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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano --Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 20 febbraio 2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2807/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
, con sede
[...] legale in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 75 (P. IVA , in persona P.IVA_1 del Commissario Straordinario avv. Giuliano Palagi, elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 14 presso lo studio del prof. avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F. C.F._1
- che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in calce al presente atto;
ricorrente in riass.—già appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente a[...]
Giacomo Leopardi n. 9 Afragola (NA), cod. fisc. , rapp.to e C.F._2 difeso, giusta procura in atti congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. AL Napolitano, C.F. , dall'Avv. Antonio Napolitano, C.F._3 C.F. , e dall'Avv. Rita Napolitano, C.F. , C.F._4 C.F._5 dello studio legale AP AL ” – P.IVA Controparte_2
, con sede in Napoli alla Via G. Rossini n. 22, ove tutti elettivamente P.IVA_2 domiciliano. Ogni comunicazione potrà essere inviata al fax 081/6134079 e/o alle PEC;
Email_2 Email_3
Email_4
resistente in riass.-già appellato
OGGETTO: riassunzione a seguito di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, disposto con ordinanza n. 21120/2024 pubblicata il 29.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ex art 414 cpc iscritto al n. r.g. 4157/2012, aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'Istituto a Controparte_1 far data dal giugno 2003 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato e poi attraverso una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, via via prorogati sino al 14 dicembre 2008;
- che lo con delibera del 6 dicembre 2007, aveva statuito di procedere Pt_1 secondo gli accordi sindacali alla stabilizzazione del personale atipico, approvando la pianta del fabbisogno organico triennale, e, di conseguenza, con delibera n. 15 del 9 maggio 2008, aveva determinato di procedere alla selezione del personale avente i requisiti per la stabilizzazione e per stipulare all'esito i contratti di lavoro a tempo determinato triennali, con espressa previsione che, decorsi i tre anni, il personale che aveva utilmente superato la selezione sarebbe stato assunto con contratto a tempo indeterminato;
- che aveva superato la selezione e con delibera n. 37 del 18 luglio 2008 era stata disposta la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, regolarmente stipulato;
- che alla scadenza del contratto a termine, lo non aveva provveduto Pt_1 all'assunzione a tempo indeterminato. Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 11905/2014 del 12.12.2014 , accoglieva la domanda e così provvedeva :”accerta il diritto di Controparte_1 ad essere assunto a tempo indeterminato dall' con correlativo obbligo alla Pt_1 stipula del relativo contratto di individuale di lavoro, con inquadramento del ricorrente nella categoria D1, profilo professionale di funzionario tecnico, a far data dall'1.8.2011; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni maturate Pt_1 dall'1.8.2011, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva;
rigetta le altre domande;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in ragione di due terzi che liquida in complessivi € 1.850,00 oltre IVA e CPA, come per legge restando compensato il residuo terzo. La sentenza di primo grado veniva gravata dall' , ma la Corte di Appello di Pt_1
Napoli con la sentenza n. 2409/2019 respingeva il gravame, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando l' al pagamento Pt_1 delle spese di giudizio. Avverso la predetta sentenza l' proponeva ricorso per cassazione affidandolo Pt_1
a quattro distinti motivi ed in particolare: 1° Motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 417, 418, 519, 529, 558, 560, 562 l. 296/2006 nonché dell'art. 3, comma 94, l. 244/2007 (ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per non avere la Corte tenuto conto dei parametri, dei requisiti, delle condizioni e delle procedure introdotte dalla l. 296/2006 e dalla l. 244/2007 per la stabilizzazione del personale precario all'interno della P.A.
2° Motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 cc. (ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per non avere la Corte rilevato la nullità della clausola contenuta nel bando di selezione che prevedeva l'automaticità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato alla scadenza del triennio.
3° motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1336 cod. civ. (ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere il Collegio fatto un erroneo ricorso all'istituto dell'offerta al pubblico, in relazione al bando di concorso con cui era stata indetta la procedura, nullo nella clausola assunta a fondamento di tale riconoscimento ed in ogni caso privo degli estremi del contratto a tempo indeterminato. 4° motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2907 cod. civ.,99 e 100 c.p.c. (ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere omesso la Corte di dichiarare l'insussistenza in capo al lavoratore di un diritto soggettivo o interesse giuridico pretensivo.
Resisteva con controricorso . Controparte_1
Con la pronuncia in epigrafe indicata n. 21120/2024, la S.C. di Cassazione, sez. Lavoro, rigettava i primi tre motivi di doglianza ed accoglieva solo per quanto di ragione il quarto motivo di censura;
quindi , nei limiti di accoglimento del quarto motivo, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione investita anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso ex art 392 cpc depositato presso questa Corte territoriale in data 28.10.2024 , l' della Provincia ha tempestivamente riassunto la Pt_1 CP_3 causa, ripercorrendo la vicenda in fatto e nelle sue fasi processuali e chiedendo, in applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza sopra richiamata ,in riforma delle precedenti sentenze di merito nella parte in cui
“condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni Pt_1 maturate dall'1.8.2011, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva;
” rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dello al risarcimento dei danni provocati al ricorrente a seguito della omessa Pt_1 assunzione allo scadere del triennio dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato equivalente agli stipendi del Funzionario tecnico, cat. D1, che il ricorrente avrebbe dovuto percepire in caso di corretto comportamento dell'Ente dal 1° agosto 2011 sino alla data di effettiva assunzione, oltre gli accessori come per legge, nonché la domanda volta ad ottenere risarcimento dei danni morali, esistenziali e professionali derivati al ricorrente dall'illegittimo comportamento dell'Ente da valutarsi in via equitativa.
. Con vittoria di spese legali di tutti i precedenti gradi di giudizio e del giudizio di riassunzione
Instaurato il contraddittorio si è costituito che , sulla base Controparte_1 di plurime argomentazioni, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dall' con vittoria delle spese, con Parte_1 attribuzione, In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso in riassunzione, compensare integralmente le spese anche quelle eventuali relative al giudizio di Cassazione in considerazione anche del parziale accoglimento di un solo motivo su quattro da parte della Suprema Corte. Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
E' opportuno premettere che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa è rinviata è vincolato non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, di mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa.
Va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti in causa conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo che si può definire tendenzialmente “chiuso”, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso “materiale” già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove censure, domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr Cass. 2007 n. 4982, 2007/4096 e 2002/10046).
Com'è stato di recente ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte con sent. del 18 ottobre 2021, n. 28646 , il giudizio di rinvio è, appunto, “un giudizio chiuso”in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale" (così ancora l'ordinanza n. 28646 del 2021).
Fatta questa doverosa premessa, si osserva che, nella specie, nella parte motiva della pronuncia rescindente n. 21120/2024 cit., viene così statuito :…..L'infondatezza dei primi tre motivi di ricorso conduce alla infondatezza – parziale – del quarto motivo, nella parte in cui tende a censurare la decisione della Corte territoriale per non aver escluso la configurabilità di una posizione di diritto soggettivo in capo all'odierno controricorrente. Infatti, come sopra considerato, il completamento dell'iter della procedura di stabilizzazione, con il superamento della selezione ed il completamento del triennio a tempo determinato, hanno determinato l'insorgenza del diritto all'assunzione in capo al lavoratore. Risulta, invece, fondato il rilievo inteso a censurare il riconoscimento del diritto alle retribuzioni (e la conseguente condanna alle relative corresponsioni) dal 2011, considerato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, da cui non ci sono motivi per discostarsi, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né, a tal fine, assume rilevanza l'eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale;
il lavoratore può, invece, agire o a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva (quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative), oppure ex art. 2126 c.c., in presenza delle relative condizioni (così Cass. Sez. L, 05/06/2017, n. 13940).
Va, dunque, cassata la sentenza nella parte in cui ha condannato l'ente al pagamento delle retribuzioni maturate (così inequivocabilmente qualificato il titolo della corresponsione, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato), con rinvio per nuovo esame sul punto, avuto riguardo alla domanda concretamente proposta. 7. – In definitiva, va accolto unicamente il quarto motivo, nei limiti di cui sopra, e la sentenza impugnata va cassata nei limiti di accoglimento del quarto motivo, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio.”
Ciò posto, alla luce delle vincolanti indicazioni contenute nella pronuncia rescindente, viene demandato a questa Corte territoriale il compito di riesaminare il capo di sentenza con il quale l'ente è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente delle “retribuzioni” maturate dall'1.8.2011 , avuto riguardo alla domanda concretamente proposta .
Ebbene alla stregua della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado , per quel che in questa sede interesse ,si evince che parte ricorrente si limitava a rassegnare le seguenti conclusioni :
…3) condannare l' al risarcimento dei danni Controparte_4 provocati al ricorrente a seguito dell'omessa assunzione allo scadere del triennio dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato, equivalente agli stipendi del Funzionario tecnico categoria D1, che il ricorrente avrebbe dovuto percepire in caso di corretto inquadramento dell'ente dal 1° agosto 2011 e sino alla data di effettiva assunzione oltre gli accessori come per legge…..
…5) condannare altresì l' al risarcimento dei danni morali, esistenziali e Pt_1 professionali derivati al ricorrente dell'illegittimo comportamento dell'ente da determinarsi in via equitativa.
Se appare evidente la natura risarcitoria della domanda proposta, altrettanto evidente è che tale richiesta non è stata supportata da alcuna specifica allegazione : non è stato allegato e rivendicato alcun danno di natura extracontrattuale ossia i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva (quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative), né, tantomeno, l'esecuzione di prestazione di fatto che avrebbe potuto giustificare una pretesa risarcitoria ex art. 2126 cod. civ.. A ben vedere tutta la narrativa del ricorso e l'esposizione della causa petendi non contiene il benchè minimo riferimento ad asseriti danni o al risarcimento degli stessi , espressione che compare solo nelle conclusioni sopra trascritte . La domanda , dunque, relativa al risarcimento del danno extracontrattuale è stata solo nominalmente articolata ma, nei fatti, risulta del tutto priva dei suoi elementi costitutivi oltreché di valida allegazione e prova. E' evidente allora che le carenze dell'atto introduttivo, certamente non sanabili in sede di rinvio, determinano una infondatezza di fatto e in diritto di qualsivoglia diversa pretesa risarcitoria articolata, in linea con il principio affermato dal giudice di legittimità. Per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, è essenziale provare ogni elemento della responsabilità: la condotta lesiva, il danno effettivo, il nesso causale tra condotta e danno, e infine l'elemento soggettivo della colpa o del dolo. L'orientamento assolutamente prevalente della Corte di Cassazione richiede una prova rigorosa che non permetta di considerare il danno come "in re ipsa" (ossia come presunto), rendendo indispensabile un'adeguata allegazione e prova del pregiudizio subito: nel caso di specie, detta allegazione, è stata del tutto omessa determinando una carenza decisiva ed insanabile della domanda. Alla luce di tali argomentazioni va, dunque, rigettata la domanda attorea nella parte in cui si chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, di una somma pari a tutte le retribuzioni che gli sarebbero spettate dall'1.8.2011 fino a quella della effettiva immissione in servizio ed alla ricostruzione del trattamento previdenziale per il medesimo periodo e con riferimento agli stessi emolumenti, con conseguente riforma sul punto della sentenza gravata, che nel resto va confermata. Per completezza motivazionale va evidenziato che la richiesta di condanna al risarcimento dei danni morali , professionali ed esistenziali derivati dall'asserito comportamento illegittimo dell'Ente appellato ,è stata già rigettata dal Tribunale di Napoli con la sentenza qui gravata n. 11905/2014 e tale statuizione non è stata attinta da alcun appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato. Atteso l'esito del giudizio , ritiene la Corte equo compensare integralmente tutte le spese delle pregresse fasi di merito , del presente giudizio di rinvio nonché quelle relative al giudizio di Cassazione visto anche il parziale accoglimento di un solo motivo su quattro da parte della S. C.
P.Q.M.
La Corte- decidendo quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 21120/2024 pubblicata il 29.7.2024 sull'appello proposto da
, in persona del l.r.p.t. avverso la sentenza n. 11905/2014 resa dal CP_4
Tribunale di Napoli – in funzione di Giudice del Lavoro- così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e , per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza , rigetta la domanda formulata in prime cure da diretta ad ottenere condanna dell'Ente al pagamento in suo Controparte_1 favore, a titolo risarcitorio, di una somma pari a tutte le retribuzioni che gli sarebbero spettate dall'1.8.2011 fino a quella della effettiva immissione in servizio ed alla ricostruzione del trattamento previdenziale per il medesimo periodo;
-nel resto conferma la sentenza impugnata;
-compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio , ivi comprese quelle di legittimità.
