Sentenza 7 gennaio 2009
Massime • 1
Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo "debitor debitoris", ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., è del tutto autonomo dal processo esecutivo nel quale si sia innestato. Ne consegue, da un lato, che il fallimento del debitore esecutato non è ostativo alla prosecuzione del suddetto giudizio di accertamento e, dall'altro, che unico soggetto eventualmente legittimato ad opporsi alla prosecuzione è il curatore del fallimento del debitore esecutato, e non il terzo debitor debitoris, il cui obbligo sia in discussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2009, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TO Paolo - Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13251/2004 proposto da:
DA AN LO, titolare della omonima impresa individuale corrente in Maarlia, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato SASSANI Bruno M., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREUCCI MARIO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CMC SRL, FALL. CH IA TO SRL IN LIQ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2019/2003 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, Sezione Seconda Civile emessa il 27/11/2003, depositata il 22/12/2003, R.G.N. 766/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/10/2008 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l'Avvocato BRUNO M. SASSANI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26 novembre 2002 - 21 gennaio 2003 il Tribunale di Lucca, nel procedimento di accertamento di obbligo di terzo a seguito di pignoramento attivato dalla C.M.C. S.r.l., dichiarava GE Da NA debitore della S.r.l. IA RI IT in l.c.a. della somma di Euro 1.032,91 mensili dal novembre 1998 al novembre 2002 per canoni di affitto di azienda.
Con sentenza in data 27 novembre - 22 dicembre 2003 la Corte di Appello di Firenze respingeva il gravame interposto dal Da NA, che condannava al pagamento delle spese del grado. La Corte Territoriale osservava per quanto interessa: era intervenuto il fallimento della S.r.l. IA RI IT in liquidazione, società creditrice del Da NA e debitrice del C.M.C., con la conseguenza che il curatore era l'unico soggetto legittimato a far valere l'inefficacia della procedura esecutiva nei confronti della massa dei creditori;
lo speciale procedimento disciplinato dalla L. Fall., artt. 93 e 101, è riservato esclusivamente all'accertamento dei debiti del fallito, ma non dei crediti da esso vantati nei confronti di terzi;
la transazione intervenuta tra C.M.C., e curatela del fallimento in ordine all'ammontare del credito della prima nei confronti della seconda non spiegava rilevanza nel procedimento concernente l'accertamento del credito vantato dalla società fallita nei confronti del Da NA, cioè del terzo;
non risultando la necessaria disdetta;
il contratto di affitto di azienda si era prorogato di anno in anno ed era ancora il corso alla data della sentenza di primo grado;
non risultava provato l'asserito pagamento dei canoni sino al giugno 1999; le quietanze erano prive di effetto vincolante nei confronti dei terzi.
Avverso la suddetta sentenza il Da NA ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.
Le parti intimate non hanno espletato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 51, assumendo che, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte
Territoriale, ogni e qualsiasi ragione di credito nei confronti del debitore fallito deve essere soddisfatta nell'ambito della procedura concorsuale, stando la ratio della norma nell'esigenza di tutelare tutti i creditori da possibili lesioni della par condicio. La censura non coglie nel segno in quanto la sentenza impugnata non ha interpretato diversamente la ratio della L. Fall., art. 51, ne' ha affermato principi in contrasto con quelli sostenuti dal ricorrente, ma ha solo affermato che esso non era legittimato a far valere l'inefficacia della procedura esecutiva.
Con questa affermazione la Corte Territoriale si è adeguata all'orientamento espresso da questa Corte (Cass. n. 17109 del 2002) secondo cui, in tema di fallimento, il divieto di esecuzioni individuali sancito dalla L. Fall., art. 51 (norma funzionale alla tutela dell'interesse della collettività dei creditori ad escludere che un bene compreso nel fallimento sia sottratto alla disciplina concorsuale) non inerisce alla oggettiva validità dell'atto di pignoramento in sè, riflettendo, per converso, l'opponibilità di esso al fallimento, con la conseguenza che unico soggetto legittimato a farne valere l'inefficacia è il curatore, in costanza di procedura fallimentare.
