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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4489 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 8675/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est. dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8675 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: disconoscimento di paternità
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Domenico Della Corte (c.f. ), presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Villa di Briano (CE), Via Roma n. 54, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Generoso di Biase (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in AV (CE), Via Diaz n. 91, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. (c.f. ), con studio in Napoli, Via Giacinto Gigante CP_2 C.F._5
n.7, quale curatore speciale del minore (c.f. , nato ad Persona_1 C.F._6
AV (CE) il 04.10.2020, in virtù di decreto di nomina del 16.09.2024 del Tribunale di Napoli Nord,
Volontaria Giurisdizione, RG n. 3354/2024
RESISTENTE pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.12.2025 le parti preso atto dei risultati della C.T.U. chiedevano assegnarsi la causa a sentenza senza termini.
Il P.M. ha apposto il visto in data 14.07.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 il 22.09.2017; che durante la loro unione nasceva il 04.10.2020; che Controparte_1 Persona_1 in data 18.04.2023 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che successivamente in data 11.05.2024 l'istante riceveva dal signor , attuale compagno della Controparte_3 CP_1 messaggi vocali nei quali si insinuava il dubbio sulla paternità del minore;
che tali circostanze trovavano conferma dalla stessa e negli esiti degli accertamenti genetici espletati CP_1 stragiudizialmente in data 03.06.2024, i quali escludevano la paternità biologica del ricorrente;
che con decreto del 16.09.2024 il Giudice Tutelare aveva provveduto alla nomina dell'Avv. quale CP_2 curatore speciale del minore (RG 3354/24 VG); tanto premesso, chiedeva accogliersi la domanda di disconoscimento di paternità con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
Si costituiva in giudizio in data 19.02.2025 il Curatore Speciale del minore Avv. , la quale CP_2 confermava la ricostruzione fattuale operata dal ricorrente riferendo di aver appreso direttamente dalla madre che il padre biologico del minore era il sig. ; evidenziava altresì che il Controparte_3 padre legale aveva ormai interrotto ogni rapporto con il bambino, mentre quest'ultimo aveva invece instaurato una relazione significativa e stabile proprio con il padre biologico;
concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda, chiedendo preliminarmente l'espletamento di indagini socio-ambientali e l'osservazione psicologica del minore.
Si costituiva altresì in giudizio il 21.02.2025 la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 di disconoscimento della paternità ed evidenziava il proprio atteggiamento collaborativo essendosi resa disponibile spontaneamente all'effettuazione del test del DNA.
All'udienza del 25.03.2025 il Giudice procedeva al libero interrogatorio delle parti, le quali si riportavano ai propri atti. Su istanza del Curatore Speciale, il Giudice ammetteva Consulenza Tecnica
d'Ufficio genetica volta ad accertare la paternità biologica. pagina 2 di 4 Il C.T.U. depositava la relazione in data 09.12.2025.
All'udienza del 12.12.2025, i procuratori delle parti, preso atto delle risultanze peritali, chiedevano l'assegnazione della causa a sentenza senza concessione di termini;
il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda, tempestivamente proposta, è fondata e deve pertanto essere accolta.
L'azione di disconoscimento della paternità ex art. 243 bis cod. civ. non richiede più la dimostrazione dell'adulterio e dell'occultamento della gravidanza e della nascita e consente in via ordinaria, fra le altre prove rivolte ad escludere la paternità, quelle genetiche ed ematologiche che da sole consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, senza subordinare tale indagine alla previa prova dell'adulterio; tale prova negativa, al contrario di quella positiva (che esige il raggiungimento di un elevato grado di probabilità), non richiede una pluralità di esami ematologici e genetici, eseguiti in base a diversi tipi di indagine anche in combinazione tra loro, dovendosi ritenere di per sé acquisita in presenza anche di uno solo di detti esami, quando risulti nel patrimonio genetico del figlio un gene assente nel preteso padre, e quindi necessariamente trasmesso da altro soggetto (Cass. n
10.1.81 n 227; n 2820/91).
