Art. 3. 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ad apposito capitolo, qualificato tra le spese obbligatorie, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, a decorrere dall'anno 1988. A detti oneri valutati nel triennio 1988-1990 rispettivamente in lire 520 milioni, lire 600 milioni e lire 800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento: "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".
2. Gli oneri di cui al comma 1 non comprendono quelli relativi ai piccoli lavori di manutenzione corrente all'interno dei locali assegnati alla Repubblica italiana in attuazione dell'accordo indicato all'articolo 1, che debbono essere eseguiti dalle singole Amministrazioni usuarie a carico dei propri fondi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Gli oneri di cui al comma 1 non comprendono quelli relativi ai piccoli lavori di manutenzione corrente all'interno dei locali assegnati alla Repubblica italiana in attuazione dell'accordo indicato all'articolo 1, che debbono essere eseguiti dalle singole Amministrazioni usuarie a carico dei propri fondi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.