Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/03/2026, n. 5251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5251 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05271/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5271 del 2025, proposto da
SE ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Lauteri, Matilde Tariciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di ogni necessaria misura cautelare
- del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, per il settore concorsuale 12/G1 – Diritto Penale, espresso nei confronti del Prof. SE ON dalla Commissione nazionale nominata con D.D. n. 2248 del 19 dicembre 2023 e dai singoli commissari, a seguito della procedura indetta con D.D. del Ministero n. 1796 del 27 ottobre 2023 (quadrimestre III), i cui esiti sono stati pubblicati sul sito istituzionale dedicato all’ASN a partire dal 10.03.2025 (doc. n. 1);
- dei verbali n. 1 dell’8.01.2025 (doc. n. 2), n. 2 del 10.01.2025 (doc. n. 3), n. 3 del 20.01.2025 (doc. n. 4), n. 4 del 21.01.2025 (doc. n. 5), n. 5 del 12.02.2025 (doc. n. 6) e n. 6 del 3.03.2025 (doc. n. 7), recanti le attività valutative poste in essere dalla Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale e, segnatamente, quelle che hanno riguardato le valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni del Prof. ON (verbali nn. 1, 3 e 6);
nonché, in quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale, ivi compresi
- i criteri definiti dalla Commissione nazionale nella seduta del 9 febbraio 2024 (doc. n. 8);
- il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023 di indizione della procedura (doc. n. 9);
- l’eventuale decreto sconosciuto nei suoi estremi e nel suo contenuto, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione nazionale nominata con D.D. n. 2248 del 19 dicembre 2023, ivi compreso il giudizio di non idoneità del Prof. ON nonché per la condanna, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. del Ministero dell’Università e della Ricerca a sottoporre la domanda della parte ricorrente a nuova valutazione mediante una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. EM AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, per il settore 12/G1 – Diritto Penale.
Il prof. ON è stato ritenuto in possesso di sei degli otto titoli previsti ma quanto alle pubblicazioni scientifiche, è stato giudicato non idoneo all’ASN, sulla scorta di un giudizio assunto a maggioranza di tre commissari su cinque.
Tre Commissari, infatti, (segnatamente i proff.ri Caputo, Maugeri e Mormando) si sono conclusivamente espressi in senso negativo sulla valutazione del ricorrente, assumendo che non fosse ancora in possesso della piena maturità scientifica, necessaria al riconoscimento dell’ASN.
Gli altri due Commissari (i proff.ri Melchionda e Gargani), invece, si sono espressi in senso favorevole al prof. ON.
La Commissione ha ritenuto che le pubblicazioni “ denotano una buona continuità”; costituiscono una “ produzione scientifica coerente con il settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti ”; hanno una “collocazione editoriale […] ottima , risultando integralmente concentrat [e] su riviste di Classe A e collane penalistiche con procedure di revisione di primaria rilevanza scientifica” ; concluso, quindi, in prima battuta che “ dall’esame dei lavori monografici […], nonché della produzione minore […] il candidato possegga il profilo di uno studioso impegnato nella ricerca e provvisto di una profonda conoscenza della letteratura penalistica di riferimento ”.
Tuttavia, nel prosieguo della valutazione, la Commissione è giunta a conclusioni opposte affermando che “ nell’insieme , […] a maggioranza di tre componenti, [si] ritiene che i lavori sottoposti a valutazione non abbiano raggiunto lo standard qualitativo richiesto per la I fascia, per la presenza di limiti che riguardano sia la chiarezza e l’ordine di esposizione, sia l’originalità e la resa sul piano applicativo delle soluzioni proposte”.
A giudizio degli altri due commissari componenti la Commissione - “ le pubblicazioni presentate dal candidato contengono un significativo livello di approfondimento, capacità di elaborazione dogmatica e apprezzabili tratti di innovatività specie per quel che riguarda, nell’ultima monografia, la valorizzazione dell’osmosi tra parte speciale e parte generale nella soluzione di questioni ermeneutiche ”.
Il ricorrente ha affidato il ricorso alle seguenti censure:
1. grave lacunosità e contraddittorietà insite, sotto più profili, nella valutazione collegiale compiuta dalla Commissione.
Il ricorrente rileva che due dei tre commissari incaricati hanno formulato un giudizio positivo, anche in relazione alle pubblicazioni presentate e, tuttavia, nel giudizio conclusivo non sono emerse le ragioni che hanno spinto la Commissione, nel complesso, a disattenderli e superarli; anzi, persino i commissari di maggioranza, prima di stigmatizzare la presunta assenza di originalità e rigore, avevano (contraddittoriamente) valorizzato di essere al cospetto di un candidato “impegnato nella ricerca e provvisto di una profonda conoscenza della letteratura di riferimento”.
