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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1941/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1941/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. COLOMBO ISABELLA parte ricorrente
, (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi tra i sigg.ri e per Parte_1 Controparte_1 fatto addebitabile al marito, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) affidare la figlia minore
in via esclusiva alla madre, sig.ra , con collocamento e residenza presso l'abitazione della madre, Persona_1 Parte_1 che provvederà alle esigenze educative, sociali e morale della figlia, compresi gli aspetti che concernono la crescita fisica e psichica di;
3) disporre che il padre, sig. possa frequentare la minore solo con Persona_1 Controparte_1
l'intermediazione dei Servizi Sociali, in un luogo protetto ed alla presenza di un educatore, solo all'esito di uno specifico percorso di sostegno della genitorialità secondo il calendario disposto dal Tribunale, tenendo conto della situazione esposta in narrativa;
ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa ammissione di C.T.U. e/o incarico ai servizi sociali;
4) assegnare della casa coniugale sita in Novara, via Montello n. 4 alla sig.ra 5) porre l'obbligo in Pt_1 capo al sig. di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo ordinario per il mantenimento per la figlia CP_1 Pt_1 minore l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili ed € 150,00 (centocinquanta/00) per il mantenimento della coniuge, con decorrenza dalla data di deposito della domanda, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2025; 6) disporre che il sig. sostenga il 50% CP_1 delle spese straordinarie in favore della figlia secondo il protocollo del Tribunale di Novara che si riporta integralmente:
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di 3 specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze”; 7) statuire che l'assegno unico INPS venga percepito in via esclusiva dalla sig.ra . In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso Parte_1 forfettario per le spese generali, c.p.a., iva come per legge. In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e produrre, nonché articolare i mezzi di prova nei modi e nei termini stabiliti dalla legge”.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/10/2024, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la Parte_1 separazione personale da CP_1
La ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile in Tunisia con CP_1
(matrimonio, poi, trascritto negli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo, anno 2016, numero 347, Parte II – Serie C) e che dalla loro unione è nata . Persona_2
Ha rappresentato, quindi, di essere stata vittima di violenza domestica e maltrattamenti commessi da
[...]
, tanto da indurla a denunciarlo;
il relativo processo, peraltro, si è concluso con sentenza di CP_1 condanna alla pena di anni 2 di reclusione, con pena sospesa subordinata al corso di recupero presso CP_ l'ente ex art. 165 c.p.
Alla luce di quanto occorsole, quindi, ha chiesto la separazione con addebito e regolamentazione del regime di affido di . Persona_2
***
La prima udienza del 7/1/2025 è stata rinviata stante il difetto di notifica dell'atto introduttivo al resistente.
Alla successiva udienza del 6/5/2025, dichiarata la contumacia di , è stato adottato il CP_1 seguente provvedimento provvisorio: “in via temporanea ed urgente: AUTORIZZA I coniugi a vivere separatamente;
DISPONE l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocazione presso Persona_3 la stessa;
DISPONE che vedere e frequentare la figlia minore in spazio neutro, con cadenza quantomeno Controparte_1 settimanale, da organizzare a cura del Servizio sociale;
DISPONE - che contribuisca al mantenimento Controparte_1 della figlia minore versando l'importo di € 250,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
- che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- che l'assegno unico sia percepito al integralmente dalla madre;
- che contribuisca al Controparte_1 mantenimento della moglie versando l'importo di € 150,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
In via istruttoria: visto l'art. 473 bis.27 c.p.c. DISPONE la presenza in carico da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio del nucleo familiare, per le finalità di cui in motiva;
visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ORDINA a) all'INPS di trasmettere estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di nato a [...] il 06 Controparte_1 luglio 1963 C.F.: entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
b) C.F._2 ad di trasmettere dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni nato a [...]_1
Palermo il 06 luglio 1963 C.F.: entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente C.F._2 provvedimento;
CHIEDE al pubblico ministero di trasmettere, nel termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto, informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p.; fissa per l'esame della relazione e della documentazione di cui è stata chiesta l'esibizione l'udienza del 11 settembre 2025 ore 13.45”.
