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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 27/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ALLEVA PIERGIOVANNI e Parte_1 dall'avv. SABBATINI MATTEO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv elett.te dom.to in CSO XI SETTEMBRE 61121 Parte_2 CP_1
, quale COMMISSARIO Controparte_2
LIQUIDATORE DELLA , rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. MICHELE CICCARE' elett.te dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugna la sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Pesaro n° 137/2023 Parte_1
con la quale veniva respinto il ricorso proposto dallo stesso volto ad ottenere l'accertamento di inquadramento superiore (Cat. C del CCNL Sanità) e la condanna dell' al pagamento Controparte_1
pagina 1 di 5 delle relative differenze retributive.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: 1) Omesso esame ed errata valutazione in ordine ad alcune risultanze probatorie e a diversi punti decisivi della controversia oggetto di discussione tra le parti;
2) Violazione e falsa applicazione della declaratoria delle Categorie
BS e C del CCNL Comparto Sanità.
L'appello, diretto nei confronti dell' con sede Controparte_1 legale in Piazzale Cinelli n° 4 – , “in qualità di soggetto giuridico subentrante in tutti i rapporti e CP_1 le competenze in precedenza facenti capo all' , veniva notificato a Controparte_4 questa, nonché anche all' . Controparte_5
Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione, la violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza, nel merito, dell'appello.
All'esito della prima udienza, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte disponeva,
d'ufficio, alla luce dell'ordinanza della Cassazione n. 24639 del 05/11/2020, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della quale gestione liquidatoria della CP_5 CP_3 fissando nuova udienza di discussione, sempre nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Si costituiva in giudizio, dunque, anche l' quale gestione liquidatoria della ex CP_5
eccependo, a sua volta, l'inammissibilità dell'appello principale per errata CP_3 individuazione dell'appellato, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché la sua infondatezza nel merito.
La Corte, sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi inammissibile, essendo stato proposto nei confronti di parte non legittimata.
E' noto che ai sensi della L.R. n. 19/2022, a partire dalla data del 31.12.2022 è stata soppressa l e al suo posto sono subentrate, senza soluzione di continuità, le n.5 neo-istituite CP_3
aziende sanitarie territoriali ( ; ; CP_5 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
), i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle precedenti n.5 Aree Vaste Controparte_10 dell'ex , e che sono subentrate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di carattere finanziario, CP_3 fiscale, patrimoniale facenti capo all' . CP_3
Tuttavia, ai sensi dell'art. 42, comma 9, della L.R. Marche n. 19/2022 “Alla data del 31 dicembre
2022 l' è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e Controparte_11
divengono operative le che subentrano all' senza soluzione di CP_1 Controparte_12 CP_3
continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa l' Controparte_11 Controparte_2
pagina 2 di 5 svolge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle
[...]
nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte Controparte_13
UU.SS.LL. già facenti capo all […] ”. Controparte_11
Conformemente, la D.G.R.M. n.1718 del 19 dicembre 2022, ha stabilito che “l' CP_5
subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e CP_3
stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data” (v.par.15 D.G.R.M. n.1718/2022).
Nella fattispecie, risulta per tabulas che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato presso il Tribunale di Pesaro ed è stato definito con sentenza pubblicata il 2.8.2023.
Trattasi quindi di contenzioso giudiziale instaurato anteriormente al 01.01.2023 nei confronti di e pendente alla data del 31.12.2022, per il quale opera il disposto di cui all'art. 42, Controparte_3
comma 9, della L.R. Marche n. 19/2022 e di cui alla D.G.R.M. n.1718/2022, con conseguente subentro Cont a titolo universale (v. par.
3.6 D.G.R.M. n.1385/2022) dell di in funzione di Gestione CP_5
Liquidatoria ex a prescindere dalla titolarità attuale del rapporto di lavoro in Controparte_3
questione.
Si tratta, d'altronde, di circostanza pacifica, tant'è che, seppure tardivamente, la parte appellante si è avveduta dell'erronea individuazione della controparte, provvedendo alla notificazione dell'appello anche all' CP_5
Tuttavia, è innegabile che la vocatio in ius sia rimasta del tutto assente nei confronti di tale parte, essendo, incontrovertibilmente, l'appello rivolto nei soli confronti della , Controparte_14
ritenuta essere succeduta alla parte che ha partecipato al giudizio di primo grado ed unica parte, infatti, ad essersi costituita in vista della prima udienza.
Ebbene, come ricorda la Cassazione (v. Cass UU n. 2013/6070) “è principio generale, condiviso dalla giurisprudenza di gran lunga maggioritaria, quello per cui il giudizio d'impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della "giusta parte" (si vedano, tra le altre, Cass. 3 agosto 2012, n. 14106; Cass. 8 febbraio 2012, n.
1760; Cass. 13 maggio 2011, n. 10649; Cass. 7 gennaio 2011, n. 259; Sez. un. 18 giugno 2010, n.
14699; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15783). Non appare davvero un onere troppo gravoso - ne' tanto meno un'ingiustificata limitazione del diritto d'azione, a fronte dell'esigenza di tutelare anche i successori della controparte, che potrebbero essere ignari della
pagina 3 di 5 pendenza giudiziaria - quello di svolgere, per chi intenda dare inizio ad un nuovo grado di giudizio, i medesimi accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite.......ed allora, ove tale possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: donde l'inammissibilità dell'atto che lo promuove”.
Ancora di recente si è ribadito (v. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 25779 del 14/12/2016) che “Il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito è inammissibile per difetto di rituale instaurazione del processo, e ciò preclude l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare l'evocazione in giudizio di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base”.
Irrilevante, dunque, ai fini di sanare l'errore primigenio è l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto da questa Corte, sulla base, peraltro, di un orientamento giurisprudenziale che,
a ben vedere, non appare attinente al caso di specie.
La fattispecie presa in esame dalla pronuncia citata (Cass. 24369/2020) riguardava, infatti, un caso in cui, in presenza di più eredi, l'appello era stato proposto da uno solo di questi, con conseguente affermazione del dovere della Corte di Appello di ordinare l'integrazione del contraddittorio con gli altri eredi, quali litisconsorti necessari, ipotesi, al contrario, non sussistente nel caso in esame laddove non si pone alcun problema di litisconsorzio necessario tra più parti.
Alla luce di quanto esposto, dunque, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, al minimo, considerata la pronuncia di mero rito.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r.
n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante a rifondere alle parti costituite nel presente giudizio le spese del grado, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi
€. 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; 4) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
pagina 4 di 5 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 27/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ALLEVA PIERGIOVANNI e Parte_1 dall'avv. SABBATINI MATTEO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv elett.te dom.to in CSO XI SETTEMBRE 61121 Parte_2 CP_1
, quale COMMISSARIO Controparte_2
LIQUIDATORE DELLA , rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. MICHELE CICCARE' elett.te dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugna la sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Pesaro n° 137/2023 Parte_1
con la quale veniva respinto il ricorso proposto dallo stesso volto ad ottenere l'accertamento di inquadramento superiore (Cat. C del CCNL Sanità) e la condanna dell' al pagamento Controparte_1
pagina 1 di 5 delle relative differenze retributive.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: 1) Omesso esame ed errata valutazione in ordine ad alcune risultanze probatorie e a diversi punti decisivi della controversia oggetto di discussione tra le parti;
2) Violazione e falsa applicazione della declaratoria delle Categorie
BS e C del CCNL Comparto Sanità.
L'appello, diretto nei confronti dell' con sede Controparte_1 legale in Piazzale Cinelli n° 4 – , “in qualità di soggetto giuridico subentrante in tutti i rapporti e CP_1 le competenze in precedenza facenti capo all' , veniva notificato a Controparte_4 questa, nonché anche all' . Controparte_5
Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione, la violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza, nel merito, dell'appello.
All'esito della prima udienza, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte disponeva,
d'ufficio, alla luce dell'ordinanza della Cassazione n. 24639 del 05/11/2020, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della quale gestione liquidatoria della CP_5 CP_3 fissando nuova udienza di discussione, sempre nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Si costituiva in giudizio, dunque, anche l' quale gestione liquidatoria della ex CP_5
eccependo, a sua volta, l'inammissibilità dell'appello principale per errata CP_3 individuazione dell'appellato, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché la sua infondatezza nel merito.
La Corte, sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi inammissibile, essendo stato proposto nei confronti di parte non legittimata.
E' noto che ai sensi della L.R. n. 19/2022, a partire dalla data del 31.12.2022 è stata soppressa l e al suo posto sono subentrate, senza soluzione di continuità, le n.5 neo-istituite CP_3
aziende sanitarie territoriali ( ; ; CP_5 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
), i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle precedenti n.5 Aree Vaste Controparte_10 dell'ex , e che sono subentrate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di carattere finanziario, CP_3 fiscale, patrimoniale facenti capo all' . CP_3
Tuttavia, ai sensi dell'art. 42, comma 9, della L.R. Marche n. 19/2022 “Alla data del 31 dicembre
2022 l' è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e Controparte_11
divengono operative le che subentrano all' senza soluzione di CP_1 Controparte_12 CP_3
continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa l' Controparte_11 Controparte_2
pagina 2 di 5 svolge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle
[...]
nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte Controparte_13
UU.SS.LL. già facenti capo all […] ”. Controparte_11
Conformemente, la D.G.R.M. n.1718 del 19 dicembre 2022, ha stabilito che “l' CP_5
subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e CP_3
stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data” (v.par.15 D.G.R.M. n.1718/2022).
Nella fattispecie, risulta per tabulas che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato presso il Tribunale di Pesaro ed è stato definito con sentenza pubblicata il 2.8.2023.
Trattasi quindi di contenzioso giudiziale instaurato anteriormente al 01.01.2023 nei confronti di e pendente alla data del 31.12.2022, per il quale opera il disposto di cui all'art. 42, Controparte_3
comma 9, della L.R. Marche n. 19/2022 e di cui alla D.G.R.M. n.1718/2022, con conseguente subentro Cont a titolo universale (v. par.
3.6 D.G.R.M. n.1385/2022) dell di in funzione di Gestione CP_5
Liquidatoria ex a prescindere dalla titolarità attuale del rapporto di lavoro in Controparte_3
questione.
Si tratta, d'altronde, di circostanza pacifica, tant'è che, seppure tardivamente, la parte appellante si è avveduta dell'erronea individuazione della controparte, provvedendo alla notificazione dell'appello anche all' CP_5
Tuttavia, è innegabile che la vocatio in ius sia rimasta del tutto assente nei confronti di tale parte, essendo, incontrovertibilmente, l'appello rivolto nei soli confronti della , Controparte_14
ritenuta essere succeduta alla parte che ha partecipato al giudizio di primo grado ed unica parte, infatti, ad essersi costituita in vista della prima udienza.
Ebbene, come ricorda la Cassazione (v. Cass UU n. 2013/6070) “è principio generale, condiviso dalla giurisprudenza di gran lunga maggioritaria, quello per cui il giudizio d'impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della "giusta parte" (si vedano, tra le altre, Cass. 3 agosto 2012, n. 14106; Cass. 8 febbraio 2012, n.
1760; Cass. 13 maggio 2011, n. 10649; Cass. 7 gennaio 2011, n. 259; Sez. un. 18 giugno 2010, n.
14699; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15783). Non appare davvero un onere troppo gravoso - ne' tanto meno un'ingiustificata limitazione del diritto d'azione, a fronte dell'esigenza di tutelare anche i successori della controparte, che potrebbero essere ignari della
pagina 3 di 5 pendenza giudiziaria - quello di svolgere, per chi intenda dare inizio ad un nuovo grado di giudizio, i medesimi accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite.......ed allora, ove tale possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: donde l'inammissibilità dell'atto che lo promuove”.
Ancora di recente si è ribadito (v. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 25779 del 14/12/2016) che “Il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito è inammissibile per difetto di rituale instaurazione del processo, e ciò preclude l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare l'evocazione in giudizio di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base”.
Irrilevante, dunque, ai fini di sanare l'errore primigenio è l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto da questa Corte, sulla base, peraltro, di un orientamento giurisprudenziale che,
a ben vedere, non appare attinente al caso di specie.
La fattispecie presa in esame dalla pronuncia citata (Cass. 24369/2020) riguardava, infatti, un caso in cui, in presenza di più eredi, l'appello era stato proposto da uno solo di questi, con conseguente affermazione del dovere della Corte di Appello di ordinare l'integrazione del contraddittorio con gli altri eredi, quali litisconsorti necessari, ipotesi, al contrario, non sussistente nel caso in esame laddove non si pone alcun problema di litisconsorzio necessario tra più parti.
Alla luce di quanto esposto, dunque, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, al minimo, considerata la pronuncia di mero rito.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r.
n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante a rifondere alle parti costituite nel presente giudizio le spese del grado, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi
€. 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; 4) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
pagina 4 di 5 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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