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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 505/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 12.3.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato alla via Costantinopoli n. 9 in Ortona (CH) nello Parte_1 studio dell'avv. Massimo Finizio dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
on sede in Milano alla via I. Gardella n. 2, in persona del Controparte_1
suo dirigente sinistri e legale rappresentante p.t. nato a [...] il Controparte_2
15/10/1961 (c.f. ), in virtù dei poteri conferiti per atto pubblico n. 46834 di C.F._1
rep. e n. 15505 di racc. del 13/07/2022, Registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano UT APSR il
28/07/2022 al n. 66708 serie 1T, a firma della dott.ssa , Notaio in Milano, iscritta Persona_1
presso il Collegio Notarile di Milano, E , tutti Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Renato Grotti, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliati presso il seguente domicilio digitale del predetto legale alla pec: Email_1
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 13/2023 del Tribunale di Chieti - Sezione distaccata di
Ortona, pubblicata il 2.2.2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< NEL MERITO: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza:
A) Accogliere, per le causali di cui in premessa, lo spiegato appello accertando e dichiarando la corresponsabilità del sig. , conducente della vettura Audi tg. BT 759 SP, nella Parte_3
determinazione del sinistro per cui è causa;
B) per l'effetto – a totale riforma della sentenza impugnata - condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno materiale e lesioni personali subiti dall'attore, del danno non patrimoniale, delle spese e competenze legali sostenute nella misura complessiva di € 65.216,11 o in quella maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia anche all'esito della espletanda CTU medico legale, oltre al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria al tasso legale dalla data del fatto illecito all'effettivo soddisfo;
C) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento - in favore dell'esponente – di tutte le spese ed onorari del primo grado, nonché delle spese ed onorari del II grado di giudizio oltre L.P.,
IVA e CPA come per legge, per i quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario ex. art. 93
C.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi CTU medico legale e CTU cinematica entrambe richieste nel giudizio di primo grado e reiterata in sede di note conclusionali autorizzate. … >>
Appellati
<< …chiedono alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila di accogliere le seguenti CONCLUSIONI
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del gravame proposto dal sig. Parte_1
per tardiva iscrizione della causa a ruolo;
[...]
2) in via preliminare e subordinata alla denegata ipotesi in cui l'azione sia dichiarata procedibile, accertare e dichiarare il gravame proposto inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis primo comma
c.p.c. ovvero ex art. 342 c.p.c.;
3) nel merito, in via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, accertare e dichiarare l'appello proposto dal sig. totalmente infondato, Parte_1 in fatto e diritto, e, per l'effetto, rigettarlo integralmente, previo accertamento e declaratoria di integrale conferma della sentenza gravata n. 13/2023, emessa dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, conclusiva del Giudizio di primo grado RG 590/2020, pubblicata in data
02/02/2023 e notificata in data 08/02/2023;
2 4) nel merito, in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, accertare e dichiarare l'appello proposto dal sig. infondato e, per Parte_1
l'effetto, rigettarlo in toto, previa declaratoria di infondatezza in fatto e diritto della domanda spiegata dal sig. nel primo grado di giudizio, con contestuale declaratoria di Parte_1
fondatezza ed integrale accoglimento delle richieste e conclusioni rassegnate dalla difesa dei comparenti, e e , così come indicate nel Controparte_1 Parte_3 Parte_2
primo grado di giudizio, che ivi si intendano tutte integralmente riproposte, riportate e trascritte;
5) in ogni caso, vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CAP, rimborso forfettario e successive occorrende come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modificate.
In via istruttoria, ci si oppone alle CTU medico legale e cinematica ex adverso richieste, in quanto esplorative ed inammissibili essendo la domanda avversa infondata nella an debeatur.
