TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5048/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5048 dell'anno 2017 R.Gen.Aff.Cont., decisa all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 18.11.2025, ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
C.F. e P. I.V.A. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Lorenzio Barbieri, Pier
IO BE e RE RO, giusta procura allegata alla comparsa in riassunzione ex art. 50
c.p.c., tutti elettivamente domiciliati in Terzigno (NA), Via Avini 74, Parco del Martino, Palazzo
Rubino, presso lo studio dell'avv. Ciro Laviano;
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. ), quale procuratore di sé medesimo ex art. 86 CP_1 CodiceFiscale_1
c.p.c., domiciliato presso il suo studio, in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Martiri di
Nassirya n. 4;
-CONVENUTO-
Oggetto: inadempimento del contratto di finanziamento.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 18.11.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in riassunzione, ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., la
[...]
(nel prosieguo, per brevità, solo ) ha convenuto in giudizio Parte_2 Pt_2 CP_1
, al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di € 21.504,63 a titolo di
[...] inadempimento del contratto di finanziamento n. 32971 stipulato con , in data CP_1
30.3.2007, pari ad € 30.000,00 e finalizzato all'acquisto dell'autovettura Porsche Carrera Coupè targata BE051FE telaio WPOZZZ99ZXS606697. Parte attrice, in particolare, ha dedotto che: - con il finanziamento de quo le parti avevano convenuto un sistema di ammortamento alla francese, per cui l'importo finanziato, pari ad € 30.000,00, doveva essere restituito mediante la corresponsione di n. 48 rate mensili dell'importo di € 606,90 ciascuna, oltre ad una maxi rata dell'importo di €
7.050,00 oltre I.V.A.; - aveva omesso di provvedere al pagamento delle rate dal CP_1 mese di febbraio 2009, per cui in data 15.5.2009 lo aveva dichiarato decaduto dal Parte_1 beneficio del termine, come da espressa pattuizione di cui all'art. 9, comma 1, lett. b del contratto di finanziamento de quo; - era, pertanto, creditrice di della complessiva somma di € CP_1
21.504,63 (di cui € 1.831,50 per n. 3 rate di canone scadute e non pagate;
€ 19.478,35 per canoni a scadere;
€ 194,78 per spese di estinzione); - sulla base di tali premesse, agendo Pt_2 preliminarmente in via monitoria, aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 1052/2009, emesso in data
24.09.2009, dal Tribunale di Santa IA CA RE –Sezione Distaccata di Caserta – con cui era stato ingiunto a il pagamento della somma di € 21.504,63, oltre interessi legali e CP_1 spese di procedimento;
- con atto di citazione notificato in data 20.11.2009, l'ingiunto aveva proposto opposizione avverso il predetto decreto, radicando la causa RG n. 1465/2009 innanzi al
Tribunale di Santa IA CA RE, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo de quo per nullità della procura alle liti in calce al ricorso monitorio e per l'incompetenza territoriale del
Giudice adito, eccependo, altresì, l'abusività delle clausole di cui agli artt. 9 e 13 del contratto di finanziamento, ritenute inefficaci;
- con sentenza n. 1346/2017 del 18.4.2017, il Tribunale di S.
IA CA RE aveva declinato la propria competenza territoriale a favore del Tribunale di
Nola, per l'effetto aveva dichiarato nullo il decreto ingiuntivo n. 1052/2009 emesso in data
24.9.2009, fissando in tre mesi il termine per la riassunzione della controversia innanzi al Giudice competente, compensando le spese di lite.
Ebbene, alla luce di tale iter processuale, con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 4.07.2017 la ha convenuto in giudizio , domandando, in Parte_2 CP_1 via preliminare, verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633, 634, 642 e 648 c.p.c.,
l'emissione dell'ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva per la somma di € 21.504,63 ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.; nel merito, rilevato l'inadempimento del contratto di finanziamento n.
32971 da parte di , la condanna del convenuto medesimo al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 21.504,63 oltre interessi legali e rivalutazione.
2. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio , in qualità di procuratore CP_1 di sé stesso ex art. 86 c.p.c., il quale, contestando estensivamente le avverse difese in fatto e in diritto, ha eccepito la nullità e/o inefficacia delle clausole di cui agli artt. 9 e 13 del contratto di finanziamento oggetto di lite, in quanto non espressamente sottoscritte, in violazione degli artt.
1341 e 1342 c.c.; altresì, ha eccepito la nullità della clausola n. 5 del contratto medesimo in ragione dell'usurarietà dei tassi di interesse ivi applicati, ex art. 1815 c.c., domandando con eccezione riconvenzionale, in via principale, la condanna di parte attrice alla restituzione della somma di €
4.082,77; in via subordinata, ha chiesto procedersi alla rideterminazione dei tassi in misura legale ex art. 117, comma 7, TUB. Infine, quanto all'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. chiesta da parte attrice, ha dedotto la tardività ed irritualità della stessa nonché, nel merito, l'insussistenza dei presupposti ex lege previsti per la sua emissione.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
3. Incardinatosi il giudizio, rigettata l'istanza di emissione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter
c.p.c., espletato infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatorio, come da verbale del
20.02.2018; acquisito il fascicolo recante r.g. 1465/09 del Tribunale di Smcv;
assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.; espletata CTU contabile, la causa ha subito una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 21.10.2025, chiamata per la prima volta innanzi alla scrivente magistrato (divenuta assegnataria del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024), è stata differita all'udienza del 18.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così giungendo così alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, è da dichiararsi la procedibilità della domanda de qua essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 bis del Dl.gs 28/2010, nel termine concesso dal
Giudice alla prima udienza, coma de verbale negativo del 20.02.2018, depositato telematicamente da parte istante in data 11.06.2018.
2. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito esplicitati.
In via preliminare, qualificata la domanda de qua come di inadempimento contrattuale, è da rilevare, quanto all'onus probandi, che la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della corretta ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu, secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n. 13533). Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione
(Cass., sent. n. 973-96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99).
Dunque, “Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533).
2.1. Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie è da ritenersi ampiamente provato in quanto non contestato, ex art. 115 c.p.c., ed enucleabile ex actiis la stipula, in data
30.03.2007 del contratto di finanziamento n. 032971, per una somma complessiva di € 30.000,000 e finalizzato all'acquisto dell'autovettura Porsche Carrera Coupè Targata BE051FE (si v. allegato n. 1 della produzione di parte attrice).
In particolare, dalla documentazione acclusa al fascicolo di parte istante si enuclea che il contratto de quo era stato stipulato con un sistema di ammortamento alla francese, mediante la corresponsione di 48 rate costanti di € 606,90 ciascuna, da versare mensilmente tramite R.I.D. bancario, più una maxi- rata finale pari ad € 7.050,00.
Altresì, dalla produzione di parte istante (si v. estratto conto di cui all'allegato n. 3 della produzione di parte attrice) emerge che parte convenuta aveva proceduto al pagamento delle prime 21 rate per un totale complessivo di € 13.020,50, risultando, viceversa, inadempiente nel pagamento, dal
10.11.2008, delle successive 4 rate per insufficienza di fondi;
ancora, allegata alla documentazione di parte istante è la raccomandata datata 15.05.2009 (ricevuta in data 20.06.2009), con cui la
[...] aveva provveduto ad informare il debitore della decadenza dal Parte_2 CP_1 beneficio del termine, domandando, altresì, la corresponsione del saldo ammontante ad €
19.673,13.
Dunque, quanto all'an della pretesa creditoria azionata è da rilavare che parte istante, ai sensi dell'art. 2967 c.c., ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, allegando e provando i fatti costitutivi della pretesa azionata;
diversamente, parte convenuta, non ha allegato, né tantomeno provato alcun elemento impeditivo e/o estintivo della pretesa creditoria azionata dalla società finanziaria.
Per vero, infatti, parte convenuta, non ha contestato l'an del credito e, quindi, la stipula del contratto di finanziamento de quo, ma il quomodo della stipula del contratto oggetto di lite, eccependo, nel merito, la nullità e/o l'inefficacia delle clausole 9 e 13, in quanto non espressamente sottoscritte, nonché la nullità della clausola n. 5 prevedendosi interessi ultralegali, ex art. 1815 c.c.
3. Priva di pregio, sul punto, è l'eccezione di nullità delle clausole 9 e 13 del contratto oggetto di lite, in quanto non sottoscritte, in violazione dell'art. 1341, comma, 2 c.c.
In particolare, con la clausola n. 9 si prevede la decadenza dal beneficio del termine, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso entro il termine di 10 giorni dalla scadenza, specificandosi che nel casi previsti dall'art. 21, comma 4 della l. 142/1992 la decadenza si verifica quando l'importo dovuto sia superiore all'ottava parte del prezzo dell'autoveicolo; con la clausola n. 13, rubricata scritture contabili, si stabilisce che ai fini della determinazione dell'ammontare del debito, fanno piena prova contro il richiedente le scritture contabili di CP_2
Ebbene, la norma di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. prevede in tema di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da una sola delle parti contraenti – come nel caso in esame - che “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. La norma de qua, quindi, nel caso di clausole vessatorie - con ciò intendendosi quelle clausole idonee ad alterare l'equilibrio giuridico del contratto, attribuendo ad una sola delle parti oneri ulteriori, sì da porla in una posizione di soggezione rispetto all'atro contraente, prevede, nell'ottica di tutela del contraente c.d. debole, un meccanismo basato su una “doppia sottoscrizione”, per cui, con la prima, l'aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto “non onerose”, con la seconda, da apporsi in modo “specifico”, approva il contenuto di quelle vessatorie.
Sul punto, quanto al requisito della doppia sottoscrizione la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, onde attualizzare la tutela del contraente non predisponente, che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio,
e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate
(Cass. 12 ottobre 2016, n. 20606; Cass. 13 novembre 2014, n. 24193; Cass. 11 giugno 2012, n.
9492; Cass. 27 febbraio 2012, n. 2970; Cass. 26 settembre 2008, n. 24262).
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame è da rilevare che dall'analisi del contratto di finanziamento de quo si enuclea la precisa e specifica sottoscrizione delle clausole de quibus, risultando le stesse analiticamente determinate anche in relazione al loro contenuto sintetico, considerata la tecnica redazionale utilizzata idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, in quanto sufficiente a porre in specifica e chiara evidenza le clausole oggetto di approvazione.
A ciò si aggiunga, nel merito, quanto alla specifica clausola di decadenza del beneficio del termine
(art 9 del contratto di finanziamento) che, nel caso de quo, la finanziaria convenuta non ha attivato nell'immediatezza la clausola in esame - già dal mancato pagamento di una sola rata, come previsto in contratto - ma in presenza di un inadempimento significativo coincidente con il mancato pagamento di complessive 4 rate del finanziamento medesimo, elidendo, in concreto, la portata astrattamente vessatoria della clausola in esame e risultando tale modus operandi coerente con il dettato normativo dell'art. 1186 c.c.
Sul punto, infatti, è stato precisato che “lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile
l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore” (Cassazione civile,
Sez. II, sentenza n. 24330 del 18 novembre 2011).
4. Parimenti immeritevole di accoglimento è l'eccezione di usurarietà degli interessi, ivi inclusi quelli di mora, di cui all'art. 5 del contratto di finanziamento versato in atti.
Sul punto, in particolare, la perizia tecnica contabile espletata in corso di causa – di cui si condividono gli esiti a fronte dell'analiticità del percorso logico seguito, della puntualità delle indagini espletate, nonché dell'adeguatezza dei criteri di analisi utilizzati – ha specificato che il
T.E.G. (tasso effettivo globale) dell'operazione di finanziamento de qua non è superiore al tasso soglia in vigore al trimestre della stipula (DM 01/01/2007 – 31/03/2007 tasso soglia pari a
16,050%, T.E.G. finale pari a 9,975%); pertanto, non si è verificato uno sconfinamento del TEG previsto dal contratto rispetto al tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto.
In particolare, quanto alla rilevazione del superamento del tasso soglia dettato dalla normativa antiusura, L. 108 del 1996, correttamente il CTU ha fatto riferimento al momento genetico del contratto, ovvero, alla sua pattuizione. Sul punto, infatti la Corte di Cassazione, nella sua composizione più autorevole ha avuto modo di precisare che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675). In particolare, le
Sezioni Unite risolvendo un contrasto interpretativo emerso in seno alla stessa Corte hanno negato la configurabilità dell'usura sopravvenuta, “essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996,
(rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3,24,47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame”. Difatti, “il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644 c.p., comma 3, novellato (che recita: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”). La L. n. 108, art. 2, comma 4, cit. (che recita: “Il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso…”) definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art.
1815 c.c., comma 2, – pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; “ai fini dell'applicazione” del quale, però, non può farsi a meno perché così impone la norma
d'interpretazione autentica – di considerare il “momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1” (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675).
Altresì, quanto agli interessi di mora, il CTU ha accertato che l'istituto finanziario ha applicato un interesse di mora su rate scadute e risultate non pagate di natura non usuraria, “in quanto al 6,5% si applica un 10 per centro ed un minimo di 25€ sull'intera rata (rata composta da sorta capitale ed interesse) che non risulta superiore al tasso di mora, utilizzando le istruzioni della Banca d'Italia ed i principi della Suprema Corte di Cassazione di cui alla sentenza a Sezioni Unite n. 19597 del
2020” (si v. pag. 47 della relazione peritale versata in atti).
In particolare, la Corte di Cassazione nella sentenza pur richiamata dal CTU ha precisato, in primo luogo, l'operatività della disciplina anti usura anche agli interessi moratori, “intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”; in secondo luogo che “la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque, la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo
a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”; infine, si è specificato che l'usurarietà debba essere vagliata sui singoli interessi considerati, non condividendo, pertanto, quell'indirizzo pur sostenuto in Giurisprudenza che, ai fini della verifica del tasso soglia, aveva previsto la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori;
infatti, “si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti” (Cass., Sez., Un., sent. n. 19597/2020).
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie è da ritenersi corretto ed immune da vizi il calcolo effettuato dal CTU ai fini della verifica, in concreto, del superamento del tasso soglia in relazione agli specifici interessi moratori, verificato che lo stesso, coerentemente alle istruzioni fornite dalla Suprema Corte e della Banca d'Italia si è concentrato solo sull'espressa pattuizione degli interessi in esame applicando i Decreti Ministeriali di riferimento (ovvero D.M.
25marzo 2003, per i contratto conclusi dal 1°.04.2003 al 30.06.2011).
5. Priva di pregio, ulteriormente, è l'eccezione di illegittimità di interessi anatocistici.
Sul punto, il CTU ha precisato che il contratto di finanziamento de quo “non prevede nessuna statuizione in ordine alla capitalizzazione degli interessi e, pertanto, non vi è presenza di nessuna forma di anatocismo, né vi sono somme eccedenti corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate” (si v. pag. 50 della relazione peritale).
Per vero, la soluzione del CTU appare del tutto coerente con la recente pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 15130 del 2024) ove il Collegio, componendo un contrasto interpretativo sviluppatosi per anni, ha affermato che il piano di ammortamento “alla francese” – come emergente nel contratto di finanziamento in esame – “non integra anatocismo vietato ex art. 1283 c.c., poiché gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo e non sugli interessi maturati. In tale schema, la quota di interessi di ciascuna rata si estingue con il pagamento della rata stessa;
non si produce quindi alcun effetto di “interesse su interesse”.
L'espressione “capitalizzazione composta” descrive soltanto un criterio matematico-finanziario di calcolo, non un meccanismo anatocistico in senso giuridico” (nello stesso senso anche Trib. Milano
n. 8755 del 16/7/2015, Trib. Padova 13/1/2016, Trib. Treviso 12/11/2015).
Difatti, l'ammortamento alla francese comporta che gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, con la conseguenza che nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò, ad abundantiam, non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
6. Passando alla determinazione del quantum debeatur, meritevole di accoglimento è l'eccezione riconvenzionale sollevata da parte convenuta di operatività della clausola legale sostitutiva di cui all'art. 117, comma 7, TUB, a fronte della mancata indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento oggetto di lite.
Sul punto, in via preliminare, è da precisare che nel caso di specie, verificata la stipula del contratto in data 30.03.2007, trova applicazione la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 TUB, relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/9/2010, non già quella di cui all'art. 125 bis TUB, applicabile ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, di importo non superiore a euro 75.000,00 e successivi al 19/9/2010.
In particolare, l'art. 124 TUB, nel testo vigente prima del 19/9/2010, relativo ai contratti di credito al consumo, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza dell'indicazione del TAEG o di sua nullità (ad esempio perché indicato in modo indeterminato indeterminabile), escludendosi l'operatività della norma in esame ai casi di errata indicazione dello stesso.
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la ratio sottostante l'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, considerata l'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente (si v. Trib. di Napoli, sent. n. 18272023).
Ebbene, verificato che nel caso in esame parte convenuta ha dedotto l'omessa indicazione del
TAEG in contratto, non già la sua errata indicazione, non vi sono ragioni ostative all'operatività della norma di cui all'art. 124, comma 5, TUB nella versione ratione temporis applicabile, ante
2010.
La norma in esame, infatti, con un meccanismo sostanzialmente sovrapponibile a quello attualmente previsto dall'art.117, comma 7, TUB in combinato disposto con l'art. 125 bis TUB, nella versione successiva alla novella del 2010, prevedeva in caso di omessa indicazione del TAEG la sostituzione dei tassi con i BOT annuali.
Correttamente, pertanto, il CTU, rispondendo al quesito integrativo di cui al verbale di conferimento incarico del 19.01.2023, verificato che “l'applicazione dei parametri negoziali non è priva di violazioni in ordine al trattamento degli interessi , in quanto la società erogatrice del finanziamento, nel contratto sottoscritto dalle parti, ha omesso di indicare un parametro relativo agli interessi, ovvero al TAEG (tasso annuo effettivo globale)” (si v. pag. da 51 a 56 della relazione peritale), in applicazione della normativa richiamata, ha proceduto alla sostituzione del tasso praticato dalla società convenuta con il tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro (BOT), rideterminando la somma complessivamente dovuta dal convenuto alla società istante.
Alla luce delle ragioni sopra evidenziate deve, dunque, come domandato da parte convenuta, essere rideterminato il saldo contabile in favore della finanziaria istante epurando dalla complessiva somma di € 21.504,63, le somme indebitamente calcolate pari ad € 3.258,99.
Conclusivamente, quindi, verificato l'an della pretesa creditoria azionata, rideterminato il quantum debeatur nei limiti e per le ragioni sopra evidenziate, il credito complessivamente vantato dalla società istante nei confronti di è pari ad € 18.218,64. CP_1
A tale importo devono poi essere aggiunti gli interessi al tasso legale dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 12.10.2009, fino all'effettivo soddisfo, verificata la tempestività della riassunzione del giudizio de quo innanzi al Tribunale territorialmente competente con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda monitoria ex ante azionata dinanzi al Tribunale di
Santa IA CA RE.
Non deve, viceversa, procedersi alla rivalutazione monetaria della somma de qua, trattandosi di debito di valuta, ex artt. 1277 e 1224 c.c., avendo ad oggetto, sin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
7. L'esito complessivo della lite, tenuto in particolare conto l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale sollevata da parte convenuta relativa alla rideterminazione del quantum debeautr del credito oggetto di lite, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, i residui 2/3 vanno posti a carico del convenuto per il resto soccombente, ex art 91 c.p.c. e si liquidano in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, nella versione ratione temporis applicabile, sulla base del valore della domanda (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a€ 26.000,00) ai parametri minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
7.1. Nella stessa misura vanno compensate le spese della espletata CTU, come liquidate in corso di causa con decreto del 06.06.2023, mentre i residui 2/3 devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta soccombente, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo documenti di aver sborsato in eccesso rispetto alla misura stabilita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, operata la rideterminazione del quantum debeautur, condanna al pagamento della somma di € CP_1
18.218,64, in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, oltre interessi al tasso legale dal 12.10.2009, fino all'effettivo soddisfo;
2. compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna al pagamento dei residui CP_1
2/3, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 che si liquidano in € 158,00 per spese e € 1.693,00, per compensi, oltre iva e cpa nella misura del
15 % come per legge;
3. compensa nella misura di 1/3 le spese della espletata CTU e pone definitivamente a carico di parte convenuta per il resto soccombente i residui 2/3, come liquidate con separato decreto del
06.06.2023, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo documenti di aver sborsato in eccesso rispetto alla misura stabilita.
