TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18708 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6759/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) il 02/05/1963, con il patrocinio degli avv.ti ANTONELLI CLAUDIA e
CASAGNI FEDERICA, con elezione di domicilio in VIA MONTE ASOLONE 8
ROMA, presso lo studio del primo difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
21/02/1970, con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI FILIPPO, con elezione di domicilio in LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 10 00193 ROMA presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.02.2024 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma il 02.09.1995 con , precisando che dall'unione erano nate CP_1
le figlie (Roma, 11.01.1996) ed (Roma, 16.01.2004), e che con Per_1 Per_2
sentenza n. 950/2010 il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata
1 riconciliazione con la moglie. Chiedeva, in particolare, che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento e che nulla venisse disposto con riguardo al mantenimento delle figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alle domande formulate dalla CP_1
controparte.
All'udienza cartolare del 21.11.2024, la causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, le quali chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) Preso atto della autosufficienza reddituale delle figlie
(nata a [...] l'[...]) ed (nata Persona_3 Persona_4
a Roma il 16 gennaio 2004) entrambe di maggiore età e svolgenti attività lavorativa che ne garantisce l'indipendenza economica, dichiarare che alcun onere contributivo al loro mantenimento sia da porre a carico della coppia genitoriale”.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Le condizioni di divorzio proposte dalle parti, stante la conformità all'interesse delle medesime, nonché tenuto conto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie, possono essere recepite.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
6759/2024, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti integralmente riportato in parte motiva, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
02.09.1995 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 00931, parte 2, serie A04);
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
2 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
26/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6759/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) il 02/05/1963, con il patrocinio degli avv.ti ANTONELLI CLAUDIA e
CASAGNI FEDERICA, con elezione di domicilio in VIA MONTE ASOLONE 8
ROMA, presso lo studio del primo difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
21/02/1970, con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI FILIPPO, con elezione di domicilio in LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 10 00193 ROMA presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.02.2024 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma il 02.09.1995 con , precisando che dall'unione erano nate CP_1
le figlie (Roma, 11.01.1996) ed (Roma, 16.01.2004), e che con Per_1 Per_2
sentenza n. 950/2010 il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata
1 riconciliazione con la moglie. Chiedeva, in particolare, che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento e che nulla venisse disposto con riguardo al mantenimento delle figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alle domande formulate dalla CP_1
controparte.
All'udienza cartolare del 21.11.2024, la causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, le quali chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) Preso atto della autosufficienza reddituale delle figlie
(nata a [...] l'[...]) ed (nata Persona_3 Persona_4
a Roma il 16 gennaio 2004) entrambe di maggiore età e svolgenti attività lavorativa che ne garantisce l'indipendenza economica, dichiarare che alcun onere contributivo al loro mantenimento sia da porre a carico della coppia genitoriale”.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Le condizioni di divorzio proposte dalle parti, stante la conformità all'interesse delle medesime, nonché tenuto conto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie, possono essere recepite.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
6759/2024, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti integralmente riportato in parte motiva, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
02.09.1995 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 00931, parte 2, serie A04);
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
2 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
26/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
3