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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 27607/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 27607/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO Parte_1 C.F._1
VENETO N.22 – PINEROLO presso lo studio dell'avv. MANZO NADIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_1 C.F._2 CAVALIERI D'ITALIA N.14- PINEROLO presso lo studio dell'avv. PERASSI SAMUELE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 22/11/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1)La minore venga affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 madre IGnora e con decisione disgiunta sulle questioni di ordinaria amministrazione e Parte_1 congiunta sulla straordinaria.
2) La casa famigliare di Pinerolo (TO), Via Della Carderia n. 13, venga assegnata alla IG.ra Pt_1
con cui la figlia manterrà ivi la residenza anagrafica e la stabile dimora. Il IG. si è
[...] CP_1 già trasferito altrove ed ha fissato la propria residenza in Vigone (TO), Via San Francesco n. 8/A.
3) Il padre, salvo diverso accordo fra i genitori e stante l'età della figlia minore, potrà tenere con sé la bambina:
-a fine settimana alterni nella giornata della domenica negli orari e secondo le modalità da individuarsi anche in rapporto alle eIGenze lavorative di entrambi i genitori ed indicativamente dalle ore 10.00 fino dopo cena alle ore 21.00. Per_
-Il padre potrà sempre tenere con sé anche nella giornata del mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola (attualmente asilo nido) fino dopo cena alle ore 21.00.
-Nelle settimane in cui il padre non vede la figlia nel fine settimana, potrà tenere la stessa con sé anche nella giornata del sabato dalle ore 12.30 fino a dopo cena alle ore 21.00.
-A far data dal compimento dei 3 anni di età della minore (luglio 2026) - inalterato il resto - il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, con pernottamento presso di lui dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica. Si dà atto che tale soluzione è stata accettata e condivisa fra le parti in ragione della tenera età della bambina ed in rapporto alla volontà di accudimento da parte della madre.
-Per quanto riguarda le modalità di consegna e prelievo della minore, salvo diverso accordo, sarà il padre ad andare a prendere e riportare la figlia sotto la casa ex-famigliare in cui risiede, quando non potrà prelevarla dall'asilo o dalla scuola. I genitori si impegnano a collaborare nello scambio di informazioni nell'interesse della figlia minore.
DA' ATTO che:
-Il IG. si impegna a comunicare alla IG.ra il luogo in cui la bambina si trova e CP_1 Pt_1 viceversa ed i genitori concordano che tutti gli spostamenti del minore avvengano in massima sicurezza. Il IG. , durante i giorni di visita, si impegna a rispondere alla videochiamata della CP_1 IG.ra indicativamente intorno alle 16.00. Nei giorni di competenza materna, la IG.ra si Pt_1 Pt_1 impegna a rispondere alla videochiamata del IG. indicativamente alle ore 20.00. CP_1
-In virtù dell'affidamento condiviso sopra previsto, i genitori si impegnano a darsi reciproca notizia di ogni tipo di informazione rilevante per la vita della figlia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: stato di salute fisica e psichica, andamento scolastico e sportivo, difficoltà o successi incontrati dalla minore in ogni e qualsiasi ambito, sogni e desideri. Si impegnano a raggiungere un accordo, sempre nel prevalente interesse della figlia stessa, sulla sua educazione, formazione ed istruzione, attività sportiva, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
-La IG.ra , durante i giorni di visita con il padre, fornirà un cambio di abbigliamento;
il capo Pt_1 utilizzato dovrà essere riconsegnato il giorno stesso nello stato in cui si trova.
DISPONE che:
-Stante l'età della figlia minore le vacanze verranno concordate di volta in volta fra i Per_1 genitori, con il rispetto della gradualità, prevista dal presente accordo. In ogni caso, durante le vacanze di Natale la figlia resterà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale fino alle ore 21,00 e il giorno di Santo Stefano con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore. Il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Altre festività e compleanno ad anni alterni. Primo Natale con la mamma e prima Pasqua con il padre.
4) Il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario di la somma CP_1 Per_1 mensile di Euro 230,00 (diconsi duecentotrenta/00) anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla firma dell'accordo, oltre rivalutazione ISTAT come per legge ed al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che:
In merito all'asilo nido le parti concordano che, sino a che continuerà a percepire il bonus scuola il IG. , le parti suddivideranno anticipatamente al 50% unicamente l'importo della retta al CP_1 netto del suddetto bonus. Successivamente a tale epoca il regime delle spese straordinarie sarà quello ordinario. La IG.ra continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico. I genitori si Parte_1 impegnano a collaborare per fornire la documentazione necessaria per la presentazione dell'Isee finalizzato alla richiesta dell'assegno unico e il bonus scuola quantomeno fino al provvedimento che recepirà il presente accordo consensuale.
5) Tutte le comunicazioni e/o variazioni al calendario visite dovranno essere preannunciate tempestivamente ed in ogni caso con un preavviso minimo di 48 ore (2 giorni) per valutare concordemente eventuali recuperi e/o cambiamenti da calendario concordato.
6) La minore risulterà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura pari al 50%.
7) Le parti si impegnano a rimettere eventuali querele sino ad oggi presentante.
