TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/12/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4019/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4019/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5 dicembre 2025, innanzi al dott. ON CC, nessuno è comparso.
Il Giudice pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON CC
pagina 1 di 4 N. R.G. 4019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4019/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CRUCITTI ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_2
CP_2
Non costituiti.
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione all'intimazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio e CP_2 Controparte_1
, impugnando l'intimazione di pagamento ricevuta, per la parte inerente
[...] crediti previdenziali.
pagina 2 di 4 Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Sul punto, è opportuno osservare che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato nemmeno prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alle resistenti, le quali, come anticipato, non si sono, peraltro, costituite in giudizio.
La prova della notifica non è stata fornita nemmeno con il deposito telematico e nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte»).
Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Dunque, a fronte della mancata prova della notifica del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto, con revoca del provvedimento di sospensiva concesso in corso di causa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
pagina 3 di 4 A) Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo, revocando la sospensiva concessa;
B) nulla sulle spese di lite.
Firenze, il 05/12/2025
Il Giudice
ON CC
pagina 4 di 4
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4019/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5 dicembre 2025, innanzi al dott. ON CC, nessuno è comparso.
Il Giudice pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON CC
pagina 1 di 4 N. R.G. 4019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4019/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CRUCITTI ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_2
CP_2
Non costituiti.
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione all'intimazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio e CP_2 Controparte_1
, impugnando l'intimazione di pagamento ricevuta, per la parte inerente
[...] crediti previdenziali.
pagina 2 di 4 Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Sul punto, è opportuno osservare che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato nemmeno prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alle resistenti, le quali, come anticipato, non si sono, peraltro, costituite in giudizio.
La prova della notifica non è stata fornita nemmeno con il deposito telematico e nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte»).
Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Dunque, a fronte della mancata prova della notifica del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto, con revoca del provvedimento di sospensiva concesso in corso di causa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
pagina 3 di 4 A) Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo, revocando la sospensiva concessa;
B) nulla sulle spese di lite.
Firenze, il 05/12/2025
Il Giudice
ON CC
pagina 4 di 4