Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
BU di Bari
Sezione Lavoro
Il BU, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 18/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella presente controversia iscritta al N. 2964/2024 R.G., promossa da:
rapp. e dif. dall'avv. FRANCESCO Parte_1
STANTE;
OPPONENTE
rapp. e dif. da PAOLA PESCE;
Controparte_1
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2024, l'odierna proponeva opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e notificazione del 2/2/2024, n.
202210343/DDL, redatto dal personale di vigilanza della Direzione Pt_2
di , concernete una serie di contestazioni, tra cui Parte_3 CP_1 infedeli registrazioni sul LUL, rilevati ai fini dell'imponibile contributivo previdenziale per quanto innanzi agiva in giudizio Pt_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare - si chiede l'immediata sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022010343/DDL, del 2.2.2024, emesso dall Controparte_1 di con tutte le conseguenze che ne derivano, anche ai fini
[...] CP_1 del rilascio del DURC. In via definitiva e nel merito - annullare il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022010343/DDL, del
2.2.2024, emesso dall per Controparte_1 tutte le ragioni esposte nella suestesa narrativa. - vinte le spese e i compensi di procedura”.
Con ordinanza del 15.10.2024, la scrivente, nel rilevare che il verbale unico di accertamento contestato non può essere considerato quale atto dotato di autonoma efficacia esecutiva, per cui è da escludere che nei riguardi dello stesso possa essere adottato alcun provvedimento di sospensione, rigettava la relativa istanza.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in disposititvo.
L'opposizione deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, è pacifico, in quanto non contestato tra le parti, che non sia stata ancora emessa alcuna ordinanza-ingiunzione.
Dunque, risulta fondata la preliminare ed assorbente eccezione di inammissibilità dell'odierna opposizione avverso il verbale unico di accertamento n. 202210343/DDL del 2/2/2024.
Sul punto, come già chiarito da CO BU (cfr. sentenza n.
857/2023), “deve essere ribadito il consolidato principio ermeneutico per cui “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo (...) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria
(Cass. 12 luglio 2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n. 11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 32886/2018). Il condivisibile orientamento ermeneutico in argomento ha anche specificato che “la disciplina è dunque diversa da quella speciale e tipica prevista dal codice della strada, ove è pacifica l'opponibilità in sede giudiziale già del verbale di accertamento (ora, v. art. 7 d. lgs. 1 settembre 2011,
n. 150), ma ciò in quanto atto che, in mancanza di impugnativa amministrativa o giudiziale è destinato a divenire, esso stesso, titolo esecutivo, come non accade nel sistema generale della L. 689/1981, ove il verbale e l'atto di contestazione sono solo elementi prodromici rispetto alla successiva, ed eventuale, adozione dell'ordinanza ingiunzione, che soltanto costituisce titolo esecutivo;
né può dirsi che la normativa, così impostata solleciti in alcun modo dubbi di legittimità costituzionale, sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3) o dei diritti di difesa
(art. 24) ed al giusto processo (art. 111 Cost.), in quanto semmai le garanzie per l'interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese
e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della PA. rispetto alla pretesa sanzionatoria;
avverso l'ordinanza ingiunzione sono poi ammesse piene tutele cautelari (v. ora, art. 5 e 6, co. 7, d. Igs. 150/2011 cit.) e di merito, nell'an e nel quantum, e quindi non vi è proprio alcuna compressione dei diritti del soggetto privato” (si veda ancora Cass. civ., Sez. Lav., 32886/2018)”.
Alla luce di quanto suesposto, non essendo stata emessa l'ordinanza d'ingiunzione, difetta l'interesse ad agire in capo all'odierna parte opponente.
Conseguentemente, l'opposizione spiegata avverso il verbale unico di accertamento risulta inammissibile.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono le altre questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, con l'applicazione della riduzione del 20% prevista dalla normativa vigente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: -rigetta l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 3.200,00 oltre oneri di legge.
Bari, 18.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)