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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 22625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22625 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
IL NA /11[410 Lurgi: sul ricorso proposto da ME NA nata a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 06/05/1996; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Parasporo Cinzia che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputata, avv.to Nugnes Salvatore che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di cui in epígrafe, la corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Pretore di Napoli del 16.7.1993, di condanna di NI NA in ordine al reato ex art. 20 L. 47/85 lett. c)„ 1 2 20 L. 64/74 e 2 L. Reg. 9/83, 1 sexies 431/85. SENTENZA Ì7 Penale Sent. Sez. 3 Num. 22625 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 03/04/2025 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso ME NA mediante il suo difensore, deducendo plurimi motivi di impugnazione. 3. Si premette la intervenuta maturazione della prescrizione. 4. Quindi, con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge processuale per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti della ricorrente in primo e secondo grado. 5. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 157 comma 1 cod. pen. con intervenuta prescrizione dei reati prima dell'introduzione del giudizio di legittimità. Con conseguente necessità di revoca anche dell'ordine di demolizione. 6. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. in ragione della intervenuta abolitio criminís dei reati contestati. Si rappresenta la assenza di nuovi volumi e della contestazione della abusività dell'immobile interessato dai lavori indicati. Si citano articoli in materia di interventi di manutenzione straordinaria, e si sostiene che gli interventi contestati integrerebbero una mera violazione amministrativa. Si invoca anche l'art. 34 bis del DPR 380/01 in tema di tolleranze costruttive. 7. Con il quarto motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La sentenza di primo grado sarebbe meramente assertiva, come anche la sentenza qui impugnata, che si limita a rinviare a circostanze di fatto illustrate nella prima sentenza che, si osserva, non sarebbero descritte. 8. Con il quinto motivo si invoca la applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Ciò perché non sarebbero stati realizzati volumi ex novo ma meri muri e intonaci parziali. 9. Con il sesto motivo si deduce l'omessa motivazione circa l'aumento per i reati satellite. Non si illustrerebbe altresì se per il capo c) sia stata stabilito un aumento, non consentito, anche per la pena detentiva. 2 10. E' stata depositata memoria, con cronistoria della complessiva vicenda processuale e contestazione delle argomentazioni scritte della Procura Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che dagli atti disponibili, esaminabili da questa Corte anche d'ufficio in ragione della sollevata eccezione processuale, risulta che diversamente da quanto sostenuto in ricorso copia dell'estratto della decisione della Corte di appello - V sezione penale - del 6.5.1996, veniva regolarmente notificata ex art. 161 cod. proc. pen. in data 30.5.1996, al difensore di fiducia dell'imputata - che aveva dichiarato domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. in data 22.7.1992 - avv.to Tommaso Albanese, del foro di Torre del Greco. Il decreto di citazione in primo grado veniva notificato il 5.5.1993 a mani della figlia, convivente e capace, della NI. L'atto di appello veniva sottoscritto dall'avv.to Albanese lamentando il carattere sproporzionato del trattamento sanzionatorio, chiedendone la riduzione al minimo edittale. 2. Consegue, quanto al secondo motivo - con cui si deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 157 comma 1 cod. pen. con intervenuta prescrizione dei reati prima dell'introduzione del giudizio di legittimità. Con conseguente necessità di revoca anche dell'ordine di demolizione - l'inammissibilità del medesimo, attesa l'avvenuta formazione del giudicato progressivo in punto di responsabilità, senza intervenuta maturazione della prescrizione, in occasione della sentenza qui impugnata, a fronte dell'ambito di operatività dell'appello, limitato solo trattamento sanzionatorio. Va sul punto anche rammentato che i reati in materia di normativa antisismica, pure contestati, hanno carattere permanente. In particolare, in tema di legislazione antisismica, la contravvenzione di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e