Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 13.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6936/2021 R.G.L., avente a oggetto benefici assistenziali vittime del terrorismo,
PROMOSSA DA
e con gli Avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra;
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del pro tempore, con l'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Catania;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 17.11.2021, gli odierni ricorrenti, premettendo di agire nella loro qualità di familiari superstiti in quanto rispettivamente vedova e orfani di , guardia giurata assassinata il 23.2.1979, hanno adito la Persona_1
presente sede deducendo:
che con istanza del 28.2.2020, nella loro rispettiva qualità di moglie e figli della guardia giurata , assassinato in data 23.2.1979 da un commando di rapinatori Persona_1
1
superstiti delle vittime del terrorismo;
che, con comunicazione del 22.9.2020, il ha preannunciato il Controparte_1
rigetto della domanda ritenendola improcedibile per intervenuta decadenza ex lege
302/1990, nonché per intervenuta prescrizione anche rispetto alla legge 407/1998 e alla legge 206/2004;
che nessun'altra comunicazione è stata inoltrata dal convenuto;
CP_1
che in data 23.2.1979 il predetto , guardia giurata alle dipendenze della Persona_1
” in servizio presso la filiale della Banca Agricola Milanese di Barzanò Parte_4
(Lecco), è stato assassinato all'interno della predetta banca da un commando di terroristi appartenenti ai “Comitati comunisti rivoluzionari”, nei termini descritti in ricorso;
che sono infondate le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dal CP_1
convenuto, per le ragioni descritte in ricorso;
che nella specie l'assassinio di concretizza tutti presupposti, sia di tipo Persona_1
soggettivo che oggettivo, stabiliti dalla speciale normativa di riferimento, meritando egli di essere qualificato vittima del terrorismo per essere stato ucciso da “un commando appartenente all'eversione armata”, così come testualmente riportato nelle motivazioni a sostegno della medaglia d'oro al valore civile conferita alla memoria dal Presidente della
Repubblica;
che deve essere qualificato vittima del terrorismo ed essi familiari Persona_1
superstiti hanno pertanto diritto a ogni connesso beneficio di legge;
che, in particolare, essi ricorrenti hanno diritto ai benefici assistenziali richiesti in ricorso, sub specie di speciale elargizione (ex art. 5 l. 466/80, art. 4 co. 1 e 8 l. 302/1990, art. 2 co. 1 D.L. n. 337/2003 conv. dalla l. n. 369/2003, e art. 5 co. 5 l. 206/2004), assegno vitalizio (ex art. 2 l. 407/1998, come aumentato ex art. 4 co. 238 l. 350/2003) e speciale assegno vitalizio (ex art. 5 co. 3 l. 206/2004).
Tanto premesso, i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni: “...- accertare che il decesso di , assassinato il 23.2.1979 da un commando di rapinatori Persona_1 appartenenti all'eversione armata, è riconducibile alle ipotesi normative previste dalle leggi 466/80, 302/1990, 407/98, 206/2004, 222/2007 e smi;
- dichiarare, quindi, Per_1
vittima del terrorismo, con ogni conseguente diritto dei ricorrenti, quali familiari
[...]
superstiti, ai connessi benefici di legge;
- obbligare, in particolare, il intimato a CP_1
riconoscere agli odierni ricorrenti il diritto: - alla speciale elargizione di € 200.000,00,
2 oltre rivalutazione monetaria, - alla attribuzione dell'assegno vitalizio di € 258,23 al mese dall'11.12.1998 elevato a € 500,00 dall'1.1.2004, debitamente perequato ed esentasse, - allo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 al mese dal 26.8.2004, debitamente perequato ed esentasse, con ogni conseguente liquidazione degli arretrati maturati a tali titoli, maggiorati degli interessi legali. - condannare il convenuto alla rifusione di CP_1
tutte le spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
Con memoria difensiva depositata in data 12.3.2022, si sono costituiti in giudizio il convenuto e il , eccependo il difetto di Controparte_1 Controparte_3 legittimazione passiva del , l'intervenuta decadenza e prescrizione e Controparte_3
la carenza di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti (oggettivi e soggettivi) previsti dalla legge;
hanno formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “...In via preliminare, previa estromissione del , ritenere e dichiarare inammissibili e/o Controparte_3
prescritte le pretese avversarie;
in subordine, nel merito, rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 13.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Preliminarmente, con riguardo alla posizione del costituito Controparte_3
, nelle note di trattazione scritta del 18.3.2022 parte ricorrente ha precisato che “...La
[...]
domanda giudiziale, come risulta dal tenore dell'atto introduttivo e dalle conclusioni ivi rassegnate, è da intendersi rivolta esclusivamente nei confronti del , Controparte_1
unico soggetto legittimato passivamente, dovendosi ritenere del tutto estraneo il
[...]
