Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2147/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Melley,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in La Spezia, via Biassa n. 22, giusta mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio
-attrice-
Contro
C.F. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Picciocchi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Genova, Via Assarotti n. 48/6, giusta mandato allegato alla comparsa
-convenuto-
R.G. n. 2147/2022 avente ad oggetto: avviso di accertamento esecutivo prot. n. 446 del
22.08.22, emesso da per il mancato pagamento per l'anno 2021 del Controparte_1
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
1
CONCLUSIONI
*Per l'attrice come in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 del 9.05.2023: Pt_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
a) preliminarmente, disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio fino all'esito delle pregiudiziali controversie pendenti tra le parti in relazione al pagamento
COSAP degli anni dal 2013 al 2020;
b) nel merito, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di accertamento di cui
è causa, dichiarando non dovuti da gli importi a titolo di Cosap, interessi e Parte_1
sanzioni, pretesi da con ogni consequenziale provvedimento. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
*Per il convenuto come in comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2023:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis:
- in via preliminare, rigettare l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 446 del 22 agosto 2022;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda avversaria, dichiarando per l'effetto legittimo
l'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 446 del 22 agosto 2022 emesso da Controparte_1
con conseguente debenza delle somme ivi indicate.
[...]
Con vittoria delle spese e degli onorari di causa”.
***
Premesso
*Con atto di citazione in opposizione con istanza di sospensione ex artt. 5 e 32 del D.Lgs. n.
150/2011, domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di CP_2
accertamento di cui è causa il presente giudizio, di annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il medesimo avviso di accertamento esecutivo del Canone Patrimoniale di
Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria per l'anno 2021 per il pagamento dell'importo di Euro 128.893,00, comprensivo di interessi e sanzioni (doc. 1 atto di citazione).
2 Parte opponente esponeva in atto introduttivo che l'Accertamento CUP risultava illegittimo e privo di qualunque fondamento, difettando dei presupposti oggettivo e soggettivo.
Sul difetto del presupposto oggettivo del CUP, rilevava che non sussisteva alcuna Pt_1
occupazione di spazio pubblico addebitabile a parte attrice, dal momento che le aree comunali cui si riferiva l'accertamento erano invero occupate dal cantiere dei lavori della c.d.
“Variante Aurelia”, giusta autorizzazione rilasciata il 31.10.2015 dal Controparte_3
all'allora impresa appaltatrice inoltre, aggiungeva che l'occupazione di suolo (o CP_4
soprassuolo) pubblico giustificava il pagamento del relativo canone solo laddove vi fosse stata “effettiva sottrazione all'uso pubblico” e “in proporzione alla superficie effettivamente
sottratta all'uso pubblico”, ritenendo quindi che fosse tenuta a provare se ed CP_1
in quali termini i viadotti autostradali sottraessero in concreto all'uso collettivo lo spazio aereo sovrastante le strade comunali in questione.
Sul difetto del presupposto soggettivo, parte attrice lamentava che la concessione di cui era titolare non corrispondeva a quella prevista dal Regolamento Comunale, essendo Pt_1
differenti sia il soggetto concedente, indicando in esso “lo Stato e non il Comune”, sia la fonte della concessione individuabile nella legge statale e non nel provvedimento amministrativo.
L'opponente precisava infatti che la presenza dei viadotti era stata decisa dallo Stato che aveva approvato il progetto di realizzazione dell'autostrada, affidandone in concessione la costruzione e la gestione a Pt_1
Parte opponente aggiungeva che lo stesso aveva evitato di applicare la Controparte_3
sanzione accessoria della “rimozione” dei viadotti prevista per le occupazioni abusive.
Parte opponente eccepiva quindi che la fattispecie in esame rientrasse nell'esenzione del
CUP prevista dall'art. 31, primo comma, n. 1) del Regolamento Comunale, secondo cui non sono assoggettate al canone, tra le altre, “le occupazioni effettuate dallo Stato”.
