TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/09/2025, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7775/2024 R.G. deciso ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 22/9/2025
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso dall'avv. E. Sbarra e dall'avv. L. Netti Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità disciplinata dall' art. 27, comma 1, d.l. n. 18/2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 11/6/2024, la parte ricorrente come in epigrafe indicata, ha evocato in giudizio l' per ottenere il pagamento CP_1 dell'indennità prevista dall'art. 27 D.L. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020 (c.d. “bonus
Covid 19”), deducendo, a fondamento della domanda, di aver presentato, in data
2/4/2020, istanza volta alla corresponsione della suddetta indennità in qualità di libero professionista titolare di partita IVA ed iscritto alla Gestione Separata dell' . CP_1
Lamentava che l' , con provvedimento datato 10/5/2020, visibile Controparte_2 sulla pagina web dell'area personale del ricorrente sul sito dell' , rigettava la CP_1 domanda e che, richiesti chiarimenti in ordine alle ragioni del rigetto, con provvedimento del 30/11/2023, comunicava quanto segue: “ nel caso in esame la domanda era stata respinta in quanto alla data della domanda non era iscritta alla gestione separata avvenuta soltanto in data 15.7.2020, inoltre non risulta essere in possesso di partita iva diretta ma i versamenti fanno capo ad uno studio associato Moh
Visual & Product Design intestato a rappresentante . Il suo nominativo Parte_1 non risulta abbinato allo studio associato nelle verifiche presso l'Agenzia delle
Entrate”.
Ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' convenuto, atteso che il CP_2 ricorrente affermava di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per la fruizione del beneficio economico, essendo a) iscritto alla Gestione Separata fin dal 2006 ed CP_1 essendo b) titolare di partita IVA, rivendicava la spettanza del beneficio sia per il mese di marzo 2020 che per le mensilità di aprile e maggio 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica, l' rimaneva contumace. CP_1
All'udienza odierna, fissata per la discussione, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, rilevato che la prestazione previdenziale controversa è la c.d.
“indennità per emergenza COVID-19”, è opportuno premettere che l'art. 27, comma 1, D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L. n. 27/2020, prevede che
“Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a
600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Il comma 2 del predetto art. 27 prevede l'erogazione dell'indennità in questione da parte dell' , previa presentazione di domanda amministrativa. CP_1
Pag. 2 di 5 L'indennità prevista per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
(art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è rivolta ai liberi professionisti con partita
IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata, oppure ai collaboratori coordinati e continuativi attivi alla stessa data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata.
Tanto premesso, è documentato che il ricorrente, all'epoca dei fatti, era un libero professionista con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, essendo titolare di partita iva sin dal 26/5/2014 (cfr. certificato di attribuzione di partita iva rilasciato da
Agenzia delle Entrate, cfr. all. n. 4 ricorso) ed era iscritto alla Gestione Separata sin dall'anno 2006 (cfr. estratto conto previdenziale, all. n. 5) e non iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, come si rileva dall'estratto conto previdenziale prodotto.
Pertanto, avendo il ricorrente dimostrato il possesso dei requisiti di legge integranti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione in esame, la domanda avanzata dal ricorrente è fondata e illegittima è la motivazione posta a fondamento del provvedimento adottato da in data 30/11/2023 (che sostiene la mancanza del CP_1 requisito dell'iscrizione alla gestione separata e di quello della titolarità della partita iva, al contrario, risultanti dai documenti allegati).
Giova rilevare, inoltre, che ai sensi dell'art. 84, comma 1, D.L. n. 34/2020 (conv. con mod. dalla L. n. 77/2020), ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
Invero, l' , con circolare n. 66 di maggio 2020, riepilogando quali sono le categorie CP_1 di soggetti per i quali l'accredito del bonus di 600 euro per il mese di aprile veniva disposto in modo automatico, richiama tutti i lavoratori già beneficiari dell'Indennità Covid-19 di marzo, per i quali era prevista la proroga del contributo senza necessità di presentare nuova domanda (vengono espressamente menzionati i liberi professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno già fruito dell'indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020).
