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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7720 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. CUTILLO AMEDEO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
a margine del ricorso, dall'avv. CUTILLO AMEDEO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Casavatore il 19/06/2006, dalla cui unione nascevano i figli ( nata a [...] il [...]) e ( nato a [...] il Persona_1 Persona_2
29.06.2010) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 15.05.2014, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.
5942/2014 del 24.06.2014 prevedendo l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre con assegnazione alla stessa della casa coniugale di cui ella risultava proprietaria, diritto di visita paterno per tre pomeriggi a settimana ( lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00), weekend alterni dalle ore 10.00 della domenica alle ore 20.00 del lunedì sera con pernotto, due
1 settimane consecutive nel mese di agosto da concordare tra i genitori entro il primo giugno di ogni anno, festività natalizie e pasquali in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore, un contributo al mantenimento dei minori a carico del padre di 600,00€ mensili con adeguamento
ISTAT come per legge, nonché la totalità delle spese straordinarie occorrenti per i minori a carico del padre, chiedevano pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni come specificate con memoria del
28.5.2025 : “ – I figli minori e come quanto pattuito nell'omologa della Persona_1 Per_2
separazione consensuale restano affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori, i minori continueranno ad avere la residenza privilegiata presso l'abitazione della madre sita in Napoli alla
Via Delle Filandre 9,- continuerà a frequentare l'istituto professionale Don Geremia Persona_1
Piscopo sito in Arzano (NA) e continuerà anch'egli il suo percorso di studi Persona_2
frequentando la scuola media inferiore Moscati Maglione di Casoria;
- Si dichiara espressamente che entrambi i figli minori godono di buona salute e non percepiscono indennità di alcun genere e non vi è l'esistenza di alcuna polizza in loro favore,- Per quanto concerne gli incontri e la permanenza con l'altro genitore, nonché nei periodi di vacanze e festività, ci si riporta integralmente a quanto già concordato nei patti di separazione omologati ed a quanto riportato dai coniugi nel piano genitoriale : I figli minori trascorreranno con il padre presso il proprio domicilio
i giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché un weekend ogni 15 giorni dalla domenica mattina alle ore 10.00 al lunedì sera alle ore 20.00 con pernottamento presso il padre;
- La casa familiare sita in Napoli alla Via delle Filandare 9 di proprietà esclusiva della sig.ra , resta assegnata alla stessa che vi abiterà unitamente ai figli Controparte_1
che come già indicato conserveranno la residenza privilegiata;
- Il sig. verserà a titolo di Pt_1 assegno di mantenimento per entrambi i figli l'importo di 750,00€ mensili, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese mediche scolastiche e sanitarie non mutuabili;
La sig.ra Parte_2
[...] rinuncia espressamente all'assegno divorzile in suo favore dichiarandosi
[...] economicamente autosufficiente,”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Casavatore il 19/06/2006
(atto n. 11,parte I , S., Ufficio 1, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casavatore per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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