, a cui il ricorso è stato erroneamente notificato. [...]” (cfr. note di trattazione CP_3
scritta di parte ricorrente del 18.3.2022).
2.2. Ciò premesso, va innanzitutto esaminata e disattesa la domanda attorea concernente la speciale elargizione ex artt. 4 co. 1 e 8 l. 302/1990.
2.2.1. A tal fine, in primo luogo, appare fondata e va pertanto accolta l'eccezione di decadenza formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 6 l. 302/1990. CP_1
2.2.2. Nella versione originaria, la legge 302/1990 (recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) stabiliva all'art. 6 che “1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di
3 decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso.
2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.
3. Per
i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati”, mentre all'art. 12 co. 2 stabiliva che “...2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo”.
Il predetto regime decadenziale biennale è stato successivamente eliminato dall'art. 1 co. 3 e 4 l. 407/1998 (recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”).
Ed infatti, con l'art. 1 co. 3 l. 407/1998 è stato disposto che “All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda".”, mentre con l'art. 1 co. 4 l. 407/1998 è stato disposto che “All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo è soppresso”.
L'art. 6 l. 302/1990, infine, è stato modificato dall'art. 23 co. 1 l. 44/1999 (recante
“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”).
Nel testo vigente dal 18.3.1999, il richiamato art. 6 co. 1 l. 302/1990 stabilisce che
“1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. [...]”.
2.2.3. Nella specie, con la “comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come novellata dalla legge n. 15/2005”, il ha Controparte_1 rilevato che “...l'istanza, a prescindere dalla valutazione dei requisiti di merito previsti dalla normativa vigente in materia, sotto il profilo formale è improcedibile, atteso che è stata prodotta tardivamente solo in data 28 febbraio 2020 rispetto all'evento criminoso avvenuto in data 23 febbraio 1979, pertanto ben oltre l'improrogabile termine di decadenza biennale previsto dalle disposizioni di legge allora vigenti: originariamente, infatti, la legge n. 302/1990, nel combinato disposto degli artt. 6 e 12, prevedeva un termine inderogabile di decadenza per la presentazione della domanda fissato in due anni,
4 il cui dies a quo deve necessariamente individuarsi nel giorno 26 ottobre 1990, data di entrata in vigore della predetta legge, con termine definitivamente spirato il 25 ottobre
1992. […]” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
Al riguardo, inoltre, nella propria memoria difensiva il ha Controparte_1 evidenziato che “...sino all'11 dicembre 1998, data di entrata in vigore di ulteriori norme in materia (legge n. 407/1998), è stato vigente il termine biennale di decadenza, che quindi deve essere tenuto in considerazione per la valutazione della procedibilità delle istanze da parte delle vittime civili del terrorismo per gli eventi verificatisi – come nel caso di specie
– a decorrere dal 1° gennaio 1969 fino all'11 dicembre 1998 (e delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 ottobre 1990 fino all'11 dicembre 1998). [...]”, esponendo nel resto quanto segue: “...Si richiama, inoltre, il termine di decadenza di cui all'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 23 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 per il quale "gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza". Al riguardo si evidenzia che il ricorso avversario si fonda sull'assunto che i ricorrenti siano familiari di vittima di atto terroristico ma il legale di controparte omette (in modo significativo) di produrre gli atti di indagine e/o il provvedimento giurisdizionale (certamente passato in giudicato trattandosi di delitto risalente nel tempo) con cui sarebbe stata accertata la matrice terroristica dell'evento criminoso. Sotto tale profilo, pertanto, può ragionevolmente presumersi – in mancanza di prova da parte dei ricorrenti – il mancato rispetto del termine di decadenza sopra indicato. [...]” (cfr. ivi pagg. 2 e 3).
Le parti ricorrenti hanno invece contestato la predetta eccezione di decadenza, deducendone l'infondatezza.
2.2.4. L'eccezione di decadenza trimestrale ex art. 6 l. 302/1990 appare fondata.
2.2.5. A tal fine, giova innanzitutto richiamare quanto osservato sul punto dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 17115/2023 (come richiamata da parte ricorrente nelle note del 24.10.2023 e nei successivi scritti difensivi).
Al riguardo, in particolare, con la citata sentenza n. 17115/2023 la Corte di
Cassazione ha affermato quanto segue: “...11. come già chiarito da questa Corte (Cass. n.
31136 del 2019; Cass. n. 20542 del 2022), la L. n. 302 del 1990, ha introdotto uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata "in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale
5 riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni";
12. la tutela, tuttavia, secondo l'originaria formulazione della legge, richiedeva, in via generale e salvo ipotesi eccezionali, la presentazione di una domanda "entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso" (art. 6);
13. la legge, inoltre, stabiliva una disciplina retroattiva che, a norma dell'art. 12
(rubricato "Eventi pregressi") riguardava gli eventi successivi al 1 gennaio 1969 ed era limitata agli "atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Testualmente, così prevedeva il testo originario dell'art. 12 cit.: "1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Per i fatti contemplati dell'art. 1, comma 1 (id est: gli "atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico") i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni
(id est: il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso) previsto dall'art. 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge";
14 il descritto impianto normativo ha subito significative modifiche per effetto della L.
n. 407 del 1998;
14. per ciò che interessa la presente fattispecie, è stato, innanzitutto, ampliato il perimetro di tutela, con riferimento al regime retroattivo, fino a ricomprendervi tutti gli eventi successivi al 1969, pure riconducibili ad atti di criminalità organizzata (vedi, Cass.
n. 31136 del 2019, in motivaz., p. 5, con i richiami ivi effettuati alla giurisprudenza amministrativa;
v. anche Cass. n. 20542 del 2022, in motiv., p. 11). Ciò per effetto della L.
n. 407 del 1998, art. 3, comma 2, lett. a), che ha sostituito la L. n. 302 del 1990, art. 12, comma 1, con il seguente:
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime del dovere e ai superstiti per gli eventi verificati successivamente alla data del 1 gennaio
1969";
15. la L. n. 407, ha, inoltre, eliminato il regime decadenziale biennale. Da un lato, ha riformulato della L. n. 302 cit., art. 6, con la previsione solo di un'"apposita domanda" da parte degli interessati (art. 1, comma 3); dall'altro, intervenendo sull'art. 12, ha soppresso la previsione che stabiliva la necessità che l'istanza, in relazione agli eventi verificatisi successivamente al 1 gennaio 1969, dovesse presentarsi nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge (art. 1, comma 4). In proposito, la Corte ha già osservato che "con le indicate disposizioni, il legislatore del 1998 ha inteso superare la precedente
6 disciplina per la quale, trascorsi due anni dall'evento lesivo o dal decesso, interveniva la decadenza dal diritto di presentare la domanda" (v. in motivaz., Cass. n. 31116 del 2021);
16. in sintesi - per quanto più rileva il presente giudizio- può dirsi che, alla stregua del delineato iter normativo, il termine biennale è stato operativo sino all'11 dicembre 1998, data di entrata in vigore delle ulteriori norme in materia (L. n. 407 del 1998), sia in relazione alle istanze da parte delle vittime civili del terrorismo, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1969 e fino all'11 dicembre 1998, sia per le domande delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso;
per questi ultimi, però, limitatamente agli eventi verificatisi a decorrere dal 26 ottobre 1990 e fino all'11 dicembre
1998;
17. in seguito, per effetto della L. n. 44 del 1999, art. 23, della L. n. 302 del 1990, art. 6, è stato ulteriormente modificato. Nel testo attualmente vigente, la domanda dei benefici deve essere presentata dagli interessati "non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza" (id est: "della sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto", secondo le indicazioni di Cass. n. 31116 del 2021 cit.);
18. si tratta, quanto all'attuale art. 6, di una norma che stabilisce pur sempre un termine di decadenza. In quanto tale, però, essa è di stretta interpretazione e non può che riferirsi alle ipotesi in cui la verifica di "estraneità" della vittima sia il risultato di un accertamento giudiziale. , peraltro, ne appare la ratio. In relazione ad accertamenti Per_2
che possono concludersi a distanza di tempo dall'evento protetto, nel reciproco bilanciamento di contrapposti interessi, va, da un lato, tutelata l'esigenza alla certezza dei rapporti giuridici e, dall'altro, garantito, comunque, il diritto ai benefici di legge, ancorando il dies a quo della domanda (e quindi dell'esercizio del diritto) al definitivo accertamento dei fatti in sede penale;
[...]” (cfr. C. Cass. 17115/2023, cit.).
Con la richiamata sentenza n. 31116/2021, inoltre, la Suprema Corte ha sul punto osservato quanto segue: “…la Corte territoriale ha correttamente individuato la disciplina vigente nella L. n. 302 del 1990, così come modificata dalla L. n. 407 del 1998, che ha esteso la tutela prevista per le vittime di atti di terrorismo alle vittime di omicidi di matrice mafiosa, innovando termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei suddetti benefici;
la L. n. 407 del 1998, art. 1, comma 3, così stabilisce: "Alla L. 20 ottobre 1990, art. 12, comma 2, il secondo periodo è soppresso"; la disposizione soppressa prevedeva che per gli eventi verificatisi successivamente al 1 gennaio 1969 la decadenza maturasse dopo due anni dalla data dell'accadimento dell'evento lesivo o del decesso;
7 della stessa L. n. 407 del 1998, art. 3, comma 2, lett. a), ha, inoltre, modificato della L. n.
