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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 5992/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 17.01.2025, senza termini, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to ITALIA SENESE, come da Parte_1
procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to CAROZZA Controparte_1
ANGELA, come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nelle note di trattazione scritta;
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n.
69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in data 04.02.2010 con parte resistente e deducendo che dal matrimonio è nato un figlio, (01.12.2012), chiedeva pronunziarsi la separazione Per_1
(con i necessari provvedimenti accessori), con addebito al resistente, per essere divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza (per le ragioni meglio dettagliate in ricorso).
Si costituiva , il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1
di separazione, ma formulava domanda riconvenzionale di addebito.
All'esito dell'udienza del 22.11.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e diritto di visita del padre, disponeva a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio minore di € 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17.01.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione ovvero:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, restando l'obbligo del reciproco rispetto
2) La abitazione coniugale rimane assegnata alla sig,ra che continuerà ad abitarvi Pt_1
unitamente al figlio minore.
3) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, coabiterà Per_1
con la madre e vedrà e starà con il padre seguendo il seguente calendario: il padre potrà vedere il figlio il giorno martedì e mercoledì di ogni settimana dalle 19 del martedì fino alle 20 e il mercoledì dalle 19 fino alla mattina successiva per riaccompagnarlo a scuola, oltre i fine settimana alternati dalle 19 del venerdì al lunedì quando lo accompagna a scuola la mattina (nei periodi scolastici).
4) Durante le festività natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con l'uno e l'atro
2 genitore i periodi dal 23.12. al 26.12 dal 31.12 al 02.01, le festività pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza tra l'uno e l'atro genitore.
5) Il figlio minore potrà trascorrere con il padre durante i mesi estivi di luglio e agosto un periodo continuativo di giorni 10 da concordare con la madre entro e non oltre il
30.05. di ogni anno.
6) Il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico alla sig.ra CP_1
a titolo di concorso al mantenimento del figliolo minore la somma di €. 500,00, Pt_1
oltre il 50% delle spese straordinarie mediche non coperti dal SS nazionale (visite specialistiche, esami clinici), istruzione (tra cui oltre iscrizioni e libri anche materiale per la scuola: quaderni, penne , materiale cancelleria , zaino), mentre saranno incluse nell'assegno mensile e non considerate di natura straordinaria le spese del doposcuola e quelle sportive;
la somma verrà rivalutata annualmente come per legge secondo indici
ISTAT.
7) Nulla per la sig.a che rinunzia all' assegno per il concorso al suo mantenimento Pt_1
a carico del marito.
8) L'assegno unico verrà percepito al 50% da i genitori.
9) Le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio/ rinnovo documenti validi per
l'espatrio per se stessi, mentre per il figlio minore l'assenso dovrà essere richiesto ogni qual volta che si profili la necessità.
I difensori concludevano per l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono scambiati. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma
3 di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e, conseguentemente, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito.
Invero, il comportamento processuale delle parti, che hanno raggiunto l'accordo sopraindicato, ha determinato il definitivo abbandono delle domande di addebito.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio devono essere dichiarate interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 5992/2022 del Ruolo Generale degli
Affari contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
28/09/1981 in MADDALONI (CE) e nato il Controparte_1
18/04/1985 in REPUBBLICA DOMINICANA;
b) adotta le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA
STRADA (CE) per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile
(D.P.R.
3.11.2000 n. 396); (atto n°6, parte II, serie C, registro atti matrimonio anno
2010);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 17.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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