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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 102/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZURZOLO Parte_1 C.F._1
SALVATORE e dell'avv. CHIERA MARIA STELLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZURZOLO SALVATORE Parte_2 C.F._2
e dell'avv. CHIERA MARIA STELLA
appellanti e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONE CP_1 C.F._3
FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VASTA ATTILIO Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANFLONE Controparte_3 C.F._5
FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIANFLONE Controparte_4 C.F._6
FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANFLONE Controparte_5 C.F._7
FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIANFLONE Controparte_6 C.F._8
FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONE Controparte_7 C.F._9
FRANCESCO FRANCESCO FILOCAMO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONE C.F._10
FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONE Controparte_8 C.F._11
FRANCESCO
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: riformare la sentenza n.282/2019 R. Sent. del Tribunale di Locri per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, accogliere la domanda riconvenzionale formulata in primo grado dai convenuti avente ad oggetto l'acquisto Controparte_9
della proprietà per usucapione delle particelle 822 e 823 foglio 111 del Comune di
Caulonia attribuendo agli appellanti la proprietà dei suddetti beni per usucapione ultraventennale per avere avuto il possesso continuato, ininterrotto, pubblico, pacifico e incontestato dei suddetti beni ordinando la trascrizione alla conservatoria con rigetto di tutte le domande ed eccezioni di controparte. Si chiede altresì, ove necessario, anche per l'attività di controparte, la rinnovazione in appello della CTU tecnica. Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non avere riscosso le seconde.
per , in proprio e quale genitore di Francesco, e Controparte_7 CP_8 [...]
: CP_1
1. – dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'impugnazione ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., “non avendo una ragionevole probabilità di essere accolta”.
2. - in via subordinata, rigettare nel merito l'atto di appello, perché infondato in fatto e in diritto, con la conferma della sentenza appellata;
3 – condannare, in ogni caso, gli appellanti alle spese e competenze da distrarre, ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto Difensore, il quale dichiara di non avere riscosso gli onorari e di avere anticipato le spese.
pag. 2/10 per 1) rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto e, per Controparte_10
l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
per , , , : rigetto Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 dell'appello con ogni altra conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese e alle competenze del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 14.2.2007, Pt_3
, nella sua qualità di curatore del fallimento di Cesare Mazzà, conveniva in
[...]
giudizio e , affermando che il fallito aveva acquista 1/3 Parte_1 Parte_2
del terreno sito in Caulonia, in catasto al foglio 111 part. 85/b, successivamente frazionata nella particella 225 di ha 2.07.88, acquisito alla massa fallimentare, e che questo terreno era detenuto senza titolo dai coniugi . L'attore chiedeva CP_11
di condannare i convenuti al rilascio del terreno ed al risarcimento del danno per illegittima occupazione.
Si costituivano e , che chiedevano il rigetto della Parte_1 Parte_2 domanda e, in via riconvenzionale, domandavano l'accertamento dell'intervenuta usucapione del terreno in questione, individuato nella particella 769 di 27 are (derivante dal frazionamento della particella 225), da loro posseduto pubblicamente e pacificamente sin dagli anni '70.
Si procedeva all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.
Si costituiva in giudizio i chiamati in causa, che contestava le affermazioni dei convenuti e chiedevano il rigetto della domanda riconvenzionale.
A seguito del decesso di , la causa veniva riassunta nei confronti Persona_1
degli eredi;
il processo veniva nuovamente interrotto per omologa del concordato fallimentare ed i convenuti riassumevano il giudizio anche nei confronti di CP_2
aggiudicataria del compendio immobiliare del fallito.
[...]
pag. 3/10 Con sentenza n. 282/2019, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda di restituzione avanzata da pare attrice, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dai coniugi e condannava questi ultimi al pagamento delle spese di lite. Controparte_9
Con atto di citazione notificato il 12.2.2020, e Parte_1 Parte_2
impugnavano la sentenza n. 282/2019 emessa dal Tribunale di Locri, ritenendo erronea la decisione in merito alla legittimità del frazionamento operato dagli appellanti, errata la valutazione delle prove raccolte in primo grado, ed inattendibile la relazione di ctu rispetto alla reale situazione dei luoghi.
Si costituivano in giudizio gli appellati, che eccepivano la inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza.
Con ordinanza del 1.07.2020 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che si andranno ad illustrare.
Giova preliminarmente osservare che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti, gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale (Cass. 13153/2021; Cass.
9671/2014), esercitando corrispondenti facoltà per tutto il tempo in cui assume di aver avuto il possesso del bene;
quest'ultimo elemento tuttavia, può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è, allora, il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo di carattere soltanto personale.
Alla luce di queste premesse e delle chiare disposizioni dell'art. 1158 c.c., si può escludere la rilevanza dell'atto di frazionamento del 8.2.2007, trattandosi di atto pag. 4/10 intervenuto pochi giorni prima dell'introduzione del giudizio di merito e di nessun valore ai fini dell'accertamento della proprietà del bene.
La sentenza di primo grado è errata anche nel ritenere che i coniugi CP_11
non abbiano dimostrato il possesso del bene in quanto non vi è una esatta delimitazione del terreno, avendo ritenuto che non è possibile usucapire un terreno sul quale non sono tracciati confini. Anche questa motivazione, tuttavia, non è dirimente, in quanto il rigetto della domanda da parte del giudice di prime cure è basato non tanto sulla impossibilità di verificare i confini del terreno sul quale viene esercitata l'azione di usucapione, ma sulla inattendibilità delle testimonianze e dalla incongruenza delle affermazioni degli attuali appellanti con quanto documentato in atti (bolla di acquisto del cemento del settembre 1996 e verifica delle ortofoto allegate alla relazione del ctu).
Le conclusioni tratte dal Tribunale di Locri sono per lo più corrette.
Dall'esame delle ortofoto allegate alla relazione della ctu si può verificare come l'edificio adibito ad abitazione dei coniugi ricada sulla particella (non CP_11
oggetto di giudizio) n. 333, posta nei pressi delle particelle n. 823 e 822, mentre il fabbricato adibito ad officine ricade parzialmente nella particella n. 823. Nella più risalente delle foto allegate, datata 1983, si può chiaramente notare come non fossero presenti le opere e le strutture (deposito attrezzi e porcilaia) sulla particella n. 822 e la particella n. 823 fosse occupata solo per una minima parte (mq 12,729) nei termini rappresentati a pag. 14 della relazione di perizia dell'ing. si seguito riportata: Per_2
La situazione di fatto rappresentata dalla foto su indicata trova riscontro nella cartografia del 1985, effettuata su rilevo del 1984 della Parte_4
, perfettamente sovrapponibile alla situazione sopra rappresentata.
[...]
pag. 5/10 Ancora non si rinviene traccia delle costruzioni nelle ortofoto del 1988, mentre dal 2000 in poi e specie nel 2004, sono presenti i manufatti sulla particella n. 822 e l'edificio che costituisce l'attuale officina è assente, ma si intravedono i segni dello sbancamento, mentre l'edificio nel suo stato attuale risulta completato nel 2006.
La situazione rappresentata dalla relazione del ctu non è in contrasto con quanto emerso dalla prova testimoniale.
Il testimone, CO dichiarava che LA abitava lì e che 7 0 8 Tes_1 Parte_1
anni prima della deposizione aveva ristrutturato l'officina. affermava Testimone_2
che in origine l'autofficina era costruita in blocchi di cemento ed era di dimensioni inferiori a quelle attuali, ma non sapeva riferire in quale anno fosse stata ampliata;
il teste riferiva anche di aver lavorato nei terreni situati dietro la casa, dove c'era una porcilaia e venivano allevati i maiali, dove erano presenti anche alberi da frutto.
Anche , che frequentava i posi dal 1985, non ricordava se l'officina Persona_3
fosse stata modificata, e ricordava di aver lavorato i terreni dietro la casa per conto del
, senza avvicinarsi però all'orto o al pollaio, e confermando che non CP_3
procedeva alla raccolta delle olive delle piante vicino alla proprietà dei Il Parte_1
tese riferiva anche che, fino alla morte della madre del , avvenuta nel 2000 Per_4
circa, costei acquistava i frutti delle piante del . CP_3
affermava di aver costruito un muro di contenimento per proteggere le Tes_3
abitazioni dalle infiltrazioni di acqua circa 40 anni prima. LA affermava che Tes_4
il terreno a monte del muro era coltivato dal , che vendeva le olive ai genitori CP_3
del che il muro era stato realizzato da quest'ultimo e che in origine l'officina Parte_1
del era situata in un piccolo sgabuzzino. Parte_1
affermava di aver provveduto per conto del alla stimatura Controparte_12 CP_3
delle olive per la vendita ogni anno dal 1982 al 1998, che parte dell'uliveto non veniva stimato perché occupato dal dipendente del , ci Parte_1 Testimone_5 CP_3
indicava di non stimare le olive poste dietro la casa del perché quella zona Parte_1
era coltivata da quest'ultimo. Si trattava della zona in cui era situato un pollaio, e vicino alla casa c'era un'officina. Queste affermazioni venivano smentite da , Testimone_5
che affermava di aver lavorato per , ma in altra zona. CP_3
pag. 6/10 Leggendo le testimonianze su indicate, si ricava chiaramente che in origine l'officina del era uno “sgabuzzino” una piccola porzione della casa di abitazione, che Parte_1
come visto fa parte di altra particella e solo in minima parte occupava la particella oggetto di domanda di usucapione.
L'ampliamento dell'officina è intervenuto in epoca successiva, e tanto è affermato da diversi testi, oltre che percepibile attraverso la visione delle ortofoto, dalle quali si ricava che l'edificio esistente nel 1983/1984 era stato demolito nel 2004, e la sua area risulta poi occupata dalla nuova officina, che si estende verso la particella 823. La prova della occupazione e della trasformazione del terreno in epoca antecedente al ventennio dalla introduzione del giudizio di primo grado non è stata fornita dagli appellanti ed è chiaramente in contrasto con la documentazione acquisita in primo grado. La documentazione relativa alla residenza ed alla esistenza dell'officina da un trentennio non possono dimostrare l'effettiva occupazione ed utilizzazione della particella n. 823, essendo compatibili con la situazione di fatto accertabile dalla aerofoto del 1988, ossia il mero sconfinamento di 12 mq circa.
Irrilevante ed inutilizzabile la prima consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio, in quanto il consulente tecnico inizialmente nominato si era limitato a raccogliere le dichiarazioni delle parti e ad effettuare il rilievo della occupazione del terreno al momento dell'accesso, senza effettuare alcuna verifica rispetto alla situazione preesistente.
Anche le dichiarazioni in merito alla coltivazione del terreno e allevamento di animali dietro la casa del non appaiono conducenti. Nelle foto del 1983 è evidente Parte_1
l'assenza di coltivazione e di strutture adibite al ricovero di animali, comparse nelle ortofoto di epoca successiva al 1987. L'esistenza di una coltivazione riservata alla famiglia non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali di Parte_1 Tes_5
, che era il soggetto che avrebbe indicato quale zona fosse di competenza del
[...]
Inoltre, le stesse dichiarazioni evidenziate dagli appellati mostrano come la Parte_1
famiglia del acquistasse le olive dal , con ciò facendo ritenere che Parte_1 CP_3
la zona riservata alla coltivazione della famiglia fosse una piccola fascia Parte_1
posta dietro la casa e non la zona posta al di sotto del muro di contenimento, che non costituisce delimitazione del fondo.
pag. 7/10 Anche ritenendo provata detta attività, questa di per sè non sarebbe sufficiente a dimostrare il possesso uti dominus da parte del e della coniuge. Parte_1
In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto . (Cfr., tra le tante, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv.
663640 - 01).
Anche la posa in opera del muro per conto del per evitare le infiltrazioni di Parte_1
acqua negli anni '70 non costituisce prova della intervenuta usucapione, sia in quanto detto muro non era visibile nel 1983, potendosi quindi dubitare dell'epoca della sua realizzazione, sia in quanto anche questo non costituisce delimitazione e recinzione.
In conclusione, non vi è prova di un possesso uti dominus da parte degli appellanti sul terreno per cui è causa, ad eccezione della piccola porzione di terreno che risulta occupata dall'originario edificio presente già nel 1983, e rappresentato nella foto sopra riportata.
Sicuramente questa porzione di terreno è sempre stata utilizzata come parte integrante della proprietà , pubblicamente e senza alcuna opposizione da parte dei CP_11
proprietari del terreno, per oltre un ventennio antecedente alla proposizione della domanda di restituzione.
pag. 8/10 La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata parzialmente, dovendosi accogliere la domanda riconvenzionale di usucapione per la porzione della particella
823 individuata nella planimetria sopra riportata.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate per un quarto, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e poste a carico degli appellanti in solido per la restante parte. Le spese di ctu, nella misura già liquidata in separato provvedimento, vanno poste a carico per ¾ a carico degli appellanti in solido e per ¼ a carico degli appellati, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, disponendosi il rimborso da parte degli appellati (sempre in proporzione alle rispettive quote di proprietà) di quanto eventualmente corrisposto in eccesso dagli appellanti.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore indeterminabile di complessità media (in difetto di indicazione del valore dell'immobile e in relazione alle indicazioni dell'appellante) dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 10.860,00 per il primo grado (€ 2.127,00 per la fase di studio, €
1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria, € 3.579,00 per la fase decisionale); € 6.079,00 per il presente grado (€ 1.259,00 per la fase di studio, € 833,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 2.144,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 282/2019, così Parte_1 Parte_2
provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara e proprietari per intervenuta Parte_1 Parte_2
usucapione della porzione di mq 12 della particella n. 823 del foglio 11, come individuata nella planimetria di cui alla pagina 14 della relazione di perizia del ctu, nei termini sopra riportati;
pag. 9/10 2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione;
3. Compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna gli appellanti, al pagamento della restante parte delle spese di lite del doppio grado del giudizio, che liquida (già in questa proporzione) in € 12.704,25 per compensi, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di
[...]
, in proprio e quale genitore di Francesco, e , da CP_7 CP_8 CP_1
distrarsi in favore dell'avv. Francesco Scaglione, in € 12.704,25 per compensi, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di
[...]
, , , ed in € 12.704,25 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di Controparte_10
4. Pone definitivamente le spese di ctu, nella misura già liquidata in separato provvedimento, per ¾ a carico degli appellanti in solido e per ¼ a carico degli appellati in proporzione alle rispettive quote di proprietà, disponendo il rimborso da parte degli appellati (in proporzione alle rispettive quote di proprietà) di quanto eventualmente corrisposto in eccesso dagli appellanti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 102/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZURZOLO Parte_1 C.F._1
SALVATORE e dell'avv. CHIERA MARIA STELLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZURZOLO SALVATORE Parte_2 C.F._2
e dell'avv. CHIERA MARIA STELLA
appellanti e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONE CP_1 C.F._3
FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VASTA ATTILIO Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANFLONE Controparte_3 C.F._5
FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIANFLONE Controparte_4 C.F._6
FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANFLONE Controparte_5 C.F._7
FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIANFLONE Controparte_6 C.F._8
FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONE Controparte_7 C.F._9
FRANCESCO FRANCESCO FILOCAMO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONE C.F._10
FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONE Controparte_8 C.F._11
FRANCESCO
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: riformare la sentenza n.282/2019 R. Sent. del Tribunale di Locri per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, accogliere la domanda riconvenzionale formulata in primo grado dai convenuti avente ad oggetto l'acquisto Controparte_9
della proprietà per usucapione delle particelle 822 e 823 foglio 111 del Comune di
Caulonia attribuendo agli appellanti la proprietà dei suddetti beni per usucapione ultraventennale per avere avuto il possesso continuato, ininterrotto, pubblico, pacifico e incontestato dei suddetti beni ordinando la trascrizione alla conservatoria con rigetto di tutte le domande ed eccezioni di controparte. Si chiede altresì, ove necessario, anche per l'attività di controparte, la rinnovazione in appello della CTU tecnica. Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non avere riscosso le seconde.
per , in proprio e quale genitore di Francesco, e Controparte_7 CP_8 [...]
: CP_1
1. – dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'impugnazione ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., “non avendo una ragionevole probabilità di essere accolta”.