3 In via preliminare, ribadiva che, in relazione ai viadotti autostradali sovrastanti le Pt_1
medesime strade comunali oggetto di causa, erano pendenti tra le parti numerosi giudizi nei quali la aveva contestato l'applicazione del Cosap previsto negli anni Controparte_5
anteriori al 2021 e lamentava quindi la pregiudizialità del giudizio innanzi alla Corte di Appello
di Genova (RG 992/2021) concernente i verbali di accertamento Cosap 2013-2014-2015-
2016-2017 in relazione allo stesso soprassuolo comunale oggetto dell'accertamento CUP.
L'insussistenza dei presupposti applicativi del Cosap, spiegava parte opponente, avrebbe reso illegittimo anche l'accertamento CUP.
Parte attrice concludeva invocando, in via cautelare, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Accertamento CUP, ritenendo che il fumus boni iuris fosse comprovato dai motivi di opposizione esposti e che il periculum in mora avrebbe privato l'opponente di ingenti risorse destinate alla propria attività aziendale.
*Si costituiva in giudizio , contestando le difese attoree e chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande svolte da parte attrice, dichiarando per l'effetto legittimo l'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 446 del 22.08.22 emesso dalla convenuta, con conseguente debenza delle somme ivi indicate.
Parte opposta esponeva i motivi in fatto e in diritto a sostegno della reiezione integrale dell'avversaria opposizione e di ogni domanda con essa spiegata, adducendo che:
il Tribunale della Spezia si era già espresso sulla medesima questione nei giudizi al n.
RG 1660/2018 avente ad oggetto i verbali di violazione del Regolamento comunale
COSAP riferiti alle annualità dal 2013 al 2017, al n. RG 1271/2019 avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 riferita alle annualità dal
2013 al 2018, al n. RG 2155/2018 avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento riferita all'annualità 2012;
4 in materia di soggezione alla C.O.S.A.P. (ovvero l'occupazione di spazio pubblico da parte di soggetto privato), del tutto assimilabile al C.U.P., la Suprema Corte di
Cassazione aveva già fissato i principi di diritto applicabili allo spazio aereo sovrastante i viadotti autostradali gestiti dalle singole concessionarie. Sul punto,
contestava quindi che a controparte spettasse l'esenzione prevista CP_1
dall'art. 49, lett. a) in quanto non si configurava, nel caso di specie, l'occupazione da parte dello Stato, come ritenuto dalla opponente;
il presupposto oggettivo per l'applicazione del canone era collegato all'occupazione finalizzata all'uso esclusivo ovvero speciale del bene pubblico, con riferimento al soggetto che traeva in modo esclusivo i propri proventi dalla gestione Parte_2
della tratta autostradale e dal pagamento dei pedaggi;
l'aspetto economico che caratterizzava la concessione autostradale in capo a Pt_1
escludeva pertanto la possibilità di usufruire dell'esenzione, invero prevista per finalità
specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
le pronunce della Suprema Corte specificavano che “il canone è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in
relazione all'utilizzazione particolare o (eccezionale) che ne trae il singolo” (Cass. n.
18037/2009 e Cass. n. 1435/2018) “mancando la necessità della verifica in concreto
della superficie sottratta all'uso pubblico ai fini del calcolo del C.O.S.A.P.” (Corte
d'Appello di Roma, Sez. IV, n. 6261/2019).
Parte convenuta contestava recisamente l'avversaria istanza di sospensione in quanto non sussistente alcun rapporto di continenza tra i giudizi richiamati che riguardavano avvisi di accertamento relativi ad annualità differenti e pendevano, tra l'altro, in gradi diversi.
rilevava in conclusione che, in punto di periculum in mora, la stessa generica CP_1
affermazione di per l'accoglimento dell'istanza di cui sopra, poteva valere per il rigetto Pt_1
5 della medesima, il cui accoglimento d'altronde avrebbe privato il di Controparte_3
ingenti risorse utili per i servizi di interesse generale.
Mentre, per quanto riguarda il fumus boni iuris, l'opposta richiamava le numerose pronunce della Corte di Cassazione che avevano già privato di fondamento le tesi prospettate da parte attrice, oltre a quelle del Tribunale della Spezia che aveva rigettato le opposizioni proposte da per il recupero del COSAP non versato. Pt_1
Parte opposta deduceva l'insussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare richiesta.
*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
All'udienza del 19.12.2024 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
*Il presente procedimento si svolge nelle forme del rito ordinario di cognizione come richiamate dall'art. 32 D.Lgs. 150/2011 in punto di controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli Enti pubblici.
L'opposizione svolta da non può essere accolta. Pt_1
*Il motivo attinente al difetto del presupposto oggettivo del CUP non è fondato.
Il presupposto impositivo dell'occupazione suolo (ora Canone Unico Patrimoniale) è costituito dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province.
Il Cup (ex COSAP), introdotto in Italia dal 2021, comprende tutti i tributi locali che riguardano l'occupazione di spazi pubblici o l'esposizione pubblicitaria.
Il ha assoggettato al pagamento del CUP tutte le aree demaniali ovvero Controparte_3
patrimoniali indisponibili, compresi “i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni
6 con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del
Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285”.
I presupposti applicativi del COSAP, come del resto prospettato anche da parte attrice, sono i medesimi alla base dell'accertamento CUP.
La Corte di Cassazione ha più volte precisato, anche recentemente, il principio di diritto secondo cui il presupposto applicativo del COSAP risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, essendo pertanto dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo (Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2023, n. 10432).
*Il motivo attinente al difetto del presupposto soggettivo del CUP non è fondato.
Sul punto, la recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, 22 gennaio 2024, n. 2164,
afferma che “il tributo è, dunque, dovuto in caso di qualsiasi occupazione di una strada
riconducibile al demanio o patrimonio indisponibile di comuni e province, sia in caso di
occupazione fondata su un provvedimento amministrativo, sia, come precisano le disposizioni
in esame, di occupazione di fatto, che avvenga in assenza di una autorizzazione o
concessione, a prescindere dal carattere abusivo oppure legittimo, come desumibile
dall'avverbio <
all'occupazione di qualsiasi natura consente, pertanto, di comprendere nella fattispecie
impositiva anche quelle occupazioni che, come nel caso di specie, trovino il loro fondamento
nella legge, a cui è effettivamente riconducibile la realizzazione dell'opera pubblica e
l'individuazione del tracciato della rete autostradale”.
Anche l'eccezione di relativa alla sussistenza della causa di esenzione della COSAP, di Pt_1
cui al Regolamento del , non è fondata. Controparte_3
7 La medesima ordinanza della Suprema Corte spiega sul punto che “l'esenzione prevista per
lo Stato e per gli altri enti pubblici dall'art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507 del 1993
postula che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, sicché ove la stessa avvenga ad
opera della società Autostrade S.p.a., in qualità di concessionaria per la realizzazione e la
gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione”.
In questo senso anche la precedente pronuncia (Cass. n. 19693/2018) riguardante il caso in esame, che così aveva puntualizzato: “senza che assuma rilevanza che l'opera sia di
proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione, tenuto conto
delle finalità lucrative dell'attività d'impresa svolta da una società per azioni”.
Questo Giudice deve rigettare le domande svolte da Pt_1
**Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di (a carico di vengono liquidati in Euro Controparte_1 Pt_1
8.433,00 ed accessori, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 in ragione del valore della causa (Euro 128.893,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria),
dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, decisionale)
***
P.Q.M.
A) Rigetta le domande svolta da Parte_3
B) Condanna al pagamento a Parte_3
favore di della somma di Euro 8.433,00 a titolo di onorari oltre Controparte_1
accessori di legge.
La Spezia, 06.05.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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