CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.18/2025
CP
@-Rig.AO - OV disconoscimento rapporto 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. IG SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 16.01.2025, e vertente tra
(appellante) contro l e l' Parte_1 Controparte_2 [...]
(appellati), avente ad oggetto: appello Controparte_3 avverso la sentenza n°258/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.07.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.01.2025, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta la sua opposizione avverso i verbali di accertamento di accertamento e notificazione n. 2016015249/DDL del 12.09.2018 e n.2018013967 del 15.10.2018, CP_ emessi congiuntamente dall' dall' e dall' con cui, da un lato, era stato disconosciuto il CP_4 CP_5 suo rapporto di lavoro con la ditta IC LI LI (il cui titolare era risultato assente da anni dal
1 CP_ territorio italiano) e, dall'altro, era stata disposta la sua iscrizione d'ufficio nella Gestione Artigiani sul presupposto alla qualità di amministratore di fatto e socio occulto della predetta ditta.
A fondamento del gravame, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza con cui era stato dichiarata la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con il IC LI
LI (stante la sua natura simulata), invocando, sul punto, una diversa lettura del materiale istruttorio in atti, con particolare riguardo alle generiche dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, in quanto prive di efficacia probatoria ed inidonee a soddisfare l'onere probatorio gravante sugli istituti previdenziali in ordine ai fatti costitutivi della pretesa probatoria. Ha quindi concluso chiedendo, previa ammissione delle istanze di istruttoria orale non ammesse in prime cure, l'annullamento della sua iscrizione alla Gestione
Artigiani e l'insussistenza dei correlati oneri contributivi ed assicurativi. CP_1
CP_ L' e l' si sono costituiti in giudizio ed hanno preliminarmente eccepito la tardività del CP_4 gravame. Nel merito, hanno resistito all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
1.- Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività dell'appello, non essendo decorso il termine lungo semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., come novellato dall'art.46 della legge n.69 del 2009, atteso che all'epoca del deposito del ricorso in appello (16.01.2025) non era ancora decorso il suddetto termine perentorio per proporre impugnazione, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata
(16.07.2024).
***
2.- Con due motivi di gravame, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, facendo Parte_1 cattivo uso delle risultanze istruttorie documentali (limitate per lo più all'acquisizione delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva) e dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, ha ritenuto la legittimità della pretesa contributiva scaturente dal disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con la ditta IC LI LI.
Le censure non sono fondate.
Il provvedimento impugnato segue all'accertamento ispettivo concluso con verbali di accertamento di accertamento e notificazione n. 2016015249/DDL del 12.09.2018 e n.2018013967 del 15.10.2018, con i quali è stata annullata la posizione lavorativa di , in ragione della riscontrata fittizietà del Parte_1 rapporto con il IC LI LI, sia per l'assenza del titolare Li IN sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo, che per il difetto di esercizio personale, professionale dell'impresa artigiana, sia per l'assenza di partecipazione manuale e in misura prevalente nel processo produttivo lavorativo da
2 parte del medesimo (requisiti invece individuati in capo a , ritenuta socia occulta della Parte_1 predetta ditta).
Ciò premesso, alla luce dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova, ritiene il CP_ Collegio che l'assunto del primo giudice, secondo cui l' avrebbe fornito adeguata prova della fittizietà del rapporto di lavoro subordinato di con il IC LI LI, possa essere Parte_1 condiviso.
Dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva emerge infatti, in modo sostanzialmente univoco, che, ove si escluda la fase iniziale di avvio dell'attività, il titolare Li IN non si è mai occupato della gestione della ditta , che è stata curata in via esclusiva da , la quale consegnava al commercialista le
Parte_1 presenze mensili per la redazione dei prospetti paga (dichiarazione , che addirittura Controparte_6 non ricordava neanche da quando tempo non incontrasse personalmente il Li IN), che il Li IN al momento dell'ispezione era assente, essendo tornato in Cina (dichiarazione della stessa ,
Parte_1 che ha anche ammesso che in assenza del titolare si occupava lei del laboratorio e di andare dal commercialista) e che i rapporti con il Responsabile qualità e gestione fornitori erano sempre stati tenuti esclusivamente da (dichiarazione , che ha dichiarato di non aver mai
Parte_1 Testimone_1 incontrato il Li IN, in un rapporto durato almeno tre anni, e di essersi sempre relazionato esclusivamente con ).