302 del 1990, art. 12, comma 1, così disponendo: "dell'art. 12, comma 1, è sostituito dal seguente:
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime del dovere e ai superstiti per gli eventi verificati successivamente alla data del 1 gennaio 1969";
della L. n. 302 del 1990, art. 6, sempre nella versione modificata dalla L. n. 407 del
1998, così dispone: "Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha assolto il soggetto inizialmente accusato del fatto";
con tale disposizione il legislatore ha inteso superare la precedente disciplina per la quale, trascorsi due anni dall'evento lesivo o dal decesso, interveniva la decadenza dal diritto di presentare la domanda;
della L. n. 407 del 1998, art. 5, comma 1, prevede infatti che "I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1969";
il quadro normativo che consegue alle richiamate modifiche legislative induce a ricostruire la volontà del legislatore nel senso che questi ha esteso l'obbligo della modalità
a domanda anche per gli eventi verificatisi a far data dal 1 gennaio 1969;
il (nuovo) termine di presentazione della domanda, ridotto a tre mesi da passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto, si applica, pertanto, anche agli eventi accaduti precedentemente all'entrata in vigore della L.
n. 302 del 1990;
sotto il profilo denunciato va, pertanto, rilevata la correttezza della decisione impugnata nell'attuazione della ratio rilevabile dalla L. n. 302 del 1990, sì come riformata nel 1998, consistente nell'esigenza di assicurare parità di trattamento tra categorie di beneficiari oltre che mediante l'ampliamento degli aventi diritto, anche attraverso l'estensione del nuovo termine di decadenza agli eventi occorsi tra il 1969 e la data di entrata in vigore della nuova disciplina;
in tal senso la Corte correttamente ha disatteso la prospettazione dei ricorrenti che, in base ad un'interpretazione erronea della disciplina in vigore, pretenderebbero che, per gli eventi di più antica data il legislatore abbia inteso lasciare gli interessati liberi da termini decadenziali ai fini della domanda di accesso ai benefici di legge;
l'apparente "maggior rigore" derivante dall'introduzione di un termine di presentazione della domanda anche per gli eventi verificatisi precedentemente all'introduzione del nuovo regime è opportunamente mitigato dalla regola sancita dall'art. 152 disp. att. c.c., il quale, in relazione ad ipotesi di successione nel tempo di norme che introducono nuovi termini
8 decadenziali, dispone la decorrenza di questi ultimi dalla data di entrata in vigore della legge attraverso cui è stata introdotta la modifica;
tale principio di diritto, che assume valenza generale, trova significative applicazioni nell'orientamento consolidato di legittimità, a partire dalla decisione delle Sez. Un. 15352 del 2015 ove si afferma che "Il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa"(per altre applicazioni del medesimo principio cfr. Cass. n. 16661 del 2018 e Cass. n. 3580 del 2019);
nel caso in esame, l'evento mortale da cui origina la pretesa del ricorrente si è verificato nel 1983 e la sentenza di assoluzione dell'imputato è passata in giudicato nel
1987: in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, al fine di non incorrere nella decadenza, gli interessati avrebbero dovuto proporre la domanda per ottenere i benefici riconosciuti alle vittime di mafia entro tre mesi dall'emanazione della L. 23 novembre
1998, n. 407 (di modifica della L. n. 302 del 1990), mentre hanno agito nel 2008, addirittura undici anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione dell'imputato; […]”.
2.2.6. A fronte di ciò, nella specie occorre evidenziare che il novellato art. 6 l.
302/1990 – nella versione vigente ratione temporis a seguito dell'ultima modifica apportata dalla l. 44/1999 – ha fissato il termine di presentazione della domanda in “…non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza”, senza tuttavia fare espresso riferimento alla specifica tipologia di “…sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto”.
Né, in senso contrario, risultano decisive le ulteriori disposizioni normative invocate da parte ricorrente nelle note del 5.3.2025, poiché non concernenti precipuamente la decadenza in esame.