Nel caso di specie si osserva che il ricorrente, comparso personalmente all'udienza del 25.03.2025, ha confermato di aver appreso della non paternità a seguito delle comunicazioni ricevute dal compagno della e poi dalla stessa, circostanza successivamente suffragata dal test genetico eseguito in via CP_1 stragiudiziale.
A ulteriore conferma di quanto asserito dalla parte, la consulenza tecnica d'ufficio del Dott. Per_2
eseguita mediante prelievo di campioni biologici ha escluso che sia il padre
[...] Parte_1 biologico del minore, dal momento che “lo studio basato sulla comparazione dei profili genetici autosomici ha rilevato l'assenza di correlazione autosomica tra i profili di e di Parte_1
, secondo l'ipotesi padre-figlio. In definitiva, l'affermazione secondo cui Persona_1 Pt_1 non è il padre biologico di è stata provata” (Cfr. pag. 9 Consulenza tecnica
[...] Persona_1
d'ufficio).
In definitiva, tutti gli elementi processuali acquisiti conducono, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di disconoscimento, con conseguente ordine di annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita, ai sensi del nuovo ordinamento dello stato civile.
L'azione di disconoscimento comporta la perdita del cognome paterno.
Tenuto conto della materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, nonché del comportamento processuale delle parti, tutte concordi per l'accertamento dello status del minore, il Tribunale ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. pagina 3 di 4 Le spese di CTU, liquidate a favore del Dott in complessivi € 1027,60 ai sensi dell'art 1 del Per_2
DM del 30 maggio 2002, G.U. n° 182 del 5/8/2002 oltre IVA e Cassa se dovute, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale, stante il comune interesse all'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile come innanzi proposta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], non è il padre biologico di C.F._1 Per_1
(c.f. , nato ad [...] il [...];
[...] C.F._6
b) ordina all'ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita di ai sensi del D.P.R.
3.11.2000 n. 396 con cancellazione del cognome paterno Persona_1
; Pt_1
c) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio;
d) liquida al CTU dott. la somma di € 1027,60, oltre IVA e Cassa se dovute che pone Persona_2 definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale.
Così deciso in AV nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est. dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8675 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: disconoscimento di paternità
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Domenico Della Corte (c.f. ), presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Villa di Briano (CE), Via Roma n. 54, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Generoso di Biase (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in AV (CE), Via Diaz n. 91, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. (c.f. ), con studio in Napoli, Via Giacinto Gigante CP_2 C.F._5
n.7, quale curatore speciale del minore (c.f. , nato ad Persona_1 C.F._6
AV (CE) il 04.10.2020, in virtù di decreto di nomina del 16.09.2024 del Tribunale di Napoli Nord,
Volontaria Giurisdizione, RG n. 3354/2024
RESISTENTE pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.12.2025 le parti preso atto dei risultati della C.T.U. chiedevano assegnarsi la causa a sentenza senza termini.
Il P.M. ha apposto il visto in data 14.07.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 il 22.09.2017; che durante la loro unione nasceva il 04.10.2020; che Controparte_1 Persona_1 in data 18.04.2023 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che successivamente in data 11.05.2024 l'istante riceveva dal signor , attuale compagno della Controparte_3 CP_1 messaggi vocali nei quali si insinuava il dubbio sulla paternità del minore;
che tali circostanze trovavano conferma dalla stessa e negli esiti degli accertamenti genetici espletati CP_1 stragiudizialmente in data 03.06.2024, i quali escludevano la paternità biologica del ricorrente;
che con decreto del 16.09.2024 il Giudice Tutelare aveva provveduto alla nomina dell'Avv. quale CP_2 curatore speciale del minore (RG 3354/24 VG); tanto premesso, chiedeva accogliersi la domanda di disconoscimento di paternità con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
Si costituiva in giudizio in data 19.02.2025 il Curatore Speciale del minore Avv. , la quale CP_2 confermava la ricostruzione fattuale operata dal ricorrente riferendo di aver appreso direttamente dalla madre che il padre biologico del minore era il sig. ; evidenziava altresì che il Controparte_3 padre legale aveva ormai interrotto ogni rapporto con il bambino, mentre quest'ultimo aveva invece instaurato una relazione significativa e stabile proprio con il padre biologico;
concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda, chiedendo preliminarmente l'espletamento di indagini socio-ambientali e l'osservazione psicologica del minore.