Alla successiva udienza dell'11/9/2025, la difesa della ricorrente ha rappresentato che la ra stata Pt_1 presa in carico dai servizi sociali;
all'esito, la causa è stata rinviata ex art. 473 bis.28 c.p.c. all'udienza del 20/11/2025 all'esito della quale, la causa è stata rimessa in decisione.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla richiesta di addebito, ritiene il Collegio che la relativa domanda debba essere accolta.
E, invero, emerge dalle allegazioni di parte ricorrente nel ricorso che ha commesso abusi, CP_1 violenze e condotte maltrattanti in suo danno;
per tali condotte, per cui ha sporto querela, si è aperto un procedimento penale, concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di anni 2 di reclusione, pena sospesa subordinata alla frequentazione di un percorso ex art. 165 c.p. (sentenza n. 55 del 7/2/2024 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Novara nel proc. n. 2951/2022 RGNR). Nella indicata sentenza, vengono riportate le dichiarazioni della persona offesa che ha dichiarato di aver subito delle ingiurie (“stai zitta che ti ammazzo, devi morire, ora ti ammazzo e ti butto nella terra così nessuno ti vede”), delle minacce, anche con l'uso di arma, e che all'esito di una lite le aveva cagionato lesioni per giorni 21 di prognosi.
Fatta tale premessa, com'è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sostiene che anche un solo episodio di violenza è sufficiente per integrare l'addebito della separazione: di recente, la Corte di Legittimità (cfr., Cass. Sez. 1, ordinanza n. 10021 del 16 aprile 2025) ha statuito che la pronuncia di addebito non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona;
che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse- non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse. La Cassazione ha, poi, ribadito che, in materia di rapporti familiari, il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale (accertabile anche tramite la testimonianza de relato e le relazioni dei servizi sociali).
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che le condotte di -integranti il delitto di maltrattamenti e, CP_1 quindi, violenze commesse abitualmente- abbiano causato la disgregazione dell'unione familiare e la cessazione dell'affectio coniugalis, rendendo la convivenza intollerabile.
Pertanto, la separazione è addebitabile a . In tema, si ritiene di condividere il recente CP_1 orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento” (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 40769 del 20/12/2021): nella fattispecie, la sentenza di patteggiamento oltre a riportare le dichiarazioni della persona offesa, riporta anche i riscontri a tali dichiarazioni. La sentenza è poi supportata dalla querela, prodotta dalla ricorrente con il ricorso introduttivo.
La ricorrente ha proposto richiesta di assegno di mantenimento per sé, ex art. 156 c.c.
Com'è noto, in tema di separazione dei coniugi, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento si fonda su due presupposti: la non addebitabilità della separazione nonché l'assenza di adeguati redditi propri da parte del coniuge richiedente l'assegno. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 14081 del 17/06/2009) l'assegno di mantenimento è volto a ricostruire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ferma restando anche la valutazione da effettuare in ordine alla disgregazione dell'unione familiare e degli effetti che ha avuto sulle 'finanze' dei partners (che si trovano a sopportare costi fissi prima ripartiti).
Per la sua quantificazione, quindi, occorre tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 14367 del 23/5/2024). Più di recente, inoltre, la Corte di Legittimità ha statuito che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 234 del 7/1/2025).
Nel caso di specie, considerata la durata del matrimonio, di circa 6 anni, nonché la circostanza che la stessa si sia attivata per svolgere attività lavorativa (secondo la relazione del servizio sociale, la stessa è Cont iscritta al per l'attivazione di un tirocinio) e che il reperimento di un lavoro è stato difficoltoso Per_ considerato che la stessa risulta affidataria anche del nipote (in forza di decreto del Tribunale per i Minorenni di Torino del 5/12/2024), sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno ex art. 156 c.c., da quantificarsi nella somma di € 100,00, oltre rivalutazione ISTAT.