Stante quanto sopra, nel caso de quo deve trovare applicazione la specifica decadenza trimestrale fissata dal novellato art. 6 l. 302/1990 a decorrere – in termini generali – “…dal passaggio in giudicato della sentenza”, non potendo assumere decisivo
9 rilievo contrario il riferimento contenuto nella citata sentenza n. 31116/2021 della Corte di
Cassazione (come richiamata anche dalla successiva sentenza n. 17115/2023) alla limitata tipologia di “…sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto”, da reputare piuttosto riferibile alla specifica fattispecie ivi in considerazione (id est: fattispecie in cui “…il ricorrente si duole della mancata concessione dei benefici da parte del
, dovuta all'erronea valutazione della non riconducibilità dei reati alla CP_1
criminalità organizzata da parte delle sentenze della Corte d'Assise di Palmi 112.1986 che aveva condannato all'ergastolo l'imputato e della Corte d'Assise di Reggio Calabria del
13.11.1987 che lo aveva assolto per non aver commesso il fatto […]”, come risulta dalla motivazione della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 31116/2021).
Nel resto, deve ribadirsi che, come osservato dalla Suprema Corte, il nuovo suindicato termine trimestrale di presentazione della domanda “…si applica, pertanto, anche agli eventi accaduti precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 302 del 1990”, con “…decorrenza […] dalla data di entrata in vigore della legge attraverso cui è stata introdotta la modifica” (cfr. C. Cass. 31116/2021, cit.).
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 6 l. 302/1990 nella formulazione da ultimo novellata dalla l. 44/1999, il termine di decadenza trimestrale decorre da qualsiasi sentenza – anche non di assoluzione – concernente l'evento delittuoso che ha coinvolto il soggetto istante o – in caso di decesso – i suoi familiari.
2.2.7. Ebbene, considerato che nella specie la sentenza della Corte d'Assise di
Appello di Milano n. 64/1988 di condanna – per quel che qui rileva – degli autori dell'omicidio di risulta passata in giudicato il 2.3.1990 (cfr. Persona_1
documentazione prodotta da parte ricorrente in data 14.3.2023 e verbale di udienza del
17.3.2023), la domanda amministrativa del 28.2.2020 appare presentata oltre l'anzidetto termine decadenziale trimestrale decorrente dalla successiva “…data di entrata in vigore della legge attraverso cui è stata introdotta la modifica” (id est: l. 44/1999, cit.).
Da ciò discende la decadenza di parte ricorrente ex art. 6 l. 302/1990 con precipuo riguardo alla chiesta speciale elargizione ex artt. 4 co. 1 e 8 l. 302/1990.
2.2.8. In aggiunta a quanto sopra, in relazione al predetto beneficio ex lege
302/1990 (speciale elargizione) appare altresì maturata l'eccepita prescrizione decennale.
Ed invero, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente nei propri scritti difensivi, tale eccezione risulta tempestivamente formulata dal resistente nella CP_1 propria memoria difensiva con riguardo a tutte le pretese attoree formulate nell'atto introduttivo (cfr. pagg.
3-9 della memoria difensiva, in cui è stato tra l'altro dedotto che
10 “…In linea gradata si eccepisce la prescrizione decennale delle pretese avversarie, evidenziando che nel caso di specie sono comunque decorsi ben oltre 10 anni dall'entrata in vigore della l. 407/1998 o, al più tardi, dalla legge 206/2004, intesa quale dies a quo per poter esercitare il diritto senza che sia stata prodotta apposita istanza per l'attribuzione dei predetti benefici. Invero, l'ultima normativa posta a fondamento della richiesta è entrata in vigore in data 1/1/2006 e pertanto la prescrizione delle pretese avversarie – al più – è maturata nel 2016, ossia circa 4 anni prima della presentazione della domanda del 28/02/2020. In materia deve trovare, pertanto, applicazione il termine di prescrizione ordinaria decennale ai fini del riconoscimento dello status di familiare di vittima del terrorismo (l'art. 2934 c.c., che prevede, in generale, che ogni diritto si estingue per prescrizione e l'art. 2946 c.c., in base al quale i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.), mentre devono ritenersi prescritti nel termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. i benefici economici rivendicati ed aventi carattere di periodicità. Va ulteriormente precisato che nel caso di specie non si versa in tema di diritti dei quali la parte attorea non possa disporre, né sussiste alcuna previsione normativa che disciplina l'imprescrittibilità del diritto al riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del terrorismo ed equiparati;
da ciò consegue, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, prescrittibilità delle pretese ex adverso avanzate in giudizio. […]”).
2.2.9. Al riguardo, siccome già affermato in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, va ribadita l'applicabilità della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale parimenti eccepita da parte resistente.
A tal fine, stante il carattere dirimente, può richiamarsi l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “Come si evince dalla sentenza della
Corte Costituzionale 25 maggio 1989, n. 283, la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei "liquidi", liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si desume dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 r.d.l. n.
1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse" (cfr. Cass. 21 maggio 1990 n. 6245; 22 marzo 1991 n. 3094; 14 dicembre 1991 n. 13485; 17 marzo 1994 n. 2562; 1 aprile 1994 n. 3188; 22 maggio 1997,
11 n. 7882). Ne segue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata. In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la "illiquidità", nel senso precisato, del credito per la parte residua (cfr., con specifico riguardo, alla liquidazione della sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1 aprile 1993 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998, n. 292)” (cfr. C. Cass. S.U.
10955/2002; cfr. altresì C. Cass. 2563/2016).
2.2.10. Ebbene, considerato che nella specie la chiesta speciale elargizione una tantum è stata prevista sin dalla l. 302/1990 (cfr. art. 4) e che il relativo ammontare è stato elevato da “…lire 150 milioni” alla “…misura massima di 200.000 euro” ai sensi dell'art. 5
l. 206/2004, alla data di presentazione dell'istanza del 28.2.2020 appare comunque maturata l'eccepita prescrizione decennale.
Anche sotto questo profilo, pertanto, la domanda attorea concernente la speciale elargizione ex lege 302/1990 è infondata e va disattesa.
2.3. Ciò posto, va invece esaminata e accolta, seppure nei limiti dell'eccepita prescrizione decennale, la domanda attorea concernente l'assegno vitalizio ex art. 2 l.
407/1998 (come aumentato ex art. 4 co. 238 l. 350/2003) e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 l. 206/2004.
2.3.1. Innanzitutto, stante il carattere “di stretta interpretazione” della decadenza stabilita ex art. 6 l. 302/1990, la stessa non appare ex se riferibile agli ulteriori e distinti benefici previsti – in via autonoma – dai successivi art. 2 l. 407/1998 e art. 5 co. 3 l.
206/2004.
Quanto al primo profilo, infatti, l'art. 2 l. 407/1998 stabilisce che “1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo
1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n.
302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 1-
12 bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo
2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale. […]”, mentre il successivo art. 4 co.
238 l. 350/2003 stabilisce che “238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”.
Quanto al secondo profilo, l'art. 5 co. 3 l. 206/2004 stabilisce che “3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di
8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto
2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998,
n. 407, e successive modificazioni” (cfr. altresì art. 15 l. 206/20024, secondo cui “1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004. […]”).
Sul punto occorre inoltre evidenziare che, per un verso, la l. 407/1998 non contiene alcuno espresso richiamo alla l. 302/1990 e alla specifica decadenza ivi prevista;
per altro verso, non appare a tal fine decisivo neppure il generico richiamo alla l. 302/1990 contenuto nell'art. 1 l. 206/2004, a fronte peraltro della specifica e autonoma disciplina prevista dalla citata legge anche in punto di termini di instaurazione dei procedimenti ivi considerati (cfr. artt. 10 e 11, mentre nei successivi artt. 14 e 15 non risulta stabilito uno specifico termine di presentazione della domanda).
13 Con riguardo ai predetti benefici ex lege 407/1998 (assegno vitalizio) ed ex lege
206/2004 (speciale assegno vitalizio) va pertanto disattesa l'eccezione di decadenza del resistente. CP_1
2.3.2. Ciò posto, sulla base della documentazione in atti, nel merito appare dimostrata la qualità di “vittima del terrorismo” in capo a ai sensi delle Persona_1
citate leggi 407/1998 e 206/2004, trattandosi peraltro di circostanza solo genericamente contestata dal convenuto nella propria memoria difensiva. CP_1
Sul punto, oltre a quanto disposto dai suindicati art. 2 l. 407/1998 (con riguardo ai
“… ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata”) e art. 5 l. 206/2004 (con riguardo “…A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni”), l'art. 1 l. 206/2004 stabilisce che “…1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. […]”.
2.3.3. Nella specie, in particolare, rilevano a tal fine la delibera della Giunta
Comunale di Barzanò n. 111 dell'1.9.2014, il Decreto del Presidente della Repubblica del
23.11.2017 e la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano n. 64/1988, come richiamati e prodotti da parte ricorrente.
2.3.4. Con la citata deliberazione n. 111 dell'1.9.2014 avente a oggetto “proposta di conferimento medaglia al merito civile alla memoria di ”, innanzitutto, il Persona_1
ha espresso “…parere favorevole per il conferimento della medaglia Controparte_4 al merito civile alla memoria di ” sul presupposto che – per quel che qui Persona_1 rileva – “…il sig. è stato vittima di una azione terroristica Persona_1 nell'assolvimento del suo dovere il 23 febbraio 1979 mentre prestava servizio presso la
Banca Agricola Milanese”, nei termini descritti nella relazione “…allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale riguardante la descrizione degli avvenimenti del 23 febbraio 1979 da cui risulta come il sig. abbia assolto con Per_1 coraggio ed onore al suo dovere […]” (cfr. all. n. 5 al ricorso e doc. n. 4 prodotto da parte ricorrente in data 14.3.2023, nonché annessa “relazione riguardante Persona_1
14 deceduto in Barzanò il 23 febbraio 1979” in cui è specificato che “…Secondo quanto successivamente riscontrato dall'autorità giudiziaria l'efferato crimine è stato attribuito ai
Comitati comunisti rivoluzionari” e che “…Il nome di è inserito nell'elenco Persona_1 delle vittime del terrorismo di quegli anni”).
2.3.5. In tal senso, d'altronde, nella presupposta nota del 28.2.2014 della CP_5
, avente a oggetto “Sig. ” nato a [...] il
[...] Persona_1 Persona_3
27.12.1951, deceduto a Barzanò (LC) il 23 febbraio 1979. Proposta di conferimento medaglia al merito civile alla memoria”, è stato sul punto osservato quanto segue:
“…AR , originario di Riposto (CT) si trasferisce a per motivi di Per_1 Pt_5
lavoro con la famiglia composta dalla moglie e da due figli, e di 8 e Parte_2 Parte_3
4 anni. Lavora come guardia giurata, da circa un anno, all'Istituto di Vigilanza “La
Vedetta Lombarda” di Como quando viene ucciso il 23 febbraio 1979. La notte arrotonda lo stipendio come guardiano notturno di giorno presta servizio presso la Banca Agricola
Milanese di Barzanò. Quel 23 febbraio dopo aver fatto la guardia davanti all'ingresso della banca, rientra per firmare il foglio di servizio di fine turno. Nello stesso momento, un bandito approfittando dell'assenza di controlli entra in banca e si presenta al cassiere chiedendo di cambiare un biglietto di diecimila lire in dieci da mille lire per poterli usare a un distributore automatico di benzina posto nei pressi dell'agenzia. Subito dopo altri complici giovani di circa trent'anni, si saprà dopo appartenere ai Co.Co.Ri. (Comitati
Comunisti Rivoluzionari), organizzazione di sinistra dell'area di Autonomia Operaia nata nel 1975 da una costola di Lotta Continua, fanno irruzione all'interno della banca. Si vivono momenti di terrore quando un componente della banda estrae la pistola e grida “È una rapina mani in alto”. La guardia giurata prontamente reagisce estraendo la Per_1
sua magnum 357 ma il suo è un vano tentativo poiché i banditi lo colpiscono mortalmente al collo alle spalle e a un piede con una scarica di proiettili. Pertanto, nell'inviare una completa relazione della vicenda riguardante il nominato in oggetto, si prega di voler valutare l'adozione di un atto di delibera di Giunta Comunale, come in premessa evidenziato, corredata di una dettagliata relazione concernente i pregi dell'azione svolta dal Sig. , segnalato da codesta Amministrazione quale vittima del Persona_1
terrorismo, allegando ulteriore documentazione e stralci di articoli di giornali locali relativi all'episodio, eventualmente reperibili presso il Vostro archivio comunale” (cfr. doc. n. 4 prodotto da parte ricorrente in data 14.3.2023, cit.).
15 La qualifica di quale vittima del terrorismo, dunque, appare di per sé Persona_1
riconosciuta nella predetta nota proveniente dalla stessa Prefettura di Lecco – Ufficio
Territoriale del Governo.
2.3.6. Al riguardo, come detto, rileva altresì il Decreto del Presidente della
Repubblica del 23.11.2017, con cui è stata conferita “…alla memoria della Guardia
Giurata la medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione: Persona_1
Mentre era intento a svolgere i propri compiti di vigilanza, con eccezionale coraggio si opponeva a un tentativo di rapina ai danni di un istituto di Credito, perpetrato da un commando composto da appartenenti all'eversione armata. Veniva mortalmente raggiunto da colpi d'arma da fuoco proditoriamente esplosi dai criminali, sacrificando la vita ai più nobili ideali di coraggio e alto senso del dovere” (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente).
2.3.7. Nello stesso senso, ancora, dallo “stralcio elenco vittime AIVITER” in atti (id est: ”) risulta l'inclusione in tale elenco Controparte_6 anche del nominativo di con la “descrizione attentato” che lo ha coinvolto Persona_1
(id est: fu ucciso da un gruppo di terroristi, appartenenti – come accertato Persona_1
in sede giudiziaria – ai “Comitati Comunisti Rivoluzionari”, durante una rapina alla
Banca Agricola Milanese, come prestava servizio in qualità di guardia giurata” – cfr. doc.
n. 7 di parte ricorrente).