Anche la successiva affermazione della Corte Territoriale è conforme all'orientamento espresso da Cass. n. 17734 del 2002, secondo cui, in caso di procedure esecutive che possono trovare prosecuzione in pendenza di fallimento, è facoltà del curatore avvalersi di esse (consentendo che l'attività liquidatoria si svolga per loro tramite e partecipando per conto della massa alla ripartizione del ricavato), oppure procedere direttamente all'esecuzione concorsuale. Ma a prescindere da tutto ciò, è agevole rilevare sul piano generale che, una volta che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo sia stato promosso, esso può proseguire anche se il processo esecutivo si debba arrestare, perché permane l'interesse delle parti (anche dello stesso debitore che ottiene l'accertamento del proprio credito nei confronti del terzo) all'accertamento del credito. Nel caso concreto non sussistono dubbi in ordine all'interesse del curatore a tale accertamento.
Di tale affermazione si ha conferma avendo riguardo al sistema normativo cui si riferisce. Così, ad esempio, l'art. 678 c.p.c., in tema di esecuzione del sequestro conservativo sui mobili e sui crediti, affida al terzo la scelta di chiedere l'immediato accertamento dei propri obblighi piuttosto che accettare la sospensione del giudizio sulle controversie relative a tale accertamento fino all'esito del giudizio sul merito tra creditore e debitore. Questa norma dimostra l'autonomia dei due giudizi. Con il secondo motivo il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha violato l'art. 1965 c.c., con riferimento all'affermata irrilevanza della transazione intervenuta tra la C.M.C., e il fallimento in ordine alla determinazione dell'ammontare di credito della prima nei confronti del fallito. Anche con il motivo in esame, come del resto con il precedente, il Da NA ha riproposto le tesi già formalizzate con i motivi di appello senza prendere in esame le motivazioni con cui la Corte Territoriale le ha respinte. La censura risulta, dunque, aspecifica, oltre che manifestamente infondata. Infatti il credito vantato dalla C.M.C., verso la IA traeva origine da un rapporto diverso da quello della medesima IA verso il Da NA, con la conseguenza che la transazione intervenuta sull'uno non poteva comprendere anche la transazione sull'altro, transazione alla quale il Da NA era rimasto estraneo.
È, dunque, corretta l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la transazione intervenuta tra creditore e debitore fallito, non essendo stata prevista la rinuncia della C.M.C. all'azione di accertamento del credito del fallimento nei confronti del NA, non ostacolava la prosecuzione dell'azione a tal fine diretta. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 2704 c.c., in tema di prova della disdetta del contratto di affitto di azienda intercorrente tra la società IA e il NA. Secondo il ricorrente il mancato pagamento dei canoni successivi alla data di risoluzione del rapporto apparentemente convenuta nel 1999 avrebbe dovuto essere interpretato come fatto che rendeva certa la stipulazione della convenzione in data anteriore alla cessazione dei pagamenti.
In realtà la Corte d'appello ha spiegato che la scrittura privata 30.7.1999 con cui appunto le due parti dichiaravano di risolvere il contratto non era opponibile ne' alla curatela del fallimento, ne' alla C.M.C., in quanto priva di data certa. Il ricorrente assume che in tal modo è stata offerta un'interpretazione meramente restrittiva dell'art. 2704 c.c., in quanto i fatti specifici da essa indicati al fine di dare certezza alla data sono meramente esemplificativi e, quindi, l'interprete può considerare altri fatti al fine di stabilire caso per caso se da un dato fatto possa attribuirsi pari efficacia probante.
Anche a voler prescindere da considerazioni concernenti la correttezza giuridica della tesi (vedi, in senso contrario, Cass. n. 2754 del 1997; Cass. n. 13813 del 2001) è determinante il rilievo che il fatto indicato a prova, cioè l'assenza di ulteriori pagamenti, quindi che la perdurante mancata corresponsione dei canoni, costituisce proprio il rapporto credito - debito all'origine della controversia.
In ogni caso, sotto il prospettato motivo di violazione di legge, il ricorrente intende censurare valutazioni di merito, adeguatamente motivate dalla Corte d'appello.
Con il quarto motivo viene denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla durata del periodo di protrazione della mancata corresponsione dei canoni. La censura, peraltro basata sull'asserita risoluzione del contratto di locazione al 31.7.1999 e, comunque la cessazione con il fallimento della locazione dell'azienda della IA al Da NA è per un verso infondata in diritto in quanto il fallimento non determina la cessazione delle locazioni convenute dal fallito (subentra il locatore L. Fall., ex art. 80) e per altro verso richiede accesso agli atti e valutazioni di fatto, cioè attività riservate al giudice di merito che - in tema - ha congruamente e razionalmente motivato.
Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2009