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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3016/2021 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Corrado Martelli che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
p.i. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio
Tavilla che la rappresenta e difende per procura in atti,
p.i. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Sorbello, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore Sorbello, per procura in atti,
resistenti
oggetto: rapporto di lavoro subordinato privato – assunzione e risarcimento danni.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 14 luglio 2021 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze della - concessionaria dei servizi portuali CP_2
presso il molo di Messina - in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato, CP_1
deduceva che a seguito della costituzione della ad opera delle precedenti Controparte_1
concessionarie dei servizi ( Caronte & Tourist) e del rilascio in suo favore della predetta CP_2
concessione all'esito del normale espletamento di gara, la subentrante aveva concluso, insieme alle precedenti concessionarie e alle OO.SS. di categoria, un accordo sindacale, siglato in data 18 giugno 2018, volto alla riallocazione delle risorse umane e professionali all'epoca impiegate sul molo e dipendenti dalle tre aziende, impegnandosi ad assumere alle proprie CP_1
dipendenze solo ed esclusivamente il personale, a tempo indeterminato e non, in forza alla Carone
& Tourist e alla con specifica previsione, quanto ai lavoratori a tempo determinato, di un CP_2
bacino al quale attingere per le nuove assunzioni, dopo la naturale scadenza dei relativi contratti, successivamente definito, quanto ai lavoratori della in data 20 giugno 2018 (all. B del CP_2
predetto accordo). Precisava che in esecuzione di tali previsioni e delle garanzie, fornite dall'ex datrice di lavoro, di nuova assunzione presso la egli aveva rassegnato le proprie Controparte_1
dimissioni e sottoscritto in sede sindacale una conciliazione con la quale rinunciava a tutti i diritti maturati nei confronti della prima, anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., liberandola così dalla solidarietà.
Lamentava, tuttavia, che dopo un iniziale periodo di lavoro alle dipendenze della CP_1
secondo metodica rotazione con tutti gli altri lavoratori a tempo determinato inclusi nell'elenco del cd. bacino (in cui venivano alternati 6 mesi di lavoro a 6 mesi di fermo), la società, senza alcuna comunicazione alle OO.SS. e ai lavoratori, aveva provveduto ad assumere nuovo personale, mai impiegato prima al molo, violando così l'accordo nei confronti suoi e di altri due lavoratori, non più assunti.
Chiedeva, pertanto, in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., di ordinare alla società CP_1
la propria immediata assunzione, anche a tempo determinato. Nel merito, chiedeva di
[...]
accertare e dichiarare il proprio diritto all'assunzione a tempo determinato alle dipendenze di detta società a decorrere dall'aprile 2020, nonché al pagamento della relativa retribuzione a titolo risarcitorio e ad avere la precedenza nel caso di nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato, con conseguente condanna della stessa alla relativa assunzione a termine, nel rispetto della rotazione dei lavoratori di cui agli accordi del 18 e 20 giugno 2020, nonché al risarcimento in proprio favore dei danni subiti per grave inadempimento e per violazione dei principi di correttezza, lealtà, trasparenza e buona fede, da liquidarsi secondo equità nella misura di 20.000 euro. Chiedeva, inoltre, la condanna della alla riammissione in servizio, CP_2
ritenendo nulle le dimissioni e il successivo verbale di conciliazione, poiché sottoscritto in violazione degli accordi sindacali, nonché per motivo illecito determinante consistente nella violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede, ovvero la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi secondo equità nella misura di 30.000 euro.
Nella resistenza delle convenute, con ordinanza del 28 settembre 2021 la domanda cautelare veniva respinta (proc. n. 3016-1/2021 r.g.) per insussistenza del fumus boni iuris.
Quindi, esperito senza esito il tentativo di conciliazione e sostituita l'udienza del 14 gennaio
2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa nel merito con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Il ricorrente ha lamentato la violazione da parte delle società e egli CP_1 CP_2
accordi sindacali sottoscritti rispettivamente il 18 e il 20 giugno 2018, precisando di essersi dimesso dalla seconda solo su precisa indicazione della stessa e con garanzia di immediata assunzione alle dipendenze della prima.
Tali circostanze sono state contestate dalle resistenti, le quali hanno eccepito: - che la ha sottoscritto il solo accordo del 18 giugno 2018 ed è dunque estranea a quello Controparte_1
successivo del 20 giugno 2018; - che il primo accordo prevedeva l'impegno di detta società di assicurare il mantenimento della posizione di lavoro dei dipendenti a tempo determinato fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti e, per il periodo successivo, la facoltà e non l'obbligo di proseguire il rapporto, in funzione delle esigenze commerciali/operative dell'impresa; - che in ogni caso il all'epoca della conclusione dell'accordo non era più in forza alla essendo il Pt_1 CP_2
suo contratto già scaduto in data 30 aprile 2018; - che egli, dunque, non poteva beneficiare della priorità nell'assunzione, garantita alle sole “risorse attualmente impiegate al Molo ”. CP_1
Dalla documentazione in atti risulta che con accordo sindacale del 18 giugno 2018 le società
Caronte & Tourist e le di categoria, preso atto del rilascio Controparte_1 CP_2 Pt_2
nei confronti della prima della concessione per l'utilizzo delle aree insistenti al molo CP_1
e dell'imminente avvio da parte della stessa della relativa attività di impresa portuale, hanno convenuto, nonostante l'assenza di un obbligo di legge in tal senso, che la non Controparte_1
avrebbe provveduto “ad assunzioni discrezionali di personale attinto dal mercato del lavoro, decidendo in piena autonomia e attraverso il confronto con i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative, di considerare prioritariamente la manodopera già a diverso titolo impegnata sul sito oggetto della concessione”.
E' stato, dunque, previsto che la società avrebbe assunto “il proprio personale operativo attingendo esclusivamente dalla forza lavoro che attualmente viene impiegata dalla
e dalla per l'erogazione dei servizi al Molo Norimberga, tenuto conto Parte_3 CP_2 degli specifici profili tecnico-professionali e della polifunzionalità del personale da selezionare”, garantendo a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato “il mantenimento del posto di lavoro con trasferimento dall'azienda di appartenenza alla , sempre con Controparte_1 contratto a T.I. con mantenimento del livello salariale a cura delle società di provenienza” e, a quello contrattualizzato a tempo determinato, eventualmente trasferito dalla C&T e dalla CP_2
“il mantenimento della posizione di lavoro fino al termine della scadenza naturale indicata nei rispettivi contratti di lavoro”, con l'ulteriore previsione che, dopo la scadenza dei contratti a termine, sarebbe stata “facoltà della Servizi decidere l'eventuale prosecuzione del CP_1
rapporto di lavoro in funzione delle esigenze commerciali/operative che si manifesteranno dopo
l'avvio della nuova attività di impresa (…) Resta inteso che, come richiesto dai rappresentanti sindacali, per tutte le risorse attualmente impiegate al Molo Norimberga con contratto di assunzione a Tempo Determinato, le aziende si impegnano fin da adesso a dare loro priorità di assunzione anche dopo la scadenza del rispettivo contratto, attingendo da quel bacino in caso di necessità operative al Molo Norimberga”.
Nello stesso accordo è stato precisato, inoltre, che “nonostante gli sforzi profusi per trovare le migliori soluzioni possibili (…) l'ampio divario tra l'(…) assetto occupazionale” delle tre società
(45 dipendenti in totale, di cui 6 della Caronte & Tourist, 9 della e 30 della e CP_1 CP_2
“quello indicato nel piano industriale” – 28 dipendenti in totale, poi aumentati a 33, di cui 9
e 11 Polivalenti con funzioni di rallisti, rizzatori e addetto ricezione/consegna mezzi – Per_1
non avrebbe consentito “la totale ricollocazione di tutto il personale attualmente operante al Molo
”. CP_1
Da quanto sopra emerge, dunque, che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, non sussisteva alcun obbligo in capo alla società di provvedere all'assunzione indistinta di CP_1
tutto il personale già in forza alle precedenti società concessionarie, essendosi essa piuttosto vincolata al mantenimento dei rapporti di lavoro già in essere nei soli confronti dei lavoratori contrattati a tempo indeterminato e di quelli a tempo determinato i cui contratti non fossero già scaduti al momento della stipula dell'accordo (18 giugno 2018) e, in ogni caso, esclusivamente fino alla naturale scadenza degli stessi.
Né tale obbligo può farsi discendere dalla paventata applicazione al caso di specie dell'art. 2112 c.c., non vertendosi in ipotesi di trasferimento di azienda, ma di subentro della società
[...]
nella gestione delle aree, dei beni e degli specchi acquei demaniali marittimi Controparte_1
presso il Molo Norimberga del Porto di Messina, a seguito del rilascio di concessione di un'area demaniale marittima (licenza di concessione n. 12/2018 del 4 luglio 2018 Rep. 1380).
Ciò posto, dall'esame della busta paga in atti (relativa al mese di aprile 2018) e della nota di proroga del 28 dicembre 2017, risulta che ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...]
fino al 30 aprile 2018 con qualifica di “addetto al rizzaggio Controparte_2
e al derizzaggio”, 6 livello c.c.n.l. di categoria.
In particolare, dal verbale di conciliazione e transazione concluso in sede sindacale tra il ricorrente e l'ex datrice di lavoro in data 29 giugno 2018 emerge che egli “ha prestato attività lavorativa di tipo subordinato in favore della dal 13.6.2016 al 15.9.2016, dal CP_2
15.11.2016 al 31.1.2017 e dal 11.2.2017 al 30.4.2018”.
Ne consegue che l'istante, alla data di conclusione dell'accordo sindacale del 18 giugno 2018, non si trovava più alle dipendenze di detta società, per naturale scadenza del relativo contratto a termine, avvenuta oltre un mese e mezzo prima, sicché le previsioni di garanzia del mantenimento del rapporto di lavoro fino alla sua naturale scadenza e di priorità nelle successive assunzioni non sono direttamente applicabili nei suoi confronti.
Va, poi, rilevato che con successivo verbale di accordo sindacale del 20 giugno 2018, concluso tra la e le OO.SS., la società, richiamando le indicazioni contenute CP_2 nell'accordo quadro del 18 giugno, ha provveduto a delineare i criteri di scelta del personale da mantenere alle proprie dipendenze e di quello da “trasferire” alla stilando due Controparte_1
elenchi: uno contenente i nomi dei lavoratori che, a far data dal primo luglio 2018, avrebbero preso servizio presso la società (all.to A) e l'altro contenente i nomi del personale che CP_1
sarebbe rimasto in forza alla ricollocato presso altri siti operativi, nei comuni di CP_2 Per_2
e al solo fine di evitarne il licenziamento (all.to B). Per_3
Quanto ai primi, è stato, inoltre, stabilito che “il personale interessato al passaggio presenterà le dimissioni dalla ed il giorno successivo sarà assunto dalla CP_2 [...]
; - la si impegna a pagare il TFR ai lavoratori di cui all'allegato A in più CP_1 CP_2 soluzioni entro il 31.12.2019”, subordinando la validità dell'accordo alla “stipula e sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede protetta da parte di tutti – nessuno escluso – i dipendenti di cui agli elenchi allegati ed all'instaurazione presso la Servizi di tutte le maestranze di cui CP_1 all'allegato A”.
Il nominativo del ricorrente è stato inserito nel predetto allegato A - “Personale da assumere
Servizi , senza tuttavia indicarne la tipologia di contratto (se a termine o a tempo CP_1
indeterminato) e, nel caso, la relativa data di scadenza, trattandosi appunto di dipendente all'epoca non più in servizio presso la società.
Tali accordi sono stati comunque entrambi richiamati nelle premesse del successivo verbale di conciliazione sindacale del 29 giugno 2018, con il quale il lavoratore, a fronte della corresponsione della somma netta di 50 euro a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dal rapporto CP_ di lavoro, ha dichiarato di essere soddisfatto e “di non aver null'altro a pretendere dalla summenzionata per alcun titolo, diritto, causa o ragione scaturente dal rapporto di lavoro intercorso, dovendosi intendere irrimediabilmente estinta, o comunque, transatta, ogni eventuale, ulteriore ragione di credito che potrebbe vantare e che non ha formato oggetto di specifica richiesta in questa sede ed in ogni altra”.
Nulla è stato, invece, previsto in tale accordo in relazione alle eventuali dimissioni del ricorrente – di fatto mai rassegnate, trattandosi, come detto, di lavoratore all'epoca non più in forza alla società – né alla successiva assunzione di questi alle dipendenze della Controparte_1
essendo stata espressamente cancellata dal corpo dell'atto, con apposita sigla delle parti, la clausola relativa alla “conseguente assunzione del lavoratore medesimo con data 1.7.2018”. La veridicità di tali sottoscrizioni non è stata contestata dal ricorrente, il quale si è limitato sul punto ad eccepire la violazione da parte della ei principi di correttezza, trasparenza e CP_2
buona fede, per averlo di fatto costretto a stipulare la transazione, dietro falsa garanzia della successiva assunzione, alla quale, come precisato, la società non era, però, in alcun CP_1
modo obbligata.
Trattasi, in ogni caso, di atti a quest'ultima non opponibili, poiché rimasta estranea ad entrambe le pattuizioni, con la conseguenza che, come già rilevato in sede cautelare, essi possono essere esaminati unicamente in relazione agli eventuali profili di responsabilità della CP_2
E' poi pacifico che, nonostante l'accertata mancanza di un obbligo in tal senso, la
[...]
abbia comunque provveduto all'assunzione del alle proprie dipendenze con CP_1 Pt_1
plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018, dal 5 marzo al
30 giugno 2019, dal 1 settembre al 30 novembre 2019 e dal 27 dicembre 2019 al 31 marzo 2020
(cfr. decreto del 4 giugno 2021 emesso da questo Ufficio nel giudizio ex art. 28 l. n. 300/1970, n.
1320/2021 r.g., instaurato dalla FIT-CISL di Messina contro la società Controparte_1
in atti).
Ne consegue che vanno respinte le pretese volte alla condanna di detta società all'immediata assunzione del con decorrenza dall'aprile 2020 e al risarcimento del danno, non essendovi Pt_1
prova dell'eccepito inadempimento.
3.- Quanto, invece, alle domande formulate nei confronti della è sufficiente rilevare CP_2
che in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi sono invalide ai sensi dell'art. 2113, comma 1, c.c. e possono essere impugnate dal lavoratore, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale, nel termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o da quella della rinuncia o transazione, se successive.
La ratio della disposizione va individuata nell'esigenza di garantire tutela al lavoratore che si trovi in condizioni di soggezione o di inferiorità nei confronti del datore di lavoro, atteso il rischio che la sua volontà venga coartata e indirizzata a un risultato contrario ai suoi interessi;
per tali motivi, il legislatore ha introdotto una disciplina di particolare tutela, prevedendo la possibilità del lavoratore di impugnare rinunce e transazioni entro un termine perentorio, introducendo, così, un'ulteriore figura di annullabilità oltre a quelle generali di cui agli artt. 1425-ss c.c.
Tale esigenza di tutela non sussiste, invece, quando la conciliazione si realizza in una delle forme di cui all'art. 2113 c.c., ultimo comma, posto che in tali ipotesi l'intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa o associazione di categoria) si ritiene idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore. Ne deriva che le rinunce o transazioni contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale non sono impugnabili ex art. 2113 c.c., a condizione, però, che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva – ritenendosi a tal fine sufficienti l'idoneità del rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge e la compresenza dello stesso e del lavoratore al momento della conciliazione, fatta salva la prova contraria di cui è onerato il dipendente (cfr. da ultimo Cass. n. 18503/2023) – nonché, in caso di transazione, a condizione che dall'atto si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c.
Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare, cioè, gli elementi essenziali del negozio e, dunque, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o potenziale e la res dubia, intendendosi con essa la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, senza che di tali pretese sia necessaria l'esteriorizzazione e senza che acquisti rilievo l'eventuale squilibrio tra il datum ed il retentum (v. Cass. n. 9006/2019). La natura transattiva dell'accordo va, pertanto, esclusa quando, oltre al dato formale della mancata esplicitazione dei presupposti del negozio transattivo, sia riscontrabile, sulla base di una complessiva valutazione del medesimo, nonché della condotta tenuta dalle parti, una carenza assoluta degli elementi tipici del negozio stesso, quali la res litigiosa, le reciproche concessioni, la volontà di porre fine a una lite
(v. Cass. n. 20590/2017). In tali casi il negozio, non presentando i caratteri tipici della transazione, non è soggetto alla specifica disciplina di cui al richiamato art. 2113 c.c. e può, dunque, essere oggetto delle generali azioni di nullità e/o annullabilità ex artt. 1425 e seguenti c.c., esperibili anche oltre l'anzidetto termine decadenziale di 6 mesi.
Nel caso di specie il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del verbale di conciliazione poiché stipulato in violazione degli accordi sindacali del 18 e del 20 giugno 2018, nonché per motivo illecito determinante consistente nella violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede della società, per averlo questa spinto a dimettersi dietro garanzia di successiva assunzione.
Nulla ha, tuttavia, allegato e provato a sostegno di tale ultima circostanza, neppure oggetto del capitolato di prova articolato in ricorso, con il quale egli si è piuttosto limitato a richiedere di essere ammesso a provare, tramite testimoni, fatti incontestati (quali l'assunzione da parte della di nuovo personale, fino ad allora mai impiegato al molo o Controparte_1 CP_1
smentiti dalle stesse dichiarazioni del ricorrente (vale a dire il rifiuto opposto dal C.d.A. della all'assunzione del in ragione del suo “cognome pesante”, in palese contrasto con CP_1 Pt_1
la pacifica assunzione del ricorrente alle dipendenze di detta società, quantomeno fino al 31 marzo
2020).
Ciò esclude, in radice, la fondatezza dell'ulteriore censura relativa all'asserita violazione delle previsioni di cui ai richiamati accordi del giugno 2018 (essendo, come detto, pacifica l'assunzione del ricorrente alle dipendenze della Servizi e la rilevanza del lamentato CP_1
squilibrio tra le rinunce del lavoratore e quanto da questi ricevuto in sede sindacale (cfr. Cass. n.
9006/2019 cit.), peraltro eccepito solo con note del 5 gennaio 2022.
In definitiva anche le domande di condanna della alla riammissione in servizio del CP_2
ricorrente, nonché quella, del tutto generica, di risarcimento del danno, sono infondate e vanno pertanto respinte.
4.- L'esito della lite e il rifiuto opposto anche dal ricorrente alla proposta conciliativa formulata da questo ufficio in data 8 novembre 2023 (assunzione alle dipendenze della
[...]
“a decorrere dal 1.6.2024 con contratto a tempo pieno e determinato di 12 mesi, Controparte_1
qualifica di addetto al rizzaggio e al derizzaggio, livello 6 CCNL Porti, con compensazione delle spese delle due fasi processuali tra tutte le parti”) impongono di porre a suo totale carico, in ragione della soccombenza, le spese processuali che ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in (1.614 euro per la fase cautelare + 4.628,5 euro per il merito=) 6.242,5 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna delle società resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande e condanna a Parte_1
rimborsare alla e alla le Controparte_2 Controparte_1
spese processuali, liquidate per ciascuna in 6.242,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Messina, 15.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro