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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1145 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] in data [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla via Rufilli n. 17, già via Nicola Serra n. 123/I, presso lo studio dell'avv. Figliuzzi Gabriella, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
attrice
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 convenuto contumace
Oggetto: regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 8.11.2024, ha rilevato Parte_1 di aver intrattenuto una relazione more uxorio con in costanza della Controparte_1 quale sono nati due figli, il 26.06.2020 e il 4.07.2021. In particolare, ha dedotto Per_1 Per_2 che , sin dalla nascita dei figli, non è mai stato un padre presente;
nel Controparte_1 gennaio 2022, la relazione sentimentale con lui intrattenuta si è interrotta e, sin da subito,
[...]
si è disinteressato completamente dei bisogni della prole dal punto di vista sia Controparte_1 economico, che affettivo;
i minori hanno tentato più volte di avere dei rapporti, seppur telefonici, con il padre sino al mese di dicembre 2023, allorquando, vedendo il totale
1 disinteresse dello stesso, hanno smesso anche loro di cercarlo, sicché i rapporti sono divenuti inesistenti;
pertanto, provvede da sola ai figli minori, con l'aiuto dei propri familiari, sia dal punto di vista economico (non avendo il padre mai versato alcuna somma per gli stessi), che per le loro esigenze di vita. Quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare la grave carenza morale, assistenziale, materiale e inidoneità educativa del Sig.
nei riguardi dei figli dei minori e;
2. Disporre Controparte_1 Per_1 Persona_3
l'affidamento esclusivo dei figli e , secondo quanto previsto dall'art. 337 Per_1 Persona_3 quater del c.c., in favore della Sig.ra la quale si è sempre prodigata - con Parte_1 enormi sacrifici e senza il contributo economico dovuto dal compagno per il sostentamento della propria famiglia e dei due figli minori;
3. Disporre, in ordine alla misura dell'assegno per contributo al mantenimento dei due figli minori, la corresponsione di un assegno mensile di €
300,00 - o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia- da porre a carico del resistente
Sig. , oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascuno dei Controparte_1 coniugi;
4. disporre ogni altro provvedimento utile e necessario”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 18.11.2024.
, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché, con Controparte_1 ordinanza del 3.02.2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c., in corso di causa sono stati sentiti i testi indicati dall'attrice. All'esito, quest'ultima ha chiesto la decisione della causa, con rinuncia all'assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
Quindi, fissata l'udienza del 5.05.2025 per la discussione (poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), l'attrice, provvedendo a tale incombente, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti e, con ordinanza emessa in data 8.05.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, in primo luogo, va accolta la domanda con cui l'attrice ha chiesto l'affido esclusivo dei figli minori e in suo favore, con collocamento presso di lei Per_1 Per_2
Invero, per pacifica giurisprudenza, “La regola dell'affidamento condiviso … è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore … In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre
o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di
2 vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. VI ord. n. 28244 del 4/11/2019). Inoltre, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, è stato osservato:
“Va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole. Infatti la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Tribunale Bari sez. I del 5.10.2021
n. 3486 e in senso conforme, ex plurimis, Tribunale Vicenza sez. II dell'11.11.2019 n. 2328, secondo cui “È ben vero che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità con conseguente affidamento dei figli ad entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma il provato completo disinteresse del padre ai bisogni sia morali che materiali del minore (manifestatosi in modo evidente in diversi anni), legittima la richiesta della madre di affido esclusivo. Invero l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo
e formativo del minore, che, in caso di disinteresse del genitore, manca del tutto, stante
l'inidoneità dello stesso ad occuparsi in maniera costante del figlio”).
Tanto premesso, i testi escussi in corso di causa (della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, avendo reso dichiarazioni chiare, precise e concordanti) hanno riferito che
[...]
, da anni, è completamente assente nella vita dei due figli minori, Controparte_1 disinteressandosi totalmente degli stessi dal punto di vista sia affettivo (non intrattenendo con loro nessun rapporto), che economico (non provvedendo in alcun modo al loro sostentamento)
(cfr. quanto dichiarato all'udienza del 14.04.2025 dai testimoni e Testimone_1 Tes_2
genitori di . Deve, dunque, ritenersi che l'affido condiviso di
[...] Parte_1
e contrasterebbe, in ragione del completo disinteresse mostrato dal padre nei Per_1 Per_2 loro confronti (confermato anche dal contegno processuale da lui assunto, essendo rimasto contumace), con il preminente interesse degli stessi. Sicché, va disposto l'affido esclusivo dei due figli minori in favore di (rispetto alla quale, in ogni caso, non è emersa Parte_1 alcuna criticità e/o problematica a ricoprire il ruolo genitoriale), con collocamento presso di lei.
Per quanto concerne, invece, l'esercizio del diritto di visita dei due figli da parte del padre, si ritiene opportuno disporre, anche in considerazione della tenera età dei minori e al fine di consentire un eventuale graduale loro riavvicinamento alla figura paterna (stante l'inesistenza,
3 allo stato, di qualsivoglia rapporto), che potrà vedere e tenere con sé Controparte_1
e (salvo diverso accordo raggiunto con la madre e sempre nel rispetto della Per_1 Per_2 volontà e delle esigenze, anche scolastiche, dei minori) il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle
19.00 (20.00 nel periodo estivo); a settimane alterne, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00
(20.00 nel periodo estivo); ad anni alterni, nelle festività calendarizzate (comprese quelle natalizie e pasquali) dalle 10.00 alle 20.00; nel periodo estivo, per dieci giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
In ultimo, per quanto attiene al contributo paterno al mantenimento dei due figli minori, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti (in particolare, anche alla luce di quanto dichiarato all'udienza del 3.02.2025, l'attrice, al momento priva di un'occupazione lavorativa, percepisce nella misura del 100% l'assegno unico erogato per i due figli minori, pari alla somma mensile di euro 400,00, invece nulla risulta dagli atti di causa circa la condizione economico- patrimoniale del convenuto), dell'età dei minori e delle loro presumibili esigenze di vita, si ritiene che vadano confermate le statuizioni (peraltro conformi alle richieste attoree) già adottate, in via temporanea ed urgente ex art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c., con l'ordinanza del
3.02.2025. Pertanto, valorizzando, in ogni caso, la capacità lavorativa di , Controparte_1 va disposto che lo stesso contribuisca al mantenimento dei due figli minori mediante il versamento, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con assegno, bonifico o vaglia postale), in favore di della somma mensile complessiva di euro 300,00 (pari Parte_1 ad euro 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Inoltre, entrambi i genitori dovranno partecipare, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie occorrenti per i due figli minori, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n.
2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola, mentre l'attrice (anche in ragione dell'affido esclusivo della prole minore disposto in suo favore) continuerà a percepire per intero l'assegno unico erogato per i figli e . Per_1 Per_2
La natura delle questioni trattate rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1145/2024, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo dei figli minori e in favore della madre Persona_4 Persona_3
con collocamento presso di lei e regolamentazione del diritto di visita del Parte_1 padre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportate;
- dispone che versi versi a entro il giorno cinque di Controparte_1 Parte_1 ogni mese (in contanti o mediante assegno, bonifico o vaglia postale), a titolo di mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva mensile di euro 300,00 (pari ad euro 150,00 per ciascuno), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
4 - dispone che entrambi i genitori partecipino, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra assegno da sostenere nell'interesse dei due figli minori, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Paola il 21.05.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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