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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 2 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.3031/2024 RG Lavoro vertente
TRA
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Parte_1
, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia Parte_2
n. 81, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio C.F. P.IVA_1
, giusta procura generale ad lites per notaio C.F._1 Persona_1
Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81 presso la sede della , che dichiara Parte_1 di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/7963766 e/o presso il proprio l'indirizzo di posta elettronica certificata: E
. egione.campania. E_1 Email_2
- Appellante
E
nato a [...] il [...] e residente in S. Controparte_1
Angelo a Cupolo (BN) C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
IG AN C.F. in virtù di procura su atto a parte che C.F._3 forma parte integrale e sostanziale del presente scritto ed elettivamente domiciliato in Benevento presso e nello Studio AN alla via A. Mazzoni 19, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni a mezzo PEC Email_4
Appellato 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 3.4.2023 presso il Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del lavoro l'appellante in epigrafe, dipendente della dal 2.1.04 con la qualifica di operaio qualificato II livello Parte_1
(cod. liv. 10) del ccnl idraulico forestale, premesso: di aver svolto, presso il vivaio “ ” sito in Benevento, attività di Persona_2 coltivazione piante con relativa potatura e cura, nonché di consegna ove necessario, dei prodotti lavorati;
di aver osservato l'orario di lavoro giornaliero dalle ore 07.45 fino alle ore 16,03 dal lunedì al venerdì (oltre il sabato se necessario); di aver partecipato ad un corso formativo curato dalla stessa Regione Direzione Generale per le Politiche Agricole UOD “ufficio centrale foreste e caccia” realizzato presso l'Azienda Agricola Sperimentale Regionale “IMPROSTA” tra novembre e dicembre 2017, per un totale di 40 ore, e nel dicembre 2008 al programma di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
dedusse che dalle attestazioni citate e versate in atti ed in particolare, da quella rilasciata nel 2017 per tecniche di raccolta e dal lavoro svolto si evinceva che era stato riconosciuto esperto raccoglitore di semi e che l'art. 49 CCNL, nel prevedere la classificazione degli operai, stabilisce che l'operaio specializzato (esperto selezionatore di semi forestali) deve essere inquadrato al IV livello.
Concluse chiedendo di “accertare e dichiarare in virtù del citato rapporto di lavoro subordinato che al ricorrente spetta ex art. 49 C.C.N.L. ed in virtù delle acquisite specializzazioni e delle mansioni effettivamente svolte, il riconoscimento del IV livello di operaio specializzato con decorrenza dal 2017, anno dell'acquisita specializzazione con la relativa integrazione salariale ed ogni altro beneficio di legge previsto. Condannare conseguenzialmente la in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., a corrispondere all'istante il trattamento economico retributivo e previdenziale previsto per la qualifica di operaio specializzato di IV livello”.
Parte resistente rimase contumace.
Con la sentenza n. 955/2024 pubblicata l'11.10.2024 il Giudice adito accolse la domanda e, per l'effetto, dichiarò che il ricorrente svolgeva dal dicembre 2017 mansioni corrispondenti al livello IV di cui all'art. 49 del ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; per l'effetto, esclusa la possibilità di attribuire il superiore inquadramento, condannò parte resistente al pagamento delle differenze retributive quantificate in complessivi euro 10.614,00 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste al soddisfo e spese del grado.
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la suddetta sentenza, eccependo in primo luogo la violazione del litisconsorzio necessario con l' – non evocato in giudizio;
nel merito dolendosi CP_2 della valutazione del materiale istruttorio con riguardo alle mansioni svolte dal ricorrente, poste a fondamento della condanna al pagamento delle differenze retributive.
2 Ha concluso chiedendo accogliere l'appello, in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza n.955/2024 in quanto pronunziata in un giudizio con un contraddittorio non integro;
in subordine e nel merito annullare e/o riformare, per i motivi innanzi esposti, la sentenza impugnata e rigettare integralmente la domanda di in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed Controparte_1 in diritto.
Notificato l'atto, l'appellato si è costituito, resistendo al gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Parte appellante ha eccepito la violazione dell'art. 102 c.p.c. per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' chiedendo dichiararsi la CP_2 nullità della sentenza n.955/2024 in quanto pronunziata in un giudizio con un contraddittorio non integro. Ha rilevato che l' è litisconsorte necessario ex art. CP_2
102 c.p.c. nelle vicende processuali aventi ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive implicanti l'ulteriore obbligo contributivo a carico del datore di lavoro in favore dell' che nella specie non è stato evocato in giudizio. Come Controparte_3 sottolineato dalla Regione, l' è il destinatario del pagamento dei contributi che CP_2 il lavoratore intende ottenere.