Parte_1
Orbene, è noto che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali nella loro qualità di pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700
c.c., unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr. Cass. SS. UU.
n. 12545/1992 e n. 17355/2009). Deve aggiungersi, tuttavia, che nell'ipotesi di contrasto fra le dichiarazioni rese all'ispettore e quelle rese dal terzo quale teste nella successiva sede giudiziale – secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, seguito da questa Corte in plurime precedenti decisioni – vanno ritenute maggiormente attendibili le prime, siccome rilasciate nell'immediatezza dell'accesso e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro, e pertanto da ritenersi più genuine rispetto a quelle, di segno contrario, rese poi in udienza (cfr. per tutte Cass. n. 17774/2015; Cass. Sez. Lav., n. 10983 del 9 maggio 2013; Cass. Sez.
Lav., n. 8849 del 11 aprile 2013; Cass. Sez. Lav., n. 16293 del 12 luglio 2010; Cass. Sez. Lav., n. 5413 del 5 marzo 2010). Ne segue che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva ben possono essere poste a fondamento della presente decisione, senza necessità di alcun approfondimento istruttorio.
3 Ora, è noto che lo svolgimento di un'attività lavorativa può essere tipica anche del socio (in questo caso, occulto), in quanto connessa all'espletamento dei compiti gestori connessi con la carica sociale, mentre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere ravvisabile solo ove emerga esplicitamente un rapporto di soggezione del socio-lavoratore nei confronti dei competenti organi societari, titolari di poteri direttivi, di controllo e disciplinari (Cass. n. 6913/1991).
Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che dagli atti di causa non si evince alcun elemento istruttorio da cui possa emergere una volontà iniziale delle parti di costituire un rapporto di lavoro subordinato. Nella fattispecie, infatti, non è apprezzabile una netta linea di demarcazione tra colui che assume di aver reso le prestazioni lavorative ( )ed il soggetto che ne avrebbe beneficiato (il Parte_1
IC LI LI), atteso che la gestione della ditta è sostanzialmente riconducibile alla medesima persona della , che svolgeva abitualmente compiti gestori, stante la prolungata assenza del Parte_1 titolare, e che pertanto ne era amministratrice di fatto. Ne consegue che manca del tutto il requisito della etero-direzione e, comunque, della etero-organizzazione delle modalità esecutive della prestazione da parte del committente, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n°81/2015. E' del resto sintomatico che il contratto di affitto del laboratorio fosse stato sottoscritto da e che l'appellante fosse anche titolare del Parte_1 contratto di locazione dell'abitazione ubicata al piano superiore del laboratorio, con cui detta abitazione era collegata da una porta interna (circostanze riportate nel verbale e rimaste sostanzialmente incontestate in punto di fatto).
Ritiene dunque il Collegio che il giudice di prime cure ha correttamente scrutinato il materiale probatorio agli atti, facendo buon uso dei principi generali in materia di onere della prova, dovendosi ritenere che gli elementi sopra indicati sono gravi, precisi e concordanti, e quindi idonei a fondare il convincimento del giudice, avendo l'Istituto fornito prova (presuntiva) della sussistenza degli indici significativi della natura simulata del rapporto di lavoro, atteso che l'inesistenza della subordinazione è la situazione predicata a sostegno della operata cancellazione della dalla gestione Parte_1 dipendenti. A tale prova presuntiva l'odierna appellante non ha contrapposto una altrettanto convincente prova contraria circa la sussistenza in concreto dei caratteri tipici della subordinazione e dell'onerosità della prestazione. Sussistono quindi in atti elementi che, sia pure in via soltanto presuntiva, sono idonei a far ritenere sussistenti i fatti costitutivi dell'operato disconoscimento da parte degli enti previdenziali e, cioè, la natura simulata e fittizia del rapporto di lavoro subordinato.
Tutto ciò premesso, sulla scorta della documentazione in atti e delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, deve concludersi che gli appellati hanno fornito prova, sia pur solo presuntiva, della esistenza di una volontà delle parti di simulare l'esistenza di un fittizio rapporto di lavoro subordinato. A tale prova presuntiva non è stata contrapposta una convincente prova contraria. Manca quindi la dimostrazione in concreto dell'elemento della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale,
4 che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, che si deve estrinsecare nella specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore medesimo. Il rapporto dedotto in giudizio si è svolto con modalità di svolgimento della prestazione che non prevedevano un effettivo assoggettamento di al Parte_1 potere conformativo datoriale. Sulla base dei principi sopra esposti, pertanto, ritiene il Collegio che gli elementi istruttori in atti ben possano consentire di disconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra ed il IC LI LI. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°258/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.07.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi €.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
IG TI
(Atto sottoscritto digitalmente)
5
6