Così deciso in Nola, il 18.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5048 dell'anno 2017 R.Gen.Aff.Cont., decisa all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 18.11.2025, ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
C.F. e P. I.V.A. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Lorenzio Barbieri, Pier
IO BE e RE RO, giusta procura allegata alla comparsa in riassunzione ex art. 50
c.p.c., tutti elettivamente domiciliati in Terzigno (NA), Via Avini 74, Parco del Martino, Palazzo
Rubino, presso lo studio dell'avv. Ciro Laviano;
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. ), quale procuratore di sé medesimo ex art. 86 CP_1 CodiceFiscale_1
c.p.c., domiciliato presso il suo studio, in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Martiri di
Nassirya n. 4;
-CONVENUTO-
Oggetto: inadempimento del contratto di finanziamento.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 18.11.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in riassunzione, ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., la
[...]
(nel prosieguo, per brevità, solo ) ha convenuto in giudizio Parte_2 Pt_2 CP_1
, al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di € 21.504,63 a titolo di
[...] inadempimento del contratto di finanziamento n. 32971 stipulato con , in data CP_1
30.3.2007, pari ad € 30.000,00 e finalizzato all'acquisto dell'autovettura Porsche Carrera Coupè targata BE051FE telaio WPOZZZ99ZXS606697. Parte attrice, in particolare, ha dedotto che: - con il finanziamento de quo le parti avevano convenuto un sistema di ammortamento alla francese, per cui l'importo finanziato, pari ad € 30.000,00, doveva essere restituito mediante la corresponsione di n. 48 rate mensili dell'importo di € 606,90 ciascuna, oltre ad una maxi rata dell'importo di €
7.050,00 oltre I.V.A.; - aveva omesso di provvedere al pagamento delle rate dal CP_1 mese di febbraio 2009, per cui in data 15.5.2009 lo aveva dichiarato decaduto dal Parte_1 beneficio del termine, come da espressa pattuizione di cui all'art. 9, comma 1, lett. b del contratto di finanziamento de quo; - era, pertanto, creditrice di della complessiva somma di € CP_1
21.504,63 (di cui € 1.831,50 per n. 3 rate di canone scadute e non pagate;
€ 19.478,35 per canoni a scadere;
€ 194,78 per spese di estinzione); - sulla base di tali premesse, agendo Pt_2 preliminarmente in via monitoria, aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 1052/2009, emesso in data
24.09.2009, dal Tribunale di Santa IA CA RE –Sezione Distaccata di Caserta – con cui era stato ingiunto a il pagamento della somma di € 21.504,63, oltre interessi legali e CP_1 spese di procedimento;
- con atto di citazione notificato in data 20.11.2009, l'ingiunto aveva proposto opposizione avverso il predetto decreto, radicando la causa RG n. 1465/2009 innanzi al
Tribunale di Santa IA CA RE, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo de quo per nullità della procura alle liti in calce al ricorso monitorio e per l'incompetenza territoriale del
Giudice adito, eccependo, altresì, l'abusività delle clausole di cui agli artt. 9 e 13 del contratto di finanziamento, ritenute inefficaci;
- con sentenza n. 1346/2017 del 18.4.2017, il Tribunale di S.
IA CA RE aveva declinato la propria competenza territoriale a favore del Tribunale di
Nola, per l'effetto aveva dichiarato nullo il decreto ingiuntivo n. 1052/2009 emesso in data
24.9.2009, fissando in tre mesi il termine per la riassunzione della controversia innanzi al Giudice competente, compensando le spese di lite.
Ebbene, alla luce di tale iter processuale, con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 4.07.2017 la ha convenuto in giudizio , domandando, in Parte_2 CP_1 via preliminare, verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633, 634, 642 e 648 c.p.c.,
l'emissione dell'ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva per la somma di € 21.504,63 ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.; nel merito, rilevato l'inadempimento del contratto di finanziamento n.
32971 da parte di , la condanna del convenuto medesimo al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 21.504,63 oltre interessi legali e rivalutazione.
2. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio , in qualità di procuratore CP_1 di sé stesso ex art. 86 c.p.c., il quale, contestando estensivamente le avverse difese in fatto e in diritto, ha eccepito la nullità e/o inefficacia delle clausole di cui agli artt. 9 e 13 del contratto di finanziamento oggetto di lite, in quanto non espressamente sottoscritte, in violazione degli artt.
1341 e 1342 c.c.; altresì, ha eccepito la nullità della clausola n. 5 del contratto medesimo in ragione dell'usurarietà dei tassi di interesse ivi applicati, ex art. 1815 c.c., domandando con eccezione riconvenzionale, in via principale, la condanna di parte attrice alla restituzione della somma di €
4.082,77; in via subordinata, ha chiesto procedersi alla rideterminazione dei tassi in misura legale ex art. 117, comma 7, TUB. Infine, quanto all'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. chiesta da parte attrice, ha dedotto la tardività ed irritualità della stessa nonché, nel merito, l'insussistenza dei presupposti ex lege previsti per la sua emissione.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
3. Incardinatosi il giudizio, rigettata l'istanza di emissione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter
c.p.c., espletato infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatorio, come da verbale del
20.02.2018; acquisito il fascicolo recante r.g. 1465/09 del Tribunale di Smcv;
assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.; espletata CTU contabile, la causa ha subito una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 21.10.2025, chiamata per la prima volta innanzi alla scrivente magistrato (divenuta assegnataria del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024), è stata differita all'udienza del 18.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così giungendo così alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, è da dichiararsi la procedibilità della domanda de qua essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 bis del Dl.gs 28/2010, nel termine concesso dal
Giudice alla prima udienza, coma de verbale negativo del 20.02.2018, depositato telematicamente da parte istante in data 11.06.2018.
2. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito esplicitati.
In via preliminare, qualificata la domanda de qua come di inadempimento contrattuale, è da rilevare, quanto all'onus probandi, che la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della corretta ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu, secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n. 13533). Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione
(Cass., sent. n. 973-96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99).
Dunque, “Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533).
2.1. Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie è da ritenersi ampiamente provato in quanto non contestato, ex art. 115 c.p.c., ed enucleabile ex actiis la stipula, in data
30.03.2007 del contratto di finanziamento n. 032971, per una somma complessiva di € 30.000,000 e finalizzato all'acquisto dell'autovettura Porsche Carrera Coupè Targata BE051FE (si v. allegato n. 1 della produzione di parte attrice).
In particolare, dalla documentazione acclusa al fascicolo di parte istante si enuclea che il contratto de quo era stato stipulato con un sistema di ammortamento alla francese, mediante la corresponsione di 48 rate costanti di € 606,90 ciascuna, da versare mensilmente tramite R.I.D. bancario, più una maxi- rata finale pari ad € 7.050,00.
Altresì, dalla produzione di parte istante (si v. estratto conto di cui all'allegato n. 3 della produzione di parte attrice) emerge che parte convenuta aveva proceduto al pagamento delle prime 21 rate per un totale complessivo di € 13.020,50, risultando, viceversa, inadempiente nel pagamento, dal
10.11.2008, delle successive 4 rate per insufficienza di fondi;
ancora, allegata alla documentazione di parte istante è la raccomandata datata 15.05.2009 (ricevuta in data 20.06.2009), con cui la
[...] aveva provveduto ad informare il debitore della decadenza dal Parte_2 CP_1 beneficio del termine, domandando, altresì, la corresponsione del saldo ammontante ad €
19.673,13.
Dunque, quanto all'an della pretesa creditoria azionata è da rilavare che parte istante, ai sensi dell'art. 2967 c.c., ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, allegando e provando i fatti costitutivi della pretesa azionata;
diversamente, parte convenuta, non ha allegato, né tantomeno provato alcun elemento impeditivo e/o estintivo della pretesa creditoria azionata dalla società finanziaria.
Per vero, infatti, parte convenuta, non ha contestato l'an del credito e, quindi, la stipula del contratto di finanziamento de quo, ma il quomodo della stipula del contratto oggetto di lite, eccependo, nel merito, la nullità e/o l'inefficacia delle clausole 9 e 13, in quanto non espressamente sottoscritte, nonché la nullità della clausola n. 5 prevedendosi interessi ultralegali, ex art. 1815 c.c.
3. Priva di pregio, sul punto, è l'eccezione di nullità delle clausole 9 e 13 del contratto oggetto di lite, in quanto non sottoscritte, in violazione dell'art. 1341, comma, 2 c.c.
In particolare, con la clausola n. 9 si prevede la decadenza dal beneficio del termine, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso entro il termine di 10 giorni dalla scadenza, specificandosi che nel casi previsti dall'art. 21, comma 4 della l. 142/1992 la decadenza si verifica quando l'importo dovuto sia superiore all'ottava parte del prezzo dell'autoveicolo; con la clausola n. 13, rubricata scritture contabili, si stabilisce che ai fini della determinazione dell'ammontare del debito, fanno piena prova contro il richiedente le scritture contabili di CP_2
Ebbene, la norma di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. prevede in tema di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da una sola delle parti contraenti – come nel caso in esame - che “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. La norma de qua, quindi, nel caso di clausole vessatorie - con ciò intendendosi quelle clausole idonee ad alterare l'equilibrio giuridico del contratto, attribuendo ad una sola delle parti oneri ulteriori, sì da porla in una posizione di soggezione rispetto all'atro contraente, prevede, nell'ottica di tutela del contraente c.d. debole, un meccanismo basato su una “doppia sottoscrizione”, per cui, con la prima, l'aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto “non onerose”, con la seconda, da apporsi in modo “specifico”, approva il contenuto di quelle vessatorie.
Sul punto, quanto al requisito della doppia sottoscrizione la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, onde attualizzare la tutela del contraente non predisponente, che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio,
e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate
(Cass. 12 ottobre 2016, n. 20606; Cass. 13 novembre 2014, n. 24193; Cass. 11 giugno 2012, n.
9492; Cass. 27 febbraio 2012, n. 2970; Cass. 26 settembre 2008, n. 24262).
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame è da rilevare che dall'analisi del contratto di finanziamento de quo si enuclea la precisa e specifica sottoscrizione delle clausole de quibus, risultando le stesse analiticamente determinate anche in relazione al loro contenuto sintetico, considerata la tecnica redazionale utilizzata idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, in quanto sufficiente a porre in specifica e chiara evidenza le clausole oggetto di approvazione.
