Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02435/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2435 del 2023, proposto da
TE MA, PA MA, AN AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa AR La Carità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento del danno
causato dall’azione amministrativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa AR la Carità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa VI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 4/3/2016 i ricorrenti presentavano richiesta di permesso di costruire in ampliamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009.
Nelle more della definizione del procedimento il Comune di Santa AR la Carità emetteva ordinanza di ripristino dello Stato dei luoghi n. 145232/17 con specifico riferimento al cambio di destinazione d'uso dell'unità posta al piano interrato da deposito ad uso residenziale. Il provvedimento sanzionatorio veniva annullato da questo Tribunale con sentenza 492 del 24/1/2018 (confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza 11587/2022).
Con provvedimento in data 8 marzo 2018 il Comune accoglieva la richiesta di permesso di costruire di cui alla pratica del 2016, apponendo la condizione che “ la porzione di immobile adibita a deposito nello stato di progetto costituisca unità unica immobiliare sia priva di tramezzi interni ”. Anche questo provvedimento veniva annullato da questa Sezione con la sentenza n. 7531 del 2/12/22, previo riconoscimento della avvenuta formazione del silenzio assenso stante il maturarsi del termine di 100 giorni di cui all'articolo 20 testo unico edilizia; il Tribunale rimarcava altresì che l’atto “ contraddittoriamente impone la demolizione di quelle stesse opere che un precedente valido titolo edilizio, produttivo di effetti, aveva autorizzato, senza averne prima disposto il ritiro in autotutela nelle forme di legge ” e che già la sentenza n. 492/18, nel caducare l’ordinanza di demolizione per le stesse opere oggetto dell’istanza di permesso di costruire, le aveva ritenute conformi alla vigente normativa edilizia.
Con il presente ricorso AR AN, MA TE e MA PA chiedono condannarsi il Comune di Santa AR la Carità al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato dall'azione amministrativa illegittima come acclarato dalle pronunce sopra indicate; in particolare, i ricorrenti chiedono riconoscersi il danno patrimoniale nella misura di euro 54.197,16 pari alla differenza del costo per la realizzazione dell'intervento quantificato secondo il Prezzario Regionale dei lavori pubblici della Regione Campania vigente dal 2013 e secondo quello vigente a far data dal 2022 (come esplicitato nella perizia asseverata versata in atti).
Quanto al danno non patrimoniale, parte ricorrente ne invoca la quantificazione ai sensi dell'articolo 2059 codice civile deducendo in merito al disturbo da “ stress post traumatico – emotivo ” diagnosticato a AR AN, ZA NA e MA NA in seguito a un sopralluogo improvviso del 2 ottobre 2017 vissuto come “ invasione traumatica dello spazio domestico ”.
2 - Il Comune di Santa AR la Carità si è costituito in resistenza eccependo in via preliminare la decadenza dall'azione risarcitoria, stante l’avvenuto decorso del termine di 120 giorni (ex art. 30 c.p.a) “ dall'anno 2018 ”, quando si sono svolti i fatti di causa. L'Amministrazione ha dedotto inoltre che una volta formatosi il silenzio assenso, il successivo permesso di costruire condizionato non ha paralizzato l'intervento edilizio, che pertanto i ricorrenti ben avrebbero potuto eseguire sia pure in pendenza dei giudizi.
3 - Alla pubblica udienza dlel’11/12/2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 – Può prescindersi dalla delibazione dell’eccezione preliminare formulata dal Comune resistente, essendo il ricorso infondato nel merito.
4.1 - Secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, i presupposti per l'integrazione di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. derivante dall'attività amministrativa sono: " a) l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo che ha cagionato la lesione dell'interesse legittimo (il c.d. danno ingiusto o danno evento); b) il danno, patrimoniale o non patrimoniale, prodotto nella sfera giuridica del privato (c.d. danno conseguenza); c) il nesso causale tra la condotta dell'amministrazione e il danno e d) la colpa dell'amministrazione" (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191), cosicché "il risarcimento del danno non è una conseguenza diretta e costante dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo " (Consiglio di Stato, Sez. II, 24 luglio 2020, n. 4732).
In materia ricorre, dunque, il principio generale dell’“ onus probandi incumbit ei qui dicit ”, in relazione ai presupposti giuridici della domanda risarcitoria, non potendo l’illegittimità dichiarata del provvedimento amministrativo comportare un automatico riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
4.2 - Nel caso di specie, risulta non provato il danno patrimoniale.
Il pur apprezzabile aumento di costo registrato nell’arco temporale preso in considerazione (durante il quale si sono svolti i fatti su cui i ricorrenti basano la richiesta risarcitoria) non conduce alla condanna del Comune nel senso sperato dai ricorrenti che non hanno allegato e provato di aver eseguito i lavori e, dunque, di aver sostenuto il lamentato maggior esborso.
A tal proposito, si rammenta che unitamente agli altri indicati elementi, a fondare la responsabilità aquiliana della pubblica Amministrazione occorre che vi sia stato un danno non meramente ipotetico e futuro, ma attuale e concreto, consistente in un pregiudizio patito a causa dell'illegittimo agire o nell'illegittima inerzia dell'Amministrazione (da ultimo, ex aliis , Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, sent. 422/2025, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 7593/2024).
Nel rispetto del termine di prescrizione, l’azione potrà essere dunque riproposta se e quando i ricorrenti saranno in grado di provare di aver effettivamente subito un danno patrimoniale.
4.3 - Quanto al danno biologico (e prescindendo dalla carenza di legittimazione attiva con riferimento a quello richiesto per soggetti diversi dagli epigrafati ricorrenti), difetta per il suo riconoscimento il requisito della colpa dell’Amministrazione: tale voce di danno risulta, infatti, ancorata allo svolgimento del sopralluogo del 2/10/2017: trattasi, evidentemente, di attività ordinaria dell’Amministrazione rispetto alla quale – in difetto di allegazione di peculiari modalità esorbitanti dal normale esercizio del potere – non è configurabile alcun fatto illecito connotato quantomeno da una condotta colposa dell’amministrazione.
4.4 – Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, si rammenta che il suo accoglimento postula che il fatto illecito sia astrattamente previsto come reato, ovvero è necessaria una espressa previsione di legge, ovvero ancora venga in rilievo una lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti. Quest’ultima è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto - reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2024, n. 2203).
Con particolare riferimento al danno cd. esistenziale, si osserva poi che esso non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass., n. 28742/18; n. 19434/19; n. 33276/23)›› (Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2024, n. 6795).
Nel caso in esame nessuna delle suindicate fattispecie risulta integrata, non ricavandosi dagli atti di causa che il dedotto limitato godimento del bene casa abbia avuto ripercussioni di particolare intensità nella sfera interiore e/o nelle relazioni esteriori dei ricorrenti.
5 - In conclusione, il ricorso, allo stato, deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AU DA, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
VI EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI EN | AR AU DA |
IL SEGRETARIO