, in via alternata, indicativamente dal venerdì quando esce da scuola alla domenica sera, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
- le notti dei giorni feriali, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche del minore;
- le vacanze natalizie: Natale e Capodanno ad anni alterni con la madre o con il padre
(se a Natale starà con la madre, a Capodanno starà con il padre e viceversa) e ad anni alterni anche le relative settimane, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori;
- le vacanze pasquali: Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre o con il padre (se a Pasqua staranno con la madre, il lunedì dell'Angelo staranno con il padre e viceversa), e così anche la relativa settimana di vacanza scolastica, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori;
- i compleanni ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori;
- le altre festività nazionali incluso Carnevale: in via alternata, salvo diverso accordo, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro e delle esigenze scolastiche ed extra- scolastiche dei minori;
4. Mantenimento del coniuge.
Pag. 2 di 5 I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti.
5. Assegno unico universale per i figli a carico.
I coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio sia percepito integralmente dalla madre.
6. Spese extra-mantenimento per i figli minori.
Entrambi i genitori si impegnano a ripartirsi, nella misura del 50% ciascuno, le spese extramantenimento per i minori (es: mediche, scolastiche e sportive), come da
Protocollo n. 2323/2016 nato dall'intesa tra i Magistrati del Tribunale di Pavia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia. La deduzione e la detrazione ai fini Irpef delle sopra citate spese extra-mantenimento per i figli sarà effettuata secondo le percentuali sopra indicate tra i genitori, i quali si impegnano a utilizzare il codice fiscale dei minori per ogni spesa a loro riferita.
7. Documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore.
8. Spese legali.
I coniugi concordano di ripartirsi, nella misura del 50% ciascuno, le spese del presente procedimento.
9. Decorrenza degli accordi.
I coniugi concordano che tutte le previsioni oggetto dell'accordo raggiunto avranno decorrenza dal deposito del presente ricorso avanti al Tribunale di Pavia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
03.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli
Pag. 3 di 5 oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate ( sentenza del Tribunale di Pavia del n. 1367/2019 del 19.06.2019 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Pavia il giorno 11/06/2002 (atto n. 49,
[...] Parte_2 parte I, anno 2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pag. 4 di 5 4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1222 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. RIVOLTA MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio in CORSO MAZZINI, 3 27100 VI
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 11/06/2002, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte
I, n. 49, dell'anno 2002; separati con sentenza n. 1367/2019 del 19.06.2019;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Affidamento del figlio minore.
Il figlio minore, rimane affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre;
2. Mantenimento del figlio minore. In ragione della condizione economica del padre, lo stesso si impegna al versamento della somma di euro 100,00 al mese a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore;
detta somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese;
3. Regime di visita del figlio minore:
trascorrerà con il padre: Per_1
- i fine settimana, in via alternata, indicativamente dal venerdì quando esce da scuola alla domenica sera, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
- le notti dei giorni feriali, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche del minore;
- le vacanze natalizie: Natale e Capodanno ad anni alterni con la madre o con il padre
(se a Natale starà con la madre, a Capodanno starà con il padre e viceversa) e ad anni alterni anche le relative settimane, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori;
- le vacanze pasquali: Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre o con il padre (se a Pasqua staranno con la madre, il lunedì dell'Angelo staranno con il padre e viceversa), e così anche la relativa settimana di vacanza scolastica, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori;
- i compleanni ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori;
- le altre festività nazionali incluso Carnevale: in via alternata, salvo diverso accordo, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro e delle esigenze scolastiche ed extra- scolastiche dei minori;
4. Mantenimento del coniuge.
Pag. 2 di 5 I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti.
5. Assegno unico universale per i figli a carico.
I coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio sia percepito integralmente dalla madre.
6. Spese extra-mantenimento per i figli minori.
Entrambi i genitori si impegnano a ripartirsi, nella misura del 50% ciascuno, le spese extramantenimento per i minori (es: mediche, scolastiche e sportive), come da
Protocollo n. 2323/2016 nato dall'intesa tra i Magistrati del Tribunale di Pavia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia. La deduzione e la detrazione ai fini Irpef delle sopra citate spese extra-mantenimento per i figli sarà effettuata secondo le percentuali sopra indicate tra i genitori, i quali si impegnano a utilizzare il codice fiscale dei minori per ogni spesa a loro riferita.
7. Documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore.
8. Spese legali.
I coniugi concordano di ripartirsi, nella misura del 50% ciascuno, le spese del presente procedimento.
9. Decorrenza degli accordi.
I coniugi concordano che tutte le previsioni oggetto dell'accordo raggiunto avranno decorrenza dal deposito del presente ricorso avanti al Tribunale di Pavia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
03.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli
Pag. 3 di 5 oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate ( sentenza del Tribunale di Pavia del n. 1367/2019 del 19.06.2019 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Pavia il giorno 11/06/2002 (atto n. 49,
[...] Parte_2 parte I, anno 2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pag. 4 di 5 4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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