Così deciso in Napoli il 20.2. 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano --Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 20 febbraio 2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2807/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
, con sede
[...] legale in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 75 (P. IVA , in persona P.IVA_1 del Commissario Straordinario avv. Giuliano Palagi, elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 14 presso lo studio del prof. avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F. C.F._1
- che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in calce al presente atto;
ricorrente in riass.—già appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente a[...]
Giacomo Leopardi n. 9 Afragola (NA), cod. fisc. , rapp.to e C.F._2 difeso, giusta procura in atti congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. AL Napolitano, C.F. , dall'Avv. Antonio Napolitano, C.F._3 C.F. , e dall'Avv. Rita Napolitano, C.F. , C.F._4 C.F._5 dello studio legale AP AL ” – P.IVA Controparte_2
, con sede in Napoli alla Via G. Rossini n. 22, ove tutti elettivamente P.IVA_2 domiciliano. Ogni comunicazione potrà essere inviata al fax 081/6134079 e/o alle PEC;
Email_2 Email_3
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resistente in riass.-già appellato
OGGETTO: riassunzione a seguito di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, disposto con ordinanza n. 21120/2024 pubblicata il 29.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ex art 414 cpc iscritto al n. r.g. 4157/2012, aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'Istituto a Controparte_1 far data dal giugno 2003 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato e poi attraverso una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, via via prorogati sino al 14 dicembre 2008;
- che lo con delibera del 6 dicembre 2007, aveva statuito di procedere Pt_1 secondo gli accordi sindacali alla stabilizzazione del personale atipico, approvando la pianta del fabbisogno organico triennale, e, di conseguenza, con delibera n. 15 del 9 maggio 2008, aveva determinato di procedere alla selezione del personale avente i requisiti per la stabilizzazione e per stipulare all'esito i contratti di lavoro a tempo determinato triennali, con espressa previsione che, decorsi i tre anni, il personale che aveva utilmente superato la selezione sarebbe stato assunto con contratto a tempo indeterminato;
- che aveva superato la selezione e con delibera n. 37 del 18 luglio 2008 era stata disposta la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, regolarmente stipulato;
- che alla scadenza del contratto a termine, lo non aveva provveduto Pt_1 all'assunzione a tempo indeterminato. Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 11905/2014 del 12.12.2014 , accoglieva la domanda e così provvedeva :”accerta il diritto di Controparte_1 ad essere assunto a tempo indeterminato dall' con correlativo obbligo alla Pt_1 stipula del relativo contratto di individuale di lavoro, con inquadramento del ricorrente nella categoria D1, profilo professionale di funzionario tecnico, a far data dall'1.8.2011; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni maturate Pt_1 dall'1.8.2011, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva;
rigetta le altre domande;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in ragione di due terzi che liquida in complessivi € 1.850,00 oltre IVA e CPA, come per legge restando compensato il residuo terzo. La sentenza di primo grado veniva gravata dall' , ma la Corte di Appello di Pt_1
Napoli con la sentenza n. 2409/2019 respingeva il gravame, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando l' al pagamento Pt_1 delle spese di giudizio. Avverso la predetta sentenza l' proponeva ricorso per cassazione affidandolo Pt_1
a quattro distinti motivi ed in particolare: 1° Motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 417, 418, 519, 529, 558, 560, 562 l. 296/2006 nonché dell'art. 3, comma 94, l. 244/2007 (ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per non avere la Corte tenuto conto dei parametri, dei requisiti, delle condizioni e delle procedure introdotte dalla l. 296/2006 e dalla l. 244/2007 per la stabilizzazione del personale precario all'interno della P.A.
2° Motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 cc. (ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per non avere la Corte rilevato la nullità della clausola contenuta nel bando di selezione che prevedeva l'automaticità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato alla scadenza del triennio.
3° motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1336 cod. civ. (ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere il Collegio fatto un erroneo ricorso all'istituto dell'offerta al pubblico, in relazione al bando di concorso con cui era stata indetta la procedura, nullo nella clausola assunta a fondamento di tale riconoscimento ed in ogni caso privo degli estremi del contratto a tempo indeterminato. 4° motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2907 cod. civ.,99 e 100 c.p.c. (ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere omesso la Corte di dichiarare l'insussistenza in capo al lavoratore di un diritto soggettivo o interesse giuridico pretensivo.
Resisteva con controricorso . Controparte_1
Con la pronuncia in epigrafe indicata n. 21120/2024, la S.C. di Cassazione, sez. Lavoro, rigettava i primi tre motivi di doglianza ed accoglieva solo per quanto di ragione il quarto motivo di censura;
quindi , nei limiti di accoglimento del quarto motivo, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione investita anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso ex art 392 cpc depositato presso questa Corte territoriale in data 28.10.2024 , l' della Provincia ha tempestivamente riassunto la Pt_1 CP_3 causa, ripercorrendo la vicenda in fatto e nelle sue fasi processuali e chiedendo, in applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza sopra richiamata ,in riforma delle precedenti sentenze di merito nella parte in cui
“condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni Pt_1 maturate dall'1.8.2011, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva;
” rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dello al risarcimento dei danni provocati al ricorrente a seguito della omessa Pt_1 assunzione allo scadere del triennio dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato equivalente agli stipendi del Funzionario tecnico, cat. D1, che il ricorrente avrebbe dovuto percepire in caso di corretto comportamento dell'Ente dal 1° agosto 2011 sino alla data di effettiva assunzione, oltre gli accessori come per legge, nonché la domanda volta ad ottenere risarcimento dei danni morali, esistenziali e professionali derivati al ricorrente dall'illegittimo comportamento dell'Ente da valutarsi in via equitativa.
. Con vittoria di spese legali di tutti i precedenti gradi di giudizio e del giudizio di riassunzione
Instaurato il contraddittorio si è costituito che , sulla base Controparte_1 di plurime argomentazioni, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dall' con vittoria delle spese, con Parte_1 attribuzione, In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso in riassunzione, compensare integralmente le spese anche quelle eventuali relative al giudizio di Cassazione in considerazione anche del parziale accoglimento di un solo motivo su quattro da parte della Suprema Corte. Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
E' opportuno premettere che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa è rinviata è vincolato non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, di mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa.
Va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti in causa conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo che si può definire tendenzialmente “chiuso”, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso “materiale” già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove censure, domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr Cass. 2007 n. 4982, 2007/4096 e 2002/10046).
Com'è stato di recente ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte con sent. del 18 ottobre 2021, n. 28646 , il giudizio di rinvio è, appunto, “un giudizio chiuso”in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale" (così ancora l'ordinanza n. 28646 del 2021).
Fatta questa doverosa premessa, si osserva che, nella specie, nella parte motiva della pronuncia rescindente n. 21120/2024 cit., viene così statuito :…..L'infondatezza dei primi tre motivi di ricorso conduce alla infondatezza – parziale – del quarto motivo, nella parte in cui tende a censurare la decisione della Corte territoriale per non aver escluso la configurabilità di una posizione di diritto soggettivo in capo all'odierno controricorrente. Infatti, come sopra considerato, il completamento dell'iter della procedura di stabilizzazione, con il superamento della selezione ed il completamento del triennio a tempo determinato, hanno determinato l'insorgenza del diritto all'assunzione in capo al lavoratore. Risulta, invece, fondato il rilievo inteso a censurare il riconoscimento del diritto alle retribuzioni (e la conseguente condanna alle relative corresponsioni) dal 2011, considerato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, da cui non ci sono motivi per discostarsi, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né, a tal fine, assume rilevanza l'eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale;
il lavoratore può, invece, agire o a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva (quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative), oppure ex art. 2126 c.c., in presenza delle relative condizioni (così Cass. Sez. L, 05/06/2017, n. 13940).
Va, dunque, cassata la sentenza nella parte in cui ha condannato l'ente al pagamento delle retribuzioni maturate (così inequivocabilmente qualificato il titolo della corresponsione, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato), con rinvio per nuovo esame sul punto, avuto riguardo alla domanda concretamente proposta. 7. – In definitiva, va accolto unicamente il quarto motivo, nei limiti di cui sopra, e la sentenza impugnata va cassata nei limiti di accoglimento del quarto motivo, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio.”
Ciò posto, alla luce delle vincolanti indicazioni contenute nella pronuncia rescindente, viene demandato a questa Corte territoriale il compito di riesaminare il capo di sentenza con il quale l'ente è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente delle “retribuzioni” maturate dall'1.8.2011 , avuto riguardo alla domanda concretamente proposta .
Ebbene alla stregua della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado , per quel che in questa sede interesse ,si evince che parte ricorrente si limitava a rassegnare le seguenti conclusioni :
…3) condannare l' al risarcimento dei danni Controparte_4 provocati al ricorrente a seguito dell'omessa assunzione allo scadere del triennio dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato, equivalente agli stipendi del Funzionario tecnico categoria D1, che il ricorrente avrebbe dovuto percepire in caso di corretto inquadramento dell'ente dal 1° agosto 2011 e sino alla data di effettiva assunzione oltre gli accessori come per legge…..
…5) condannare altresì l' al risarcimento dei danni morali, esistenziali e Pt_1 professionali derivati al ricorrente dell'illegittimo comportamento dell'ente da determinarsi in via equitativa.
Se appare evidente la natura risarcitoria della domanda proposta, altrettanto evidente è che tale richiesta non è stata supportata da alcuna specifica allegazione : non è stato allegato e rivendicato alcun danno di natura extracontrattuale ossia i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva (quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative), né, tantomeno, l'esecuzione di prestazione di fatto che avrebbe potuto giustificare una pretesa risarcitoria ex art. 2126 cod. civ.. A ben vedere tutta la narrativa del ricorso e l'esposizione della causa petendi non contiene il benchè minimo riferimento ad asseriti danni o al risarcimento degli stessi , espressione che compare solo nelle conclusioni sopra trascritte . La domanda , dunque, relativa al risarcimento del danno extracontrattuale è stata solo nominalmente articolata ma, nei fatti, risulta del tutto priva dei suoi elementi costitutivi oltreché di valida allegazione e prova. E' evidente allora che le carenze dell'atto introduttivo, certamente non sanabili in sede di rinvio, determinano una infondatezza di fatto e in diritto di qualsivoglia diversa pretesa risarcitoria articolata, in linea con il principio affermato dal giudice di legittimità. Per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, è essenziale provare ogni elemento della responsabilità: la condotta lesiva, il danno effettivo, il nesso causale tra condotta e danno, e infine l'elemento soggettivo della colpa o del dolo. L'orientamento assolutamente prevalente della Corte di Cassazione richiede una prova rigorosa che non permetta di considerare il danno come "in re ipsa" (ossia come presunto), rendendo indispensabile un'adeguata allegazione e prova del pregiudizio subito: nel caso di specie, detta allegazione, è stata del tutto omessa determinando una carenza decisiva ed insanabile della domanda. Alla luce di tali argomentazioni va, dunque, rigettata la domanda attorea nella parte in cui si chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, di una somma pari a tutte le retribuzioni che gli sarebbero spettate dall'1.8.2011 fino a quella della effettiva immissione in servizio ed alla ricostruzione del trattamento previdenziale per il medesimo periodo e con riferimento agli stessi emolumenti, con conseguente riforma sul punto della sentenza gravata, che nel resto va confermata. Per completezza motivazionale va evidenziato che la richiesta di condanna al risarcimento dei danni morali , professionali ed esistenziali derivati dall'asserito comportamento illegittimo dell'Ente appellato ,è stata già rigettata dal Tribunale di Napoli con la sentenza qui gravata n. 11905/2014 e tale statuizione non è stata attinta da alcun appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato. Atteso l'esito del giudizio , ritiene la Corte equo compensare integralmente tutte le spese delle pregresse fasi di merito , del presente giudizio di rinvio nonché quelle relative al giudizio di Cassazione visto anche il parziale accoglimento di un solo motivo su quattro da parte della S. C.
P.Q.M.
La Corte- decidendo quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 21120/2024 pubblicata il 29.7.2024 sull'appello proposto da
, in persona del l.r.p.t. avverso la sentenza n. 11905/2014 resa dal CP_4
Tribunale di Napoli – in funzione di Giudice del Lavoro- così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e , per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza , rigetta la domanda formulata in prime cure da diretta ad ottenere condanna dell'Ente al pagamento in suo Controparte_1 favore, a titolo risarcitorio, di una somma pari a tutte le retribuzioni che gli sarebbero spettate dall'1.8.2011 fino a quella della effettiva immissione in servizio ed alla ricostruzione del trattamento previdenziale per il medesimo periodo;
-nel resto conferma la sentenza impugnata;
-compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio , ivi comprese quelle di legittimità.
Così deciso in Napoli il 20.2. 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.