Invero la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ravvisato la necessità di un litisconsorzio necessario iniziale tra il lavoratore, il datore di lavoro e l'ente previdenziale solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi (cfr. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 701 del 2024 e precedenti ivi citati;
V. C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24791 del 2024).
Nella specie il ricorrente in primo grado – senza nulla argomentare al riguardo nella premessa in fatto ed in diritto – si era limitato a concludere chiedendo “condannare conseguenzialmente la in persona del legale rapp.te p.t., a Parte_1 corrispondere all'istante il trattamento economico retributivo e previdenziale previsto per la qualifica di operaio specializzato di IV livello”. La richiesta, per come genericamente formulata, non evoca una condanna che peraltro giammai avrebbe potuto essere emessa a carico del datore di lavoro ed in favore del ricorrente, spettando il versamento agli istituti previdenziali mai neppure menzionati nel ricorso di primo grado.
La domanda, dunque, per come inammissibilmente formulata, non richiede alcuna integrazione del contraddittorio che peraltro dovrebbe avvenire mediante rimessione delle parti davanti al primo Giudice, neppure richiesta dall'appellante.
2.Nel merito la valutazione del materiale istruttorio eseguita dal Tribunale va condivisa e confermata.
3 In punto di diritto deve premettersi che in linea generale il procedimento logico che deve presiedere all'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte, postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici. Successivamente occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei CCNL succedutisi nel tempo e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza (le tre fasi di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda sono state ribadite da C. Cass. n. 8589 del 2015).
La Regione ha rilevato che la partecipazione al percorso formativo non aveva comportato l'acquisizione di diritto di una specifica qualifica professionale, rappresentando un momento di apprendimento ed approfondimento di determinate conoscenze lavorative. Ed infatti non è stata considerata dal Giudice elemento esclusivo e decisivo.
Ha dedotto poi la difesa dell'Ente che le attività lavorative svolte ordinariamente dal ricorrente erano attenenti alla coltivazione e potatura delle piante e consegna di prodotti lavorati, contestandone quindi la riconducibilità ad un livello superiore rispetto a quello di inquadramento. Ancora prima di lamentarsi dell'apprezzamento delle deposizioni dei testimoni, ha eccepito l'incapacità di questi ultimi (per sostenerne l'inattendibilità) per aver partecipato al medesimo corso di formazione del ricorrente. La circostanza all'evidenza è del tutto irrilevante ai fini dell'art. 246 c.p.c., dovendosi anzi ribadire che si tratta di colleghi di lavoro che non hanno cause pendenti, hanno diretta conoscenza dei fatti e nessun interesse ostativo nei sensi delineati dalla citata norma. Le loro dichiarazioni sono intrinsecamente coerenti oltre che idonee a determinare un quadro probatorio univoco.
In particolare - in qualità di capo operaio responsabile del vivaio Persona_3
e dal 2006/2007 dipendente della - ha conosciuto Persona_2 Parte_1 il ricorrente al vivaio : ivi svolgeva mansioni di operaio “con la Persona_2 differenza della raccolta dei semi che avviene nel periodo tra novembre e febbraio per la preparazione della semina”. Con il ricorrente svolgevano tale attività anche e avendo tutti partecipato ad un corso Parte_3 Parte_4 organizzato dalla . Parte_1
Il teste ha confermato che “Il ricorrente ha anche il compito di raccogliere i Pt_3 semi nel periodo autunnale e qualche tipo di seme si raccoglie anche nei periodi estivi o pre estivi”.
Il Giudice di primo grado, partendo dal testo delle declaratorie contrattuali qui in esame trascritte in atti, ha individuato i tratti qualificanti e quindi distintivi delle mansioni e correttamente ha affermato riconducibilità – sia pure ai soli effetti 4 retributivi – di tali mansioni al 4° livello/Operai specializzati/Parametro 116 CCNL che, come è pacifico, prevede che Per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità. Profili esemplificativi: - operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulico-forestali; - meccanici;
- innestatori, potatori;
- reparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
- vivaisti specializzati;
- raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
- muratori specializzati;
- addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
- motoseghisti addetti al taglio di selezione;
- addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali.
Il Tribunale infatti ha ritenuto che l'attività svolta dal ricorrente ovvero quella di
“raccoglitore di semi” esercitata presso il vivaio, a seguito anche di un percorso di formazione, rientri tra i profili esemplificativi del livello IV rivendicato del CCNL ed in particolare in quello di “raccoglitori-selezionatori di semi forestali”. La conclusione merita conferma in quanto coerente con le declaratorie in raffronto (in punto di individuazione degli elementi qualificanti delle stesse) e con le emergenze istruttorie relative alle attività in concreto espletate del ricorrente.
In assenza di contestazioni contabili, resta confermata la quantificazione delle spettanze come liquidate dal primo Giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico dell'appellante, secondo i parametri minimi di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022 rapportati al valore della causa con attribuzione al procuratore anticipatario.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv. IG AN anticipatario;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 2 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.3031/2024 RG Lavoro vertente
TRA
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Parte_1
, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia Parte_2
n. 81, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio C.F. P.IVA_1
, giusta procura generale ad lites per notaio C.F._1 Persona_1
Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81 presso la sede della , che dichiara Parte_1 di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/7963766 e/o presso il proprio l'indirizzo di posta elettronica certificata: E
. egione.campania. E_1 Email_2
- Appellante
E
nato a [...] il [...] e residente in S. Controparte_1
Angelo a Cupolo (BN) C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
IG AN C.F. in virtù di procura su atto a parte che C.F._3 forma parte integrale e sostanziale del presente scritto ed elettivamente domiciliato in Benevento presso e nello Studio AN alla via A. Mazzoni 19, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni a mezzo PEC Email_4
Appellato 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 3.4.2023 presso il Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del lavoro l'appellante in epigrafe, dipendente della dal 2.1.04 con la qualifica di operaio qualificato II livello Parte_1
(cod. liv. 10) del ccnl idraulico forestale, premesso: di aver svolto, presso il vivaio “ ” sito in Benevento, attività di Persona_2 coltivazione piante con relativa potatura e cura, nonché di consegna ove necessario, dei prodotti lavorati;
di aver osservato l'orario di lavoro giornaliero dalle ore 07.45 fino alle ore 16,03 dal lunedì al venerdì (oltre il sabato se necessario); di aver partecipato ad un corso formativo curato dalla stessa Regione Direzione Generale per le Politiche Agricole UOD “ufficio centrale foreste e caccia” realizzato presso l'Azienda Agricola Sperimentale Regionale “IMPROSTA” tra novembre e dicembre 2017, per un totale di 40 ore, e nel dicembre 2008 al programma di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
dedusse che dalle attestazioni citate e versate in atti ed in particolare, da quella rilasciata nel 2017 per tecniche di raccolta e dal lavoro svolto si evinceva che era stato riconosciuto esperto raccoglitore di semi e che l'art. 49 CCNL, nel prevedere la classificazione degli operai, stabilisce che l'operaio specializzato (esperto selezionatore di semi forestali) deve essere inquadrato al IV livello.
Concluse chiedendo di “accertare e dichiarare in virtù del citato rapporto di lavoro subordinato che al ricorrente spetta ex art. 49 C.C.N.L. ed in virtù delle acquisite specializzazioni e delle mansioni effettivamente svolte, il riconoscimento del IV livello di operaio specializzato con decorrenza dal 2017, anno dell'acquisita specializzazione con la relativa integrazione salariale ed ogni altro beneficio di legge previsto. Condannare conseguenzialmente la in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., a corrispondere all'istante il trattamento economico retributivo e previdenziale previsto per la qualifica di operaio specializzato di IV livello”.
Parte resistente rimase contumace.
Con la sentenza n. 955/2024 pubblicata l'11.10.2024 il Giudice adito accolse la domanda e, per l'effetto, dichiarò che il ricorrente svolgeva dal dicembre 2017 mansioni corrispondenti al livello IV di cui all'art. 49 del ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; per l'effetto, esclusa la possibilità di attribuire il superiore inquadramento, condannò parte resistente al pagamento delle differenze retributive quantificate in complessivi euro 10.614,00 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste al soddisfo e spese del grado.
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la suddetta sentenza, eccependo in primo luogo la violazione del litisconsorzio necessario con l' – non evocato in giudizio;
nel merito dolendosi CP_2 della valutazione del materiale istruttorio con riguardo alle mansioni svolte dal ricorrente, poste a fondamento della condanna al pagamento delle differenze retributive.
2 Ha concluso chiedendo accogliere l'appello, in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza n.955/2024 in quanto pronunziata in un giudizio con un contraddittorio non integro;
in subordine e nel merito annullare e/o riformare, per i motivi innanzi esposti, la sentenza impugnata e rigettare integralmente la domanda di in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed Controparte_1 in diritto.
Notificato l'atto, l'appellato si è costituito, resistendo al gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Parte appellante ha eccepito la violazione dell'art. 102 c.p.c. per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' chiedendo dichiararsi la CP_2 nullità della sentenza n.955/2024 in quanto pronunziata in un giudizio con un contraddittorio non integro. Ha rilevato che l' è litisconsorte necessario ex art. CP_2
102 c.p.c. nelle vicende processuali aventi ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive implicanti l'ulteriore obbligo contributivo a carico del datore di lavoro in favore dell' che nella specie non è stato evocato in giudizio. Come Controparte_3 sottolineato dalla Regione, l' è il destinatario del pagamento dei contributi che CP_2 il lavoratore intende ottenere.
Invero la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ravvisato la necessità di un litisconsorzio necessario iniziale tra il lavoratore, il datore di lavoro e l'ente previdenziale solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi (cfr. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 701 del 2024 e precedenti ivi citati;
V. C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24791 del 2024).
Nella specie il ricorrente in primo grado – senza nulla argomentare al riguardo nella premessa in fatto ed in diritto – si era limitato a concludere chiedendo “condannare conseguenzialmente la in persona del legale rapp.te p.t., a Parte_1 corrispondere all'istante il trattamento economico retributivo e previdenziale previsto per la qualifica di operaio specializzato di IV livello”. La richiesta, per come genericamente formulata, non evoca una condanna che peraltro giammai avrebbe potuto essere emessa a carico del datore di lavoro ed in favore del ricorrente, spettando il versamento agli istituti previdenziali mai neppure menzionati nel ricorso di primo grado.
La domanda, dunque, per come inammissibilmente formulata, non richiede alcuna integrazione del contraddittorio che peraltro dovrebbe avvenire mediante rimessione delle parti davanti al primo Giudice, neppure richiesta dall'appellante.
2.Nel merito la valutazione del materiale istruttorio eseguita dal Tribunale va condivisa e confermata.
3 In punto di diritto deve premettersi che in linea generale il procedimento logico che deve presiedere all'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte, postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici. Successivamente occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei CCNL succedutisi nel tempo e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza (le tre fasi di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda sono state ribadite da C. Cass. n. 8589 del 2015).
La Regione ha rilevato che la partecipazione al percorso formativo non aveva comportato l'acquisizione di diritto di una specifica qualifica professionale, rappresentando un momento di apprendimento ed approfondimento di determinate conoscenze lavorative. Ed infatti non è stata considerata dal Giudice elemento esclusivo e decisivo.
Ha dedotto poi la difesa dell'Ente che le attività lavorative svolte ordinariamente dal ricorrente erano attenenti alla coltivazione e potatura delle piante e consegna di prodotti lavorati, contestandone quindi la riconducibilità ad un livello superiore rispetto a quello di inquadramento. Ancora prima di lamentarsi dell'apprezzamento delle deposizioni dei testimoni, ha eccepito l'incapacità di questi ultimi (per sostenerne l'inattendibilità) per aver partecipato al medesimo corso di formazione del ricorrente. La circostanza all'evidenza è del tutto irrilevante ai fini dell'art. 246 c.p.c., dovendosi anzi ribadire che si tratta di colleghi di lavoro che non hanno cause pendenti, hanno diretta conoscenza dei fatti e nessun interesse ostativo nei sensi delineati dalla citata norma. Le loro dichiarazioni sono intrinsecamente coerenti oltre che idonee a determinare un quadro probatorio univoco.
In particolare - in qualità di capo operaio responsabile del vivaio Persona_3
e dal 2006/2007 dipendente della - ha conosciuto Persona_2 Parte_1 il ricorrente al vivaio : ivi svolgeva mansioni di operaio “con la Persona_2 differenza della raccolta dei semi che avviene nel periodo tra novembre e febbraio per la preparazione della semina”. Con il ricorrente svolgevano tale attività anche e avendo tutti partecipato ad un corso Parte_3 Parte_4 organizzato dalla . Parte_1
Il teste ha confermato che “Il ricorrente ha anche il compito di raccogliere i Pt_3 semi nel periodo autunnale e qualche tipo di seme si raccoglie anche nei periodi estivi o pre estivi”.
Il Giudice di primo grado, partendo dal testo delle declaratorie contrattuali qui in esame trascritte in atti, ha individuato i tratti qualificanti e quindi distintivi delle mansioni e correttamente ha affermato riconducibilità – sia pure ai soli effetti 4 retributivi – di tali mansioni al 4° livello/Operai specializzati/Parametro 116 CCNL che, come è pacifico, prevede che Per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità. Profili esemplificativi: - operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulico-forestali; - meccanici;
- innestatori, potatori;
- reparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
- vivaisti specializzati;
- raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
- muratori specializzati;
- addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
- motoseghisti addetti al taglio di selezione;
- addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali.
Il Tribunale infatti ha ritenuto che l'attività svolta dal ricorrente ovvero quella di
“raccoglitore di semi” esercitata presso il vivaio, a seguito anche di un percorso di formazione, rientri tra i profili esemplificativi del livello IV rivendicato del CCNL ed in particolare in quello di “raccoglitori-selezionatori di semi forestali”. La conclusione merita conferma in quanto coerente con le declaratorie in raffronto (in punto di individuazione degli elementi qualificanti delle stesse) e con le emergenze istruttorie relative alle attività in concreto espletate del ricorrente.
In assenza di contestazioni contabili, resta confermata la quantificazione delle spettanze come liquidate dal primo Giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico dell'appellante, secondo i parametri minimi di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022 rapportati al valore della causa con attribuzione al procuratore anticipatario.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv. IG AN anticipatario;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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