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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/08/2025, n. 6572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6572 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 46867/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46867/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 FRUSTAGLI MARIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SCARSI SIMONA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. ), residente in [...], P_ C.F._2 20008 – Bareggio (MI), PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e contro
(C.F./P.I ), rappresentato e difeso dall'avv. CASAGRANDA ITALO ed CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato giusta procura in atti, INTERVENUTO
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo esperimento degli incombenti di legge, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa: In
pagina 1 di 23 via principale: - accertare e dichiarare che il sinistro del 06.05.2021, meglio descritto in atti, si è verificato per fatto e colpa esclusiva, della conducente del veicolo targato CD776KS di proprietà del Sig. e, per l'effetto; - condannare il Sig. e P_ Controparte_4 Controparte_1
, in qualità di Compagnia Assicurativa del responsabile civile, in solido tra loro, al risarcimento
[...] in favore del Sig. di: i) tutti i danni patrimoniali dallo stesso patiti per le ragioni di Parte_1 cui in narrativa quantificati nella somma di € 2.772,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, come accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo;
ii) tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dall'attore per le ragioni di cui in narrativa, quantificati complessivamente nella somma di € 55.859,56, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, come accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse accertata l'esclusiva responsabilità della conducente del veicolo targato CD776KS di proprietà del Sig. per la causazione del sinistro descritto in premessa per i fatti di cui in narrativa: - P_ accertare e dichiarare la quota di corresponsabilità prevalente della conducente del veicolo targato CD776KS di proprietà del Sig. per la causazione del sinistro oggetto di causa per la quota che P_ verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare il Sig. e P_ [...]
in qualità di Compagnia Assicurativa del responsabile civile, in solido tra loro, a Controparte_1 risarcire al Sig. per la quota di propria responsabilità: i) tutti i danni patrimoniali Parte_1 dallo stesso patiti per le ragioni di cui in narrativa quantificati nella somma di € 2.772,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, come accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo;
ii) tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dall'attore per le ragioni di cui in narrativa, quantificati complessivamente nella somma di € 55.859,56, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, come accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo. In ogni caso: condannare il Sig. e P_ [...]
, in qualità di Compagnia Assicurativa del responsabile civile, in solido tra loro, al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva di legge, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. In via istruttoria: Si chiede che venga ammessa la prova testimoniale con i testi in prosieguo indicati sui seguenti capitoli di prova: i. Sulla dinamica del sinistro 1. Vero che in data 06.05.2021 alle ore 8:52 l'Agente e Testimone_1 l'Assistente Scelto della Polizia Locale di Bareggio venivano inviati dal Comando Testimone_2 in Via Roma all'intersezione con Via Novara per uno incidente stradale che coinvolgeva l'autovettura SU Jimny targata CD799KS e il motociclo DA CB 0R targato EC04498? 2. Vero che in tale occasione la Polizia Locale accertava che l'autovettura di cui al capitolo che precede era sta già rimossa mentre il motociclo si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, come da verbale dell'incidente già prodotto sub doc. 1 che si rammostra al teste? 3. Vero che il rilievo fotografico che si produce sub doc. 11 (e che si rammostra al teste) è stato scattato dalla Polizia Locale in data 06.05.2021 a seguito del sinistro per cui è causa ed è allegato al relativo verbale? 4. Vero che il rilievo fotografico che si produce sub doc. 11 (e che si rammostra al teste) è estratto dal fascicolo fotografico protocollo n. 24/2021/I? 5. Vero che nel momento in cui è stata scattata la fotografia prodotta sub doc. 11 (e che si rammostra al teste) l'autovettura SU Jimny targata CD799KS risultava danneggiata nella parte frontale destra del paraurti, al di sotto del faro?
pagina 2 di 23 Sui capitoli di prova che precedono si indica come testimone: - Il Sig. c/o Comando Testimone_2 di Polizia Locale di Bareggio”
Per il convenuto Controparte_1
“Nel merito In via principale, accertato il concorso di colpa dell'attore nella verificazione del sinistro per cui è causa nella misura prevalente del 70%, dichiarare satisfattiva la somma erogata da a favore dell'attore pari 18.198,50=, con reiezione di ogni maggiore pretesa, Controparte_5 anche con riguardo alla domanda formulata da . Con rifusione delle spese di lite, CNPA, IVA ed CP_3 art. 13 T.P. incluse. In via meramente subordinata: liquidare i danni delle controparti, nei limiti del giusto, del provato e del legittimamente richiesto, detratto, in ogni caso, la somma di euro 18.198,50 già versate a favore del signor dalla convenuta, respingendo ogni diversa e maggiore Parte_1 pretesa attrice;
Spese, quanto meno, compensate” per : CP_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità della signora P_ (conducente) in ordine all'infortunio sul lavoro (in itinere) per cui è causa e dato atto dell'avvenuta corresponsione da parte dell' delle prestazioni previdenziali, di cui alla documentazione CP_3 depositata in causa, condannare il signor (proprietario), unitamente a P_ [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore dell'Istituto Controparte_1 Assicuratore Pubblico dell'importo di € 23.569,70 ovvero della diversa somma risultante all'esito del presente giudizio, applicando i criteri civilistici di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e in qualità rispettivamente di P_ Controparte_1 proprietario e impresa assicuratrice per la r.c.a. del veicolo SU MM, targato CD776KS, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 6.5.2021 a Bareggio (MI).
A fondamento della domanda l'attore ha allegato:
pagina 3 di 23 - che in data 6.5.2021 alle ore 08:40 circa stava percorrendo via Roma, in direzione SPexSS11, per recarsi sul luogo di lavoro a bordo del proprio motociclo DA CB 0R, targato EC04498;
- che, giunto in prossimità dell'incrocio semaforico con via Novara, avanzava sulla parte destra della carreggiata per svoltare a destra alla predetta intersezione;
- che, avendo visto un pullman fermo sulla parte sinistra della corsia di marcia, procedeva sulla propria corsa, superando l'autobus da destra, ma si scontrava con la vettura SU MM sopra identificata, che, proveniente dall'opposto senso di marcia, eseguiva una “repentina ed irregolare manovra di svolta verso sinistra, al verosimile fine di accedere ai parcheggi ubicati in prossimità del semaforo ed in corrispondenza del lato civici dispari della medesima Via Roma, senza riconoscere la precedenza al
Sig. , che pur frenando prontamente non poteva evitare l'impatto”; Parte_1
- che la conducente dell'autoveicolo effettuava la predetta manovra imprudentemente, poiché in assenza di adeguata visibilità dovuta alla presenza dell'autobus e senza riconoscere la dovuta precedenza all'attore;
- che, a seguito dell'urto, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Magenta, ove gli veniva inizialmente diagnosticata una “distorsione ginocchio sinistro, contusione caviglia sinistra”
(doc. 2 attore);
- che a seguito di ulteriori e successivi accertamenti effettuati nei mesi successivi, emergeva una
“importante distorsione del ginocchio sinistro, con frattura pluriframmentaria anteriore del piatto tibiale mediale, frattura intraspongiosa del condilo femorale mediale, lesione parziale del LCA e LCM, contusione caviglia e piede sinistro, con distrazione del legamento peroneocalcaneare, frattura intraspongiosa del III, IV e V metatarso, frattura composta del sesamoide, distorsione della colonna cervicale”;
- che , trattandosi di sinistro in itinere, liquidava all'odierno attore la somma di euro 11.291,09 a CP_3 titolo di danno biologico;
- che, a seguito della stabilizzazione dei postumi avvenuta in data 29.11.2022, è stato sottoposto a visita medico-legale da parte di un professionista incaricato dalla compagnia assicurativa, che ha stimato un'invalidità permanente pari al 13% e un'invalidità temporanea di 30 giorni al 75%, 60 giorni al 50%
e 60 giorni al 25%, nonché spese mediche nella misura di euro 613,65;
pagina 4 di 23 - che, alla luce di detta stima, ha versato ante causam all'attore le somme Controparte_1 di euro 5.300,00 a titolo di risarcimento danni da invalidità temporanea e di euro 12.898,5 a titolo di risarcimento danni da invalidità permanente, che il danneggiato ha trattenuto a titolo di acconto su quanto dovuto e fronte di una perizia di parte;
- che in data 29.3.2022 il consulente nominato da parte attrice, dott. ha riscontrato Persona_1 postumi permanenti nella misura del 16-17% ed un periodo di inabilità temporanea al 75% di 70 giorni, al 50% di 60 giorni e al 25% di 60 giorni;
- che le predette lesioni hanno causato al danneggiato una sofferenza soggettiva di particolare rilevanza, tanto che i postumi permanenti impediscono all'attore di praticare le attività ludico sportive alle quali abitualmente si dedicava (quali motocross, calcio a livello amatoriale e allenamenti di vario tipo), nonché l'utilizzo del ciclomotore, sì da giustificare una personalizzazione del danno alla persona;
- che, non essendo stato possibile addivenire ad un componimento bonario della presente controversia,
l'attore è stato costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con atto di intervento volontario depositato l'8.2.2023, si è costituito in giudizio l'
[...]
e ha chiesto in via surrogatoria, ai sensi dell'art. Controparte_7
1916 c.c. e dell'art. 142 cod. ass. priv., la condanna delle parti convenute al rimborso delle somme erogate dall'Istituto a titolo di prestazioni relative al sinistro e, in particolare:
- della somma di euro 10.555,17 corrisposta a titolo di indennità temporanea;
- della somma di euro 11.046,73 corrisposta a titolo di danno biologico.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e ha Controparte_1 chiesto il rigetto delle domande attoree, ritenendo satisfattive le somme corrisposte ante causam sulla base di un concorso prevalente della parte attrice nella causazione del sinistro. In particolare, la compagnia assicurativa ha eccepito che ha eseguito una manovra di sorpasso a Parte_1 destra dell'autobus, che si era fermato proprio per permettere all'autovettura assicurata di transitare, violando così l'art. 148 c.d.s. e che, in ogni caso, la manovra compiuta dalla conducente dell'autovettura era consentita dalla segnaletica orizzontale. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di accertare il Controparte_1 concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e di detrarre, dall'importo che sarà
pagina 5 di 23 riconosciuto a titolo di risarcimento all'attore, non solo la somma già versata ante causam da
[...]
ma anche quella corrisposta dall' (cfr. comparsa di costituzione). Controparte_1 CP_3
Nessuno si è costituito in giudizio per e all'udienza ex art. 183 c.p.c. il Giudice, rilevata P_ la regolarità della notifica nei suoi confronti, ne ha dichiarato la contumacia e ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'escussione di due testimoni, nonché mediante ctu medico legale sulla persona dell'attore con incarico conferito al Dott. Persona_2
Il Giudice ha fissato l'udienza del 4.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 6.6.2025 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, abbreviando il primo termine ex art. 190 comma 2 c.p.c. sino al 7.7.2025.
*
La domanda attorea è infondata e dev'essere respinta per le ragioni di seguito indicate, mentre quella dell' è fondata esclusivamente nei limiti di seguito indicati. CP_3
Va premesso che l'attore ha agito in giudizio nei confronti di e di Controparte_1 P_
promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei confronti dell'assicurazione del
[...] veicolo antagonista e facendo valere una responsabilità ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario dell'automobile sopra identificato.
In particolare, l'attore nell'atto introduttivo ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo, targato CD776KS, di proprietà di nella determinazione del P_ sinistro per cui è causa e di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti.
In via subordinata, egli ha chiesto di accertare la quota di corresponsabilità prevalente della conducente del veicolo di proprietà di per la causazione del sinistro e di condannare i convenuti, in P_ solido tra loro, al risarcimento dei danni limitatamente alla loro relativa accertata quota di responsabilità.
Tanto premesso si osserva che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art.
pagina 6 di 23 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Ciò precisato, nel caso di specie, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base della relazione di sinistro stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Bareggio intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. doc. 1 attrice).
Dal verbale di sinistro stradale risulta che gli agenti della Polizia Municipale intervenuti in loco hanno constatato:
- che il giorno 6.5.2021, in via Roma a Bareggio, in prossimità del parcheggio civ. 120, il motociclo
DA CB 0R e la vettura SU MM sono entrati in collisione;
- che il motociclo si trovava nella posizione di quiete assunta dopo l'urto, mentre il veicolo SU
MM è stato spostato;
- che non è stato possibile determinare con esattezza il punto d'impatto;
- che la conducente dell'autovettura ha dichiarato ai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro che, provenendo da via Magenta, svoltava all'intersezione in via Roma, per poter accedere ai parcheggi posti dietro l'edicola di via Novara e raggiungibili, appunto, dal lato dei civici dispari di via Roma;
- che ha, infatti, riferito: “a quel punto mi fermavo, perché c'era la coda in via Roma dei P_ veicoli fermi al semaforo e poi, vedendo che il conducente dell'autobus che era in colonna al semaforo mi faceva cenno di passare per andare a parcheggiare, e che mi lasciava lo spazio, decidevo di iniziare la manovra di immissione nel parcheggio. A manovra iniziata, quasi all'ingresso del parcheggio, sentivo un urto nella fiancata destra del mio veicolo per cui mi fermavo immediatamente per capire cosa fosse successo. Solo a quel punto vedevo che vi era a terra una persona con la gamba sinistra sotto la moto che conduceva”;
pagina 7 di 23 - che l'odierno attore è stato trasportato all'Ospedale di Magenta e il giorno dopo il sinistro ha riferito agli agenti verbalizzanti “… ho visto un pullman di linea con dei veicoli fermi al semaforo posto in luogo perché proiettava luce rossa nella loro direzione di marcia. A questo punto essendo i veicoli fermi costeggiavo con il motociclo da me condotto il pullman sulla destra. Il pullman è rimasto fermo per dare la precedenza a un veicolo che stava effettuando la manovra di inversione di marcia per entrare nel parcheggio prospiciente. A causa della manovra del veicolo, che non mi sarei mai aspettare, anche perché a mio parere irregolare, sono entrato in collisione con lo stesso” (cfr. verbale di sinistro stradale).
Con ordinanza del 18.3.2024 è stata ammessa l'escussione del terzo trasportato, Controparte_8 che non risulta aver subito danni all'esito dell'incidente (cfr. doc. n. 1 rapporto di sinistro allegato alla citazione), per chiarire la dinamica del sinistro. All'udienza del 20.5.2024, tuttavia, la teste non veniva sentita in quanto nelle more ella è deceduta. Si richiamano, pertanto, le dichiarazioni rese per iscritto e sottoscritte dalla trasportata ante causam, con le quali sostanzialmente ella ha confermato la dinamica già riferita da entrambi i conducenti: “… ci siamo fermate per girare nel parcheggio dell'edicola di fronte alla Coop. Le macchine erano ferme in coda al semaforo. Il pullman fermo in prossimità dell'ingresso al parcheggio ci ha fatto segno di passare e mia figlia ha svoltato accingendosi a entrare nel parcheggio. In prossimità dell'ingresso ho sentito un tonfo nella parte destra dell'autovettura. Mia figlia si è fermata ed è scesa dalla macchina per vedere cosa fosse successo, a quel punto mi ha detto che una moto ci era venuta contro.”
Pertanto, la dinamica dell'evento è in larga parte da intendersi quale pacifica, in quanto i fatti principali allegati dalle parti sono sostanzialmente coincidenti. La ricostruzione dell'evento diverge unicamente con riferimento al punto di impatto: da un lato, la convenuta ha sostenuto che l'impatto è intervenuto nella sezione centrale della fiancata destra dell'autovettura (doc. 4 convenuta); dall'altro, l'attore, allegando una fotografia dell'asserito danno subito dall'autovettura (doc. 11 attore), in sede di prima memoria ex art, 183, co. 6, c.p.c. ha affermato: “il primo impatto tra i due veicoli è avvenuto tra la moto e la parte anteriore destra dell'auto (in prossimità della ruota destra), causando la rotazione di
90 gradi del motociclo (che si trovava così ad essere di fatto parallelo all'automobile) e ponendo il Sig.
tra il proprio mezzo e l'autovettura. Pochi istanti dopo l'impatto, la conducente riteneva di Parte_1
pagina 8 di 23 spostare l'auto verso sinistra, causando così la caduta a terra del motociclista, la cui gamba finiva infine piegata sotto la moto”.
Dalle fotografie prodotte e dalle dichiarazioni rese può comunque escludersi che l'impatto sia avvenuto a manovra quasi ultimata. Ebbene, sulla base delle emergenze processuali e delle dichiarazioni concordi rese dalle parti e dal terzo trasportato, si reputa che la dinamica del sinistro vada ricostruita come segue: , a bordo del motociclo DA, stava percorrendo la via Roma nel Parte_1
Comune di Bareggio, in direzione via Monte Rosa, nei pressi dell'intersezione con via Novara. Allo scattare del verde, mentre le altre vetture incolonnate riprendevano la marcia, il conducente di un pullman sito in una posizione avanzata rispetto a quella dell'odierno attore restava fermo per permettere all'autovettura guidata da - che percorreva la medesima via Roma nell'opposto P_ senso di marcia, dal lato dei numeri civici pari - di attraversare la corsia (così come consentito dalla segnaletica orizzontale) ed accedere all'area di parcheggio, il cui ingresso è posto dal lato dei civici dispari (cfr. doc. n. 2 prodotto dall'assicurazione . L'autobus di linea, come evidenziato dai CP_1 conducenti, per la propria mole impediva a entrambi i guidatori di avere una visuale libera della carreggiata.
Impegnata la corsia per la svolta e superato l'autobus, l'autovettura impattava sul lato destro con il motociclo di , il quale, pur avendo notato l'autobus fermo e avendo deciso di proseguire Parte_1 comunque la marcia sorpassandolo sul lato destro, non riusciva ad arrestarsi in tempo per evitare l'impatto.
Orbene, alla luce del compendio probatorio in atti si reputa sussistente una responsabilità dell'odierno attore nella causazione del sinistro, in quanto egli non ha tenuto una condotta prudente e conforme alle norme del codice della strada. si stava, infatti, approssimando ad un'intersezione Parte_1 stradale in un tratto di strada che, seppur rettilineo, presentava una visibilità limitata a causa delle autovetture ferme ed incolonnate sul lato destro della corsia di marcia. Tenuto conto dell'intenso traffico veicolare e dell'approssimarsi ad un incrocio stradale, l'attore, nell'effettuare la manovra di sorpasso a destra delle autovetture avrebbe dovuto prestare particolare attenzione e, in ogni caso, adeguare la velocità allo stato dei luoghi. In aggiunta a ciò, si richiama anche la dichiarazione dell'odierno attore, il quale ha asserito di essersi avveduto del fatto che l'autobus si fosse fermato nel mezzo della carreggiata senza apparente motivo e, tuttavia, si è comunque determinato a sorpassarlo pagina 9 di 23 dal lato destro senza usare particolare prudenza. riferisce, inoltre, che era assente Parte_1 un'adeguata visibilità, “posto che – come dalla stessa Sig.ra dichiarato – un pullman di linea si P_ trovava in prossimità dell'area di svolta e, dunque, ostruiva la visuale da eventuali mezzi/pedoni in arrivo” (cfr. atto di citazione).
Nonostante l'attore stesse effettuando la manovra di sorpasso all'interno della corsia di sua pertinenza, si reputa quindi che non abbia rispettato l'art. 148 commi 2 lett. a), 3, 7 e 10 codice della strada, i quali prevedono che nell'effettuare la manovra di sorpasso di veicoli “in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione”, i conducenti devono preventivamente accertarsi che “la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio”, che “è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità” e che è vietato il sorpasso a destra, salvo nei casi espressamente individuati. Nel caso di specie, l'attore avrebbe dovuto prestare estrema prudenza, tenuto conto del traffico intenso e, soprattutto, non avrebbe dovuto effettuare la vietata manovra di sorpasso a destra delle auto ferme in colonna e dell'autobus, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo mezzo impediva la visuale della carreggiata.
L'attore ha dunque violato l'art. 148 commi 2 lett. a), 3, 7 e 10, nonché l'art. 141 codice della strada comma 2 (cfr. art. 141 comma 2, che impone all'utente della strada di tenere una condotta di guida tale da consentire di evitare qualsiasi ostacolo che gli si frapponga davanti).
Del resto, il fatto che l'odierno attore abbia dedotto di aver meramente costeggiato il pullman dal lato destro (cfr. doc. n. 1 “essendo i veicoli fermi costeggiavo con il motociclo da me condotto il pullman sulla destra. Il pullman è rimasto fermo per dare la precedenza a un veicolo che stava effettuando la manovra di inversione di marcia per entrare nel parcheggio prospiciente) costituisce una confessione stragiudiziale, riportata nel verbale di sinistro e resa avanti ad un Pubblico Ufficiale e pertanto tale da integrare la piena prova dell'estrinseco (in ordine al fatto di averla resa) della menzionata violazione dell'art. 148 citato.
La prova delle violazioni del codice della strada da parte di non esime, tuttavia, dal Parte_1 verificare se la conducente dell'autovettura si sia attenuta a tutte le prescrizioni in materia di circolazione stradale.
pagina 10 di 23 Nel caso di specie, si osserva che anche non ha specularmente tenuto una condotta P_ prudente e conforme alle norme del codice della strada.
Si osserva, infatti, che la conducente della SU MM non ha usato la dovuta accortezza e prudenza nell'immettersi nel flusso veicolare. L'articolo 154 comma 4 del Codice della Strada prevede, infatti, che i conducenti che si immettono nel flusso della circolazione, eseguendo una manovra per cambiare senso di marcia, devono assicurarsi di non creare pericolo agli altri utenti della strada e dare la precedenza ai veicoli in marcia (cfr. art. 154 comma 4 “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada,
o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”). Nel caso di specie, nonostante risulti che ha iniziato la manovra di P_ attraversamento solo a seguito della precedenza concessa da un autobus fermo in colonna, si reputa che la guidatrice avrebbe comunque dovuto ispezionare in maniera più accorta il campo stradale per verificare che nessun altro veicolo sopraggiungesse. Peraltro, dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti si evince che il pullman impediva la visuale del resto della carreggiata e di eventuali veicoli retrostanti, sì che l'autovettura per verificare prudentemente che nessun veicolo stesse sopraggiungendo su via Roma avrebbe dovuto sporgersi oltre il mezzo di trasporto pubblico. Tale operazione, comportando un attraversamento della carreggiata, dev'essere compiuta con particolare accortezza;
la concessione della precedenza da parte di un altro veicolo senza dubbio non esime il conducente dal verificare attentamente che nessun altro utente della strada stesse sopraggiungendo in quel momento.
Del resto, non è evento imprevedibile che un motociclo, su una strada cittadina con auto incolonnate, compia una manovra di sorpasso dei veicoli fermi. Deve dunque ritenersi che il convenuto, anche in relazione al giorno e all'ora in cui è avvenuto il sinistro (giorno feriale alle ore 08.40) e della presenza di traffico intenso, non abbia adottato tutte le cautele e le misure prudenziali che la situazione imponeva a tutela della sicurezza della circolazione. avrebbe dunque dovuto esaminare in maniera P_ più prudente il campo stradale, tenuto conto della visibilità limitata per la presenza di elementi di pagina 11 di 23 disturbo in loco (autobus fermo in carreggiata ed auto incolonnate), ma anche perché la conducente, compiendo una manovra di svolta a sinistra, stava attraversando la carreggiata opposta.
Alla luce di tutto quanto esposto si reputa quindi sussistente una corresponsabilità della conducente dell'autovettura e, conseguentemente, del proprietario del veicolo nella causazione del P_ sinistro ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c., poiché non ha tenuto una condotta prudente e, P_ in ogni caso, conforme al disposto di cui all'art. 154 C.d.S.
Del resto secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte “il conducente di un veicolo, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza e ciò vale anche e ancor di più in relazione al conducente che si sia avvalso della cosiddetta precedenza di cortesia - non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada” (cfr. Cass. n. 7026 del 2022 e in senso conforme Cass. n. 3775 del 7/11/1975: “l'art 105 codice stradale impone l'obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli che percorrono la strada la cui circolazione e favorita dall'apposito segnale e che possono venirsi a trovare nell'area d'incrocio contemporaneamente al veicolo proveniente da una strada laterale. Nel caso in cui alcuni di tali veicoli non si avvalgano della precedenza, arrestandosi all'incrocio, per cortesia o per altri motivi, il cennato dovere, se viene meno rispetto ad essi, persiste nei confronti dei veicoli che non si sono arrestati e, pertanto, l'eventuale imprudenza del conducente che, in luogo di arrestarsi quando i veicoli che lo precedono si sono fermati, impegni ugualmente l'incrocio non esclude, per il conducente del veicolo proveniente dalla strada laterale, la violazione dell'Obbligo di dare la precedenza, poiché quest'obbligo non sussiste soltanto a favore dei veicoli che si presentano, per primi, allo incrocio, ma anche di quelli che li seguono. Ne consegue che il conducente, il quale si avvalga della situazione determinata dalla cortesia di altri guidatori che gli hanno dato la precedenza nell'attraversamento dell'incrocio, deve, pur sempre, tener conto della possibilità che altri si comportino in modo diverso ed
è, quindi, tenuto a regolare la sua condotta di guida in modo da non recar danno a questi ultimi”).
In definitiva, alla luce degli elementi complessivamente considerati, si reputa che a e P_ all'odierno convenuto debba essere attribuita una responsabilità del 40% nella causazione del sinistro, mentre a dev'essere imputato un concorso colposo nella misura del 60%. Parte_1
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione dei danni lamentati analizzandoli partitamente.
pagina 12 di 23 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va preliminarmente tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent. n.
25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni
Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali
i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano
pagina 13 di 23 alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale depositata dal dott. che vanno integralmente condivise per congruità e logicità Persona_2 della stessa. Il ctu ha accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “importante distorsione del ginocchio sinistro, con frattura pluriframmentaria anteriore del piatto tibiale mediale, frattura intraspongiosa del condilo femorale mediale, lesione parziale del LCA e LCM, contusione caviglia e piede sinistro, con distrazione del legamento peroneo-calcaneare, frattura intraspongiosa del III, IV e V metatarso, frattura composta del sesamoide, distorsione della colonna cervicale”, in nesso di causalità con il sinistro (cfr. consulenza medico legale);
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea, parziale al 75% di 70 giorni, di giorni 60 al 50% e per ulteriori 60 giorni al 25% con un grado di sofferenza medio-elevato;
pagina 14 di 23 - che sono residuati postumi permanenti nella misura del 15%, con un grado di sofferenza lieve- media (cfr. consulenza medico legale);
- non sussiste prova di spese mediche in nesso di causalità con il sinistro, salve le spese sostenute per la relazione medico legale pari ad euro 976,00 (cfr. consulenza medico legale).
Alla luce delle conclusioni da parte del dott. avuto riguardo al caso concreto, tenuto Persona_2 conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (31 anni) e dell'entità di questi ultimi, in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma di euro 68.265,00, comprensiva della somma di euro 53.640,00 per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti e della somma di euro 14.625,00 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 150,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quanto stimato dal CTU).
L'odierno attore ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato sia una spiccata sofferenza fisica e l'impossibilità di praticare le attività ludico sportive svolte ante sinistro (ad esempio, motocross e calcio amatoriale), sia limitazioni all'utilizzo del ciclomotore.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Nel caso di specie, l'attore ha puntualmente documentato la sussistenza di circostanze particolari in termini di conseguenze dinamico relazionali o peculiare patimento, tali da giustificare un aumento pagina 15 di 23 personalizzato di quanto già liquidato a titolo di danno biologico: le risultanze istruttorie e, in particolare, i documenti e le fotografie prodotte da parte attrice (v. docc. nn. 12, 13, 14 e 15) e le testimonianze resa dai testi e all'udienza del 18.10.2024 provano Testimone_3 Testimone_4 che il conducente del motoveicolo praticava regolarmente e con dedizione svariate attività ludico- sportive - tra cui motocross, per cui aveva anche richiesto licenza (v. docc. nn. 16 e 17) e calcio - che oggi non è più in grado di compiere in egual maniera. Peraltro, dette considerazioni trovano conferma nella ctu, atteso che il dott. ha verificato, all'esito della stabilizzazione dei postumi, di una Per_2 sofferenza lieve-media, “tanto da necessitare assunzione saltuaria di antidolorifici nonché di rinunciare ad alcune attività quotidiane della vita per importante sofferenza algica”. Ha inoltre constatato, sia la sussistenza di residuali difficoltà e limitazioni nella deambulazione in alcuni atti quotidiani della vita (quali il mantenimento di posture obbligate protratte), sia il parziale impedimento nello svolgimento delle attività ludico sportive praticate dal danneggiato (cfr. consulenza medico legale).
Alla luce delle predette considerazioni si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno, tenuto conto, in particolare, del patimento per il dolore che tutt'ora sussiste e per le ripercussioni negative, che limitano l'esercizio delle attività quotidiane e delle attività ludiche regolarmente praticate dal danneggiato.
Il dolore residuo giustifica un aumento della componente dinamico relazionale nella misura del 20%
(euro 8.189,40).
Il danno non patrimoniale complessivamente patito da va liquidato, Parte_2 all'attualità, in euro 76.454,40, da ridursi in ragione del concorso colposo del danneggiato a euro
30.581,76.
Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute da ante causam Parte_1 da e dall' per i soli postumi permanenti riportati a seguito del Controparte_1 CP_3 sinistro. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018
(n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del pagina 16 di 23 danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la CP_3 struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue che dalla somma di euro 30.581,76 deve essere decurtata la somma di euro 19.677,45 (pari alla somma di euro 17.584,85, rivalutata dal
11.2.2022 – data del pagamento più risalente cfr. doc. 4 parte attrice – alla data della presente pronuncia) versata ante causam da a titolo di danno non patrimoniale Controparte_1
(euro 18.198,50 da cui detrarre la somma di euro 613,65 riconosciuta per le spese mediche al fine di consentire la sottrazione di poste omogenee di danno).
Dalla somma così ottenuta di euro 10.904,31 va sulla scorta del medesimo principio dedotto anche l'importo di euro 11.046,73 corrisposto all'attore da parte dell'ente assistenziale a titolo di danno biologico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, rivalutato l'importo di euro 11.046,73 dalla data del riconoscimento (cfr. attestazione alla data odierna al fine operare lo scomputo per poste CP_3 omogenee (euro 11.985,70), si evince che il danno alla persona è già stato completamente ristorato alla parte attrice prima della promozione del presente giudizio e tenuto conto di una maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i principi sanciti da Cass. SU n. 1712/1995 sulla pagina 17 di 23 somma liquidata all'attualità previa devalutazione alla data del fatto e previo scomputo delle somme medio tempore riconosciute.
La domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale va pertanto respinta.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attore il rimborso della somma di euro 976,00 per la relazione medico legale di parte attrice Dott. (cfr. relazione medico legale e doc. 9 attrice), da Per_1 ridurre in ragione del concorso di colpa a un totale di euro 390,40, tuttavia da ritenersi già ricompreso nella somma corrisposta all'attore ante causam da a titolo di spese Controparte_1 mediche (cfr. doc. 4 attrice e atto di costituzione), sì che null'altro va riconosciuto in suo favore.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento per le spese legali sostenute ante causam. In proposito, si osserva che le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass.
24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie risulta dalla documentazione allegata da parte attrice l'esborso di euro 1.796,00 (doc. 10 attrice) corrisposto in ragione dell'attività stragiudiziale espletata e dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
L'importo indicato appare congruo in relazione all'attività difensiva svolta come documentata, sì che il danno va liquidato in euro 718,40, tenuto conto del concorso colposo del danneggiato nella verificazione del sinistro. Su tale importo vanno calcolati gli interessi compensativi, secondo il criterio espresso dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione dalla data di cui al doc. n.
10 - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base l'importo da ritenersi attuale alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nel corso del giudizio ha depositato comparsa di intervento volontario l' per ottenere dai convenuti CP_3 il pagamento degli importi erogati in favore dell'attore in ragione del sinistro per cui è causa per l'importo di euro 23.569,70 a titolo di indennità temporanea, liquidazione del danno biologico,
pagina 18 di 23 rivalutazione monetaria e spese mediche (così come individuate nell'attestazione allegata all'atto di intervento).
La domanda dell' va qualificata come azione surrogatoria, atteso che sin dall'atto introduttivo CP_3
l'ente assistenziale ha espressamente richiamato il disposto degli artt. 1916 c.c. e 142 cod. ass. priv.
Come è noto, la surrogazione dell'assicuratore sociale integra una successione particolare nel diritto al risarcimento del danno, che la vittima acquista con il fatto illecito nei confronti del terzo responsabile, i cui presupposti sono che la vittima sia titolare di un credito risarcitorio, che l'assicuratore sociale abbia corrisposto alla vittima il medesimo pregiudizio e che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
Nella pronuncia n. 26647/2019 la Suprema Corte con specifico riferimento alla surroga dell' nei CP_3 diritti degli eredi di vittima di un sinistro stradale rispetto all'indennità erogata per rendita nei confronti dei familiari superstiti ha stabilito che: 1) la surrogazione, integrando una successione a titolo particolare, “realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest'ultimo si trasferisce al surrogante restando però immutato con tutte le caratteristiche: il suo contenuto, i suoi accessori, le eccezioni opponibili”; 2) il surrogante si surroga nel credito che ha indennizzato e nella misura in cui ha pagato;
3) l'azione ex art. 1916 c.c. e 142 cod. ass. priv. incontra sempre due limiti oggettivi: l'assicuratore non può pretendere più di quello che ha pagato al beneficiario e non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia cagionato alla vittima secondo le regole del diritto civile.
La surrogazione si risolve in una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile sicché vi è l'acquisto dei diritti dell'assicurato “nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi spettavano all'assicurato, con la conseguenza che l'assicuratore è esposto alle medesime eccezioni che l'assicurato avrebbe potuto opporre al diretto danneggiato, e, tra queste, anche all'eccezione per cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. n. 25182 del
2007).
Come si evince dalla pronuncia della Suprema Corte n. 3296 del 2018 con riferimento all'indennità di cui all'art. 68 comma primo del d.p.r. n. 1124 del 30.6.1965 “l'accoglimento della domanda dell' CP_3 per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto presuppone
pagina 19 di 23 l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza della quale la surrogazione non sarà possibile”.
Ebbene, quanto al caso di specie, è opportuno precisare che dal prospetto depositato risulta un versamento di euro 10.555,17 da parte dell'ente assistenziale all'attore a titolo di indennità temporanea per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione percepita. Tale somma è stata erogata ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124, il quale prevede la corresponsione di una somma di denaro per il periodo di tempo durante il quale il lavoratore non ha potuto attendere alle sue mansioni (cfr. art. 68 del D.P.R. 1124 del 1965: “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura
l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. A tal proposito si osserva che il danno biologico risarcibile dall' è solo quello per l'invalidità permanente e non il CP_3 danno per l'inabilità temporanea”). Si tratta evidentemente di un'erogazione che va a ristorare un danno non di natura dinamico relazionale, bensì patrimoniale, dei cui presupposti l'ente non ha fornito alcuna prova in assenza della dimostrazione che l'attore abbia effettivamente subito una perdita patrimoniale a causa di una inabilità lavorativa dopo la verificazione del sinistro e prima della stabilizzazione dei postumi.
La stessa valutazione si impone anche per gli emolumenti relativi alle spese mediche, non essendo stata prodotta alcuna documentazione che dimostri l'effettivo esborso delle somme da parte del danneggiato.
Merita invece accoglimento la domanda relativa all'importo rogato a titolo di danno biologico, tenuto conto che la ctu medico legale ha confermato la stabilizzazione di postumi permanenti tali da integrare un danno alla persona in capo a nei termini suindicati. Parte_1
La corresponsione dell'importo di euro 11.046,73 è infatti comprovata sia dalle dichiarazioni dello stesso attore in sede di atto di citazione, sia dall'attestazione del Direttore della sede di Rho. CP_3
Detto documento, infatti, è assistito dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venire meno solo a fronte di contestazioni precise, che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto (cfr. ex multis Cassazione, sezione lavoro, n. 1881 del 2009). Dal momento che la convenuta compagnia assicurativa non ha allegato e dimostrato la presenza di elementi idonei a pagina 20 di 23 superare la predetta presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, limitandosi ad eccepire la mancanza di prova circa l'avvenuto pagamento degli importi senza nulla aggiungere specificamente in punto di attendibilità e veridicità delle attestazioni rese dal direttore dell'ente e delle dichiarazioni dell'attore, dette somme devono considerarsi corrisposte nella misura e per le cause indicate nell'attestazione resa dall'ente pubblico.
Tenuto conto del concorso colposo dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa nei termini già indicati e che la surrogazione dell'ente comporta il subentro nella medesima posizione dell'attore, merita di essere riconosciuto in favore di l'importo di euro 4.418,69, già operata la CP_3 riduzione del 60% in ragione del concorso colposo del danneggiato.
Sull'importo di euro 4.418,69 devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: la somma come sopra liquidata dalla data del riconoscimento (21.7.2022) deve essere progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.7.2022 fino alla presente sentenza;
sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del riconoscimento sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla pronuncia della presente sentenza al saldo sono quindi dovuti gli interessi legali.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui, tenuto conto che è stato accertato un concorso colposo prevalente in capo all'attore, che la domanda di risarcimento del danno alla persona è stata respinta e che l'accoglimento ha riguardato il mero parziale rimborso delle spese di pagina 21 di 23 ctp e, per l'effetto, considerata la soccombenza parziale reciproca, si reputano sussistere motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra la parte attrice ed i convenuti.
In ragione del medesimo criterio della soccombenza parziale, tenuto conto che è stata respinta la richiesta di riconoscimento delle spese mediche e dell'inabilità temporanea, previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, i convenuti vanno condannati a rifondere all'ente il restante
50% delle spese sostenute dall'ente.
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. 55/2014, come successivamente modificato, tenuto conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del D.M., comprensivo della maggiorazione per interessi compensativi, come sopra riconosciuti), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria),
e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Quanto alle spese delle c.t.u. medico legale, come già liquidate in corso di causa, le stesse seguono il medesimo criterio di soccombenza, sì che devono essere definitivamente poste a carico della parte attrice e delle parti convenute nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. accertata la concorrente responsabilità di e di nella Parte_1 P_ determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 6.5.2021, nella misura rispettivamente del
60% e del 40%, condanna e in solido tra loro e P_ Controparte_1 nelle rispettive qualità, al risarcimento del 40% dei danni patrimoniali subìti dall'attore
[...]
, che, detratte le somme a lui corrisposte ante causam, si liquidano in euro 718,40, Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2. rigetta le domande attoree di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per integrale ristoro dello stesso ante causam;
3. in accoglimento parziale della domanda proposta dall' condanna e CP_3 P_
in solido tra loro, a corrispondere alla parte intervenuta la Controparte_1 CP_3 somma di euro 4.418,69, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
pagina 22 di 23 4. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore, da un lato, e e P_ [...]
dall'altro; Controparte_1
5. compensa le spese di lite tra da un lato, e e CP_3 P_ Controparte_1 dall'altro, nella misura della metà e condanna e in P_ Controparte_1 solido tra loro, a rifondere in favore dell' la restante metà delle spese di lite, che si liquida CP_3 in euro 132,00 per le spese ed in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
6. pone definitivamente a carico dell'attore, da un lato, e di e P_ [...]
dall'altro, le spese della ctu medico legale, così come liquidate in corso di Controparte_1 causa, nella misura del 50% ciascuna.
In data 20.8.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46867/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 FRUSTAGLI MARIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SCARSI SIMONA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. ), residente in [...], P_ C.F._2 20008 – Bareggio (MI), PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e contro
(C.F./P.I ), rappresentato e difeso dall'avv. CASAGRANDA ITALO ed CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato giusta procura in atti, INTERVENUTO
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo esperimento degli incombenti di legge, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa: In
pagina 1 di 23 via principale: - accertare e dichiarare che il sinistro del 06.05.2021, meglio descritto in atti, si è verificato per fatto e colpa esclusiva, della conducente del veicolo targato CD776KS di proprietà del Sig. e, per l'effetto; - condannare il Sig. e P_ Controparte_4 Controparte_1
, in qualità di Compagnia Assicurativa del responsabile civile, in solido tra loro, al risarcimento
[...] in favore del Sig. di: i) tutti i danni patrimoniali dallo stesso patiti per le ragioni di Parte_1 cui in narrativa quantificati nella somma di € 2.772,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, come accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo;
ii) tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dall'attore per le ragioni di cui in narrativa, quantificati complessivamente nella somma di € 55.859,56, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, come accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse accertata l'esclusiva responsabilità della conducente del veicolo targato CD776KS di proprietà del Sig. per la causazione del sinistro descritto in premessa per i fatti di cui in narrativa: - P_ accertare e dichiarare la quota di corresponsabilità prevalente della conducente del veicolo targato CD776KS di proprietà del Sig. per la causazione del sinistro oggetto di causa per la quota che P_ verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare il Sig. e P_ [...]
in qualità di Compagnia Assicurativa del responsabile civile, in solido tra loro, a Controparte_1 risarcire al Sig. per la quota di propria responsabilità: i) tutti i danni patrimoniali Parte_1 dallo stesso patiti per le ragioni di cui in narrativa quantificati nella somma di € 2.772,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, come accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo;
ii) tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dall'attore per le ragioni di cui in narrativa, quantificati complessivamente nella somma di € 55.859,56, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, come accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino al soddisfo. In ogni caso: condannare il Sig. e P_ [...]
, in qualità di Compagnia Assicurativa del responsabile civile, in solido tra loro, al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva di legge, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. In via istruttoria: Si chiede che venga ammessa la prova testimoniale con i testi in prosieguo indicati sui seguenti capitoli di prova: i. Sulla dinamica del sinistro 1. Vero che in data 06.05.2021 alle ore 8:52 l'Agente e Testimone_1 l'Assistente Scelto della Polizia Locale di Bareggio venivano inviati dal Comando Testimone_2 in Via Roma all'intersezione con Via Novara per uno incidente stradale che coinvolgeva l'autovettura SU Jimny targata CD799KS e il motociclo DA CB 0R targato EC04498? 2. Vero che in tale occasione la Polizia Locale accertava che l'autovettura di cui al capitolo che precede era sta già rimossa mentre il motociclo si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, come da verbale dell'incidente già prodotto sub doc. 1 che si rammostra al teste? 3. Vero che il rilievo fotografico che si produce sub doc. 11 (e che si rammostra al teste) è stato scattato dalla Polizia Locale in data 06.05.2021 a seguito del sinistro per cui è causa ed è allegato al relativo verbale? 4. Vero che il rilievo fotografico che si produce sub doc. 11 (e che si rammostra al teste) è estratto dal fascicolo fotografico protocollo n. 24/2021/I? 5. Vero che nel momento in cui è stata scattata la fotografia prodotta sub doc. 11 (e che si rammostra al teste) l'autovettura SU Jimny targata CD799KS risultava danneggiata nella parte frontale destra del paraurti, al di sotto del faro?
pagina 2 di 23 Sui capitoli di prova che precedono si indica come testimone: - Il Sig. c/o Comando Testimone_2 di Polizia Locale di Bareggio”
Per il convenuto Controparte_1
“Nel merito In via principale, accertato il concorso di colpa dell'attore nella verificazione del sinistro per cui è causa nella misura prevalente del 70%, dichiarare satisfattiva la somma erogata da a favore dell'attore pari 18.198,50=, con reiezione di ogni maggiore pretesa, Controparte_5 anche con riguardo alla domanda formulata da . Con rifusione delle spese di lite, CNPA, IVA ed CP_3 art. 13 T.P. incluse. In via meramente subordinata: liquidare i danni delle controparti, nei limiti del giusto, del provato e del legittimamente richiesto, detratto, in ogni caso, la somma di euro 18.198,50 già versate a favore del signor dalla convenuta, respingendo ogni diversa e maggiore Parte_1 pretesa attrice;
Spese, quanto meno, compensate” per : CP_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità della signora P_ (conducente) in ordine all'infortunio sul lavoro (in itinere) per cui è causa e dato atto dell'avvenuta corresponsione da parte dell' delle prestazioni previdenziali, di cui alla documentazione CP_3 depositata in causa, condannare il signor (proprietario), unitamente a P_ [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore dell'Istituto Controparte_1 Assicuratore Pubblico dell'importo di € 23.569,70 ovvero della diversa somma risultante all'esito del presente giudizio, applicando i criteri civilistici di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e in qualità rispettivamente di P_ Controparte_1 proprietario e impresa assicuratrice per la r.c.a. del veicolo SU MM, targato CD776KS, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 6.5.2021 a Bareggio (MI).
A fondamento della domanda l'attore ha allegato:
pagina 3 di 23 - che in data 6.5.2021 alle ore 08:40 circa stava percorrendo via Roma, in direzione SPexSS11, per recarsi sul luogo di lavoro a bordo del proprio motociclo DA CB 0R, targato EC04498;
- che, giunto in prossimità dell'incrocio semaforico con via Novara, avanzava sulla parte destra della carreggiata per svoltare a destra alla predetta intersezione;
- che, avendo visto un pullman fermo sulla parte sinistra della corsia di marcia, procedeva sulla propria corsa, superando l'autobus da destra, ma si scontrava con la vettura SU MM sopra identificata, che, proveniente dall'opposto senso di marcia, eseguiva una “repentina ed irregolare manovra di svolta verso sinistra, al verosimile fine di accedere ai parcheggi ubicati in prossimità del semaforo ed in corrispondenza del lato civici dispari della medesima Via Roma, senza riconoscere la precedenza al
Sig. , che pur frenando prontamente non poteva evitare l'impatto”; Parte_1
- che la conducente dell'autoveicolo effettuava la predetta manovra imprudentemente, poiché in assenza di adeguata visibilità dovuta alla presenza dell'autobus e senza riconoscere la dovuta precedenza all'attore;
- che, a seguito dell'urto, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Magenta, ove gli veniva inizialmente diagnosticata una “distorsione ginocchio sinistro, contusione caviglia sinistra”
(doc. 2 attore);
- che a seguito di ulteriori e successivi accertamenti effettuati nei mesi successivi, emergeva una
“importante distorsione del ginocchio sinistro, con frattura pluriframmentaria anteriore del piatto tibiale mediale, frattura intraspongiosa del condilo femorale mediale, lesione parziale del LCA e LCM, contusione caviglia e piede sinistro, con distrazione del legamento peroneocalcaneare, frattura intraspongiosa del III, IV e V metatarso, frattura composta del sesamoide, distorsione della colonna cervicale”;
- che , trattandosi di sinistro in itinere, liquidava all'odierno attore la somma di euro 11.291,09 a CP_3 titolo di danno biologico;
- che, a seguito della stabilizzazione dei postumi avvenuta in data 29.11.2022, è stato sottoposto a visita medico-legale da parte di un professionista incaricato dalla compagnia assicurativa, che ha stimato un'invalidità permanente pari al 13% e un'invalidità temporanea di 30 giorni al 75%, 60 giorni al 50%
e 60 giorni al 25%, nonché spese mediche nella misura di euro 613,65;
pagina 4 di 23 - che, alla luce di detta stima, ha versato ante causam all'attore le somme Controparte_1 di euro 5.300,00 a titolo di risarcimento danni da invalidità temporanea e di euro 12.898,5 a titolo di risarcimento danni da invalidità permanente, che il danneggiato ha trattenuto a titolo di acconto su quanto dovuto e fronte di una perizia di parte;
- che in data 29.3.2022 il consulente nominato da parte attrice, dott. ha riscontrato Persona_1 postumi permanenti nella misura del 16-17% ed un periodo di inabilità temporanea al 75% di 70 giorni, al 50% di 60 giorni e al 25% di 60 giorni;
- che le predette lesioni hanno causato al danneggiato una sofferenza soggettiva di particolare rilevanza, tanto che i postumi permanenti impediscono all'attore di praticare le attività ludico sportive alle quali abitualmente si dedicava (quali motocross, calcio a livello amatoriale e allenamenti di vario tipo), nonché l'utilizzo del ciclomotore, sì da giustificare una personalizzazione del danno alla persona;
- che, non essendo stato possibile addivenire ad un componimento bonario della presente controversia,
l'attore è stato costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con atto di intervento volontario depositato l'8.2.2023, si è costituito in giudizio l'
[...]
e ha chiesto in via surrogatoria, ai sensi dell'art. Controparte_7
1916 c.c. e dell'art. 142 cod. ass. priv., la condanna delle parti convenute al rimborso delle somme erogate dall'Istituto a titolo di prestazioni relative al sinistro e, in particolare:
- della somma di euro 10.555,17 corrisposta a titolo di indennità temporanea;
- della somma di euro 11.046,73 corrisposta a titolo di danno biologico.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e ha Controparte_1 chiesto il rigetto delle domande attoree, ritenendo satisfattive le somme corrisposte ante causam sulla base di un concorso prevalente della parte attrice nella causazione del sinistro. In particolare, la compagnia assicurativa ha eccepito che ha eseguito una manovra di sorpasso a Parte_1 destra dell'autobus, che si era fermato proprio per permettere all'autovettura assicurata di transitare, violando così l'art. 148 c.d.s. e che, in ogni caso, la manovra compiuta dalla conducente dell'autovettura era consentita dalla segnaletica orizzontale. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di accertare il Controparte_1 concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e di detrarre, dall'importo che sarà
pagina 5 di 23 riconosciuto a titolo di risarcimento all'attore, non solo la somma già versata ante causam da
[...]
ma anche quella corrisposta dall' (cfr. comparsa di costituzione). Controparte_1 CP_3
Nessuno si è costituito in giudizio per e all'udienza ex art. 183 c.p.c. il Giudice, rilevata P_ la regolarità della notifica nei suoi confronti, ne ha dichiarato la contumacia e ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'escussione di due testimoni, nonché mediante ctu medico legale sulla persona dell'attore con incarico conferito al Dott. Persona_2
Il Giudice ha fissato l'udienza del 4.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 6.6.2025 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, abbreviando il primo termine ex art. 190 comma 2 c.p.c. sino al 7.7.2025.
*
La domanda attorea è infondata e dev'essere respinta per le ragioni di seguito indicate, mentre quella dell' è fondata esclusivamente nei limiti di seguito indicati. CP_3
Va premesso che l'attore ha agito in giudizio nei confronti di e di Controparte_1 P_
promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei confronti dell'assicurazione del
[...] veicolo antagonista e facendo valere una responsabilità ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario dell'automobile sopra identificato.
In particolare, l'attore nell'atto introduttivo ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo, targato CD776KS, di proprietà di nella determinazione del P_ sinistro per cui è causa e di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti.
In via subordinata, egli ha chiesto di accertare la quota di corresponsabilità prevalente della conducente del veicolo di proprietà di per la causazione del sinistro e di condannare i convenuti, in P_ solido tra loro, al risarcimento dei danni limitatamente alla loro relativa accertata quota di responsabilità.
Tanto premesso si osserva che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art.
pagina 6 di 23 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Ciò precisato, nel caso di specie, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base della relazione di sinistro stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Bareggio intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. doc. 1 attrice).
Dal verbale di sinistro stradale risulta che gli agenti della Polizia Municipale intervenuti in loco hanno constatato:
- che il giorno 6.5.2021, in via Roma a Bareggio, in prossimità del parcheggio civ. 120, il motociclo
DA CB 0R e la vettura SU MM sono entrati in collisione;
- che il motociclo si trovava nella posizione di quiete assunta dopo l'urto, mentre il veicolo SU
MM è stato spostato;
- che non è stato possibile determinare con esattezza il punto d'impatto;
- che la conducente dell'autovettura ha dichiarato ai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro che, provenendo da via Magenta, svoltava all'intersezione in via Roma, per poter accedere ai parcheggi posti dietro l'edicola di via Novara e raggiungibili, appunto, dal lato dei civici dispari di via Roma;
- che ha, infatti, riferito: “a quel punto mi fermavo, perché c'era la coda in via Roma dei P_ veicoli fermi al semaforo e poi, vedendo che il conducente dell'autobus che era in colonna al semaforo mi faceva cenno di passare per andare a parcheggiare, e che mi lasciava lo spazio, decidevo di iniziare la manovra di immissione nel parcheggio. A manovra iniziata, quasi all'ingresso del parcheggio, sentivo un urto nella fiancata destra del mio veicolo per cui mi fermavo immediatamente per capire cosa fosse successo. Solo a quel punto vedevo che vi era a terra una persona con la gamba sinistra sotto la moto che conduceva”;
pagina 7 di 23 - che l'odierno attore è stato trasportato all'Ospedale di Magenta e il giorno dopo il sinistro ha riferito agli agenti verbalizzanti “… ho visto un pullman di linea con dei veicoli fermi al semaforo posto in luogo perché proiettava luce rossa nella loro direzione di marcia. A questo punto essendo i veicoli fermi costeggiavo con il motociclo da me condotto il pullman sulla destra. Il pullman è rimasto fermo per dare la precedenza a un veicolo che stava effettuando la manovra di inversione di marcia per entrare nel parcheggio prospiciente. A causa della manovra del veicolo, che non mi sarei mai aspettare, anche perché a mio parere irregolare, sono entrato in collisione con lo stesso” (cfr. verbale di sinistro stradale).
Con ordinanza del 18.3.2024 è stata ammessa l'escussione del terzo trasportato, Controparte_8 che non risulta aver subito danni all'esito dell'incidente (cfr. doc. n. 1 rapporto di sinistro allegato alla citazione), per chiarire la dinamica del sinistro. All'udienza del 20.5.2024, tuttavia, la teste non veniva sentita in quanto nelle more ella è deceduta. Si richiamano, pertanto, le dichiarazioni rese per iscritto e sottoscritte dalla trasportata ante causam, con le quali sostanzialmente ella ha confermato la dinamica già riferita da entrambi i conducenti: “… ci siamo fermate per girare nel parcheggio dell'edicola di fronte alla Coop. Le macchine erano ferme in coda al semaforo. Il pullman fermo in prossimità dell'ingresso al parcheggio ci ha fatto segno di passare e mia figlia ha svoltato accingendosi a entrare nel parcheggio. In prossimità dell'ingresso ho sentito un tonfo nella parte destra dell'autovettura. Mia figlia si è fermata ed è scesa dalla macchina per vedere cosa fosse successo, a quel punto mi ha detto che una moto ci era venuta contro.”
Pertanto, la dinamica dell'evento è in larga parte da intendersi quale pacifica, in quanto i fatti principali allegati dalle parti sono sostanzialmente coincidenti. La ricostruzione dell'evento diverge unicamente con riferimento al punto di impatto: da un lato, la convenuta ha sostenuto che l'impatto è intervenuto nella sezione centrale della fiancata destra dell'autovettura (doc. 4 convenuta); dall'altro, l'attore, allegando una fotografia dell'asserito danno subito dall'autovettura (doc. 11 attore), in sede di prima memoria ex art, 183, co. 6, c.p.c. ha affermato: “il primo impatto tra i due veicoli è avvenuto tra la moto e la parte anteriore destra dell'auto (in prossimità della ruota destra), causando la rotazione di
90 gradi del motociclo (che si trovava così ad essere di fatto parallelo all'automobile) e ponendo il Sig.
tra il proprio mezzo e l'autovettura. Pochi istanti dopo l'impatto, la conducente riteneva di Parte_1
pagina 8 di 23 spostare l'auto verso sinistra, causando così la caduta a terra del motociclista, la cui gamba finiva infine piegata sotto la moto”.
Dalle fotografie prodotte e dalle dichiarazioni rese può comunque escludersi che l'impatto sia avvenuto a manovra quasi ultimata. Ebbene, sulla base delle emergenze processuali e delle dichiarazioni concordi rese dalle parti e dal terzo trasportato, si reputa che la dinamica del sinistro vada ricostruita come segue: , a bordo del motociclo DA, stava percorrendo la via Roma nel Parte_1
Comune di Bareggio, in direzione via Monte Rosa, nei pressi dell'intersezione con via Novara. Allo scattare del verde, mentre le altre vetture incolonnate riprendevano la marcia, il conducente di un pullman sito in una posizione avanzata rispetto a quella dell'odierno attore restava fermo per permettere all'autovettura guidata da - che percorreva la medesima via Roma nell'opposto P_ senso di marcia, dal lato dei numeri civici pari - di attraversare la corsia (così come consentito dalla segnaletica orizzontale) ed accedere all'area di parcheggio, il cui ingresso è posto dal lato dei civici dispari (cfr. doc. n. 2 prodotto dall'assicurazione . L'autobus di linea, come evidenziato dai CP_1 conducenti, per la propria mole impediva a entrambi i guidatori di avere una visuale libera della carreggiata.
Impegnata la corsia per la svolta e superato l'autobus, l'autovettura impattava sul lato destro con il motociclo di , il quale, pur avendo notato l'autobus fermo e avendo deciso di proseguire Parte_1 comunque la marcia sorpassandolo sul lato destro, non riusciva ad arrestarsi in tempo per evitare l'impatto.
Orbene, alla luce del compendio probatorio in atti si reputa sussistente una responsabilità dell'odierno attore nella causazione del sinistro, in quanto egli non ha tenuto una condotta prudente e conforme alle norme del codice della strada. si stava, infatti, approssimando ad un'intersezione Parte_1 stradale in un tratto di strada che, seppur rettilineo, presentava una visibilità limitata a causa delle autovetture ferme ed incolonnate sul lato destro della corsia di marcia. Tenuto conto dell'intenso traffico veicolare e dell'approssimarsi ad un incrocio stradale, l'attore, nell'effettuare la manovra di sorpasso a destra delle autovetture avrebbe dovuto prestare particolare attenzione e, in ogni caso, adeguare la velocità allo stato dei luoghi. In aggiunta a ciò, si richiama anche la dichiarazione dell'odierno attore, il quale ha asserito di essersi avveduto del fatto che l'autobus si fosse fermato nel mezzo della carreggiata senza apparente motivo e, tuttavia, si è comunque determinato a sorpassarlo pagina 9 di 23 dal lato destro senza usare particolare prudenza. riferisce, inoltre, che era assente Parte_1 un'adeguata visibilità, “posto che – come dalla stessa Sig.ra dichiarato – un pullman di linea si P_ trovava in prossimità dell'area di svolta e, dunque, ostruiva la visuale da eventuali mezzi/pedoni in arrivo” (cfr. atto di citazione).
Nonostante l'attore stesse effettuando la manovra di sorpasso all'interno della corsia di sua pertinenza, si reputa quindi che non abbia rispettato l'art. 148 commi 2 lett. a), 3, 7 e 10 codice della strada, i quali prevedono che nell'effettuare la manovra di sorpasso di veicoli “in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione”, i conducenti devono preventivamente accertarsi che “la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio”, che “è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità” e che è vietato il sorpasso a destra, salvo nei casi espressamente individuati. Nel caso di specie, l'attore avrebbe dovuto prestare estrema prudenza, tenuto conto del traffico intenso e, soprattutto, non avrebbe dovuto effettuare la vietata manovra di sorpasso a destra delle auto ferme in colonna e dell'autobus, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo mezzo impediva la visuale della carreggiata.
L'attore ha dunque violato l'art. 148 commi 2 lett. a), 3, 7 e 10, nonché l'art. 141 codice della strada comma 2 (cfr. art. 141 comma 2, che impone all'utente della strada di tenere una condotta di guida tale da consentire di evitare qualsiasi ostacolo che gli si frapponga davanti).
Del resto, il fatto che l'odierno attore abbia dedotto di aver meramente costeggiato il pullman dal lato destro (cfr. doc. n. 1 “essendo i veicoli fermi costeggiavo con il motociclo da me condotto il pullman sulla destra. Il pullman è rimasto fermo per dare la precedenza a un veicolo che stava effettuando la manovra di inversione di marcia per entrare nel parcheggio prospiciente) costituisce una confessione stragiudiziale, riportata nel verbale di sinistro e resa avanti ad un Pubblico Ufficiale e pertanto tale da integrare la piena prova dell'estrinseco (in ordine al fatto di averla resa) della menzionata violazione dell'art. 148 citato.
La prova delle violazioni del codice della strada da parte di non esime, tuttavia, dal Parte_1 verificare se la conducente dell'autovettura si sia attenuta a tutte le prescrizioni in materia di circolazione stradale.
pagina 10 di 23 Nel caso di specie, si osserva che anche non ha specularmente tenuto una condotta P_ prudente e conforme alle norme del codice della strada.
Si osserva, infatti, che la conducente della SU MM non ha usato la dovuta accortezza e prudenza nell'immettersi nel flusso veicolare. L'articolo 154 comma 4 del Codice della Strada prevede, infatti, che i conducenti che si immettono nel flusso della circolazione, eseguendo una manovra per cambiare senso di marcia, devono assicurarsi di non creare pericolo agli altri utenti della strada e dare la precedenza ai veicoli in marcia (cfr. art. 154 comma 4 “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada,
o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”). Nel caso di specie, nonostante risulti che ha iniziato la manovra di P_ attraversamento solo a seguito della precedenza concessa da un autobus fermo in colonna, si reputa che la guidatrice avrebbe comunque dovuto ispezionare in maniera più accorta il campo stradale per verificare che nessun altro veicolo sopraggiungesse. Peraltro, dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti si evince che il pullman impediva la visuale del resto della carreggiata e di eventuali veicoli retrostanti, sì che l'autovettura per verificare prudentemente che nessun veicolo stesse sopraggiungendo su via Roma avrebbe dovuto sporgersi oltre il mezzo di trasporto pubblico. Tale operazione, comportando un attraversamento della carreggiata, dev'essere compiuta con particolare accortezza;
la concessione della precedenza da parte di un altro veicolo senza dubbio non esime il conducente dal verificare attentamente che nessun altro utente della strada stesse sopraggiungendo in quel momento.
Del resto, non è evento imprevedibile che un motociclo, su una strada cittadina con auto incolonnate, compia una manovra di sorpasso dei veicoli fermi. Deve dunque ritenersi che il convenuto, anche in relazione al giorno e all'ora in cui è avvenuto il sinistro (giorno feriale alle ore 08.40) e della presenza di traffico intenso, non abbia adottato tutte le cautele e le misure prudenziali che la situazione imponeva a tutela della sicurezza della circolazione. avrebbe dunque dovuto esaminare in maniera P_ più prudente il campo stradale, tenuto conto della visibilità limitata per la presenza di elementi di pagina 11 di 23 disturbo in loco (autobus fermo in carreggiata ed auto incolonnate), ma anche perché la conducente, compiendo una manovra di svolta a sinistra, stava attraversando la carreggiata opposta.
Alla luce di tutto quanto esposto si reputa quindi sussistente una corresponsabilità della conducente dell'autovettura e, conseguentemente, del proprietario del veicolo nella causazione del P_ sinistro ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c., poiché non ha tenuto una condotta prudente e, P_ in ogni caso, conforme al disposto di cui all'art. 154 C.d.S.
Del resto secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte “il conducente di un veicolo, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza e ciò vale anche e ancor di più in relazione al conducente che si sia avvalso della cosiddetta precedenza di cortesia - non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada” (cfr. Cass. n. 7026 del 2022 e in senso conforme Cass. n. 3775 del 7/11/1975: “l'art 105 codice stradale impone l'obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli che percorrono la strada la cui circolazione e favorita dall'apposito segnale e che possono venirsi a trovare nell'area d'incrocio contemporaneamente al veicolo proveniente da una strada laterale. Nel caso in cui alcuni di tali veicoli non si avvalgano della precedenza, arrestandosi all'incrocio, per cortesia o per altri motivi, il cennato dovere, se viene meno rispetto ad essi, persiste nei confronti dei veicoli che non si sono arrestati e, pertanto, l'eventuale imprudenza del conducente che, in luogo di arrestarsi quando i veicoli che lo precedono si sono fermati, impegni ugualmente l'incrocio non esclude, per il conducente del veicolo proveniente dalla strada laterale, la violazione dell'Obbligo di dare la precedenza, poiché quest'obbligo non sussiste soltanto a favore dei veicoli che si presentano, per primi, allo incrocio, ma anche di quelli che li seguono. Ne consegue che il conducente, il quale si avvalga della situazione determinata dalla cortesia di altri guidatori che gli hanno dato la precedenza nell'attraversamento dell'incrocio, deve, pur sempre, tener conto della possibilità che altri si comportino in modo diverso ed
è, quindi, tenuto a regolare la sua condotta di guida in modo da non recar danno a questi ultimi”).
In definitiva, alla luce degli elementi complessivamente considerati, si reputa che a e P_ all'odierno convenuto debba essere attribuita una responsabilità del 40% nella causazione del sinistro, mentre a dev'essere imputato un concorso colposo nella misura del 60%. Parte_1
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione dei danni lamentati analizzandoli partitamente.
pagina 12 di 23 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va preliminarmente tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent. n.
25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni
Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali
i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano
pagina 13 di 23 alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale depositata dal dott. che vanno integralmente condivise per congruità e logicità Persona_2 della stessa. Il ctu ha accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “importante distorsione del ginocchio sinistro, con frattura pluriframmentaria anteriore del piatto tibiale mediale, frattura intraspongiosa del condilo femorale mediale, lesione parziale del LCA e LCM, contusione caviglia e piede sinistro, con distrazione del legamento peroneo-calcaneare, frattura intraspongiosa del III, IV e V metatarso, frattura composta del sesamoide, distorsione della colonna cervicale”, in nesso di causalità con il sinistro (cfr. consulenza medico legale);
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea, parziale al 75% di 70 giorni, di giorni 60 al 50% e per ulteriori 60 giorni al 25% con un grado di sofferenza medio-elevato;
pagina 14 di 23 - che sono residuati postumi permanenti nella misura del 15%, con un grado di sofferenza lieve- media (cfr. consulenza medico legale);
- non sussiste prova di spese mediche in nesso di causalità con il sinistro, salve le spese sostenute per la relazione medico legale pari ad euro 976,00 (cfr. consulenza medico legale).
Alla luce delle conclusioni da parte del dott. avuto riguardo al caso concreto, tenuto Persona_2 conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (31 anni) e dell'entità di questi ultimi, in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma di euro 68.265,00, comprensiva della somma di euro 53.640,00 per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti e della somma di euro 14.625,00 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 150,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quanto stimato dal CTU).
L'odierno attore ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato sia una spiccata sofferenza fisica e l'impossibilità di praticare le attività ludico sportive svolte ante sinistro (ad esempio, motocross e calcio amatoriale), sia limitazioni all'utilizzo del ciclomotore.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Nel caso di specie, l'attore ha puntualmente documentato la sussistenza di circostanze particolari in termini di conseguenze dinamico relazionali o peculiare patimento, tali da giustificare un aumento pagina 15 di 23 personalizzato di quanto già liquidato a titolo di danno biologico: le risultanze istruttorie e, in particolare, i documenti e le fotografie prodotte da parte attrice (v. docc. nn. 12, 13, 14 e 15) e le testimonianze resa dai testi e all'udienza del 18.10.2024 provano Testimone_3 Testimone_4 che il conducente del motoveicolo praticava regolarmente e con dedizione svariate attività ludico- sportive - tra cui motocross, per cui aveva anche richiesto licenza (v. docc. nn. 16 e 17) e calcio - che oggi non è più in grado di compiere in egual maniera. Peraltro, dette considerazioni trovano conferma nella ctu, atteso che il dott. ha verificato, all'esito della stabilizzazione dei postumi, di una Per_2 sofferenza lieve-media, “tanto da necessitare assunzione saltuaria di antidolorifici nonché di rinunciare ad alcune attività quotidiane della vita per importante sofferenza algica”. Ha inoltre constatato, sia la sussistenza di residuali difficoltà e limitazioni nella deambulazione in alcuni atti quotidiani della vita (quali il mantenimento di posture obbligate protratte), sia il parziale impedimento nello svolgimento delle attività ludico sportive praticate dal danneggiato (cfr. consulenza medico legale).
Alla luce delle predette considerazioni si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno, tenuto conto, in particolare, del patimento per il dolore che tutt'ora sussiste e per le ripercussioni negative, che limitano l'esercizio delle attività quotidiane e delle attività ludiche regolarmente praticate dal danneggiato.
Il dolore residuo giustifica un aumento della componente dinamico relazionale nella misura del 20%
(euro 8.189,40).
Il danno non patrimoniale complessivamente patito da va liquidato, Parte_2 all'attualità, in euro 76.454,40, da ridursi in ragione del concorso colposo del danneggiato a euro
30.581,76.
Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute da ante causam Parte_1 da e dall' per i soli postumi permanenti riportati a seguito del Controparte_1 CP_3 sinistro. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018
(n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del pagina 16 di 23 danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la CP_3 struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue che dalla somma di euro 30.581,76 deve essere decurtata la somma di euro 19.677,45 (pari alla somma di euro 17.584,85, rivalutata dal
11.2.2022 – data del pagamento più risalente cfr. doc. 4 parte attrice – alla data della presente pronuncia) versata ante causam da a titolo di danno non patrimoniale Controparte_1
(euro 18.198,50 da cui detrarre la somma di euro 613,65 riconosciuta per le spese mediche al fine di consentire la sottrazione di poste omogenee di danno).
Dalla somma così ottenuta di euro 10.904,31 va sulla scorta del medesimo principio dedotto anche l'importo di euro 11.046,73 corrisposto all'attore da parte dell'ente assistenziale a titolo di danno biologico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, rivalutato l'importo di euro 11.046,73 dalla data del riconoscimento (cfr. attestazione alla data odierna al fine operare lo scomputo per poste CP_3 omogenee (euro 11.985,70), si evince che il danno alla persona è già stato completamente ristorato alla parte attrice prima della promozione del presente giudizio e tenuto conto di una maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i principi sanciti da Cass. SU n. 1712/1995 sulla pagina 17 di 23 somma liquidata all'attualità previa devalutazione alla data del fatto e previo scomputo delle somme medio tempore riconosciute.
La domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale va pertanto respinta.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attore il rimborso della somma di euro 976,00 per la relazione medico legale di parte attrice Dott. (cfr. relazione medico legale e doc. 9 attrice), da Per_1 ridurre in ragione del concorso di colpa a un totale di euro 390,40, tuttavia da ritenersi già ricompreso nella somma corrisposta all'attore ante causam da a titolo di spese Controparte_1 mediche (cfr. doc. 4 attrice e atto di costituzione), sì che null'altro va riconosciuto in suo favore.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento per le spese legali sostenute ante causam. In proposito, si osserva che le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass.
24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie risulta dalla documentazione allegata da parte attrice l'esborso di euro 1.796,00 (doc. 10 attrice) corrisposto in ragione dell'attività stragiudiziale espletata e dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
L'importo indicato appare congruo in relazione all'attività difensiva svolta come documentata, sì che il danno va liquidato in euro 718,40, tenuto conto del concorso colposo del danneggiato nella verificazione del sinistro. Su tale importo vanno calcolati gli interessi compensativi, secondo il criterio espresso dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione dalla data di cui al doc. n.
10 - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base l'importo da ritenersi attuale alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nel corso del giudizio ha depositato comparsa di intervento volontario l' per ottenere dai convenuti CP_3 il pagamento degli importi erogati in favore dell'attore in ragione del sinistro per cui è causa per l'importo di euro 23.569,70 a titolo di indennità temporanea, liquidazione del danno biologico,
pagina 18 di 23 rivalutazione monetaria e spese mediche (così come individuate nell'attestazione allegata all'atto di intervento).
La domanda dell' va qualificata come azione surrogatoria, atteso che sin dall'atto introduttivo CP_3
l'ente assistenziale ha espressamente richiamato il disposto degli artt. 1916 c.c. e 142 cod. ass. priv.
Come è noto, la surrogazione dell'assicuratore sociale integra una successione particolare nel diritto al risarcimento del danno, che la vittima acquista con il fatto illecito nei confronti del terzo responsabile, i cui presupposti sono che la vittima sia titolare di un credito risarcitorio, che l'assicuratore sociale abbia corrisposto alla vittima il medesimo pregiudizio e che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
Nella pronuncia n. 26647/2019 la Suprema Corte con specifico riferimento alla surroga dell' nei CP_3 diritti degli eredi di vittima di un sinistro stradale rispetto all'indennità erogata per rendita nei confronti dei familiari superstiti ha stabilito che: 1) la surrogazione, integrando una successione a titolo particolare, “realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest'ultimo si trasferisce al surrogante restando però immutato con tutte le caratteristiche: il suo contenuto, i suoi accessori, le eccezioni opponibili”; 2) il surrogante si surroga nel credito che ha indennizzato e nella misura in cui ha pagato;
3) l'azione ex art. 1916 c.c. e 142 cod. ass. priv. incontra sempre due limiti oggettivi: l'assicuratore non può pretendere più di quello che ha pagato al beneficiario e non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia cagionato alla vittima secondo le regole del diritto civile.
La surrogazione si risolve in una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile sicché vi è l'acquisto dei diritti dell'assicurato “nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi spettavano all'assicurato, con la conseguenza che l'assicuratore è esposto alle medesime eccezioni che l'assicurato avrebbe potuto opporre al diretto danneggiato, e, tra queste, anche all'eccezione per cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. n. 25182 del
2007).
Come si evince dalla pronuncia della Suprema Corte n. 3296 del 2018 con riferimento all'indennità di cui all'art. 68 comma primo del d.p.r. n. 1124 del 30.6.1965 “l'accoglimento della domanda dell' CP_3 per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto presuppone
pagina 19 di 23 l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza della quale la surrogazione non sarà possibile”.
Ebbene, quanto al caso di specie, è opportuno precisare che dal prospetto depositato risulta un versamento di euro 10.555,17 da parte dell'ente assistenziale all'attore a titolo di indennità temporanea per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione percepita. Tale somma è stata erogata ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124, il quale prevede la corresponsione di una somma di denaro per il periodo di tempo durante il quale il lavoratore non ha potuto attendere alle sue mansioni (cfr. art. 68 del D.P.R. 1124 del 1965: “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura
l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. A tal proposito si osserva che il danno biologico risarcibile dall' è solo quello per l'invalidità permanente e non il CP_3 danno per l'inabilità temporanea”). Si tratta evidentemente di un'erogazione che va a ristorare un danno non di natura dinamico relazionale, bensì patrimoniale, dei cui presupposti l'ente non ha fornito alcuna prova in assenza della dimostrazione che l'attore abbia effettivamente subito una perdita patrimoniale a causa di una inabilità lavorativa dopo la verificazione del sinistro e prima della stabilizzazione dei postumi.
La stessa valutazione si impone anche per gli emolumenti relativi alle spese mediche, non essendo stata prodotta alcuna documentazione che dimostri l'effettivo esborso delle somme da parte del danneggiato.
Merita invece accoglimento la domanda relativa all'importo rogato a titolo di danno biologico, tenuto conto che la ctu medico legale ha confermato la stabilizzazione di postumi permanenti tali da integrare un danno alla persona in capo a nei termini suindicati. Parte_1
La corresponsione dell'importo di euro 11.046,73 è infatti comprovata sia dalle dichiarazioni dello stesso attore in sede di atto di citazione, sia dall'attestazione del Direttore della sede di Rho. CP_3
Detto documento, infatti, è assistito dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venire meno solo a fronte di contestazioni precise, che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto (cfr. ex multis Cassazione, sezione lavoro, n. 1881 del 2009). Dal momento che la convenuta compagnia assicurativa non ha allegato e dimostrato la presenza di elementi idonei a pagina 20 di 23 superare la predetta presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, limitandosi ad eccepire la mancanza di prova circa l'avvenuto pagamento degli importi senza nulla aggiungere specificamente in punto di attendibilità e veridicità delle attestazioni rese dal direttore dell'ente e delle dichiarazioni dell'attore, dette somme devono considerarsi corrisposte nella misura e per le cause indicate nell'attestazione resa dall'ente pubblico.
Tenuto conto del concorso colposo dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa nei termini già indicati e che la surrogazione dell'ente comporta il subentro nella medesima posizione dell'attore, merita di essere riconosciuto in favore di l'importo di euro 4.418,69, già operata la CP_3 riduzione del 60% in ragione del concorso colposo del danneggiato.
Sull'importo di euro 4.418,69 devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: la somma come sopra liquidata dalla data del riconoscimento (21.7.2022) deve essere progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.7.2022 fino alla presente sentenza;
sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del riconoscimento sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla pronuncia della presente sentenza al saldo sono quindi dovuti gli interessi legali.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui, tenuto conto che è stato accertato un concorso colposo prevalente in capo all'attore, che la domanda di risarcimento del danno alla persona è stata respinta e che l'accoglimento ha riguardato il mero parziale rimborso delle spese di pagina 21 di 23 ctp e, per l'effetto, considerata la soccombenza parziale reciproca, si reputano sussistere motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra la parte attrice ed i convenuti.
In ragione del medesimo criterio della soccombenza parziale, tenuto conto che è stata respinta la richiesta di riconoscimento delle spese mediche e dell'inabilità temporanea, previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, i convenuti vanno condannati a rifondere all'ente il restante
50% delle spese sostenute dall'ente.
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. 55/2014, come successivamente modificato, tenuto conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del D.M., comprensivo della maggiorazione per interessi compensativi, come sopra riconosciuti), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria),
e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Quanto alle spese delle c.t.u. medico legale, come già liquidate in corso di causa, le stesse seguono il medesimo criterio di soccombenza, sì che devono essere definitivamente poste a carico della parte attrice e delle parti convenute nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. accertata la concorrente responsabilità di e di nella Parte_1 P_ determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 6.5.2021, nella misura rispettivamente del
60% e del 40%, condanna e in solido tra loro e P_ Controparte_1 nelle rispettive qualità, al risarcimento del 40% dei danni patrimoniali subìti dall'attore
[...]
, che, detratte le somme a lui corrisposte ante causam, si liquidano in euro 718,40, Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2. rigetta le domande attoree di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per integrale ristoro dello stesso ante causam;
3. in accoglimento parziale della domanda proposta dall' condanna e CP_3 P_
in solido tra loro, a corrispondere alla parte intervenuta la Controparte_1 CP_3 somma di euro 4.418,69, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
pagina 22 di 23 4. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore, da un lato, e e P_ [...]
dall'altro; Controparte_1
5. compensa le spese di lite tra da un lato, e e CP_3 P_ Controparte_1 dall'altro, nella misura della metà e condanna e in P_ Controparte_1 solido tra loro, a rifondere in favore dell' la restante metà delle spese di lite, che si liquida CP_3 in euro 132,00 per le spese ed in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
6. pone definitivamente a carico dell'attore, da un lato, e di e P_ [...]
dall'altro, le spese della ctu medico legale, così come liquidate in corso di Controparte_1 causa, nella misura del 50% ciascuna.
In data 20.8.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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