NULLA SULLE SPESE. Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
08/05/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 27607/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO Parte_1 C.F._1
VENETO N.22 – PINEROLO presso lo studio dell'avv. MANZO NADIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_1 C.F._2 CAVALIERI D'ITALIA N.14- PINEROLO presso lo studio dell'avv. PERASSI SAMUELE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 22/11/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1)La minore venga affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 madre IGnora e con decisione disgiunta sulle questioni di ordinaria amministrazione e Parte_1 congiunta sulla straordinaria.
2) La casa famigliare di Pinerolo (TO), Via Della Carderia n. 13, venga assegnata alla IG.ra Pt_1
con cui la figlia manterrà ivi la residenza anagrafica e la stabile dimora. Il IG. si è
[...] CP_1 già trasferito altrove ed ha fissato la propria residenza in Vigone (TO), Via San Francesco n. 8/A.
3) Il padre, salvo diverso accordo fra i genitori e stante l'età della figlia minore, potrà tenere con sé la bambina:
-a fine settimana alterni nella giornata della domenica negli orari e secondo le modalità da individuarsi anche in rapporto alle eIGenze lavorative di entrambi i genitori ed indicativamente dalle ore 10.00 fino dopo cena alle ore 21.00. Per_
-Il padre potrà sempre tenere con sé anche nella giornata del mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola (attualmente asilo nido) fino dopo cena alle ore 21.00.
-Nelle settimane in cui il padre non vede la figlia nel fine settimana, potrà tenere la stessa con sé anche nella giornata del sabato dalle ore 12.30 fino a dopo cena alle ore 21.00.
-A far data dal compimento dei 3 anni di età della minore (luglio 2026) - inalterato il resto - il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, con pernottamento presso di lui dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica. Si dà atto che tale soluzione è stata accettata e condivisa fra le parti in ragione della tenera età della bambina ed in rapporto alla volontà di accudimento da parte della madre.
-Per quanto riguarda le modalità di consegna e prelievo della minore, salvo diverso accordo, sarà il padre ad andare a prendere e riportare la figlia sotto la casa ex-famigliare in cui risiede, quando non potrà prelevarla dall'asilo o dalla scuola. I genitori si impegnano a collaborare nello scambio di informazioni nell'interesse della figlia minore.
DA' ATTO che:
-Il IG. si impegna a comunicare alla IG.ra il luogo in cui la bambina si trova e CP_1 Pt_1 viceversa ed i genitori concordano che tutti gli spostamenti del minore avvengano in massima sicurezza. Il IG. , durante i giorni di visita, si impegna a rispondere alla videochiamata della CP_1 IG.ra indicativamente intorno alle 16.00. Nei giorni di competenza materna, la IG.ra si Pt_1 Pt_1 impegna a rispondere alla videochiamata del IG. indicativamente alle ore 20.00. CP_1
-In virtù dell'affidamento condiviso sopra previsto, i genitori si impegnano a darsi reciproca notizia di ogni tipo di informazione rilevante per la vita della figlia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: stato di salute fisica e psichica, andamento scolastico e sportivo, difficoltà o successi incontrati dalla minore in ogni e qualsiasi ambito, sogni e desideri. Si impegnano a raggiungere un accordo, sempre nel prevalente interesse della figlia stessa, sulla sua educazione, formazione ed istruzione, attività sportiva, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
-La IG.ra , durante i giorni di visita con il padre, fornirà un cambio di abbigliamento;
il capo Pt_1 utilizzato dovrà essere riconsegnato il giorno stesso nello stato in cui si trova.
DISPONE che:
-Stante l'età della figlia minore le vacanze verranno concordate di volta in volta fra i Per_1 genitori, con il rispetto della gradualità, prevista dal presente accordo. In ogni caso, durante le vacanze di Natale la figlia resterà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale fino alle ore 21,00 e il giorno di Santo Stefano con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore. Il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Altre festività e compleanno ad anni alterni. Primo Natale con la mamma e prima Pasqua con il padre.
4) Il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario di la somma CP_1 Per_1 mensile di Euro 230,00 (diconsi duecentotrenta/00) anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla firma dell'accordo, oltre rivalutazione ISTAT come per legge ed al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che:
In merito all'asilo nido le parti concordano che, sino a che continuerà a percepire il bonus scuola il IG. , le parti suddivideranno anticipatamente al 50% unicamente l'importo della retta al CP_1 netto del suddetto bonus. Successivamente a tale epoca il regime delle spese straordinarie sarà quello ordinario. La IG.ra continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico. I genitori si Parte_1 impegnano a collaborare per fornire la documentazione necessaria per la presentazione dell'Isee finalizzato alla richiesta dell'assegno unico e il bonus scuola quantomeno fino al provvedimento che recepirà il presente accordo consensuale.
5) Tutte le comunicazioni e/o variazioni al calendario visite dovranno essere preannunciate tempestivamente ed in ogni caso con un preavviso minimo di 48 ore (2 giorni) per valutare concordemente eventuali recuperi e/o cambiamenti da calendario concordato.
6) La minore risulterà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura pari al 50%.
7) Le parti si impegnano a rimettere eventuali querele sino ad oggi presentante.
NULLA SULLE SPESE. Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
08/05/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.