2. - in via subordinata, rigettare nel merito l'atto di appello, perché infondato in fatto e in diritto, con la conferma della sentenza appellata;
3 – condannare, in ogni caso, gli appellanti alle spese e competenze da distrarre, ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto Difensore, il quale dichiara di non avere riscosso gli onorari e di avere anticipato le spese.
pag. 2/10 per 1) rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto e, per Controparte_10
l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
per , , , : rigetto Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 dell'appello con ogni altra conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese e alle competenze del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 14.2.2007, Pt_3
, nella sua qualità di curatore del fallimento di Cesare Mazzà, conveniva in
[...]
giudizio e , affermando che il fallito aveva acquista 1/3 Parte_1 Parte_2
del terreno sito in Caulonia, in catasto al foglio 111 part. 85/b, successivamente frazionata nella particella 225 di ha 2.07.88, acquisito alla massa fallimentare, e che questo terreno era detenuto senza titolo dai coniugi . L'attore chiedeva CP_11
di condannare i convenuti al rilascio del terreno ed al risarcimento del danno per illegittima occupazione.
Si costituivano e , che chiedevano il rigetto della Parte_1 Parte_2 domanda e, in via riconvenzionale, domandavano l'accertamento dell'intervenuta usucapione del terreno in questione, individuato nella particella 769 di 27 are (derivante dal frazionamento della particella 225), da loro posseduto pubblicamente e pacificamente sin dagli anni '70.
Si procedeva all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.
Si costituiva in giudizio i chiamati in causa, che contestava le affermazioni dei convenuti e chiedevano il rigetto della domanda riconvenzionale.
A seguito del decesso di , la causa veniva riassunta nei confronti Persona_1
degli eredi;
il processo veniva nuovamente interrotto per omologa del concordato fallimentare ed i convenuti riassumevano il giudizio anche nei confronti di CP_2
aggiudicataria del compendio immobiliare del fallito.
[...]
pag. 3/10 Con sentenza n. 282/2019, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda di restituzione avanzata da pare attrice, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dai coniugi e condannava questi ultimi al pagamento delle spese di lite. Controparte_9
Con atto di citazione notificato il 12.2.2020, e Parte_1 Parte_2
impugnavano la sentenza n. 282/2019 emessa dal Tribunale di Locri, ritenendo erronea la decisione in merito alla legittimità del frazionamento operato dagli appellanti, errata la valutazione delle prove raccolte in primo grado, ed inattendibile la relazione di ctu rispetto alla reale situazione dei luoghi.
Si costituivano in giudizio gli appellati, che eccepivano la inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza.
Con ordinanza del 1.07.2020 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che si andranno ad illustrare.
Giova preliminarmente osservare che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti, gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale (Cass. 13153/2021; Cass.
9671/2014), esercitando corrispondenti facoltà per tutto il tempo in cui assume di aver avuto il possesso del bene;
quest'ultimo elemento tuttavia, può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è, allora, il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo di carattere soltanto personale.
Alla luce di queste premesse e delle chiare disposizioni dell'art. 1158 c.c., si può escludere la rilevanza dell'atto di frazionamento del 8.2.2007, trattandosi di atto pag. 4/10 intervenuto pochi giorni prima dell'introduzione del giudizio di merito e di nessun valore ai fini dell'accertamento della proprietà del bene.
La sentenza di primo grado è errata anche nel ritenere che i coniugi CP_11
non abbiano dimostrato il possesso del bene in quanto non vi è una esatta delimitazione del terreno, avendo ritenuto che non è possibile usucapire un terreno sul quale non sono tracciati confini. Anche questa motivazione, tuttavia, non è dirimente, in quanto il rigetto della domanda da parte del giudice di prime cure è basato non tanto sulla impossibilità di verificare i confini del terreno sul quale viene esercitata l'azione di usucapione, ma sulla inattendibilità delle testimonianze e dalla incongruenza delle affermazioni degli attuali appellanti con quanto documentato in atti (bolla di acquisto del cemento del settembre 1996 e verifica delle ortofoto allegate alla relazione del ctu).
Le conclusioni tratte dal Tribunale di Locri sono per lo più corrette.
Dall'esame delle ortofoto allegate alla relazione della ctu si può verificare come l'edificio adibito ad abitazione dei coniugi ricada sulla particella (non CP_11
oggetto di giudizio) n. 333, posta nei pressi delle particelle n. 823 e 822, mentre il fabbricato adibito ad officine ricade parzialmente nella particella n. 823. Nella più risalente delle foto allegate, datata 1983, si può chiaramente notare come non fossero presenti le opere e le strutture (deposito attrezzi e porcilaia) sulla particella n. 822 e la particella n. 823 fosse occupata solo per una minima parte (mq 12,729) nei termini rappresentati a pag. 14 della relazione di perizia dell'ing. si seguito riportata: Per_2
La situazione di fatto rappresentata dalla foto su indicata trova riscontro nella cartografia del 1985, effettuata su rilevo del 1984 della Parte_4
, perfettamente sovrapponibile alla situazione sopra rappresentata.