quella di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 13731 del 22/11/2018, dep. 2019, Picano, Rv. 275189 - 01) ()y 3 3. Inammissibile è anche il terzo motivo, relativo alla intervenuta aboliti° criminis dei reati contestati e alla assenza di nuovi volumi e della contestazione della abusività dell'immobile interessato dai lavori indicati, con conseguente integrazione di mere violazioni amministrativa. In realtà, come già stabilito da questa Corte con sentenza non massimata (Sez. 3, n. 44340 del 13.11.2024) non sussiste alcuna aboliti° criminis atteso che le norme inserite nel testo unico ex Dpr 380/01 si pongono in continuità normativa con le precedenti. Come già evidenziato da questa Suprema Corte (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 22943 del 27/03/2003 Rv. 225464 - 01), l'abrogazione dell'art. 20 della legge n. 47/1985 è coessenziale alla introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice disciplinata dall'art. 44 del testo unico, sostanzialmente identica a quella precedente. Si tratta, cioè, non di pura abrogatio, ma di abrogatio sine abolitione, o tutt'al più di 'obrogatio', tenuto conto della distinzione, già specificata da Ulpiano, tra il caso in cui 'lex abrogatur id est prior lex tollitur' ed il caso in cui lex obrogatur íd est míttatur aliqui ex prima lege. Dette conclusioni trovano conferma allorché si consideri il rapporto genetico e anche funzionale che stringe le disposizioni di un "testo unico" con quelle, precedentemente contenute in atti normativi distinti, che in esso sono raccolte. Le norme precedenti sono abrogate, espressamente (come nel testo unico de quo) o implicitamente, e l'abrogazione delle vecchie norme si giustifica proprio e soltanto perché esse sono sostituite dalle nuove norme del testo unico, che si pone le finalità di unificare e sostituire una pluralità di testi disciplinanti la stessa materia, sì da favorire la certezza e la conoscenza del diritto, e produce l'effetto di adottare un nuovo e coordinato diritto in sostituzione di quello precedente, disperso e frammentato. Eguale continuità sussiste rispetto alla disciplina antisismica e al reato paesaggistico acclarato in sentenza. La censura poi, circa la tipologia dell'intervento, che si assume di stampo meramente amministrativo, oltre ad essere palesemente erronea, atteso che si contesta la prosecuzione di un fabbricato abusivo a più livelli di circa 250 mq. per piano, "mediante tompagnature, tramezzature, intonaci parziali", è inammissibile anche perché nuova, a fronte del gravame limitato al solo trattamento sanzionatorio. Consegue anche l'eccentricità del richiamo alla disciplina sulle tolleranze costruttive. Per le stesse ragioni da ultimo evidenziate è manifestamento infondato anche il quarto motivo - siccome nuovo - proposto in punto di responsabilità. Nuovo risulta anche il sesto motivo relativo all'omessa motivazione circa l'aumento per i reati satellite, atteso che con l'atto di appello si lamentava soltanto l'eccessività del trattamento sanzionatorio. 4 4. Quanto al quinto motivo con cui si invoca si invoca la applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. perché non sarebbero stati realizzati volumi ex novo ma meri muri e intonaci parziali, pur proponibile siccome deducibile per la prima volta solo in questa sede, esso è completamente infondato, rappresentandosi circostanze del tutto destituite di fondamento ed estranee a qualsivoglia speciale tenuità del fatto, a fronte, come sopra già osservato, di un intervento rilevante, quale la prosecuzione di un immobile abusivo di ben 250 mq. per piano. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". In proposito emerge, piuttosto, l'estrema gravità del un contegno processuale della ricorrente, che nonostante la chiara consapevolezza della regolarità procedurale delle decisioni contestate non ha esitato ad imbastire un ricorso, ed ancor prima una richiesta di rimessione in termini erroneamente accolta dal giudice dell'esecuzione ( seppure in questa sede non contestabile), anche speculando sulla difficile reperibilità degli atti processuali, siccome conservati in luoghi di pericoloso accesso, e rinvenuti solo a seguito di iniziativa di ufficio assunta da questa Corte, che in tal modo ha potuto accertare la reale situazione processuale, assicurando la correttezza delle decisioni. In altri termini, emerge un ricorso a dir poco temerario, oltre che fondato su comportamenti non semplicemente negligenti bensì scorretti, che hanno determinato l'ingiusto impiego di risorse per l'amministrazione della giustizia, per cui si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 6.