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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 17/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
1) Parte_1 nata a: TA (MI) il 29.6.1993 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in[...] con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a: VI (CS) il 19.3.1989 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in[...] con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in UN (MI) il 23.4.2022
(anno 2022 atto n. 5 parte I serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata il [...] (italiana) Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento della loro sottoscrizione;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. la casa familiare sita in UN (MI), Via G. Fanin, 9, verrà assegnata alla SI.ra , Pt_1
con quanto l'arreda, che continuerà ad abitarla con la IA IN;
Per_1
4. la SI.ra si impegna al pagamento mensile dell'importo pari al 100% della rata di Pt_1
mutuo cointestato, attualmente gravante sulla casa familiare di cui al punto che precede, nonché della relativa assicurazione attivata;
5. stante l'onere assunto dalla Ricorrente di cui al punto precedente, le parti si impegnano, trascorsi almeno tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo, a stipulare atto notarile con il quale, a fronte dell'accollo del mutuo gravante sulla casa familiare da parte della IG.ra
, il IG. cederà alla stessa la propria quota pari al 50% della casa familiare Pt_1 CP_1
sita in UN (MI), Via G. Fanin, n. 9, le parti usufruiranno delle agevolazioni fiscali relative alle cessioni tra coniugi. Le spese dell'atto notarile saranno ad esclusivo carico della IG.ra in qualità di avente causa;
Pt_1
6. il IG. si impegna a lasciare la casa familiare, asportando ogni suo effetto CP_1
personale, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
7. soltanto a seguito del trasferimento del IG. di cui al punto n. 6, la IG.ra CP_1 Pt_1
provvederà a richiedere la voltura a proprio nome delle utenze della casa familiare;
8. il Ricorrente si impegna altresì a trasferire la propria residenza altrove entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni;
9. a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile saranno esclusivamente a carico della SI.ra ; Pt_1
10. la IA IN viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1
provvederanno all'educazione ed all'istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della IN, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella già casa familiare;
11. tutte le decisioni di maggiore rilevanza relative alla IN verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno, pertanto, assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della stessa;
12. la IN frequenterà il padre a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera. A partire dai 6 anni di , la IN trascorrerà con il padre fine settimana Per_1
alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
13. durante la settimana, il padre potrà liberamente vedere la IA previo accordo telefonico con la madre;
14. con riferimento alle vacanze natalizie, trascorrerà sempre la cena del giorno 24 Per_1
(Vigilia) con il padre, il quale la riporterà a dormire dalla madre, mentre il pranzo del giorno
25 (Natale) la IN resterà con la madre. passerà il giorno 31 dicembre con ciascun Per_1
genitore ad anni alterni, fatto salvo ogni diverso miglior accordo tra le parti che tenga in considerazione il preminente interesse della IN;
15. quanto alle altre principali festività ed i relativi ponti (Pasqua, Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), le medesime verranno trascorse dalla IN con ciascun genitore ad anni alterni;
16. durante le vacanze estive trascorrerà una settimana nei mesi di luglio o agosto con Per_1
ciascun genitore da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno. A partire dai 6 anni, la IN trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore sempre da accordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
17. il SI. si impegna a versare a favore della SI.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese un contributo al mantenimento concordato in € 350,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
18. l'assegno unico verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla IG.ra nella misura Pt_1
del 100% ed, in tal senso, il IG. sin da ora esprime formale rinuncia allo stesso, CP_1
astenendosi dal presentare la relativa domanda ed impegnandosi a fornire alla IG.ra Pt_1
qualsivoglia documentazione dovesse risultare necessaria;
19. il SI. si impegna a rimborsare alla SI.ra il 50% delle spese CP_1 Pt_1
straordinarie dalla stessa integralmente sostenute ed anticipate in favore della IA dietro presentazione di apposita documentazione certificativa, se richiesta, così come indicato nel
Protocollo di Milano del 22.11.2017, di cui si riporta integralmente il contenuto: -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche o oculistiche presso strutture private;
b) cure termali o fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
20. sempre in relazione alle spese straordinarie, nell'ottica esclusiva di preservare il preminente interesse della IN nonché allo scopo di contenere ed evitare eventuali futuri conflitti tra i genitori in merito all'opportunità o meno di sostenere determinate spese, le Parti, a parziale modifica del Protocollo di cui al punto che precede, prestano sin d'ora il proprio consenso all'esborso delle seguenti voci di spesa:
• un'attività sportiva ed il costo per l'acquisto della relativa attrezzatura/abbigliamento;
• retta mensile asilo nido ed, eventualmente, della scuola dell'infanzia;
• mensa scolastica;
• materiale scolastico occorrente durante tutto l'anno scolastico;
• corso di lingua straniera che la IN, eventualmente, desidererà frequentare;
• lezioni di ripetizioni qualora dovessero essere necessarie;
• visite mediche anche presso centri privati;
• gite scolastiche anche con pernottamento;
• centro estivo, sempre che la IN desideri frequentarlo;
21. le detrazioni fiscali connesse al mantenimento della IA verranno effettuate e suddivise al
50% tra i genitori che si impegneranno diligentemente a richiedere fatture, scontrini, ricevute intestate alla IN;
22. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
23. i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
24. le parti riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio;
25. i coniugi si danno, reciprocamente, assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, nonché a qualsiasi documento d'identità, valido per l'espatrio, relativo alla IN;
26. ciascun genitore si impegna a fornire la propria autorizzazione, eventualmente anche compilando e sottoscrivendo appositi moduli, qualora la stessa fosse necessaria per un viaggio che l'altro genitore intenda fare con la IN;
27. le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto, con il presente accordo, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale discendente dal matrimonio;
28. le Parti dichiarano espressamente di voler rinunciare al deposito della documentazione ex art. 473-bis.12 c. 3 e 4 c.p.c.;
29. le Parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di apposite note scritte, ex art. 473–bis 51 c. 2, nelle quali manifestare la propria volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra citate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in UN (MI) il 23.4.2022;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UN (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
. Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG