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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/10/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 3872/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN AZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. RA RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3872/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA CARLO presso il cui studio sito in Casina (RE), P.zza IV Novembre n. 5 è elettivamente domiciliato contro
(C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GRASSELLI CLAUDIA presso il cui studio sito in reggio Emilia, via del Fante n. 5 è elettivamente domiciliata con l'intervento avv. CHIARA GIROLDI, quale curatrice speciale delle minori e Per_1
[...]
[...] in persona del Procuratore della Repubblica presso il Persona_2
Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlie minori
CONCLUSIONI le parti, all'udienza del 09.10.2025, hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle minori , nata a [...] Persona_3 né MO (RE) in data 20.09.2013 e , nata a [...] in Persona_2 data 27.10.2015.
Tali condizioni sono allo stato regolate dal decreto provvisorio emesso in data 17.10.2022 dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna (RG 1548/22 VG) con il quale le minori sono state affidate al Servizio Sociale, con nomina di una Curatrice speciale nella persona dell'avv. RA Giroldi.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 20.12.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
La causa è stata istruita tramite richiesta di relazione al Servizio Sociale affidatario delle minori il quale, nella Relazione depositata in data 30.09.2025, conclude positivamente, osservando che nonostante la conflittualità tra i genitori permanga entrambi nel tempo sono stati capaci di tutelare il benessere delle minori rispondendo adeguatamente ai bisogni evolutivi che le stesse hanno mostrato ed esercitando in modo adeguato la propria responsabilità genitoriale le minori accedono liberamente ad entrambi i contesti genitoriali e riconoscono entrambi come figure di riferimento affettivo e stabili entrambi i genitori si sono dimostrati aperti al dialogo ed hanno collaborato con lo scrivente servizio in ottica di tutela delle minori
Alla luce delle positive considerazioni del Servizio le parti, con il parere favorevole della Curatrice speciale, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte all'udienza del 09.10.2025:
Affidamento condiviso delle minori con collocamento ai fini anagrafici presso l'abitazione del padre
Permanenza paritaria delle stesse presso ciascun genitore come attualmente in essere e dunque a settimane alternate
Vacanze estive per due settimane anche consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e vacanze natalizie e pasquali secondo modello “standard”, salvo diverso accordo e dunque:
Durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno la Vigilia di Natale ed il periodo tra Capodanno e l'Epifania e con l'altro genitore il periodo tra il 25 ed il 31 dicembre
Durante le vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con un genitore il periodo tra il giovedì Santo e la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il periodo tra il Lunedì di Pasquetta e la fine delle vacanze scolastiche
Permanenza per 24 mesi in capo al Servizio Sociale di compiti di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare e mediazione in caso di eventuali contrasti sulle scelte riguardanti le minori
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie nel tempo in cui le hanno con sé
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, individuate come da Protocollo in uso preso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa
Spese legali compensate
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti e condivise con la Curatrice speciale siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale delle figlie minori cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21 c.p.c. , in modifica delle condizioni previste nel Decreto provvisorio emesso in data 17.10.2022 nel proc. RG 1548/22 VG dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna - Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 16.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
RA RI AN AZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN AZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. RA RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3872/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA CARLO presso il cui studio sito in Casina (RE), P.zza IV Novembre n. 5 è elettivamente domiciliato contro
(C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GRASSELLI CLAUDIA presso il cui studio sito in reggio Emilia, via del Fante n. 5 è elettivamente domiciliata con l'intervento avv. CHIARA GIROLDI, quale curatrice speciale delle minori e Per_1
[...]
[...] in persona del Procuratore della Repubblica presso il Persona_2
Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlie minori
CONCLUSIONI le parti, all'udienza del 09.10.2025, hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle minori , nata a [...] Persona_3 né MO (RE) in data 20.09.2013 e , nata a [...] in Persona_2 data 27.10.2015.
Tali condizioni sono allo stato regolate dal decreto provvisorio emesso in data 17.10.2022 dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna (RG 1548/22 VG) con il quale le minori sono state affidate al Servizio Sociale, con nomina di una Curatrice speciale nella persona dell'avv. RA Giroldi.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 20.12.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
La causa è stata istruita tramite richiesta di relazione al Servizio Sociale affidatario delle minori il quale, nella Relazione depositata in data 30.09.2025, conclude positivamente, osservando che nonostante la conflittualità tra i genitori permanga entrambi nel tempo sono stati capaci di tutelare il benessere delle minori rispondendo adeguatamente ai bisogni evolutivi che le stesse hanno mostrato ed esercitando in modo adeguato la propria responsabilità genitoriale le minori accedono liberamente ad entrambi i contesti genitoriali e riconoscono entrambi come figure di riferimento affettivo e stabili entrambi i genitori si sono dimostrati aperti al dialogo ed hanno collaborato con lo scrivente servizio in ottica di tutela delle minori
Alla luce delle positive considerazioni del Servizio le parti, con il parere favorevole della Curatrice speciale, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte all'udienza del 09.10.2025:
Affidamento condiviso delle minori con collocamento ai fini anagrafici presso l'abitazione del padre
Permanenza paritaria delle stesse presso ciascun genitore come attualmente in essere e dunque a settimane alternate
Vacanze estive per due settimane anche consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e vacanze natalizie e pasquali secondo modello “standard”, salvo diverso accordo e dunque:
Durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno la Vigilia di Natale ed il periodo tra Capodanno e l'Epifania e con l'altro genitore il periodo tra il 25 ed il 31 dicembre
Durante le vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con un genitore il periodo tra il giovedì Santo e la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il periodo tra il Lunedì di Pasquetta e la fine delle vacanze scolastiche
Permanenza per 24 mesi in capo al Servizio Sociale di compiti di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare e mediazione in caso di eventuali contrasti sulle scelte riguardanti le minori
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie nel tempo in cui le hanno con sé
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, individuate come da Protocollo in uso preso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa
Spese legali compensate
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti e condivise con la Curatrice speciale siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale delle figlie minori cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21 c.p.c. , in modifica delle condizioni previste nel Decreto provvisorio emesso in data 17.10.2022 nel proc. RG 1548/22 VG dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna - Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 16.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
RA RI AN AZ