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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 12620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12620 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa FR RO CC
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20611 /2025 R.G. promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) nella qualità di genitori di C.F._2 Persona_1
( ) C.F._3
con il patrocinio dell'avv. LUCCI FEDERICO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.06.2025 gli istanti in epigrafe hanno chiesto annullarsi il provvedimento datato 29.4.2025 con il quale l' sollecitava il pagamento dell'importo di CP_1
€ 14.770,35, a titolo di indennità di frequenza percepita dal minore dal Persona_1
1.4.2018 al 31.10.2023, avendo il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3124/2025 del
13.03.2025, notificata il 18.3.2025, aveva già accertato l'inesistenza del credito.
Costituitosi in giudizio, l'Ente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto annullamento in autotutela dell'indebito n. 18129390.
1 All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente, preso atto dell'annullamento in autotutela, ha aderito alla richiesta formulata dall' insistendo tuttavia nella condanna dell'ente alle spese di lite CP_1
Deve pertanto essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la ragione sostanziale della controversia.
Le spese di lite si pongono a carico dell'ente virtualmente soccombente, considerato che il sollecito di pagamento per cui è causa è successivo alla notifica della sentenza del
Tribunale di Roma che aveva già accertato l'inesistenza dell'indebito e del relativo credito.
Dette spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50% considerata la semplicità della controversia, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, CP_1
liquidate in € 1.864,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Roma, 6.12.2025
La Giudice
FR RO CC
Provvedimento redatto in collaborazione con la UPP Claudia Candi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa FR RO CC
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20611 /2025 R.G. promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) nella qualità di genitori di C.F._2 Persona_1
( ) C.F._3
con il patrocinio dell'avv. LUCCI FEDERICO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.06.2025 gli istanti in epigrafe hanno chiesto annullarsi il provvedimento datato 29.4.2025 con il quale l' sollecitava il pagamento dell'importo di CP_1
€ 14.770,35, a titolo di indennità di frequenza percepita dal minore dal Persona_1
1.4.2018 al 31.10.2023, avendo il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3124/2025 del
13.03.2025, notificata il 18.3.2025, aveva già accertato l'inesistenza del credito.
Costituitosi in giudizio, l'Ente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto annullamento in autotutela dell'indebito n. 18129390.
1 All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente, preso atto dell'annullamento in autotutela, ha aderito alla richiesta formulata dall' insistendo tuttavia nella condanna dell'ente alle spese di lite CP_1
Deve pertanto essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la ragione sostanziale della controversia.
Le spese di lite si pongono a carico dell'ente virtualmente soccombente, considerato che il sollecito di pagamento per cui è causa è successivo alla notifica della sentenza del
Tribunale di Roma che aveva già accertato l'inesistenza dell'indebito e del relativo credito.
Dette spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50% considerata la semplicità della controversia, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, CP_1
liquidate in € 1.864,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Roma, 6.12.2025
La Giudice
FR RO CC
Provvedimento redatto in collaborazione con la UPP Claudia Candi
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