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro seimila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 03/04/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Parasporo Cinzia che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputata, avv.to Nugnes Salvatore che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di cui in epígrafe, la corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Pretore di Napoli del 16.7.1993, di condanna di NI NA in ordine al reato ex art. 20 L. 47/85 lett. c)„ 1 2 20 L. 64/74 e 2 L. Reg. 9/83, 1 sexies 431/85. SENTENZA Ì7 Penale Sent. Sez. 3 Num. 22625 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 03/04/2025 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso ME NA mediante il suo difensore, deducendo plurimi motivi di impugnazione. 3. Si premette la intervenuta maturazione della prescrizione. 4. Quindi, con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge processuale per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti della ricorrente in primo e secondo grado. 5. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 157 comma 1 cod. pen. con intervenuta prescrizione dei reati prima dell'introduzione del giudizio di legittimità. Con conseguente necessità di revoca anche dell'ordine di demolizione. 6. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. in ragione della intervenuta abolitio criminís dei reati contestati. Si rappresenta la assenza di nuovi volumi e della contestazione della abusività dell'immobile interessato dai lavori indicati. Si citano articoli in materia di interventi di manutenzione straordinaria, e si sostiene che gli interventi contestati integrerebbero una mera violazione amministrativa. Si invoca anche l'art. 34 bis del DPR 380/01 in tema di tolleranze costruttive. 7. Con il quarto motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La sentenza di primo grado sarebbe meramente assertiva, come anche la sentenza qui impugnata, che si limita a rinviare a circostanze di fatto illustrate nella prima sentenza che, si osserva, non sarebbero descritte. 8. Con il quinto motivo si invoca la applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Ciò perché non sarebbero stati realizzati volumi ex novo ma meri muri e intonaci parziali. 9. Con il sesto motivo si deduce l'omessa motivazione circa l'aumento per i reati satellite. Non si illustrerebbe altresì se per il capo c) sia stata stabilito un aumento, non consentito, anche per la pena detentiva. 2 10. E' stata depositata memoria, con cronistoria della complessiva vicenda processuale e contestazione delle argomentazioni scritte della Procura Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che dagli atti disponibili, esaminabili da questa Corte anche d'ufficio in ragione della sollevata eccezione processuale, risulta che diversamente da quanto sostenuto in ricorso copia dell'estratto della decisione della Corte di appello - V sezione penale - del 6.5.1996, veniva regolarmente notificata ex art. 161 cod. proc. pen. in data 30.5.1996, al difensore di fiducia dell'imputata - che aveva dichiarato domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. in data 22.7.1992 - avv.to Tommaso Albanese, del foro di Torre del Greco. Il decreto di citazione in primo grado veniva notificato il 5.5.1993 a mani della figlia, convivente e capace, della NI. L'atto di appello veniva sottoscritto dall'avv.to Albanese lamentando il carattere sproporzionato del trattamento sanzionatorio, chiedendone la riduzione al minimo edittale. 2. Consegue, quanto al secondo motivo - con cui si deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 157 comma 1 cod. pen. con intervenuta prescrizione dei reati prima dell'introduzione del giudizio di legittimità. Con conseguente necessità di revoca anche dell'ordine di demolizione - l'inammissibilità del medesimo, attesa l'avvenuta formazione del giudicato progressivo in punto di responsabilità, senza intervenuta maturazione della prescrizione, in occasione della sentenza qui impugnata, a fronte dell'ambito di operatività dell'appello, limitato solo trattamento sanzionatorio. Va sul punto anche rammentato che i reati in materia di normativa antisismica, pure contestati, hanno carattere permanente. In particolare, in tema di legislazione antisismica, la contravvenzione di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e quella di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 13731 del 22/11/2018, dep. 2019, Picano, Rv. 275189 - 01) ()y 3 3. Inammissibile è anche il terzo motivo, relativo