TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17103 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 850 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ROMA (RM), 03/01/1995), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE FAZI ELISABETTA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 19/09/1994), con il patrocinio dell'avv. CP_1
GI AN giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlio minore non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 24/11/2025;
letto il ricorso depositato in data 13/01/2025 con cui Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di voler disciplinare l'affidamento
[...]
e il mantenimento del figlio minore a Roma il 24/09/2019 Persona_1
dalla relazione con e riconosciuto da entrambi i genitori;
CP_1
letta la comparsa di costituzione depositata da CP_1
esaminati gli atti;
rilevato che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
I)Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale: tutte le decisioni di maggiore interesse per – relative Per_1
a salute, educazione, istruzione, attività extrascolastiche e scelte di vita –
saranno assunte di comune accordo, nel rispetto del principio di bigenitorialità. Il minore manterrà la propria collocazione prevalente presso la madre, Sig.ra nell'abitazione di Roma, Via Giovanni Pt_1
Bucco 12. Al fine di garantire una presenza equilibrata di entrambe le figure genitoriali, le parti hanno concordato che il sig. potrà CP_1
tenere il figlio con sé tre giorni a settimana, prelevandolo il mercoledì
pomeriggio e lo riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina e poi lo prenderà da scuola il venerdì pomeriggio e lo terrà con sé fino al lunedì 3 mattina riportandolo a scuola. La settimana successiva, ovvero quella che terminerà col week-end che trascorrerà con la madre, il figlio Per_1
starà col padre dal mercoledì fino al venerdì (il padre lo prenderà da scuola il mercoledì e lo riaccompagnerà il giovedì mattina;
il giovedì
pomeriggio lo riprenderà da scuola e lo riaccompagnerà il venerdì
mattina). E così a seguire. Le vacanze scolastiche natalizie verranno regolamentate alternativamente negli anni tra i genitori come segue iniziando dal 2025: 24 dicembre 2025 con la madre e 25 dicembre 2025 con il padre e viceversa. Nel restante periodo di vacanze scolastiche il padre avrà con sé per la metà dei giorni in modo consecutivo. Nello Per_1
specifico: dal 25 dicembre sino al 1gennaio nell'anno in cui trascorrerà con il figlio il giorno di Natale (dal 25/12 al 1/1) e, nell'anno successivo in cui il
CP_ figlio trascorrerà col padre la Vigilia di Natale (24/12), il Sig. lo terrà
dal 1gennaio al 7 gennaio, accompagnandolo a scuola se il giorno non cade nel weekend. Il periodo delle vacanze scolastiche pasquali verrà diviso a metà tra i genitori (dall'uscita di scuola fino al rientro a scuola a fine vacanze) alternando tra gli stessi di anno in anno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé per due settimane anche non consecutive. I relativi periodi Per_1
andranno concordati tra i genitori entro la metà del mese di maggio. Il
restante periodo di vacanze scolastiche, a partire dal giorno successivo alla fine delle lezioni, sarà regolato secondo il criterio di frequentazione infrasettimanale/week-end di cui sopra, salvo diversi accordi tra i genitori.
II)Il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante il versamento, in favore della madre quale genitore collocatario, della somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 5 di ciascun 4 mese, mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla madre.
In ossequio alle Linee Guida sul Contributo al mantenimento dei Figli del
Tribunale di Roma, la suddetta somma ricomprenderà: le visite pediatriche di routine e medicinali da banco, il vitto, il contributo alle spese abitative,
l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore, i trasporti pubblici
(tessera autobus, metro, ecc.), i trattamenti estetici (limitatamente intesi al parrucchiere ed estetista), la ricarica del cellulare, il materiale scolastico di cancelleria, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento;
le rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati. Tutte le altre spese saranno, invece, ripartite tra i genitori per la quota del 50% ognuno, previo accordo di entrambi e suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità e sempre secondo i criteri stabiliti dalle Linee Guida
sopra richiamate. La madre, nell'ottica di una composizione equilibrata e serena, dichiara di rinunciare a ogni pretesa per le somme dovute per il mantenimento e ulteriore rispetto a quanto qui stabilito.
III)La casa familiare sita in Roma Via Gorlago 35 è stata già
rilasciata da entrambi i genitori avendo la madre spostato la propria residenza in Roma Via Giovanni Bucco 12 e il padre in Roma, Via del
Casale dei Sansoni n. 108.
IV)I genitori esprimono il consenso reciproco al rinnovo o rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore;
ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle predette conclusioni,
ferma la valenza negoziale che quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
che, infine, ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e 5 all'oggetto del giudizio e alle ragioni della decisione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 850/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
disciplina l'affidamento e il mantenimento del minore Persona_1
(Roma, 24/09/2019) negli esatti termini e alle condizioni di cui in motivazione, ferma la valenza negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 850 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ROMA (RM), 03/01/1995), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE FAZI ELISABETTA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 19/09/1994), con il patrocinio dell'avv. CP_1
GI AN giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlio minore non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 24/11/2025;
letto il ricorso depositato in data 13/01/2025 con cui Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di voler disciplinare l'affidamento
[...]
e il mantenimento del figlio minore a Roma il 24/09/2019 Persona_1
dalla relazione con e riconosciuto da entrambi i genitori;
CP_1
letta la comparsa di costituzione depositata da CP_1
esaminati gli atti;
rilevato che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
I)Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale: tutte le decisioni di maggiore interesse per – relative Per_1
a salute, educazione, istruzione, attività extrascolastiche e scelte di vita –
saranno assunte di comune accordo, nel rispetto del principio di bigenitorialità. Il minore manterrà la propria collocazione prevalente presso la madre, Sig.ra nell'abitazione di Roma, Via Giovanni Pt_1
Bucco 12. Al fine di garantire una presenza equilibrata di entrambe le figure genitoriali, le parti hanno concordato che il sig. potrà CP_1
tenere il figlio con sé tre giorni a settimana, prelevandolo il mercoledì
pomeriggio e lo riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina e poi lo prenderà da scuola il venerdì pomeriggio e lo terrà con sé fino al lunedì 3 mattina riportandolo a scuola. La settimana successiva, ovvero quella che terminerà col week-end che trascorrerà con la madre, il figlio Per_1
starà col padre dal mercoledì fino al venerdì (il padre lo prenderà da scuola il mercoledì e lo riaccompagnerà il giovedì mattina;
il giovedì
pomeriggio lo riprenderà da scuola e lo riaccompagnerà il venerdì
mattina). E così a seguire. Le vacanze scolastiche natalizie verranno regolamentate alternativamente negli anni tra i genitori come segue iniziando dal 2025: 24 dicembre 2025 con la madre e 25 dicembre 2025 con il padre e viceversa. Nel restante periodo di vacanze scolastiche il padre avrà con sé per la metà dei giorni in modo consecutivo. Nello Per_1
specifico: dal 25 dicembre sino al 1gennaio nell'anno in cui trascorrerà con il figlio il giorno di Natale (dal 25/12 al 1/1) e, nell'anno successivo in cui il
CP_ figlio trascorrerà col padre la Vigilia di Natale (24/12), il Sig. lo terrà
dal 1gennaio al 7 gennaio, accompagnandolo a scuola se il giorno non cade nel weekend. Il periodo delle vacanze scolastiche pasquali verrà diviso a metà tra i genitori (dall'uscita di scuola fino al rientro a scuola a fine vacanze) alternando tra gli stessi di anno in anno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé per due settimane anche non consecutive. I relativi periodi Per_1
andranno concordati tra i genitori entro la metà del mese di maggio. Il
restante periodo di vacanze scolastiche, a partire dal giorno successivo alla fine delle lezioni, sarà regolato secondo il criterio di frequentazione infrasettimanale/week-end di cui sopra, salvo diversi accordi tra i genitori.
II)Il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante il versamento, in favore della madre quale genitore collocatario, della somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 5 di ciascun 4 mese, mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dalla madre.
In ossequio alle Linee Guida sul Contributo al mantenimento dei Figli del
Tribunale di Roma, la suddetta somma ricomprenderà: le visite pediatriche di routine e medicinali da banco, il vitto, il contributo alle spese abitative,
l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore, i trasporti pubblici
(tessera autobus, metro, ecc.), i trattamenti estetici (limitatamente intesi al parrucchiere ed estetista), la ricarica del cellulare, il materiale scolastico di cancelleria, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento;
le rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati. Tutte le altre spese saranno, invece, ripartite tra i genitori per la quota del 50% ognuno, previo accordo di entrambi e suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità e sempre secondo i criteri stabiliti dalle Linee Guida
sopra richiamate. La madre, nell'ottica di una composizione equilibrata e serena, dichiara di rinunciare a ogni pretesa per le somme dovute per il mantenimento e ulteriore rispetto a quanto qui stabilito.
III)La casa familiare sita in Roma Via Gorlago 35 è stata già
rilasciata da entrambi i genitori avendo la madre spostato la propria residenza in Roma Via Giovanni Bucco 12 e il padre in Roma, Via del
Casale dei Sansoni n. 108.
IV)I genitori esprimono il consenso reciproco al rinnovo o rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore;
ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle predette conclusioni,
ferma la valenza negoziale che quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
che, infine, ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e 5 all'oggetto del giudizio e alle ragioni della decisione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 850/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
disciplina l'affidamento e il mantenimento del minore Persona_1
(Roma, 24/09/2019) negli esatti termini e alle condizioni di cui in motivazione, ferma la valenza negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi