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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/09/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1030/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Lator Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1030/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 23.05.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
Cesare Battisti n. 1340,
e nata a [...] il [...] Parte_2
(C.F. ) e residente in [...]C.F._2
(PT), Via Cesare Battisti n. 1340, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Bartaletti del Foro di Pistoia (C.F.:
, pec: C.F._3
ed elettivamente Email_1 domiciliati presso lo studio del difensore posto in Pistoia (PT),
Piazzetta San Biagio n. 3, giusta procura in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 23.05.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 24.06.2016 in Monsummano Terme (PT), precisavano che dalla loro unione era nato il figlio Persona_1
(il 16.05.2013).
Le parti evidenziavano peraltro che, i rapporti tra loro divenivano intollerabili a causa di mutati sentimenti ed incompatibilità caratteriali.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto. Per eIGenze di natura esclusivamente economica che non consentono al momento ai due ricorrenti di poter sostenere i costi di due unità abitative, i IG.ri e continueranno a vivere Parte_1 Pt_2 nell'abitazione familiare per un periodo massimo di 10 mesi a partire dal deposito del presente ricorso, senza che ciò costituisca riconciliazione;
2) I coniugi si impegnano fin d'ora a mettere in vendita l'immobile adibito a casa familiare, sito in Monsummano Terme (PT), Via
Cesare Battisti n. 1340. Il ricavato della vendita, detratto il mutuo residuo nonché le eventuali spese occorrende, verrà suddiviso equamente fra i coniugi, per cui al IG. spetterà Parte_1 il 50% ed alla IG.ra il restante 50% della Parte_2 somma ricavata dalla vendita, con le detrazioni predette;
3) Decorso il termine di cui al punto 1), allorquando i coniugi si trasferiranno in altra abitazione, il figlio minore continuerà a Per_1
2 vivere stabilmente assieme alla madre, la quale si impegna a comunicare al IG. con adeguato preavviso, il luogo ove Parte_1 la stessa assieme al figlio trasferiranno la residenza;
4) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in Per_1 applicazione dei principi dell'affidamento condiviso. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali potranno prendere in comune accordo tra loro le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
5) I tempi di permanenza con il figlio, allorquando i genitori inizieranno a vivere effettivamente separati, vengono così disciplinati, il padre starà con il figlio:
a) due giorni a settimana, indicativamente il lunedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo, quando lo accompagnerà a scuola ovvero a casa della madre;
b) il weekend in maniera alternata dal venerdì dall'uscita di scuola ovvero dalle ore 9:00 andando a prenderlo presso l'abitazione della madre, fino alla domenica alle ore 21:30;
c) gli altri giorni il minore starà con la madre;
d) riguardo alle festività natalizie, il figlio trascorrerà 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale con il 31/1 gennaio;
durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà 3 giorni consecutivi con ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; durane le vacanze estive, trascorrerà 1-2 mesi Per_1 assieme alla madre, la quale per consuetudine familiare si reca ogni anno assieme al figlio a far visita alla propria famiglia d'origine in
Brasile. A tal proposito il IG. presta fin d'ora il Parte_1 proprio consenso a che il figlio possa recarsi assieme alla madre in
Brasile presso i nonni materni. Il consenso viene altresì prestato a che possa effettuare il viaggio da solo, impegnandosi il IG. Per_1 ad accompagnare il figlio presso l'aeroporto ed affidandolo Parte_1 al personale di bordo;
il IG. comunque, durante le Parte_1
3 vacanze estive, avrà diritto di trascorrere almeno 10 giorni consecutivi assieme al figlio;
e) i genitori, in ogni caso, concordano di poter variare le suddette condizioni, sia nei periodi ordinari che durante le festività; ogni variazione al predetto piano deve però essere presa previo tempestivo accordo tra i genitori da assumere a mezzo email, messaggio o comunque con comunicazione scritta, in tempo utile per l'organizzazione del reciproco piano lavorativo/feriale e delle necessità concrete del minore;
6) Il Sig. fintanto che continuerà la convivenza nella casa Parte_1 familiare, si accolla le spese relative a mutuo, utenze domestiche, spese per le auto e spesa alimentare;
una volta che cesserà la convivenza, il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di assegno perequativo di mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00 entro il 10 di ogni mese, oltre a rimborsare il 50% delle spese straordinarie, come indicate dal
Protocollo di Intesa per i giudizi di separazione e divorzio sottoscritto fra il Tribunale di Pistoia ed il ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di Pistoia, specificando che comunque dovranno essere preventivamente concordate le spese straordinarie di importi superiori a € 150,00;
7) L'Assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra
[...]
. Il IG. presta il proprio consenso Parte_2 Parte_1
a che detto assegno venga erogato al 100% alla IG.ra Pt_2
[...]
8) Il IG. , al momento in cui cesserà la Parte_1 convivenza, corrisponderà alla IG.ra , a titolo Parte_2 di mantenimento della coniuge, la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somme soggetta annualmente ed automaticamente alla rivalutazione ISTAT;
9) Ciascun coniuge resterà esclusivo proprietario degli effetti personali posseduti, compresi i regali ricevuti in costanza di matrimonio con rinuncia in merito ad ogni reciproca pretesa e/o diritto.
4 10) Le condizioni suddette verranno attuate fin dal deposito del ricorso in Tribunale.
11) Le spese del presente giudizio rimangono a carico solidale delle parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 08.07.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nato a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 24.06.2016 in Monsummano Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
5 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 17, P. 1, anno 2016);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di conIGlio del 03.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Lator Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1030/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 23.05.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
Cesare Battisti n. 1340,
e nata a [...] il [...] Parte_2
(C.F. ) e residente in [...]C.F._2
(PT), Via Cesare Battisti n. 1340, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Bartaletti del Foro di Pistoia (C.F.:
, pec: C.F._3
ed elettivamente Email_1 domiciliati presso lo studio del difensore posto in Pistoia (PT),
Piazzetta San Biagio n. 3, giusta procura in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 23.05.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 24.06.2016 in Monsummano Terme (PT), precisavano che dalla loro unione era nato il figlio Persona_1
(il 16.05.2013).
Le parti evidenziavano peraltro che, i rapporti tra loro divenivano intollerabili a causa di mutati sentimenti ed incompatibilità caratteriali.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto. Per eIGenze di natura esclusivamente economica che non consentono al momento ai due ricorrenti di poter sostenere i costi di due unità abitative, i IG.ri e continueranno a vivere Parte_1 Pt_2 nell'abitazione familiare per un periodo massimo di 10 mesi a partire dal deposito del presente ricorso, senza che ciò costituisca riconciliazione;
2) I coniugi si impegnano fin d'ora a mettere in vendita l'immobile adibito a casa familiare, sito in Monsummano Terme (PT), Via
Cesare Battisti n. 1340. Il ricavato della vendita, detratto il mutuo residuo nonché le eventuali spese occorrende, verrà suddiviso equamente fra i coniugi, per cui al IG. spetterà Parte_1 il 50% ed alla IG.ra il restante 50% della Parte_2 somma ricavata dalla vendita, con le detrazioni predette;
3) Decorso il termine di cui al punto 1), allorquando i coniugi si trasferiranno in altra abitazione, il figlio minore continuerà a Per_1
2 vivere stabilmente assieme alla madre, la quale si impegna a comunicare al IG. con adeguato preavviso, il luogo ove Parte_1 la stessa assieme al figlio trasferiranno la residenza;
4) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in Per_1 applicazione dei principi dell'affidamento condiviso. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali potranno prendere in comune accordo tra loro le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
5) I tempi di permanenza con il figlio, allorquando i genitori inizieranno a vivere effettivamente separati, vengono così disciplinati, il padre starà con il figlio:
a) due giorni a settimana, indicativamente il lunedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo, quando lo accompagnerà a scuola ovvero a casa della madre;
b) il weekend in maniera alternata dal venerdì dall'uscita di scuola ovvero dalle ore 9:00 andando a prenderlo presso l'abitazione della madre, fino alla domenica alle ore 21:30;
c) gli altri giorni il minore starà con la madre;
d) riguardo alle festività natalizie, il figlio trascorrerà 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale con il 31/1 gennaio;
durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà 3 giorni consecutivi con ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; durane le vacanze estive, trascorrerà 1-2 mesi Per_1 assieme alla madre, la quale per consuetudine familiare si reca ogni anno assieme al figlio a far visita alla propria famiglia d'origine in
Brasile. A tal proposito il IG. presta fin d'ora il Parte_1 proprio consenso a che il figlio possa recarsi assieme alla madre in
Brasile presso i nonni materni. Il consenso viene altresì prestato a che possa effettuare il viaggio da solo, impegnandosi il IG. Per_1 ad accompagnare il figlio presso l'aeroporto ed affidandolo Parte_1 al personale di bordo;
il IG. comunque, durante le Parte_1
3 vacanze estive, avrà diritto di trascorrere almeno 10 giorni consecutivi assieme al figlio;
e) i genitori, in ogni caso, concordano di poter variare le suddette condizioni, sia nei periodi ordinari che durante le festività; ogni variazione al predetto piano deve però essere presa previo tempestivo accordo tra i genitori da assumere a mezzo email, messaggio o comunque con comunicazione scritta, in tempo utile per l'organizzazione del reciproco piano lavorativo/feriale e delle necessità concrete del minore;
6) Il Sig. fintanto che continuerà la convivenza nella casa Parte_1 familiare, si accolla le spese relative a mutuo, utenze domestiche, spese per le auto e spesa alimentare;
una volta che cesserà la convivenza, il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di assegno perequativo di mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00 entro il 10 di ogni mese, oltre a rimborsare il 50% delle spese straordinarie, come indicate dal
Protocollo di Intesa per i giudizi di separazione e divorzio sottoscritto fra il Tribunale di Pistoia ed il ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di Pistoia, specificando che comunque dovranno essere preventivamente concordate le spese straordinarie di importi superiori a € 150,00;
7) L'Assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra
[...]
. Il IG. presta il proprio consenso Parte_2 Parte_1
a che detto assegno venga erogato al 100% alla IG.ra Pt_2
[...]
8) Il IG. , al momento in cui cesserà la Parte_1 convivenza, corrisponderà alla IG.ra , a titolo Parte_2 di mantenimento della coniuge, la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somme soggetta annualmente ed automaticamente alla rivalutazione ISTAT;
9) Ciascun coniuge resterà esclusivo proprietario degli effetti personali posseduti, compresi i regali ricevuti in costanza di matrimonio con rinuncia in merito ad ogni reciproca pretesa e/o diritto.
4 10) Le condizioni suddette verranno attuate fin dal deposito del ricorso in Tribunale.
11) Le spese del presente giudizio rimangono a carico solidale delle parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 08.07.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nato a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 24.06.2016 in Monsummano Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
5 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 17, P. 1, anno 2016);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di conIGlio del 03.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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