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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/08/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3315/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza Parte_1 presso lo studio dell'avv. Vito Vincenzo Zaccagnino che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: il ricorrente come da verbale di udienza del
14.05.2025; il P.M. come da parere espresso. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso dell'11.09.2024 - Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in Potenza il 05.07.1969 e che con decreto n. 128/2023 CP_1 cron. 16934/23 del 22.11.2023 questo Tribunale ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (18.10.1969), Per_1
(03.06.1971) e (n. 28.06.1973); che la Persona_2 Persona_3 coniuge è affetta da sindrome di Alzheimer e con decreto n. cron.
2586/2018 del 28.12.2018 le è stata nominata l'amministratrice di sostegno, nella persona della figlia , “a tempo Persona_4 indeterminato…a cui è assegnato il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiaria gli atti di amministrazione del patrimonio di quest'ultima…”.
Ha dedotto che, secondo le condizioni della separazione, egli ha rinunciato alla richiesta di restituzione dell'immobile di sua proprietà sito in Potenza alla via Sabbioneta n. 95 e ne ha concesso il diritto di abitazione vita natural durante alla resistente;
che la resistente ha rinunciato a qualsiasi domanda di mantenimento nei suoi confronti ed entrambe le parti si sono obbligate alla proposizione della domanda di divorzio in forma congiunta;
che le suddette condizioni sono state formalizzate con atto per notaio del Persona_5
05.10.2023, rep. n. 73770, racc. n. 28683, previo nulla osta del
Giudice Tutelare.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, “con la concessione del diritto di abitazione, vita natural durante, dell'immobile sito in via Sabbioneta, n. 95 alla resistente”.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita. All'udienza del 14.05.2025, il ricorrente, presente personalmente unitamente al suo difensore, si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la rituale notifica, sia a lei che all'amministratrice di sostegno, del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza presidenziale, il ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione, ed ha concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale del 22.11.2023, n. 128/2023, cron. n.
16934/23, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni di parte ricorrente e il comportamento della resistente, che si è del tutto disinteressata della pendenza del presente procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396. Va dato atto che fin dall'accordo di separazione il ricorrente ha trasferito alla resistente, con atto per notaio del Persona_5
05.10.2023, rep. 73770 racc. 28683 (in produzione ricorrente), il diritto di abitazione, vita natural durante, della casa di sua proprietà sita in Potenza alla via Sabbioneta n. 95.
La mera pronuncia sullo status ed il comportamento processuale della resistente, che non costituendosi non ha opposto alcun ostacolo all'accoglimento della domanda, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con ricorso del 11.09.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed
[...] eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da in Potenza il 05.07.1969, Parte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza dell'anno 1969, Parte II, Serie A n. 126;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 16.07.2025.
La Presidente est.