A ciò si aggiunga, nel merito, quanto alla specifica clausola di decadenza del beneficio del termine
(art 9 del contratto di finanziamento) che, nel caso de quo, la finanziaria convenuta non ha attivato nell'immediatezza la clausola in esame - già dal mancato pagamento di una sola rata, come previsto in contratto - ma in presenza di un inadempimento significativo coincidente con il mancato pagamento di complessive 4 rate del finanziamento medesimo, elidendo, in concreto, la portata astrattamente vessatoria della clausola in esame e risultando tale modus operandi coerente con il dettato normativo dell'art. 1186 c.c.
Sul punto, infatti, è stato precisato che “lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile
l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore” (Cassazione civile,
Sez. II, sentenza n. 24330 del 18 novembre 2011).
4. Parimenti immeritevole di accoglimento è l'eccezione di usurarietà degli interessi, ivi inclusi quelli di mora, di cui all'art. 5 del contratto di finanziamento versato in atti.
Sul punto, in particolare, la perizia tecnica contabile espletata in corso di causa – di cui si condividono gli esiti a fronte dell'analiticità del percorso logico seguito, della puntualità delle indagini espletate, nonché dell'adeguatezza dei criteri di analisi utilizzati – ha specificato che il
T.E.G. (tasso effettivo globale) dell'operazione di finanziamento de qua non è superiore al tasso soglia in vigore al trimestre della stipula (DM 01/01/2007 – 31/03/2007 tasso soglia pari a
16,050%, T.E.G. finale pari a 9,975%); pertanto, non si è verificato uno sconfinamento del TEG previsto dal contratto rispetto al tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto.
In particolare, quanto alla rilevazione del superamento del tasso soglia dettato dalla normativa antiusura, L. 108 del 1996, correttamente il CTU ha fatto riferimento al momento genetico del contratto, ovvero, alla sua pattuizione. Sul punto, infatti la Corte di Cassazione, nella sua composizione più autorevole ha avuto modo di precisare che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675). In particolare, le
Sezioni Unite risolvendo un contrasto interpretativo emerso in seno alla stessa Corte hanno negato la configurabilità dell'usura sopravvenuta, “essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996,
(rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3,24,47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame”. Difatti, “il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644 c.p., comma 3, novellato (che recita: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”). La L. n. 108, art. 2, comma 4, cit. (che recita: “Il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso…”) definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art.
1815 c.c., comma 2, – pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; “ai fini dell'applicazione” del quale, però, non può farsi a meno perché così impone la norma
d'interpretazione autentica – di considerare il “momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1” (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675).
Altresì, quanto agli interessi di mora, il CTU ha accertato che l'istituto finanziario ha applicato un interesse di mora su rate scadute e risultate non pagate di natura non usuraria, “in quanto al 6,5% si applica un 10 per centro ed un minimo di 25€ sull'intera rata (rata composta da sorta capitale ed interesse) che non risulta superiore al tasso di mora, utilizzando le istruzioni della Banca d'Italia ed i principi della Suprema Corte di Cassazione di cui alla sentenza a Sezioni Unite n. 19597 del
2020” (si v. pag. 47 della relazione peritale versata in atti).
In particolare, la Corte di Cassazione nella sentenza pur richiamata dal CTU ha precisato, in primo luogo, l'operatività della disciplina anti usura anche agli interessi moratori, “intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”; in secondo luogo che “la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque, la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo
a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”; infine, si è specificato che l'usurarietà debba essere vagliata sui singoli interessi considerati, non condividendo, pertanto, quell'indirizzo pur sostenuto in Giurisprudenza che, ai fini della verifica del tasso soglia, aveva previsto la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori;
infatti, “si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti” (Cass., Sez., Un., sent. n. 19597/2020).
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie è da ritenersi corretto ed immune da vizi il calcolo effettuato dal CTU ai fini della verifica, in concreto, del superamento del tasso soglia in relazione agli specifici interessi moratori, verificato che lo stesso, coerentemente alle istruzioni fornite dalla Suprema Corte e della Banca d'Italia si è concentrato solo sull'espressa pattuizione degli interessi in esame applicando i Decreti Ministeriali di riferimento (ovvero D.M.
25marzo 2003, per i contratto conclusi dal 1°.04.2003 al 30.06.2011).
5. Priva di pregio, ulteriormente, è l'eccezione di illegittimità di interessi anatocistici.
Sul punto, il CTU ha precisato che il contratto di finanziamento de quo “non prevede nessuna statuizione in ordine alla capitalizzazione degli interessi e, pertanto, non vi è presenza di nessuna forma di anatocismo, né vi sono somme eccedenti corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate” (si v. pag. 50 della relazione peritale).
Per vero, la soluzione del CTU appare del tutto coerente con la recente pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 15130 del 2024) ove il Collegio, componendo un contrasto interpretativo sviluppatosi per anni, ha affermato che il piano di ammortamento “alla francese” – come emergente nel contratto di finanziamento in esame – “non integra anatocismo vietato ex art. 1283 c.c., poiché gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo e non sugli interessi maturati. In tale schema, la quota di interessi di ciascuna rata si estingue con il pagamento della rata stessa;
non si produce quindi alcun effetto di “interesse su interesse”.