Con la seconda censura lamenta la profonda genericità e contraddittorietà dei giudizi espressi dai commissari di maggioranza e, in particolare, da uno di questi (il Prof. Mormando, il Presidente della Commissione), idonea ad inficiare appunto il giudizio finale espresso dalla esigua maggioranza (tre/quinti), oltre che la evidente disparità di trattamento nella considerazione ed applicazione pratica del criterio di valutazione di cui all’art. 4, co. 1 lett. c) d.m. n. 120/2016, da parte di ciascuno e tutti i Commissari.
In particolare, il ricorrente osserva che:
il giudizio del Prof. Mormando - di certo determinante nella formazione della maggioranza espressasi in senso negativo alla sua abilitazione – è manifestamente contraddittorio ed apodittico. In relazione a ben tre delle monografie presentate (quella del 2006, “Doping e diritto penale”, quella del 2016 “L’elemento normativo della fattispecie penale” e quella del 2024 “Criteri di interpretazione della legge penale. Il banco di prova dei delitti di falsa incolpazione”) dal Prof.
ON, il prof. Mormando si è espresso con parole di significativo apprezzamento (“completa
ricostruzione”, “ricerca completa”, spunti “interessanti”, “Conclusioni …tutte condivisibili”, “accurata ricostruzione”, “capacità di ricerca e di analisi scientifica del candidato”, “apprezzabile analisi”, “conferma la capacità di studio e di riflessione del candidato”), salvo poi chiosare che le sue pubblicazioni in genere difettano del “requisito dell’originalità” e, imputare tale “vizio” proprio ad opere sulle quali - poco prima - si è favorevolmente espresso (cfr. pag. 13-14 del ricorso). Il tutto, senza mai più concretamente indicare sotto quali profili ed in quali passaggi le monografie di ON fossero prive di originalità o rigore.
Deduce altresì che i detti Commissari hanno espresso il loro giudizio in modo pressoché assorbente su un unico criterio, i.e. quello “della qualità della produzione scientifica […] sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo”.
Osserva che, senza nulla voler togliere ad esso, vi è però che l’art. 4 del D.M. n. 120/2016 prescrive l’impiego anche di altri criteri che, pur formalmente “nominati” da questi commissari (ad es. “buona continuità” o la collocazione editoriale), sono stati nella pratica relegati a parametri assai insignificanti; nel giudizio finale di ciascuno sulle pubblicazioni tali criteri non sono oggetto di alcun bilanciamento con l’unico (sostanzialmente) impiegato.
Ci si riferisce, di nuovo, all’art. 4 D.M. 120/2016 nella parte in cui impone di considerare nel complesso “il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate, nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale”.
Di questi profili, ciascuno dei Commissari, che hanno poi formato la maggioranza, dice assai poco.
Si è costituito il Ministero intimato richiamando la giurisprudenza secondo la quale le valutazioni della commissione costituiscono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica e l’assenza anche di solo uno dei criteri normativamente previsti è tale da provocare il giudizio negativo della Commissione.
Replica altresì che il giudizio collegiale ha assolto correttamente a tutti i compiti ad esso attribuiti dalla legge ed anche dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, richiamando tanto le posizioni di maggioranza quanto quelle di minoranza e specificando per ognuna di esse le motivazioni che hanno spinto i commissari a propendere o meno per il conferimento dell’abilitazione.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Emerge difatti come la Commissione abbia valutato il ricorrente sulla base dei criteri di cui all’articolo 4 del D.M. 120/2016, con un giudizio positivo: “La sequenza temporale denota una buona continuità. Si tratta di produzione scientifica coerente con il settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. Il candidato non presenta lavori in collaborazione con altri autori. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è ottima, risultando integralmente concentrata su riviste di classe A e collane penalistiche con procedure di revisione di primaria rilevanza scientifica. Nell’insieme la produzione scientifica del candidato sottoposta a valutazione consta di quattro monografie, sei articoli in rivista, due contributi in volume collettivo e due voci in enciclopedia. Dall’esame dei lavori monografici "Doping e diritto penale", “L’elemento normativo nella fattispecie penale. Questioni sistematiche e costituzionali”, “La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico”, “Criteri di interpretazione della legge penale. Il banco di prova dei delitti di falsa incolpazione”, nonché della produzione minore, la Commissione ritiene che il candidato possegga il profilo di uno studioso impegnato nella ricerca e provvisto di una profonda conoscenza della letteratura penalistica di riferimento.