2.3.8. Infine, assume a tal fine rilievo lo stralcio della sentenza della Corte d'Assise
d'Appello di Milano n. 64/1998 con cui è stata accertata in maniera definitiva la responsabilità dell'omicidio di in capo ai soggetti vi indicati, quali Persona_1 coimputati del delitto in esame compiuto “…con la consapevolezza di contribuire ad operazioni a mano armata, con i rischi conseguenti, allo scopo di commettere i reati di cui ai capi seguenti b) e c) e per procurarsi la impunità di tali reati…” e, altresì, imputati del delitto di cui al successivo capo d) perché “…illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e, al fine di compiere la rapina in banca sopra indicata, illegalmente portavano in luogo pubblico, varie armi da guerra (con relative munizioni) e comuni da sparo (tra cui il revolver rapinato alla guardia giurata ) […]”; con Per_1
specifico riguardo a , inoltre, dallo stralcio della sentenza in atti Controparte_7 risulta accertata la sua “…partecipazione alla banda armata “CO.CO.RI. […] sotto il profilo del 1° comma dell'art. 306 c.p.; la qualità di organizzatore discende logicamente dalla partecipazione dell'imputato al c.d. “nucleo militare” avente, quanto meno per le rapine di autofinanziamento e di procacciamento di armi, un buon grado di autonomia
(non si vede, diversamente, la ragione della incontestata esistenza di detto “nucleo”).
16 […]” (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente in data 14.3.2023 – ivi capo di imputazione n. 224, pagg. 305-308, 563 e ss., 1131 e 1132, 1228 e ss., 1473, 1477, 1480,
1482).
2.3.9. Sulla base di quanto esposto, in definitiva, può reputarsi dimostrata – oltreché non specificamente e ulteriormente contestata dal resistente – la qualità CP_1 di “vittima del terrorismo” in capo al predetto ai sensi della suindicata Persona_1
disciplina.
2.3.10. Infine, per quel che qui rileva, è documentata la qualità – rispettivamente – di coniuge e figli dello in capo ai ricorrenti , e Per_1 Parte_1 Parte_2
, come risultante dal certificato di stato di famiglia storico in atti (cfr. Parte_3
certificato prodotto da parte ricorrente in data 19.10.2022).
2.3.11. Stante quanto sopra e tenuto conto della parziale prescrizione decennale, con riguardo agli spettanti assegno vitalizio ex lege 407/1998 e speciale assegno vitalizio ex lege 206/2004 la pronuncia deve avere effetto per i soli ratei maturati a partire dal decimo anno antecedente il primo atto interruttivo, costituito dalla presentazione dell'istanza amministrativa in data 28.2.2020 (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente;
sul punto, cfr. C. Cass. 3312/2015, secondo cui “Perché la prescrizione sia interrotta è necessario che il debitore abbia conoscenza dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. Nel processo del lavoro tale conoscenza non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria né con la richiesta del tentativo (già) obbligatorio di conciliazione, bensì con la notificazione dell'atto al convenuto (fattispecie relativa al riconoscimento di crediti per differenze retributive)”).
2.3.12. Va pertanto dichiarato il diritto di , e Parte_1 Parte_2
, a decorrere dal 28.2.2010 (stante l'intervenuta prescrizione), alla Parte_3
corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/1998 per l'importo di € 500,00 mensili
(così come elevato dall'art. 4 co. 238 l. 350/2003) e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 l. 206/2004 per l'importo di € 1.033,00 mensili e, conseguentemente, il
[...]
resistente va condannato alla corresponsione dei relativi arretrati. CP_1
3. Spese.
Stante la complessità e peculiarità della fattispecie in esame e l'accoglimento solamente parziale del ricorso, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), va posta a carico del
17 resistente e distratta ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di Controparte_1
parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che, in conseguenza dell'evento del 23.2.1979 e ai sensi della normativa indicata in parte motiva, deve essere riconosciuto vittima del terrorismo;
Persona_1
dichiara, conseguentemente, il diritto di , e Parte_1 Parte_2
quali familiari superstiti di , a decorrere dal 28.2.2010 Parte_3 Persona_1
(stante l'intervenuta prescrizione), alla corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2 l.
407/1998 per l'importo di € 500,00 mensili (così come elevato dall'art. 4 co. 238 l.
350/2003) e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 l. 206/2004 per l'importo di €
1.033 mensili;
condanna, per l'effetto, il alla corresponsione dell'importo Controparte_1
spettante e dei relativi arretrati nei limiti dell'intervenuta prescrizione, oltre accessori come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente e in Controparte_1
ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi €
3.290,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore dei procuratori;
compensa la restante parte.
Catania, 14 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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