Ci si oppone, altresì, a tutte le produzioni nuove depositate dalla controparte. Si torna ad impugnare
e contestare le produzioni allegate all'istanza di rimessione in termini depositate dall'appellante, in quanto prive di valore probatorio, irrilevanti ovvero inutilizzabili. …>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, ha respinto la domanda proposta da il quale, deducendo che il 6.7.2019, alle ore 12:15, Parte_1
mentre percorreva, in sella al proprio motociclo modello Honda targato DC 03577, la ex SS 16 nel territorio del comune di Ortona (CH) con direzione nord-sud, ed effettuava una manovra di sorpasso regolarmente segnalata alla vettura modello Audi targata BT 759 SP che lo precedeva nella marcia, veniva violentemente urtato da quest'ultima, conveniva in giudizio la quale Controparte_3
compagnia assicuratrice del citato mezzo nonché e , rispettivamente Parte_2 Parte_3 proprietario e nell'occasione suo conducente, affinché ritenuta la responsabilità concorrente al 50% dell'automobilista ex art. 2054, comma 2, c.c., fossero condannati, in solido tra loro, Parte_3
al risarcimento dei danni, patrimoniali (danni al motociclo andato distrutto e accessori, spese mediche, spese legali stragiudiziali) e non (invalidità permanente, invalidità temporanea) cagionati all'attore, quantificati nella misura (già dimidiata) di € 65.216,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.1. In sintesi, la motivazione della decisione è basata sulla relazione sull'incidente stradale dei
Carabinieri, contenente i rilievi obiettivi svolti e le fotografie dei luoghi, nonché sulle dichiarazioni della teste (passeggera trasportata nel veicolo condotto da ), Testimone_1 Parte_3
emergenze istruttorie dalle quali il giudice di prime cure ha desunto che la responsabilità esclusiva
3 del sinistro gravasse sull'attore poiché egli procedeva ad elevata velocità (non adeguata allo stato dei luoghi e, in particolare, alla intersezione stradale che si approssimava) ed impattava l'autoveicolo quando quest'ultimo (il cui conducente non aveva avuto la possibilità di avvistare il motociclista) aveva pressoché terminato la manovra di svolta a sinistra.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello l'attore . Parte_1
A fondamento del gravame, sono stati posti i motivi di seguito riassunti.
2.1. Il giudice di prime cure, pur avendo correttamente richiamato i principi posti dall'art. 2054, comma 2, c.c., non ne ha fatto corretta applicazione poiché, dalle risultanze istruttorie, risulta chiaro che nessuno dei due conducenti sia riuscito a provare l'esclusiva responsabilità della controparte e soprattutto di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del sinistro. Invero, diversamente da quanto statuito dal giudice, i Carabinieri intervenuti hanno ricostruito il sinistro - così come esposto nell'atto introduttivo del giudizio - rilevando come l'urto tra i due mezzi si sia verificato allorquando la vettura Audi era in fase di svolta a sinistra ed all'interno della corsia di marcia opposta (sorpasso)
a quella percorsa da entrambi i conducenti;
il motociclo, successivamente allo scontro, si adagiava sul fianco sinistro e proseguiva la sua marcia incastrandosi con la parte anteriore sotto il guardrail posto a destra dell'ingresso della strada comunale che conduce ai di Giobbe;
pertanto, appare Pt_4
di cristallina evidenza come il , impegnato in una manovra di sorpasso alla vettura Audi, Pt_1
veniva improvvisamente attinto dal veicolo che effettuava una repentina e non segnalata svolta a sinistra. Non è emersa alcuna delle violazioni stradali argomentate dalle controparti, ossia il divieto di sorpasso e/o la presenza di cartellonistica stradale di preavviso dell'intersezione, tant'è che alcuna contestazione per la violazione di tali norme è stata elevata al . Quella riguardante l'omessa Pt_1 regolazione della velocità di cui all'art. 141 commi 3 e 8 C.d.S. è stata, comunque, oggetto di annullamento con ricorso presentato dinanzi al Giudice di Pace di Chieti con sentenza n. 90/2020.
Del resto, sull'automobilista gravava l'obbligo, prima di effettuare il sorpasso, di verificare che non vi fossero altri veicoli in fase di sorpasso – il tratto rettilineo consentiva certamente l'avvistamento del motociclo –, obbligo nella specie rimasto violato.
2.2. Il giudice di prime cure ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie. In particolare, la ricostruzione cinematica del sinistro, asseritamente sulla base del rapporto dei Carabinieri, risulta del tutto difforme dalla realtà. Non è suffragato da alcun elemento che, al momento dell'impatto con la moto condotta dal , l'autoveicolo si trovasse nella fase terminale di svolta o che avesse già Pt_1 compiuto la manovra di svolta a sinistra. Se così fosse il punto d'urto tra i due mezzi sarebbe stato individuato all'interno della strada verso Ripari di Giobbe, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Al contrario, l'unico dato oggettivo rinvenuto sul posto, utile ad indicare - con elevato grado di
4 certezza - il presunto punto d'urto tra i due veicoli è quello contrassegnato nella legenda al n. 6 dello schizzo planimetrico del rapporto d'intervento, posizionato nell'opposta corsia di marcia percorsa da entrambi i conducenti ma completamente ignorato dal Giudice. Non può trascurarsi, tuttavia, che lo schizzo planimetrico – redatto non in scala – allegato al rapporto, non appare per nulla idoneo a rappresentare la reale posizione finale di quiete dei mezzi atteso che confrontando detto grafico con la documentazione fotografica scattata dagli stessi Agenti, balza subito agli occhi come la posizione di quiete del motociclo si presenti molto più prossima al punto che sullo schizzo viene contrassegnato col n. 7 e quindi arretrata rispetto a come riprodotta a mano libera, mentre la parte posteriore della vettura in foto è molto più sporgente all'interno della corsia di marcia sud - nord rispetto a quella disegnata sullo schizzo ove sembra abbondantemente all'interno della strada Ripari di Giobbe. Logico corollario del ragionamento di cui sopra è che essendo – la posizione statica del veicolo e della moto così come riprodotta nelle fotografie – diversa dal disegno ossia più all'interno dell'intersezione in cui è avvenuto il sinistro, non può affermarsi che l'evento si è verificato quando la vettura aveva già completato la svolta o nella sua fase terminale. Deve aggiungersi, altresì, che a seguito del contatto tra i mezzi in movimento, essi hanno continuato ad esercitare uno spostamento sulle proprie traiettorie di alcuni metri, ma la vettura, di stazza notevolmente più pesante, ha “agganciato” la moto trascinandola per alcuni metri verso l'ingresso della strada per i Ripari di Giobbe, ragion per cui non può essere presa in considerazione – quale momento dell'impatto – la posizione finale di quiete dei mezzi. Ulteriore dimostrazione della confusione in cui è incorso il Giudice di primo grado è rappresentata dalla conformazione dell'intersezione ovverosia dalle sue ridotte dimensioni. Non può
e non deve sfuggire, che l'intera carreggiata stradale sulla quale i mezzi sono entrati in collisione, misuri appena mt. 7 ragion per cui ciascuna corsia è larga appena mt. 3,50. La larghezza della vettura
Audi A2 è pari a mt. 1,70. Considerando l'ingombro della vettura in questione sulla propria corsia di marcia pari a 0.90 cm per lato (corsia 3,50 – ingombro 1,70 – spazio dal margine destro 0,90 cm spazio dal centro della carreggiata 0,90 cm.) e considerando il punto d'urto tra i mezzi sulla corsia di sorpasso (Cfr. punto 6 rapporto) è possibile ritenere - con assoluta certezza - come l'urto tra i mezzi si sia verificato simultaneamente, allorquando il motociclo si trovava già in fase di sorpasso e la vettura iniziava la svolta. Orbene, tutte le considerazioni atte a ritenere il contrario, ossia che la vettura avesse completato o quasi terminato la manovra, si palesano destituite del benché minimo fondamento tecnico se solo si considerano le ridotte dimensioni della carreggiata, la posizione finale dei mezzi ma soprattutto la localizzazione dei danni riportati dalla vettura sulla fiancata centrale – portiera conducente e nondimeno la natura delle introflessioni impresse sui lamierati. L'appellante, in tale ordine di idee, non può dispensarsi dal sottolineare che se l'urto tra i due mezzi si fosse
5 realmente verificato allorquando il veicolo aveva già imboccato la strada verso Ripari di Giobbe - il sig. , a seguito dell'impatto, sarebbe stato catapultato dapprima sul cofano del veicolo Pt_1
(danneggiandolo, cosa che al contrario non è avvenuta) per poi essere sbalzato a distanza dal teatro del sinistro, mentre il motociclo sarebbe stato rinvenuto accartocciato sulla fiancata della vettura in considerazione della sua posizione perpendicolare rispetto alla direzione di marcia percorsa. Dalla documentazione fotografica in atti - in particolare dalle foto n. 03 e 10 allegate al rapporto, nulla di tutto ciò è avvenuto. Al contrario, il motociclo, a seguito dell'urto ed il successivo scarrocciamento, ha terminato la propria marcia proprio sotto al guardrail posto nel punto d'ingresso alla Strada Ripari di Giobbe e “dietro” la sagoma della vettura. La posizione di quiete assunta dal motociclo appare del tutto incompatibile con la dinamica ricostruita dal Giudice atteso che, se l'urto si fosse concretizzato effettivamente allorquando l'Audi era nella fase terminale di svolta e quindi perpendicolare all'asse di mezzeria, il – trovandosi la strada sbarrata dalla vettura - non avrebbe mai potuto Pt_1
scavalcare e saltare in aria con tutta la moto per atterrare “dietro” il veicolo – senza sfiorarlo - assumendo la nota posizione di quiete. Anche la localizzazione dei danni riportati dai mezzi non è compatibile con la ricostruzione cinematica del sinistro operata dal giudice di prime cure. Infatti, se questa fosse vera, si sarebbe assistita ad una grave introflessione dei lamierati della fiancata sinistra del veicolo, con piegatura della scocca sottostante ed esplosione dei finestrini oltre al danneggiamento del cofano motore e non, al contrario, un danno da urto “tangenziale” per aver “prestato” la fiancata sinistra all'impatto nel momento iniziale della svolta, così com'è avvenuto nella realtà. La moto, a sua volta, avrebbe riportato la totale distruzione della parte anteriore con distacco della ruota e della forcella ed anche le lesioni del conducente sarebbero state di ben più gravi conseguenze rispetto a quelle effettivamente riportate. In definitiva, se fosse veritiera la ricostruzione operata dal Giudicante, la moto non sarebbe stata rinvenuta in stato di quiete dietro l'autovettura sotto il guardrail ma sarebbe rimasta accartocciata sulla fiancata del mezzo, né tantomeno l'autovettura e la moto avrebbero riportato i danni poi effettivamente riscontrati. Da ultimo, è doveroso mettere in risalto l'ulteriore circostanza che se l'urto fosse realmente avvenuto nel momento in cui la vettura si trovava già per metà nella strada per Ripari di Giobbe – così come affermato in sentenza – dovrebbe darsi atto che il stava viaggiando al di là del margine sinistro della carreggiata procedendo all'interno del Pt_1
cordolo ivi posto in mezzo alla vegetazione, ipotesi – questa – del tutto irreale.
2.3. La testimonianza resa dalla traportata è completamente inattendibile. Testimone_1
La sua versione dei fatti è più ricca di particolari rispetto a quella resa, dopo il sinistro, ai Carabinieri.
Non è possibile che, dalla sua postazione, ella fosse riuscita a notare sia l'azionamento dell'indicatore direzionale sinistro da parte del conducente della vettura, sia come quest'ultimo avesse “controllato”
6 che non provenissero altre vetture non solo di fronte ma persino da tergo;
tutte circostanze emerso solo in sede di deposizione testimoniale. Poi, non si spiegherebbe perché il conducente non avesse visto, nello specchietto, il motociclista sopraggiungere, senza considerare che avrebbe dovuto sentire il rumore della moto. Ulteriori gravi incongruenze nelle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1 si rinvengono nella parte in cui costei ha riferito che l'impatto tra la moto e la vettura si verificava allorquando quest'ultima si trovava per metà all'interno della strada dei Ripari di Giobbe a manovra di svolta quasi ultimata ed in posizione perpendicolare rispetto all'asse di mezzeria. (Cfr. ADR Cap.
15). Con tali assunti, il teste ha cercato ancora una volta di infondere al Giudicante la convinzione che il nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto, avvenuto – a suo dire - a manovra quasi Pt_3
ultimata. A sconfessare tali deboli argomentazioni, intervengono le gravi contraddizioni in cui è incorso lo stesso teste nella parte in cui, se da un lato ha cercato di spostare il punto d'urto tra i mezzi non si è potuta esimere dal confermare la documentazione fotografica contenuta nella perizia di parte dell'ing. prodotta dalla stessa compagnia convenuta ed integralmente estratta dal fascicolo Per_2
fotografico della relazione di incidente stradale dei CC di Ortona, con particolare riferimento alla posizione finale di quiete assunta dalla moto. Ebbene, in tale documentazione, il punto d'urto può essere rilevato solo ed esclusivamente sulla corsia di marcia opposta a quella percorsa dai due mezzi e non all'interno della strada comunale Ripari di Giobbe come avrebbe voluto far credere il teste. La eccessiva velocità del motociclo non è desumibile da alcun elemento;
proprio la repentinità della manovra di svolta a sinistra effettuata dall'automobilista ha determinato la reale impossibilità, per il motociclista, di azionare l'impianto frenante in dotazione al proprio mezzo, tant'è che non venivano rinvenute tracce di frenata riconducibili a quest'ultimo. Sul punto, inoltre, è intervenuta finanche la sentenza passata in giudicato n. 90/2020, emessa dal Giudice di Pace di Chieti che ha annullato la sanzione comminata al per assenza di elementi oggettivi a sostegno dell'infrazione di cui Pt_1 all'art. 141 C.d.S.. A ciò si aggiunga che i danni riportati dai mezzi non appaiono idonei a comprovare l'elevata velocità del motociclista che sarebbero stati ben più gravi. Il giudice di prime cure non ha neppure tenuto conto delle conclusioni tecniche alle quali è pervenuto il c.t.p. ing. nella Per_3
propria relazione tecnico – ricostruttiva . Circostanza, infine, singolare quanto bizzarra, che non può di certo passare inosservata, è rappresentata dal richiamo del Giudice al principio di diritto sancito nella sentenza n. 1668/2020 emessa dalla Corte d'Appello de L'Aquila su un caso pressocché simile a quello di cui trattasi e per pura coincidenza trattato proprio dallo scrivente difensore. Il Giudice di prime cure, infatti, se da un lato sembra condividere al principio secondo il quale tra la manovra di sorpasso e quella di svolta si verifica indubbiamente una situazione di “priorità della prima rispetto
7 alla seconda”, tuttavia ha omesso di riconoscere un concorso di responsabilità tra i due conducenti, così come effettivamente decretato nella decisione citata.
3. Con il deposito di comparsa si sono costituiti la Controparte_1 Parte_2
e resistendo agli avversi assunti. Parte_3
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 12.3.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sono infondate.
5.1. Quanto a quella ex art. 342 c.p.c., l'atto consente di avere sufficiente contezza, negli specifici termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e giuridici, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative su cui si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
Va aggiunto che la modifica introdotta al primo comma dell'art. 342 c.p.c. dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. 164/2024 (cd. correttivo della riforma Cartabia), entrato in vigore il 16.11.2024, non è applicabile ratione temporis al presente gravame, notificato il 9.3.2023.
5.2. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è, poi, superata dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
6. Ciò posto, i motivi di appello – che, in quanto vertenti tutti sulla colpa concorrente di
[...]
, conducente dell'autovettura, vanno esaminati congiuntamente – sono infondati. Pt_3
6.1. I principi generali sanciti, in tema di circolazione dei veicoli, dall'art. 2054 c.c. sono esposti correttamente nella motivazione della sentenza gravata e non sono, peraltro, contestati dalla parte appellante – la quale piuttosto si duole della loro errata applicazione nel caso concreto – di talché, onde evitare inutili ripetizioni, è soltanto il caso di ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la presunzione di responsabilità di cui al secondo comma della citata disposizione riveste carattere residuale e sussidiario, risultando applicabile solo allorquando appaia impossibile accertare effettivamente il grado di colpa di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
8 (“In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”, Cass. n. 12884/2021, conf. Cass. n. 9353/2019) e, nell'ottica di chiarire ulteriormente l'effettiva portata e funzione sussidiaria del comma sopra menzionato, ha sancito che
“l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (così Cass. n. 12884/2021; analogamente Cass. n. 4201/2022; n. 34163/2022; n. 34895/2022; n. 13672/2019; n. 9550/2009; n.
5226/2006).
6.2. Tanto premesso, il giudice di prime cure ha ricostruito la dinamica del sinistro e ha ritenuto l'esclusiva responsabilità del motociclista, in estrema sintesi, sulla base:
a) del più probabile punto d'urto collocato, sulla base dei rilievi dei Carabinieri, sulla corsia di marcia sinistra e opposta rispetto a quella dei due veicoli (la parte anteriore dell'autovettura risulta già sulla strada che conduce alla località Ripari di Giobbe), circostanza dalla quale si evince che la manovra di svolta fosse non soltanto già iniziata ma nella fase terminale e che, quindi, l'automobilista non poteva più utilmente sospenderla e, comunque, non aveva l'obbligo di arrestarsi;
b) dell'elevata velocità del motociclo (ben superiore al limite di velocità di 50 km/h vigente) desumibile dall'assenza di frenata, dalla gravità dell'urto e dei danni riportati da entrambi i mezzi, e dalla sanzione di cui all'art. 141, commi 3 e 8 C.d.S. (omessa regolazione della velocità in prossimità
d'intersezione) elevata dai Carabinieri nei confronti del motociclista, tenuto conto che la moto aveva la quarta marcia ingranata;
c) dalle dichiarazioni testimoniali di (trasportata nell'autoveicolo) che Testimone_1 comprovano, da un lato, la regolarità della condotta di guida dell'automobilista (il quale azionava l'indicatore di direzione e controllava che non giungessero autovetture dal senso opposto e da dietro)
e, dall'altro lato, la repentinità e violenza dell'urto, avvenuto quando l'autovettura si trovava ormai per metà già verso la strada verso la località Ripari di Giobbe, a conferma dei rilievi dei Carabinieri.
9 6.3. Ebbene, la predetta ratio decidenti, supportata da ampia e logica motivazione, resiste alle censure dell'appellante. A riguardo, si osserva che:
a) il più probabile punto d'urto è senz'altro quello indicato dai Carabinieri nella planimetria poiché, come dagli stessi riferito, essi intervennero poco dopo il sinistro (presumibilmente 25 minuti)
“quando i veicoli si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati”; diversamente da quanto sostiene la parte appellante, lo schizzo planimetrico è pienamente coerente con le fotografie raffiguranti la posizione di quiete dei veicoli (v. specialmente le foto nn. 1 e 3) e, anche volendo considerare, a seguito della collisione, una minima traslazione in avanti dell'autovettura (che, comunque, stava completando la svolta cosicché doveva procedere a velocità bassissima), quest'ultima risulterebbe comunque ancora nella corsia sinistra rispetto a quella dei due mezzi e, almeno in parte, nella strada verso la località
Ripari di Giobbe sulla quale si stava immettendo;
ciò a dimostrazione che, come ritenuto dal giudice di prime cure, la manovra di svolta era già iniziata ed era anzi nella fase finale;
né, in senso contrario, possono deporre l'ubicazione dei danni riportati dai mezzi che, anzi, confermano quanto esposto;
infatti, l'urto avveniva sulla fiancata sinistra dell'autovettura e, più precisamente, nella sua parte centrale tra la portiera anteriore e posteriore sinistra (addirittura un pezzo del motociclo restava conficcato in quest'ultima), ciò a conferma che la manovra di svolta dell'autovettura era in fase molto avanzata;
b) al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, l'eccessiva velocità del motociclo si evince, effettivamente e senza alcun dubbio, dalla tipologia dei gravi danni subiti sia dallo stesso (che, tra l'altro, riportava la rottura del cerchio della ruota anteriore e, secondo la stessa prospettazione della parte appellante, restava totalmente distrutto) e dall'autovettura (che interessavano le sue componenti strutturali risultanti seriamente deformate) nonché dalla circostanza, pacifica e rilevata dai militi, che il motociclo (HONDA CBR 600 RR dalle prestazioni molto elevate con accelerazione da 0 a 100km/h di 3,2 s) aveva addirittura la quarta marcia ingranata (marcia con la quale il motociclo è in grado di raggiungere la velocità di 220 km/h); infine, al di là dell'esistenza o meno del limite di velocità di 50 km/h e del divieto di sorpasso (limitazioni dedotte dalla compagnia di assicurazione appellata sulla base di alcuni rilievi oggettivi del proprio c.t.p. – deduzione, almeno la prima del limite di velocità non contestata tempestivamente, dall'appellante –, ma non risultanti dal rapporto dei Carabinieri), resta il fatto che, in presenza di una intersezione stradale, la velocità avrebbe dovuto essere regolata in modo ben diverso e avrebbe dovuto, in particolare, essere oltre modo moderata, specialmente in presenza di altri veicoli sulla stessa corsia di marcia;