Invero, risulta, come da ultima dichiarazione dei redditi in atti, titolare di pensione pari ad CP_1
€ 20.128,19 e tale somma, visto che sarà previsto anche un mantenimento per la figlia, si reputa equa la somma indicata.
Quanto ai profili relativi alla minore, la inadeguatezza di si evince non solo dai fatti per cui CP_1
è stata applicata la pena della reclusione ma anche dalla relazione dei servizi sociali: i servizi del comune di Novara, invero, hanno rappresentato che si è trasferito nelle Filippine e che non ha mai CP_1 avuto alcun tipo di contatto con la figlia. Ne deriva che, nell'interesse esclusivo della minore, va disposto l'affido esclusivo di alla madre, presso cui deve essere collocata. Persona_2
Per A titolo di assegno di mantenimento per , invece, va confermata la somma individuata in sede di provvedimento provvisorio pari ad € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, somma congrua rispetto alle esigenze della minore e alle condizioni economiche di . CP_1
Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra i genitori e l'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre, esclusiva affidataria della minore.
Gli incontri padre figlia devono essere sospesi, considerato che non vede la minore da anni. CP_1
Va disposta la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, al fine di continuare il monitoraggio sul benessere della minore.
***
Le spese di lite devono essere poste a carico di , come liquidate in dispositivo, secondo i CP_1 parametri di cui al D.M. 55/2014, cause di valore indeterminabile, cause di bassa complessità, valori minimi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) addebita la separazione a Controparte_1
3) pone a carico di l'obbligo di versare un assegno ex art. 156 c.c. in favore di Controparte_1
HAJIRI Imen pari ad € 100,0, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
4) dispone l'affido esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente presso di lei;
Persona_2
5) sospende gli incontri padre-figlia;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la CP_1 Persona_2 somma di € 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
7) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
8) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
9) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali del comune di Novara, per le finalità di cui in motivazione;
10) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € Controparte_1
2.906,00 oltre 15% per spese straordinarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da versarsi all'Erario stante l'ammissione al patrocinio della ricorrente;
11) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1941/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. COLOMBO ISABELLA parte ricorrente
, (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi tra i sigg.ri e per Parte_1 Controparte_1 fatto addebitabile al marito, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) affidare la figlia minore
in via esclusiva alla madre, sig.ra , con collocamento e residenza presso l'abitazione della madre, Persona_1 Parte_1 che provvederà alle esigenze educative, sociali e morale della figlia, compresi gli aspetti che concernono la crescita fisica e psichica di;
3) disporre che il padre, sig. possa frequentare la minore solo con Persona_1 Controparte_1
l'intermediazione dei Servizi Sociali, in un luogo protetto ed alla presenza di un educatore, solo all'esito di uno specifico percorso di sostegno della genitorialità secondo il calendario disposto dal Tribunale, tenendo conto della situazione esposta in narrativa;
ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa ammissione di C.T.U. e/o incarico ai servizi sociali;
4) assegnare della casa coniugale sita in Novara, via Montello n. 4 alla sig.ra 5) porre l'obbligo in Pt_1 capo al sig. di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo ordinario per il mantenimento per la figlia CP_1 Pt_1 minore l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili ed € 150,00 (centocinquanta/00) per il mantenimento della coniuge, con decorrenza dalla data di deposito della domanda, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2025; 6) disporre che il sig. sostenga il 50% CP_1 delle spese straordinarie in favore della figlia secondo il protocollo del Tribunale di Novara che si riporta integralmente:
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di 3 specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze”; 7) statuire che l'assegno unico INPS venga percepito in via esclusiva dalla sig.ra . In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso Parte_1 forfettario per le spese generali, c.p.a., iva come per legge. In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e produrre, nonché articolare i mezzi di prova nei modi e nei termini stabiliti dalla legge”.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/10/2024, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la Parte_1 separazione personale da CP_1
La ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile in Tunisia con CP_1
(matrimonio, poi, trascritto negli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo, anno 2016, numero 347, Parte II – Serie C) e che dalla loro unione è nata . Persona_2
Ha rappresentato, quindi, di essere stata vittima di violenza domestica e maltrattamenti commessi da
[...]