Il decreto Rilancio Italia n. 34 del 19 maggio 2020 dispone il pagamento automatico dell'ulteriore tranche del bonus di 600 euro per il mese di aprile 2020, senza necessità
Pag. 3 di 5 che i lavoratori che hanno già presentato domanda e ricevuto il bonus di 600 euro di marzo presentino una nuova domanda per il pagamento dell'indennità di aprile 2020.
L'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio Italia), al comma 2, prevede un'indennità, pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del citato decreto.
In particolare, la richiamata disposizione individua, quali destinatari dell'indennità in argomento, i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla predetta data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai fini dell'accesso all'indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, la norma prevede, quale requisito, che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019; per l'individuazione del suddetto requisito, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all' la domanda nella quale autocertifica il possesso del requisito di cui CP_1 sopra.
Ne discende che, ai fini del riconoscimento del diritto al bonus previsto per il mese di maggio 2020, il decreto Rilancio Italia prevedeva l'inoltro di una nuova domanda, con scadenza fissata per il 3 giugno 2020, in considerazione dei nuovi limiti introdotti dal menzionato decreto.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, non v'è prova in atti che il ricorrente abbia inoltrato la domanda inerente la richiesta dell'indennità per il mese di maggio 2020, entro la data fissata, con la conseguenza, pertanto, che non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la corresponsione da parte dell' dell'importo di € 1000,00 a titolo di indennità per il mese di maggio CP_1
Pag. 4 di 5 2020, poiché sul punto, parte ricorrente non ha offerto idonea prova in ordine alla presentazione di apposita domanda.
A tali rilievi consegue l'accoglimento parziale del ricorso.
In ordine alle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale dei motivi di ricorso, esse possono essere compensate per un terzo, mentre la restante parte va posta a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice, dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa CP_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di cui all'art. 27 D.L.
n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, per i mesi di marzo 2020 e aprile 2020 e, per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere al ricorrente la suddetta indennità per un ammontare complessivo di €
1.200,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
121° giorno successivo alla domanda e a decorrere dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte, in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA, con distrazione.
Bari, 22/9/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 5 di 5
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7775/2024 R.G. deciso ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 22/9/2025
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso dall'avv. E. Sbarra e dall'avv. L. Netti Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità disciplinata dall' art. 27, comma 1, d.l. n. 18/2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 11/6/2024, la parte ricorrente come in epigrafe indicata, ha evocato in giudizio l' per ottenere il pagamento CP_1 dell'indennità prevista dall'art. 27 D.L. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020 (c.d. “bonus
Covid 19”), deducendo, a fondamento della domanda, di aver presentato, in data
2/4/2020, istanza volta alla corresponsione della suddetta indennità in qualità di libero professionista titolare di partita IVA ed iscritto alla Gestione Separata dell' . CP_1
Lamentava che l' , con provvedimento datato 10/5/2020, visibile Controparte_2 sulla pagina web dell'area personale del ricorrente sul sito dell' , rigettava la CP_1 domanda e che, richiesti chiarimenti in ordine alle ragioni del rigetto, con provvedimento del 30/11/2023, comunicava quanto segue: “ nel caso in esame la domanda era stata respinta in quanto alla data della domanda non era iscritta alla gestione separata avvenuta soltanto in data 15.7.2020, inoltre non risulta essere in possesso di partita iva diretta ma i versamenti fanno capo ad uno studio associato Moh
Visual & Product Design intestato a rappresentante . Il suo nominativo Parte_1 non risulta abbinato allo studio associato nelle verifiche presso l'Agenzia delle
Entrate”.
Ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' convenuto, atteso che il CP_2 ricorrente affermava di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per la fruizione del beneficio economico, essendo a) iscritto alla Gestione Separata fin dal 2006 ed CP_1 essendo b) titolare di partita IVA, rivendicava la spettanza del beneficio sia per il mese di marzo 2020 che per le mensilità di aprile e maggio 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica, l' rimaneva contumace. CP_1
All'udienza odierna, fissata per la discussione, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, rilevato che la prestazione previdenziale controversa è la c.d.
