Sentenza 29 luglio 2011
Massime • 1
Gli artt. 17 e 18 del d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, limitano la giurisdizione della Giunta speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte di appello di Napoli alle sole controversie in materia di espropriazione relative ad aree comprese nel territorio del Comune di Napoli, restandone, quindi, escluse quelle relative ad aree ubicate nel territorio di altri Comuni, che sono attratte, alla giurisdizione del giudice ordinario (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in controversia risarcitoria per occupazione, illegittimamente protrattasi senza decreto di esproprio, di terreni ubicati nel Comune di S. Antimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2011, n. 16633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16633 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo presidente f.f. -
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente di sezione -
Dott. FIORETTI Francesco IA - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AN, NE MA, nella qualità di eredi di MA OL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato DI MARTINO PAOLO, che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI NAPOLI, CA.BA.RA. S.C. A R.L., SOCIETÀ CONSORTILE C.B.R. A R.L.;
- Intimati -
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 1713/2009 del Tribunale di Napoli depositata l'11/02/2009 e la n. 1/2010 della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'appello di NAPOLI depositata il 07/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MA FIORETTI. RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 29.9.1999 NE IA e NE NT esponevano di essere eredi di OL MA e come tali proprietari di un appezzamento di terreno, sito in territorio di S. Antimo, riportato in C.T. alla part. 2046, foglio 5, p.lla 198 e 147 di mq. 12.530 circa ( precisamente mq. 900 della p.lla 198 e mq. 11.630 della p.lla 147 ) confinante con la SS 7bis Appia - sul quale aveva ed ha sede, da moltissimi anni, un'azienda vivaistica di pini adulti ( P. Pineo) dotata di un sistema di interramento delle radici in appositi contenitori, nonché di un complesso impianto di irrigazione -; che il Sindaco di Napoli - Commissario straordinario di Governo ex tit. 8^ della L. n. 219 del 1981 - aveva disposto la occupazione d'urgenza di 1860 mq. del fondo per la realizzazione degli "Adduttori ai serbatoi Capodimonte- Scudilio", opera pubblica affidata in concessione al consorzio di imprese ing. Carriero e Baldi s.p.a. ed impresa Raiola s.p.a. (ora CA.BA.RA. s.c. a r.l..); che nel mese di settembre 1986 era stato redatto lo stato di consistenza in assenza della proprietaria, alla quale non era stato notificato ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 80 il provvedimento di occupazione;
che il consorzio occupante non aveva utilizzato le aree di proprietà degli attuali attori occupate per la realizzazione dell'opera pubblica, non aveva posto in essere le opere preliminari all'istallazione del cantiere, ma aveva soltanto esteso l'area occupata;
che la proprietaria, venuta a conoscenza dello spoglio, aveva notificato in data 4.11.1987 al Commissario Straordinario di Governo atto stragiudiziale, con cui aveva contestato l'eseguita appropriazione del terreno in questione e richiesto il risarcimento dei danni, senza ottenere alcun riscontro;
che l'occupazione di detta area aveva causato alla proprietaria rilevanti danni in quanto erano andate distrutte più di 200 piante di pino di alto fusto, nonché il sistema di irrigazione e diversi tubi di eternit di riserva;
che detta situazione si era protratta a seguito di numerose proroghe dei termini di occupazione senza che venisse emanato il decreto di esproprio fino alla notifica dell'atto di citazione;
tanto esposto, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Napoli, quale successore L. n. 231 del 1995, ex art. 22 e succ. L. n. 74 del 1996 del Funzionario
Delegato dal CIPE ex titolo 8^ L. n. 219 del 1981, nonché la società CA.BA.RA. s.c. a r.l., esecutrice dei lavori, per sentirli condannare al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di una procedura espropriativa al momento della citazione non ancora ultimata con l'emanazione del decreto di esproprio. Costituendosi in giudizio, il Comune di Napoli contestava la propria legittimazione passiva mentre la CA.BA.RA, s.c. a r.l., pur contestando genericamente la domanda proposta dagli attori, deduceva che l'unica esecutrice materiale ed eventuale responsabile per quanto richiesto dagli attori stessi era la società consortile C.B.R. a r.l., per cui chiedeva di essere autorizzata a chiamarla in causa. Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa della C.B.R. s.c. a r.l., questa, costituendosi in giudizio, riconosceva di essere stata la materiale esecutrice dei lavori in questione, ma contestava, perché infondata in fatto ed in diritto, la domanda degli attori e la determinazione dei danni lamentati dagli stessi. Con sentenza in data 29 dicembre 2008, depositata in data 11.2.2009, il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte d'Appello di Napoli. A seguito di detta sentenza NE NT e NE IA , con atto di citazione, notificato in data 18 e 19 giugno 2009, adivano la Giunta Speciale per le Espropriazioni, istituita presso la Corte di Appello di Napoli, proponendo dinanzi a detto giudice domanda analoga a quella proposta dinanzi al Tribunale di Napoli.
Con sentenza in data 5 novembre 2009, depositata in cancelleria il 7 gennaio 2010, anche detta Giunta dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a provvedere sulla domanda proposta da NE NT e IA.
Con ricorso ex art. 362 c.p.c. alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione NE IA e NE NT hanno denunciato ed invocato la risoluzione del conflitto negativo reale di giurisdizione verificatosi in ordine alla loro domanda tra il Tribunale di Napoli e la Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte d'Appello di Napoli. Gli intimati Comune di Napoli, CA.BA.RA s.c. a r.l.. e Società Consortile C.B.R. a r.l. non si sono costituiti in giudizio. I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dalle sentenze prodotte dai ricorrenti sia del Tribunale di Napoli che della Giunta Speciale summenzionata risulta che il terreno dei ricorrenti stessi, di cui sopra, è ubicato nel territorio del Comune di S. Antimo. Il D.Lgs.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, artt. 17 e 18 limitano la giurisdizione della Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte d'Appello di Napoli alle sole controversie in materia di espropriazione relative ad aree comprese nel territorio del Comune di Napoli, restandone escluse quelle relative ad aree ubicate in altri Comuni. Qualora la controversia riguardi aree ubicate in altri Comuni, come nel caso di specie, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. In tal senso è il costante insegnamento di questa Corte ( cfr. cass. sez. un. n. 7067 del 2000; cass. sez. un. n. 10165 del 2003). Per le considerazioni che precedono deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
deve essere cassata la sentenza del Tribunale di Napoli, rimettendo le parti dinanzi a detto Tribunale per il giudizio. L'oggetto del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
cassa la sentenza del Tribunale di Napoli e rimette le parti dinanzi a detto Tribunale per il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2011. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011