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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 25/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALCONE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FALCONE GIUSEPPE
ricorrente contro
Controparte_1
P.IVA_1 dom zzo Telematicopresso il difensore avv. PALUMBO CLAUDIA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso depositato in data 12/01/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento del grado della menomazione CP_2 conseguita all'infortunio sul lavoro avvenuto in data 20-5-2022, con la conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dell'indennizzo del danno CP_1 biologico nella misura e con le decorrenze previste dalla legge;
con vittoria di spese processuali. Concludeva chiedendo
1. accertare e dichiarare che il ricorrente in data 20.05.22 subiva un infortunio sul lavoro con le modalità descritte nella parte narrativa del presente atto;
2. accertare e dichiarare che il Sig. , a causa del suddetto Parte_2 infortunio, presenta, sin dalla data dello stesso, un grado di inabilità permanente pari almeno al 20/22%, ovvero la percentuale che sarà determinata a seguito di C.T.U.; 3. per l'effetto, condannare l' in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in favore CP_2
1 dell'istante, dell'indennizzo per inabilità permanente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo con vittoria di spese.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda;
pur non contestando la dinamica CP_2 dell'evento, allegava avere contenuto nel 10% le conseguenze lesive del fatto e, su quella base liquidato la domanda;
il ricorrente aveva quindi proposto la domanda qui al vaglio invocando l'incongrua maggiore percentuale del 22%.
In corso di causa venivano disposte ed espletate prova testi e C.T.U. medico-legale. All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale. Osserva
Nel merito va osservato che l'assicurazione di cui al D.P.R. 1124/1965 non ha carattere generale ma trova applicazione esclusivamente con riferimento: 1) alle attività c.d.
“protette” di cui agli artt. 1 e 205 dello stesso testo normativo, nonché 2) alle categorie di soggetti espressamente indicati dallo stesso Testo Unico appena citato o da leggi ad esso collegate (si vedano al riguardo ad esempio gli artt.
4-8 del testo normativo in argomento); nonché 3) agli eventi dannosi previsti dalla stessa legge (vale a dire infortunio sul lavoro o sulle vie del lavoro come riportato dall'art. 2 e 210 del T.U. e malattia professionale come riportata agli artt. 3 e 211 del T.U.). Orbene la prova della sussistenza in concreto di tutte le condizioni suddette grava sulla parte ricorrente alla stregua dell'art. 2697 c.c.. Con riferimento, più specificamente, al concetto di infortunio sul lavoro l'art. 2 D.P.R. 1124/1965 sancisce che l'assicurazione in argomento comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni). Orbene, per “causa violenta” si fa riferimento a qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata, rechi appunto danno all'organismo del lavoratore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006). Secondo condivisibile giurisprudenza (si veda la citata Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006 condivisa anche da pronunce giurisprudenziali successive, si veda al riguardo Cass. civ., Sez. Lav., 18852/2010) gli elementi individuanti la nozione di “causa violenta” relativa all'infortunio sul lavoro sono: 1) la rapidità e la concentrazione della causa (che rappresentano il criterio discriminatorio tra infortuni sul lavoro, caratterizzati appunto da siffatti elementi, e le malattie professionali, caratterizzate invece da causa lenta); 2) l'esteriorità (e quindi la necessità del carattere esterno della causa rispetto al lavoratore, al riguardo si fa anche riferimento in dottrina alla distinzione tra: a) cause da energia meccanica;
b) cause da energia elettrica od elettromagnetica;
c) cause da energia atomica e nucleare;
d) cause da energia termica;
e) cause da sostanze tossiche;
f) cause di natura microbica e virale;
g) cause di natura psichica), e 3) l'efficienza causale tra la causa in argomento ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore che richiama il tema di
2 portata più generale del nesso di causa e che “deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici”.
A fronte di tanto deve essere evidenziato che allorquando il privato chieda l'indennizzo per il danno biologico subito in conseguenza di un infortunio sul lavoro deve comunque dapprima allegare e poi dimostrare la sussistenza dell'infortunio sul lavoro (che costituisce appunto uno dei presupposti della tutela assicurata dall' . CP_2
La necessità della prova puntuale della dinamica dell'infortunio sul lavoro è imposta anche dalla necessità di procedere all'accertamento dell'efficienza causale tra la suddetta causa violenta ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore. L'accertamento in merito alla sussistenza del nesso di causa non può essere, difatti, ragionevolmente operato, in via astratta, tra un fatto concretamente dimostrato (appunto le lesioni per cui si chiede l'indennizzo) ed un evento non dimostrato nelle sue concrete fattezze e nella sua concreta dinamica (e cioè l'asserito infortunio sul lavoro) ma può essere effettuato solo tra eventi storici specifici e ben individuati nelle loro connotazioni.
Nel caso di specie, attesa la data in cui è stata denunciata la malattia professionale, trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs.n.38/2000, che prevede il nuovo indennizzo per i danni sofferti in conseguenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25.7.2000. Ai sensi del predetto d.lgs.n.38/2000 l'indennizzo del danno biologico viene erogato sotto forma di capitale per gradi d'invalidità pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, e in rendita a partire dal 16%.
La prova per testi ha sostanzialmente confermato la dinamica descritta in ricorso. Il CTU nominato in corso di causa, dr. ha sia riconosciuto la Persona_1 natura professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente, sia accertato la sussistenza di un grado d'inabilità in misura indennizzabile da parte dell' , come CP_2 indicata in dispositivo. Questo giudice ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal C.T.U., fondate sull'esame anamnestico delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da vizi logici o da contraddizioni.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' . Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente. CP_2
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte CP_2 ricorrente, in conseguenza dell'infortunio per cui è causa la prestazione di legge correlata ad un grado d'inabilità permanente del 14 %, oltre agli accessori sugli
3 importi arretrati con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_2 complessivi € 1.800,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Foggia, 25/03/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 25/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALCONE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FALCONE GIUSEPPE
ricorrente contro
Controparte_1
P.IVA_1 dom zzo Telematicopresso il difensore avv. PALUMBO CLAUDIA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso depositato in data 12/01/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento del grado della menomazione CP_2 conseguita all'infortunio sul lavoro avvenuto in data 20-5-2022, con la conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dell'indennizzo del danno CP_1 biologico nella misura e con le decorrenze previste dalla legge;
con vittoria di spese processuali. Concludeva chiedendo
1. accertare e dichiarare che il ricorrente in data 20.05.22 subiva un infortunio sul lavoro con le modalità descritte nella parte narrativa del presente atto;
2. accertare e dichiarare che il Sig. , a causa del suddetto Parte_2 infortunio, presenta, sin dalla data dello stesso, un grado di inabilità permanente pari almeno al 20/22%, ovvero la percentuale che sarà determinata a seguito di C.T.U.; 3. per l'effetto, condannare l' in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in favore CP_2
1 dell'istante, dell'indennizzo per inabilità permanente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo con vittoria di spese.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda;
pur non contestando la dinamica CP_2 dell'evento, allegava avere contenuto nel 10% le conseguenze lesive del fatto e, su quella base liquidato la domanda;
il ricorrente aveva quindi proposto la domanda qui al vaglio invocando l'incongrua maggiore percentuale del 22%.
In corso di causa venivano disposte ed espletate prova testi e C.T.U. medico-legale. All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale. Osserva
Nel merito va osservato che l'assicurazione di cui al D.P.R. 1124/1965 non ha carattere generale ma trova applicazione esclusivamente con riferimento: 1) alle attività c.d.
“protette” di cui agli artt. 1 e 205 dello stesso testo normativo, nonché 2) alle categorie di soggetti espressamente indicati dallo stesso Testo Unico appena citato o da leggi ad esso collegate (si vedano al riguardo ad esempio gli artt.
4-8 del testo normativo in argomento); nonché 3) agli eventi dannosi previsti dalla stessa legge (vale a dire infortunio sul lavoro o sulle vie del lavoro come riportato dall'art. 2 e 210 del T.U. e malattia professionale come riportata agli artt. 3 e 211 del T.U.). Orbene la prova della sussistenza in concreto di tutte le condizioni suddette grava sulla parte ricorrente alla stregua dell'art. 2697 c.c.. Con riferimento, più specificamente, al concetto di infortunio sul lavoro l'art. 2 D.P.R. 1124/1965 sancisce che l'assicurazione in argomento comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni). Orbene, per “causa violenta” si fa riferimento a qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata, rechi appunto danno all'organismo del lavoratore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006). Secondo condivisibile giurisprudenza (si veda la citata Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006 condivisa anche da pronunce giurisprudenziali successive, si veda al riguardo Cass. civ., Sez. Lav., 18852/2010) gli elementi individuanti la nozione di “causa violenta” relativa all'infortunio sul lavoro sono: 1) la rapidità e la concentrazione della causa (che rappresentano il criterio discriminatorio tra infortuni sul lavoro, caratterizzati appunto da siffatti elementi, e le malattie professionali, caratterizzate invece da causa lenta); 2) l'esteriorità (e quindi la necessità del carattere esterno della causa rispetto al lavoratore, al riguardo si fa anche riferimento in dottrina alla distinzione tra: a) cause da energia meccanica;
b) cause da energia elettrica od elettromagnetica;
c) cause da energia atomica e nucleare;
d) cause da energia termica;
e) cause da sostanze tossiche;
f) cause di natura microbica e virale;
g) cause di natura psichica), e 3) l'efficienza causale tra la causa in argomento ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore che richiama il tema di
2 portata più generale del nesso di causa e che “deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici”.
A fronte di tanto deve essere evidenziato che allorquando il privato chieda l'indennizzo per il danno biologico subito in conseguenza di un infortunio sul lavoro deve comunque dapprima allegare e poi dimostrare la sussistenza dell'infortunio sul lavoro (che costituisce appunto uno dei presupposti della tutela assicurata dall' . CP_2
La necessità della prova puntuale della dinamica dell'infortunio sul lavoro è imposta anche dalla necessità di procedere all'accertamento dell'efficienza causale tra la suddetta causa violenta ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore. L'accertamento in merito alla sussistenza del nesso di causa non può essere, difatti, ragionevolmente operato, in via astratta, tra un fatto concretamente dimostrato (appunto le lesioni per cui si chiede l'indennizzo) ed un evento non dimostrato nelle sue concrete fattezze e nella sua concreta dinamica (e cioè l'asserito infortunio sul lavoro) ma può essere effettuato solo tra eventi storici specifici e ben individuati nelle loro connotazioni.
Nel caso di specie, attesa la data in cui è stata denunciata la malattia professionale, trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs.n.38/2000, che prevede il nuovo indennizzo per i danni sofferti in conseguenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25.7.2000. Ai sensi del predetto d.lgs.n.38/2000 l'indennizzo del danno biologico viene erogato sotto forma di capitale per gradi d'invalidità pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, e in rendita a partire dal 16%.
La prova per testi ha sostanzialmente confermato la dinamica descritta in ricorso. Il CTU nominato in corso di causa, dr. ha sia riconosciuto la Persona_1 natura professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente, sia accertato la sussistenza di un grado d'inabilità in misura indennizzabile da parte dell' , come CP_2 indicata in dispositivo. Questo giudice ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal C.T.U., fondate sull'esame anamnestico delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da vizi logici o da contraddizioni.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' . Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente. CP_2
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte CP_2 ricorrente, in conseguenza dell'infortunio per cui è causa la prestazione di legge correlata ad un grado d'inabilità permanente del 14 %, oltre agli accessori sugli
3 importi arretrati con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_2 complessivi € 1.800,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Foggia, 25/03/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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