, tanto da indurla a denunciarlo;
il relativo processo, peraltro, si è concluso con sentenza di CP_1 condanna alla pena di anni 2 di reclusione, con pena sospesa subordinata al corso di recupero presso CP_ l'ente ex art. 165 c.p.
Alla luce di quanto occorsole, quindi, ha chiesto la separazione con addebito e regolamentazione del regime di affido di . Persona_2
***
La prima udienza del 7/1/2025 è stata rinviata stante il difetto di notifica dell'atto introduttivo al resistente.
Alla successiva udienza del 6/5/2025, dichiarata la contumacia di , è stato adottato il CP_1 seguente provvedimento provvisorio: “in via temporanea ed urgente: AUTORIZZA I coniugi a vivere separatamente;
DISPONE l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocazione presso Persona_3 la stessa;
DISPONE che vedere e frequentare la figlia minore in spazio neutro, con cadenza quantomeno Controparte_1 settimanale, da organizzare a cura del Servizio sociale;
DISPONE - che contribuisca al mantenimento Controparte_1 della figlia minore versando l'importo di € 250,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
- che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- che l'assegno unico sia percepito al integralmente dalla madre;
- che contribuisca al Controparte_1 mantenimento della moglie versando l'importo di € 150,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
In via istruttoria: visto l'art. 473 bis.27 c.p.c. DISPONE la presenza in carico da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio del nucleo familiare, per le finalità di cui in motiva;
visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ORDINA a) all'INPS di trasmettere estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di nato a [...] il 06 Controparte_1 luglio 1963 C.F.: entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
b) C.F._2 ad di trasmettere dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni nato a [...]_1
Palermo il 06 luglio 1963 C.F.: entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente C.F._2 provvedimento;
CHIEDE al pubblico ministero di trasmettere, nel termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto, informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p.; fissa per l'esame della relazione e della documentazione di cui è stata chiesta l'esibizione l'udienza del 11 settembre 2025 ore 13.45”.
Alla successiva udienza dell'11/9/2025, la difesa della ricorrente ha rappresentato che la ra stata Pt_1 presa in carico dai servizi sociali;
all'esito, la causa è stata rinviata ex art. 473 bis.28 c.p.c. all'udienza del 20/11/2025 all'esito della quale, la causa è stata rimessa in decisione.
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La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla richiesta di addebito, ritiene il Collegio che la relativa domanda debba essere accolta.
E, invero, emerge dalle allegazioni di parte ricorrente nel ricorso che ha commesso abusi, CP_1 violenze e condotte maltrattanti in suo danno;
per tali condotte, per cui ha sporto querela, si è aperto un procedimento penale, concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di anni 2 di reclusione, pena sospesa subordinata alla frequentazione di un percorso ex art. 165 c.p. (sentenza n. 55 del 7/2/2024 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Novara nel proc. n. 2951/2022 RGNR). Nella indicata sentenza, vengono riportate le dichiarazioni della persona offesa che ha dichiarato di aver subito delle ingiurie (“stai zitta che ti ammazzo, devi morire, ora ti ammazzo e ti butto nella terra così nessuno ti vede”), delle minacce, anche con l'uso di arma, e che all'esito di una lite le aveva cagionato lesioni per giorni 21 di prognosi.
Fatta tale premessa, com'è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sostiene che anche un solo episodio di violenza è sufficiente per integrare l'addebito della separazione: di recente, la Corte di Legittimità (cfr., Cass. Sez. 1, ordinanza n. 10021 del 16 aprile 2025) ha statuito che la pronuncia di addebito non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona;
che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse- non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse. La Cassazione ha, poi, ribadito che, in materia di rapporti familiari, il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale (accertabile anche tramite la testimonianza de relato e le relazioni dei servizi sociali).