“indennità per emergenza COVID-19”, è opportuno premettere che l'art. 27, comma 1, D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L. n. 27/2020, prevede che
“Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a
600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Il comma 2 del predetto art. 27 prevede l'erogazione dell'indennità in questione da parte dell' , previa presentazione di domanda amministrativa. CP_1
Pag. 2 di 5 L'indennità prevista per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
(art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è rivolta ai liberi professionisti con partita
IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata, oppure ai collaboratori coordinati e continuativi attivi alla stessa data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata.
Tanto premesso, è documentato che il ricorrente, all'epoca dei fatti, era un libero professionista con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, essendo titolare di partita iva sin dal 26/5/2014 (cfr. certificato di attribuzione di partita iva rilasciato da
Agenzia delle Entrate, cfr. all. n. 4 ricorso) ed era iscritto alla Gestione Separata sin dall'anno 2006 (cfr. estratto conto previdenziale, all. n. 5) e non iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, come si rileva dall'estratto conto previdenziale prodotto.
Pertanto, avendo il ricorrente dimostrato il possesso dei requisiti di legge integranti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione in esame, la domanda avanzata dal ricorrente è fondata e illegittima è la motivazione posta a fondamento del provvedimento adottato da in data 30/11/2023 (che sostiene la mancanza del CP_1 requisito dell'iscrizione alla gestione separata e di quello della titolarità della partita iva, al contrario, risultanti dai documenti allegati).
Giova rilevare, inoltre, che ai sensi dell'art. 84, comma 1, D.L. n. 34/2020 (conv. con mod. dalla L. n. 77/2020), ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
Invero, l' , con circolare n. 66 di maggio 2020, riepilogando quali sono le categorie CP_1 di soggetti per i quali l'accredito del bonus di 600 euro per il mese di aprile veniva disposto in modo automatico, richiama tutti i lavoratori già beneficiari dell'Indennità Covid-19 di marzo, per i quali era prevista la proroga del contributo senza necessità di presentare nuova domanda (vengono espressamente menzionati i liberi professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno già fruito dell'indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020).
Il decreto Rilancio Italia n. 34 del 19 maggio 2020 dispone il pagamento automatico dell'ulteriore tranche del bonus di 600 euro per il mese di aprile 2020, senza necessità
Pag. 3 di 5 che i lavoratori che hanno già presentato domanda e ricevuto il bonus di 600 euro di marzo presentino una nuova domanda per il pagamento dell'indennità di aprile 2020.
L'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio Italia), al comma 2, prevede un'indennità, pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del citato decreto.
In particolare, la richiamata disposizione individua, quali destinatari dell'indennità in argomento, i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla predetta data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai fini dell'accesso all'indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, la norma prevede, quale requisito, che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019; per l'individuazione del suddetto requisito, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all' la domanda nella quale autocertifica il possesso del requisito di cui CP_1 sopra.
Ne discende che, ai fini del riconoscimento del diritto al bonus previsto per il mese di maggio 2020, il decreto Rilancio Italia prevedeva l'inoltro di una nuova domanda, con scadenza fissata per il 3 giugno 2020, in considerazione dei nuovi limiti introdotti dal menzionato decreto.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, non v'è prova in atti che il ricorrente abbia inoltrato la domanda inerente la richiesta dell'indennità per il mese di maggio 2020, entro la data fissata, con la conseguenza, pertanto, che non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la corresponsione da parte dell' dell'importo di € 1000,00 a titolo di indennità per il mese di maggio CP_1
Pag. 4 di 5 2020, poiché sul punto, parte ricorrente non ha offerto idonea prova in ordine alla presentazione di apposita domanda.
A tali rilievi consegue l'accoglimento parziale del ricorso.
In ordine alle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale dei motivi di ricorso, esse possono essere compensate per un terzo, mentre la restante parte va posta a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice, dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa CP_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di cui all'art. 27 D.L.
n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, per i mesi di marzo 2020 e aprile 2020 e, per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere al ricorrente la suddetta indennità per un ammontare complessivo di €
1.200,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
121° giorno successivo alla domanda e a decorrere dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte, in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA, con distrazione.
Bari, 22/9/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 5 di 5