[...]
pag. 5/10 Ancora non si rinviene traccia delle costruzioni nelle ortofoto del 1988, mentre dal 2000 in poi e specie nel 2004, sono presenti i manufatti sulla particella n. 822 e l'edificio che costituisce l'attuale officina è assente, ma si intravedono i segni dello sbancamento, mentre l'edificio nel suo stato attuale risulta completato nel 2006.
La situazione rappresentata dalla relazione del ctu non è in contrasto con quanto emerso dalla prova testimoniale.
Il testimone, CO dichiarava che LA abitava lì e che 7 0 8 Tes_1 Parte_1
anni prima della deposizione aveva ristrutturato l'officina. affermava Testimone_2
che in origine l'autofficina era costruita in blocchi di cemento ed era di dimensioni inferiori a quelle attuali, ma non sapeva riferire in quale anno fosse stata ampliata;
il teste riferiva anche di aver lavorato nei terreni situati dietro la casa, dove c'era una porcilaia e venivano allevati i maiali, dove erano presenti anche alberi da frutto.
Anche , che frequentava i posi dal 1985, non ricordava se l'officina Persona_3
fosse stata modificata, e ricordava di aver lavorato i terreni dietro la casa per conto del
, senza avvicinarsi però all'orto o al pollaio, e confermando che non CP_3
procedeva alla raccolta delle olive delle piante vicino alla proprietà dei Il Parte_1
tese riferiva anche che, fino alla morte della madre del , avvenuta nel 2000 Per_4
circa, costei acquistava i frutti delle piante del . CP_3
affermava di aver costruito un muro di contenimento per proteggere le Tes_3
abitazioni dalle infiltrazioni di acqua circa 40 anni prima. LA affermava che Tes_4
il terreno a monte del muro era coltivato dal , che vendeva le olive ai genitori CP_3
del che il muro era stato realizzato da quest'ultimo e che in origine l'officina Parte_1
del era situata in un piccolo sgabuzzino. Parte_1
affermava di aver provveduto per conto del alla stimatura Controparte_12 CP_3
delle olive per la vendita ogni anno dal 1982 al 1998, che parte dell'uliveto non veniva stimato perché occupato dal dipendente del , ci Parte_1 Testimone_5 CP_3
indicava di non stimare le olive poste dietro la casa del perché quella zona Parte_1
era coltivata da quest'ultimo. Si trattava della zona in cui era situato un pollaio, e vicino alla casa c'era un'officina. Queste affermazioni venivano smentite da , Testimone_5
che affermava di aver lavorato per , ma in altra zona. CP_3
pag. 6/10 Leggendo le testimonianze su indicate, si ricava chiaramente che in origine l'officina del era uno “sgabuzzino” una piccola porzione della casa di abitazione, che Parte_1
come visto fa parte di altra particella e solo in minima parte occupava la particella oggetto di domanda di usucapione.
L'ampliamento dell'officina è intervenuto in epoca successiva, e tanto è affermato da diversi testi, oltre che percepibile attraverso la visione delle ortofoto, dalle quali si ricava che l'edificio esistente nel 1983/1984 era stato demolito nel 2004, e la sua area risulta poi occupata dalla nuova officina, che si estende verso la particella 823. La prova della occupazione e della trasformazione del terreno in epoca antecedente al ventennio dalla introduzione del giudizio di primo grado non è stata fornita dagli appellanti ed è chiaramente in contrasto con la documentazione acquisita in primo grado. La documentazione relativa alla residenza ed alla esistenza dell'officina da un trentennio non possono dimostrare l'effettiva occupazione ed utilizzazione della particella n. 823, essendo compatibili con la situazione di fatto accertabile dalla aerofoto del 1988, ossia il mero sconfinamento di 12 mq circa.
Irrilevante ed inutilizzabile la prima consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio, in quanto il consulente tecnico inizialmente nominato si era limitato a raccogliere le dichiarazioni delle parti e ad effettuare il rilievo della occupazione del terreno al momento dell'accesso, senza effettuare alcuna verifica rispetto alla situazione preesistente.
