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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/11/2024, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3253/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3253/2023 promossa da:
(CF. ), con l'avv. ERIKA Parte_1 C.F._1
VIVALDI ATTORE/I contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ERIKA VIVALDI CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 24/11/2023 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come modificati in udienza.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Collesalvetti (LI) il 21/12/2002 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Collesalvetti (LI) nel
[...]
Registro Atti di Matrimonio Atto N. 16 parte 1 - anno 2002
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Si dà atto che le parti sono economicamente indipendenti e non hanno beni in comune, pertanto non vi sono condizioni economiche.
La somma di € 13.000,00 che verrà corrisposta al momento del rilascio della casa coniugale sita in Livorno Via Primetta Cipolla n. 15 verrà riscossa dalla sola sig.ra Parte_1
2. Il sig. provvederà al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 nella misura di € 100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, mediche e sportive) ivi comprese tasse universitarie, spese di trasporto, eventuali master che il figlio dovesse svolgere anche all'estero ed eventuali spese di mantenimento fuori sede.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Collesalvetti (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 7/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3253/2023 promossa da:
(CF. ), con l'avv. ERIKA Parte_1 C.F._1
VIVALDI ATTORE/I contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ERIKA VIVALDI CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 24/11/2023 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come modificati in udienza.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Collesalvetti (LI) il 21/12/2002 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Collesalvetti (LI) nel
[...]
Registro Atti di Matrimonio Atto N. 16 parte 1 - anno 2002
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Si dà atto che le parti sono economicamente indipendenti e non hanno beni in comune, pertanto non vi sono condizioni economiche.
La somma di € 13.000,00 che verrà corrisposta al momento del rilascio della casa coniugale sita in Livorno Via Primetta Cipolla n. 15 verrà riscossa dalla sola sig.ra Parte_1
2. Il sig. provvederà al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 nella misura di € 100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, mediche e sportive) ivi comprese tasse universitarie, spese di trasporto, eventuali master che il figlio dovesse svolgere anche all'estero ed eventuali spese di mantenimento fuori sede.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Collesalvetti (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 7/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3