A tali asserzioni positive, successivamente la Commissione afferma «Nell’insieme, tuttavia, la
Commissione, a maggioranza di tre componenti, ritiene che i lavori sottoposti a valutazione non abbiano raggiunto lo standard qualitativo richiesto per la I fascia, per la presenza di limiti che riguardano sia la chiarezza e l’ordine dell’esposizione, sia l’originalità e la resa sul piano applicativo delle soluzioni proposte>>.
A giudizio di due Commissari, le pubblicazioni presentate dal candidato contengono un significativo livello di approfondimento, capacità di elaborazione dogmatica e apprezzabili tratti di innovatività specie per quel che riguarda, nell’ultima monografia, la valorizzazione dell’osmosi tra parte speciale e parte generale nella soluzione di questioni ermeneutiche.
Il giudizio collegiale sopra riportato della Commissione risulta viziato da intrinseca contraddittorietà tra le premesse positive e l’esito del giudizio, non spiegando, in modo comprensibile, le ragioni per le quali le pubblicazioni presentate non siano state valutate positivamente con riferimento alla qualità in relazione al settore concorsuale di riferimento.
La lamentata carenza di motivazione, emerge a chiare note dall’assunto apodittico e dall’utilizzo della mera formula di stile, priva di reale contenuto, che qui giova riportare « ritiene che i lavori sottoposti a valutazione non abbiano raggiunto lo standard qualitativo richiesto per la I fascia, per la presenza di limiti che riguardano sia la chiarezza e l’ordine dell’esposizione, sia l’originalità e la resa sul piano applicativo delle soluzioni proposte per la quale è stata richiesta l’abilitazione» contenuto il quale non trova rispondenza nella valutazione compiuta sulle pubblicazioni nelle quali, come appena visto, sono utilizzate espressioni di apprezzamento e di riconoscimento risultando in tale modo un giudizio inidoneo a soddisfare l’onere motivazionale gravante sulla Commissione nei casi di diniego di riconoscimento dell’abilitazione scientifica.
Dello stesso tenore risultano i giudizi individuali resi dai tre Commissari che si sono espressi in senso negativo circa l’idoneità del candidato. Tali giudizi, pur recando enunciazioni di carattere positivo in merito alla produzione scientifica valutata, accentuano ulteriormente il profilo di contraddittorietà e di mancanza di motivazione già rilevati, contribuendo a rendere ancor meno intellegibile la coerenza logico-argomentativa sottesa alla conclusione negativa formulata dalla Commissione.
Ulteriormente, per costante giurisprudenza di questa Sezione, stante la presenza di pareri discordanti tra i Commissari due dei quali si sono espressi per l’idoneità del candidato, sussiste un onere di motivazione rafforzata, da cui emergano le ragioni che hanno spinto la Commissione a disattendere i giudizi positivi emersi. Si ricorda che «tenuto conto che il giudizio collegiale deve costituire la “sintesi” (e non la mera somma) dei giudizi espressi dai singoli commissari, quando questi ultimi non sono coerenti tra loro rispetto ai presupposti di abilitazione, non è sufficiente che il primo si limiti ad esprimere l’effetto di una mera adesione ad una o più tesi di maggioranza, ma è necessario che sia evincibile a suo fondamento anche una ragione “critica” di tale prevalenza, consistente in una o più argomentazioni di confutazione o di preferenza della conclusione negativa rispetto alla opinione divergente» (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IV Quater, 29 maggio 2025, N. 10467/2025).
Proprio in forza della richiamata natura valoriale dei giudizi di abilitazione, quando i presupposti giudizi individuali sono divergenti tra loro, è dunque necessaria una motivazione ulteriore (rafforzata) che consenta di rendere trasparente il motivo della prevalenza dei giudizi negativi; motivazione rafforzata che si impone – ulteriormente – laddove tra gli opposti giudizi siano presenti diversi gradi di approfondimento (alcuni critico-analitici ed altri sintetici o meramente espositivi) e questi non siano (anche qualitativamente) tutti coerenti tra di loro (Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, n. 2257/2025).
Per le ragioni sopra esposte, deve pertanto accogliersi il ricorso, sulla base della circostanza che il vizio motivazionale sopra evidenziato si ripercuote inevitabilmente sulla legittimità del giudizio negativo espresso sulla produzione scientifica del candidato, determinando la necessità di un riesame della stessa da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto, delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato entro 90 giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
EM AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM AG | GE Caminiti |
IL SEGRETARIO