Note all'art. 1957:
- Il testo dell' articolo 44 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il seguente:
«Art. 44 (Obblighi di leva). - Ferme restando le norme di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 343 , il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.».
- Il testo dell'8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1990, n. 300, e' il seguente:
«Art. 8 (Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale). - 1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo di polizia penitenziaria sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva. Il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria e', a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata e' uguale alla ferma di leva per l'Esercito.».