Si costituiva altresì in giudizio il 21.02.2025 la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 di disconoscimento della paternità ed evidenziava il proprio atteggiamento collaborativo essendosi resa disponibile spontaneamente all'effettuazione del test del DNA.
All'udienza del 25.03.2025 il Giudice procedeva al libero interrogatorio delle parti, le quali si riportavano ai propri atti. Su istanza del Curatore Speciale, il Giudice ammetteva Consulenza Tecnica
d'Ufficio genetica volta ad accertare la paternità biologica. pagina 2 di 4 Il C.T.U. depositava la relazione in data 09.12.2025.
All'udienza del 12.12.2025, i procuratori delle parti, preso atto delle risultanze peritali, chiedevano l'assegnazione della causa a sentenza senza concessione di termini;
il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda, tempestivamente proposta, è fondata e deve pertanto essere accolta.
L'azione di disconoscimento della paternità ex art. 243 bis cod. civ. non richiede più la dimostrazione dell'adulterio e dell'occultamento della gravidanza e della nascita e consente in via ordinaria, fra le altre prove rivolte ad escludere la paternità, quelle genetiche ed ematologiche che da sole consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, senza subordinare tale indagine alla previa prova dell'adulterio; tale prova negativa, al contrario di quella positiva (che esige il raggiungimento di un elevato grado di probabilità), non richiede una pluralità di esami ematologici e genetici, eseguiti in base a diversi tipi di indagine anche in combinazione tra loro, dovendosi ritenere di per sé acquisita in presenza anche di uno solo di detti esami, quando risulti nel patrimonio genetico del figlio un gene assente nel preteso padre, e quindi necessariamente trasmesso da altro soggetto (Cass. n
10.1.81 n 227; n 2820/91).
Nel caso di specie si osserva che il ricorrente, comparso personalmente all'udienza del 25.03.2025, ha confermato di aver appreso della non paternità a seguito delle comunicazioni ricevute dal compagno della e poi dalla stessa, circostanza successivamente suffragata dal test genetico eseguito in via CP_1 stragiudiziale.
A ulteriore conferma di quanto asserito dalla parte, la consulenza tecnica d'ufficio del Dott. Per_2
eseguita mediante prelievo di campioni biologici ha escluso che sia il padre
[...] Parte_1 biologico del minore, dal momento che “lo studio basato sulla comparazione dei profili genetici autosomici ha rilevato l'assenza di correlazione autosomica tra i profili di e di Parte_1
, secondo l'ipotesi padre-figlio. In definitiva, l'affermazione secondo cui Persona_1 Pt_1 non è il padre biologico di è stata provata” (Cfr. pag. 9 Consulenza tecnica
[...] Persona_1
d'ufficio).
In definitiva, tutti gli elementi processuali acquisiti conducono, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di disconoscimento, con conseguente ordine di annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita, ai sensi del nuovo ordinamento dello stato civile.
L'azione di disconoscimento comporta la perdita del cognome paterno.
Tenuto conto della materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, nonché del comportamento processuale delle parti, tutte concordi per l'accertamento dello status del minore, il Tribunale ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. pagina 3 di 4 Le spese di CTU, liquidate a favore del Dott in complessivi € 1027,60 ai sensi dell'art 1 del Per_2
DM del 30 maggio 2002, G.U. n° 182 del 5/8/2002 oltre IVA e Cassa se dovute, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale, stante il comune interesse all'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile come innanzi proposta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], non è il padre biologico di C.F._1 Per_1
(c.f. , nato ad [...] il [...];
[...] C.F._6
b) ordina all'ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita di ai sensi del D.P.R.
3.11.2000 n. 396 con cancellazione del cognome paterno Persona_1
; Pt_1
c) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio;
d) liquida al CTU dott. la somma di € 1027,60, oltre IVA e Cassa se dovute che pone Persona_2 definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale.
Così deciso in AV nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro
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