l'annullamento della sanzione comminata dai
Carabinieri dal Giudice di Pace, per i motivi ben illustrati dal giudice di prime cure – con i quali
10 l'appellante, di fatto, non si è misurato –, tenuto conto di quanto innanzi esposto, è ininfluente;
infine,
l'assenza di tracce di frenata, anziché smentirla, è, in effetti, compatibile con l'elevata velocità del motociclo nel senso che, proprio una forte accelerazione senza avvedersi che l'autoveicolo aveva già iniziato la svolta a sinistra, ben può avere portato il motociclista, nel giro di pochi secondi, a collidere con l'autovettura prima di potere azionare i freni complice anche una probabile distrazione;
c) la testimone (da ritenersi capace di testimoniale sia perché la relativa Testimone_1
eccezione non è stata sollevata tempestivamente sia perché, non trattandosi di persona danneggiata, non sussiste alcuna incapacità) va ritenuta attendibile;
le dichiarazioni testimoniali risultano coerenti con quelle rese innanzi ai Carabinieri né il fatto che queste ultime siano meno particolareggiate delle prime può inficiare la credibilità della teste poiché è chiaro che, nella immediatezza del fatto, alle domande dei militi ella riferiva l'essenziale mentre, successivamente, interrogata sui capitoli di prova, veniva sollecitata a riferire tutti i particolari dell'accaduto; trattandosi di una passeggera trasportata sul sedile anteriore, non è poi strano che fosse nella condizione di cogliere tutti i momenti precedenti alla manovra di svolta del conducente;
va, pure, tenuto conto che l'autovettura si era appena immessa sulla S.P. Peticcia dalla S.S. 16 (immissione sulla quale vi è un segnale di stop e distante circa 50-60 metri dal luogo del sinistro) per cui è del tutto normale che, nel susseguirsi di manovre eseguite a velocità inevitabilmente ridotta e astrattamente pericolose, la passeggera possa avere fatto caso alla condotta del conducente;
infine, tenuto conto della chiarezza, precisione e logicità e coerenza delle dichiarazioni – del tutto coerenti con i rilievi obiettivi dei Carabinieri –, la credibilità della teste non può essere esclusa solo sulla base della relazione affettiva con il conducente.
6.4. Da quanto esposto deriva che, come condivisibilmente riportato nella motivazione della sentenza gravata, deve ragionevolmente ritenersi che la collisione si sia verificata quando la manovra di svolta a sinistra dell'autovettura era quasi terminata;
ne segue che, al momento in cui tale manovra aveva inizio, il motociclo non era ancora visibile dietro l'autovettura o nell'altra corsia in fase di sorpasso della stessa (ciò, come si è detto, è confermato dalla testimone secondo la quale il conducente si accertava che non venisse nessuno prima di eseguire la manovra); d'altro canto, l'automobilista, stante la repentinità del sorpasso del motociclista (eseguito quando egli aveva già quasi terminato la svolta ed occupava la corsia di sinistra e in parte già la strada ove si stava immettendo), non poteva fare alcunché per evitare la collisione. Va specificato che non vi è alcuna prova che il motociclista seguisse da tempo l'autovettura a velocità moderata – come affermato nel gravame – e, quindi,
l'appellante non ha dato alcuna prova contraria idonea a scalfire il predetto solido quadro probatorio;
va pure tenuto presente che, prima dell'intersezione ove si è verificato il sinistro stradale per cui è causa, vi sono pacificamente a distanza ravvicinata altri incroci da cui il motociclo poteva provenire
11 senza essere avvistabile dall'automobilista; il motociclo, poi, avrebbe potuto raggiungere a velocità elevata, in brevissimo tempo, l'autovettura e così cercato di superarla.
7. In conclusione, l'appello va respinto.
7.1. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ).
7.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, scaglione conforme alla domanda, secondo i valori medi con esclusione della fase di trattazione e di istruttoria per la quale, essendo in buona sostanza la causa stata rimessa direttamente in decisione, appaiono appropriati i valori minimi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compensi;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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