L'espressione “capitalizzazione composta” descrive soltanto un criterio matematico-finanziario di calcolo, non un meccanismo anatocistico in senso giuridico” (nello stesso senso anche Trib. Milano
n. 8755 del 16/7/2015, Trib. Padova 13/1/2016, Trib. Treviso 12/11/2015).
Difatti, l'ammortamento alla francese comporta che gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, con la conseguenza che nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò, ad abundantiam, non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
6. Passando alla determinazione del quantum debeatur, meritevole di accoglimento è l'eccezione riconvenzionale sollevata da parte convenuta di operatività della clausola legale sostitutiva di cui all'art. 117, comma 7, TUB, a fronte della mancata indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento oggetto di lite.
Sul punto, in via preliminare, è da precisare che nel caso di specie, verificata la stipula del contratto in data 30.03.2007, trova applicazione la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 TUB, relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/9/2010, non già quella di cui all'art. 125 bis TUB, applicabile ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, di importo non superiore a euro 75.000,00 e successivi al 19/9/2010.
In particolare, l'art. 124 TUB, nel testo vigente prima del 19/9/2010, relativo ai contratti di credito al consumo, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza dell'indicazione del TAEG o di sua nullità (ad esempio perché indicato in modo indeterminato indeterminabile), escludendosi l'operatività della norma in esame ai casi di errata indicazione dello stesso.
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la ratio sottostante l'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, considerata l'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente (si v. Trib. di Napoli, sent. n. 18272023).
Ebbene, verificato che nel caso in esame parte convenuta ha dedotto l'omessa indicazione del
TAEG in contratto, non già la sua errata indicazione, non vi sono ragioni ostative all'operatività della norma di cui all'art. 124, comma 5, TUB nella versione ratione temporis applicabile, ante
2010.
La norma in esame, infatti, con un meccanismo sostanzialmente sovrapponibile a quello attualmente previsto dall'art.117, comma 7, TUB in combinato disposto con l'art. 125 bis TUB, nella versione successiva alla novella del 2010, prevedeva in caso di omessa indicazione del TAEG la sostituzione dei tassi con i BOT annuali.
Correttamente, pertanto, il CTU, rispondendo al quesito integrativo di cui al verbale di conferimento incarico del 19.01.2023, verificato che “l'applicazione dei parametri negoziali non è priva di violazioni in ordine al trattamento degli interessi , in quanto la società erogatrice del finanziamento, nel contratto sottoscritto dalle parti, ha omesso di indicare un parametro relativo agli interessi, ovvero al TAEG (tasso annuo effettivo globale)” (si v. pag. da 51 a 56 della relazione peritale), in applicazione della normativa richiamata, ha proceduto alla sostituzione del tasso praticato dalla società convenuta con il tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro (BOT), rideterminando la somma complessivamente dovuta dal convenuto alla società istante.
Alla luce delle ragioni sopra evidenziate deve, dunque, come domandato da parte convenuta, essere rideterminato il saldo contabile in favore della finanziaria istante epurando dalla complessiva somma di € 21.504,63, le somme indebitamente calcolate pari ad € 3.258,99.
Conclusivamente, quindi, verificato l'an della pretesa creditoria azionata, rideterminato il quantum debeatur nei limiti e per le ragioni sopra evidenziate, il credito complessivamente vantato dalla società istante nei confronti di è pari ad € 18.218,64. CP_1
A tale importo devono poi essere aggiunti gli interessi al tasso legale dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 12.10.2009, fino all'effettivo soddisfo, verificata la tempestività della riassunzione del giudizio de quo innanzi al Tribunale territorialmente competente con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda monitoria ex ante azionata dinanzi al Tribunale di
Santa IA CA RE.
Non deve, viceversa, procedersi alla rivalutazione monetaria della somma de qua, trattandosi di debito di valuta, ex artt. 1277 e 1224 c.c., avendo ad oggetto, sin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
7. L'esito complessivo della lite, tenuto in particolare conto l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale sollevata da parte convenuta relativa alla rideterminazione del quantum debeautr del credito oggetto di lite, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, i residui 2/3 vanno posti a carico del convenuto per il resto soccombente, ex art 91 c.p.c. e si liquidano in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, nella versione ratione temporis applicabile, sulla base del valore della domanda (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a€ 26.000,00) ai parametri minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
7.1. Nella stessa misura vanno compensate le spese della espletata CTU, come liquidate in corso di causa con decreto del 06.06.2023, mentre i residui 2/3 devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta soccombente, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo documenti di aver sborsato in eccesso rispetto alla misura stabilita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, operata la rideterminazione del quantum debeautur, condanna al pagamento della somma di € CP_1
18.218,64, in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, oltre interessi al tasso legale dal 12.10.2009, fino all'effettivo soddisfo;
2. compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna al pagamento dei residui CP_1
2/3, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 che si liquidano in € 158,00 per spese e € 1.693,00, per compensi, oltre iva e cpa nella misura del
15 % come per legge;
3. compensa nella misura di 1/3 le spese della espletata CTU e pone definitivamente a carico di parte convenuta per il resto soccombente i residui 2/3, come liquidate con separato decreto del
06.06.2023, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo documenti di aver sborsato in eccesso rispetto alla misura stabilita.
Così deciso in Nola, il 18.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.