Anche le dichiarazioni in merito alla coltivazione del terreno e allevamento di animali dietro la casa del non appaiono conducenti. Nelle foto del 1983 è evidente Parte_1
l'assenza di coltivazione e di strutture adibite al ricovero di animali, comparse nelle ortofoto di epoca successiva al 1987. L'esistenza di una coltivazione riservata alla famiglia non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali di Parte_1 Tes_5
, che era il soggetto che avrebbe indicato quale zona fosse di competenza del
[...]
Inoltre, le stesse dichiarazioni evidenziate dagli appellati mostrano come la Parte_1
famiglia del acquistasse le olive dal , con ciò facendo ritenere che Parte_1 CP_3
la zona riservata alla coltivazione della famiglia fosse una piccola fascia Parte_1
posta dietro la casa e non la zona posta al di sotto del muro di contenimento, che non costituisce delimitazione del fondo.
pag. 7/10 Anche ritenendo provata detta attività, questa di per sè non sarebbe sufficiente a dimostrare il possesso uti dominus da parte del e della coniuge. Parte_1
In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto . (Cfr., tra le tante, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv.
663640 - 01).
Anche la posa in opera del muro per conto del per evitare le infiltrazioni di Parte_1
acqua negli anni '70 non costituisce prova della intervenuta usucapione, sia in quanto detto muro non era visibile nel 1983, potendosi quindi dubitare dell'epoca della sua realizzazione, sia in quanto anche questo non costituisce delimitazione e recinzione.
In conclusione, non vi è prova di un possesso uti dominus da parte degli appellanti sul terreno per cui è causa, ad eccezione della piccola porzione di terreno che risulta occupata dall'originario edificio presente già nel 1983, e rappresentato nella foto sopra riportata.
Sicuramente questa porzione di terreno è sempre stata utilizzata come parte integrante della proprietà , pubblicamente e senza alcuna opposizione da parte dei CP_11
proprietari del terreno, per oltre un ventennio antecedente alla proposizione della domanda di restituzione.
pag. 8/10 La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata parzialmente, dovendosi accogliere la domanda riconvenzionale di usucapione per la porzione della particella
823 individuata nella planimetria sopra riportata.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate per un quarto, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e poste a carico degli appellanti in solido per la restante parte. Le spese di ctu, nella misura già liquidata in separato provvedimento, vanno poste a carico per ¾ a carico degli appellanti in solido e per ¼ a carico degli appellati, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, disponendosi il rimborso da parte degli appellati (sempre in proporzione alle rispettive quote di proprietà) di quanto eventualmente corrisposto in eccesso dagli appellanti.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore indeterminabile di complessità media (in difetto di indicazione del valore dell'immobile e in relazione alle indicazioni dell'appellante) dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 10.860,00 per il primo grado (€ 2.127,00 per la fase di studio, €
1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria, € 3.579,00 per la fase decisionale); € 6.079,00 per il presente grado (€ 1.259,00 per la fase di studio, € 833,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 2.144,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 282/2019, così Parte_1 Parte_2
provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara e proprietari per intervenuta Parte_1 Parte_2
usucapione della porzione di mq 12 della particella n. 823 del foglio 11, come individuata nella planimetria di cui alla pagina 14 della relazione di perizia del ctu, nei termini sopra riportati;
pag. 9/10 2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione;
3. Compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna gli appellanti, al pagamento della restante parte delle spese di lite del doppio grado del giudizio, che liquida (già in questa proporzione) in € 12.704,25 per compensi, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di
[...]
, in proprio e quale genitore di Francesco, e , da CP_7 CP_8 CP_1
distrarsi in favore dell'avv. Francesco Scaglione, in € 12.704,25 per compensi, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di
[...]
, , , ed in € 12.704,25 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di Controparte_10
4. Pone definitivamente le spese di ctu, nella misura già liquidata in separato provvedimento, per ¾ a carico degli appellanti in solido e per ¼ a carico degli appellati in proporzione alle rispettive quote di proprietà, disponendo il rimborso da parte degli appellati (in proporzione alle rispettive quote di proprietà) di quanto eventualmente corrisposto in eccesso dagli appellanti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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