alla intervenuta aboliti° criminis dei reati contestati e alla assenza di nuovi volumi e della contestazione della abusività dell'immobile interessato dai lavori indicati, con conseguente integrazione di mere violazioni amministrativa. In realtà, come già stabilito da questa Corte con sentenza non massimata (Sez. 3, n. 44340 del 13.11.2024) non sussiste alcuna aboliti° criminis atteso che le norme inserite nel testo unico ex Dpr 380/01 si pongono in continuità normativa con le precedenti. Come già evidenziato da questa Suprema Corte (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 22943 del 27/03/2003 Rv. 225464 - 01), l'abrogazione dell'art. 20 della legge n. 47/1985 è coessenziale alla introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice disciplinata dall'art. 44 del testo unico, sostanzialmente identica a quella precedente. Si tratta, cioè, non di pura abrogatio, ma di abrogatio sine abolitione, o tutt'al più di 'obrogatio', tenuto conto della distinzione, già specificata da Ulpiano, tra il caso in cui 'lex abrogatur id est prior lex tollitur' ed il caso in cui lex obrogatur íd est míttatur aliqui ex prima lege. Dette conclusioni trovano conferma allorché si consideri il rapporto genetico e anche funzionale che stringe le disposizioni di un "testo unico" con quelle, precedentemente contenute in atti normativi distinti, che in esso sono raccolte. Le norme precedenti sono abrogate, espressamente (come nel testo unico de quo) o implicitamente, e l'abrogazione delle vecchie norme si giustifica proprio e soltanto perché esse sono sostituite dalle nuove norme del testo unico, che si pone le finalità di unificare e sostituire una pluralità di testi disciplinanti la stessa materia, sì da favorire la certezza e la conoscenza del diritto, e produce l'effetto di adottare un nuovo e coordinato diritto in sostituzione di quello precedente, disperso e frammentato. Eguale continuità sussiste rispetto alla disciplina antisismica e al reato paesaggistico acclarato in sentenza. La censura poi, circa la tipologia dell'intervento, che si assume di stampo meramente amministrativo, oltre ad essere palesemente erronea, atteso che si contesta la prosecuzione di un fabbricato abusivo a più livelli di circa 250 mq. per piano, "mediante tompagnature, tramezzature, intonaci parziali", è inammissibile anche perché nuova, a fronte del gravame limitato al solo trattamento sanzionatorio. Consegue anche l'eccentricità del richiamo alla disciplina sulle tolleranze costruttive. Per le stesse ragioni da ultimo evidenziate è manifestamento infondato anche il quarto motivo - siccome nuovo - proposto in punto di responsabilità. Nuovo risulta anche il sesto motivo relativo all'omessa motivazione circa l'aumento per i reati satellite, atteso che con l'atto di appello si lamentava soltanto l'eccessività del trattamento sanzionatorio. 4 4. Quanto al quinto motivo con cui si invoca si invoca la applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. perché non sarebbero stati realizzati volumi ex novo ma meri muri e intonaci parziali, pur proponibile siccome deducibile per la prima volta solo in questa sede, esso è completamente infondato, rappresentandosi circostanze del tutto destituite di fondamento ed estranee a qualsivoglia speciale tenuità del fatto, a fronte, come sopra già osservato, di un intervento rilevante, quale la prosecuzione di un immobile abusivo di ben 250 mq. per piano. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". In proposito emerge, piuttosto, l'estrema gravità del un contegno processuale della ricorrente, che nonostante la chiara consapevolezza della regolarità procedurale delle decisioni contestate non ha esitato ad imbastire un ricorso, ed ancor prima una richiesta di rimessione in termini erroneamente accolta dal giudice dell'esecuzione ( seppure in questa sede non contestabile), anche speculando sulla difficile reperibilità degli atti processuali, siccome conservati in luoghi di pericoloso accesso, e rinvenuti solo a seguito di iniziativa di ufficio assunta da questa Corte, che in tal modo ha potuto accertare la reale situazione processuale, assicurando la correttezza delle decisioni. In altri termini, emerge un ricorso a dir poco temerario, oltre che fondato su comportamenti non semplicemente negligenti bensì scorretti, che hanno determinato l'ingiusto impiego di risorse per l'amministrazione della giustizia, per cui si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 6.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro seimila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 03/04/2025