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che le condotte di -integranti il delitto di maltrattamenti e, CP_1 quindi, violenze commesse abitualmente- abbiano causato la disgregazione dell'unione familiare e la cessazione dell'affectio coniugalis, rendendo la convivenza intollerabile.
Pertanto, la separazione è addebitabile a . In tema, si ritiene di condividere il recente CP_1 orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento” (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 40769 del 20/12/2021): nella fattispecie, la sentenza di patteggiamento oltre a riportare le dichiarazioni della persona offesa, riporta anche i riscontri a tali dichiarazioni. La sentenza è poi supportata dalla querela, prodotta dalla ricorrente con il ricorso introduttivo.
La ricorrente ha proposto richiesta di assegno di mantenimento per sé, ex art. 156 c.c.
Com'è noto, in tema di separazione dei coniugi, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento si fonda su due presupposti: la non addebitabilità della separazione nonché l'assenza di adeguati redditi propri da parte del coniuge richiedente l'assegno. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 14081 del 17/06/2009) l'assegno di mantenimento è volto a ricostruire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ferma restando anche la valutazione da effettuare in ordine alla disgregazione dell'unione familiare e degli effetti che ha avuto sulle 'finanze' dei partners (che si trovano a sopportare costi fissi prima ripartiti).
Per la sua quantificazione, quindi, occorre tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 14367 del 23/5/2024). Più di recente, inoltre, la Corte di Legittimità ha statuito che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 234 del 7/1/2025).
Nel caso di specie, considerata la durata del matrimonio, di circa 6 anni, nonché la circostanza che la stessa si sia attivata per svolgere attività lavorativa (secondo la relazione del servizio sociale, la stessa è Cont iscritta al per l'attivazione di un tirocinio) e che il reperimento di un lavoro è stato difficoltoso Per_ considerato che la stessa risulta affidataria anche del nipote (in forza di decreto del Tribunale per i Minorenni di Torino del 5/12/2024), sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno ex art. 156 c.c., da quantificarsi nella somma di € 100,00, oltre rivalutazione ISTAT.
Invero, risulta, come da ultima dichiarazione dei redditi in atti, titolare di pensione pari ad CP_1
€ 20.128,19 e tale somma, visto che sarà previsto anche un mantenimento per la figlia, si reputa equa la somma indicata.
Quanto ai profili relativi alla minore, la inadeguatezza di si evince non solo dai fatti per cui CP_1
è stata applicata la pena della reclusione ma anche dalla relazione dei servizi sociali: i servizi del comune di Novara, invero, hanno rappresentato che si è trasferito nelle Filippine e che non ha mai CP_1 avuto alcun tipo di contatto con la figlia. Ne deriva che, nell'interesse esclusivo della minore, va disposto l'affido esclusivo di alla madre, presso cui deve essere collocata. Persona_2
Per A titolo di assegno di mantenimento per , invece, va confermata la somma individuata in sede di provvedimento provvisorio pari ad € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, somma congrua rispetto alle esigenze della minore e alle condizioni economiche di . CP_1
Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra i genitori e l'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre, esclusiva affidataria della minore.
Gli incontri padre figlia devono essere sospesi, considerato che non vede la minore da anni. CP_1
Va disposta la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, al fine di continuare il monitoraggio sul benessere della minore.
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Le spese di lite devono essere poste a carico di , come liquidate in dispositivo, secondo i CP_1 parametri di cui al D.M. 55/2014, cause di valore indeterminabile, cause di bassa complessità, valori minimi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) addebita la separazione a Controparte_1
3) pone a carico di l'obbligo di versare un assegno ex art. 156 c.c. in favore di Controparte_1
HAJIRI Imen pari ad € 100,0, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
4) dispone l'affido esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente presso di lei;
Persona_2
5) sospende gli incontri padre-figlia;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la CP_1 Persona_2 somma di € 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
7) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
8) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
9) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali del comune di Novara, per le finalità di cui in motivazione;
10) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € Controparte_1
2.906,00 oltre 15% per spese straordinarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da versarsi all'Erario stante l'ammissione al patrocinio della ricorrente;
11) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO