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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3086/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
RE BA Presidente rel. Alessandra ARCERI Consigliere Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3086/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PANZACCHI 6 MILANO presso lo studio dell'avv. ROMANELLI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti unitamente all'avv. MARCOALDI LORENZO
APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso ordinanza del Tribunale di Milano in data 9/10/2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 38582/2022 R.G.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via principale e nel merito: accogliere integralmente il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare l'Ordinanza emessa il 9 ottobre 2023 dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott. Guido Macripò, a definizione del giudizio R.G. n. 38582/2022, per i motivi esposti ai suestesi paragrafi, rigettando tutte le domande del sig. siccome infondate in fatto e in diritto;
- CP_1 sempre in via principale: per l'effetto dell'accoglimento del presente gravame, riformare il capo dell'Ordinanza condannando il sig. al Controparte_1 pagamento in favore di dei compensi e delle spese del doppio grado Controparte_2 di giudizio, oltre accessori come per legge e, per l'effetto, condannare l'Avv. Andrea Ruocco a restituire la somma di Euro 5.644,51 corrisposta in suo favore da in CP_2 ossequio all'Ordinanza a titolo di spese legali. Salvezze illimitate”
per :” Che la Corte adita, disattesa ogni avversa Controparte_1 richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. 1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis c cpc. 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. 3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 13/10/2022 CP_1
ha chiesto la condanna di alla consegna della
[...] Controparte_2 documentazione relativa al contratto di finanziamento n. 47947984 in data 29/4/2013, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo. Ha dedotto di avere richiesto all'intermediario, con PEC del 13/10/21, di trasmettere copia del contratto, della polizza assicurativa con il modello SECCI, nonché dell'estratto delle rate pagate, senza ricevere alcun riscontro. Ai sensi degli artt. 117, 119 e 125 bis d.lgs. n. 385/1993 nonché in considerazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 cost. e degli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto contrattuale gravanti sul debitore ex art. 1375 cod. civ., il ha promosso il giudizio avanti al Tribunale di Milano. CP_1
Si è costituita esponendo: Controparte_2
- che nell'agosto 2018, con riferimento a tale rapporto contrattuale, il ricorrente aveva proposto ricorso dinnanzi all'ABF di Palermo, producendo la documentazione pagina 2 di 7 contrattuale e lamentando la difformità del TAEG riportato nel contratto, stante – in tesi– la mancata inclusione nel suo calcolo del costo della polizza assicurativa CPI;
- di avere inoltrato, con PEC dell'1/12/2021, al ricorrente copia del conteggio estintivo, a seguito della richiesta formulata dallo tramite l'Associazione Consumatori CP_1
ADifesa;
-solo in sede di ricorso ex art. 702 bis cpc, il aveva fatto richiesta CP_1 dell'estratto conto storico delle rate pagate;
-la polizza assicurativa era documentazione non inclusa nel perimetro applicativo dell'art. 119 TUB e, in ogni caso, in relazione a tale documento Controparte_2 risultava carente di legittimazione passiva.
Con il primo atto difensivo la resistente ha prodotto il contratto, la polizza e l'estratto conto storico relativo al contratto di finanziamento. Ha concluso con la richiesta di dichiarazione della cessata la materia del contendere e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale di Milano con l'ordinanza impugnata ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, ritenuta la soccombenza virtuale di ha Controparte_2 condannato l'attuale società appellante al pagamento delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito. Il Giudice di primo grado ha così motivato la regolamentazione delle spese di lite:
“Ed invero, risulta che il ricorrente aveva inviato alla convenuta -prima della cessione del credito- una richiesta ex art. 119 T.U.B. via PEC in data 24.11.2021 (v. doc. n. 10 convenuta), con la quale ha chiesto alla medesima la consegna -tra l'altro- di copia del predetto contratto, con modello SECCI, della polizza, dell'estratto conto storico e del piano di ammortamento. Non risulta in atti che, prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la convenuta avesse ottemperato a tale richiesta;
la convenuta ha prodotto tale documenti soltanto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta costituendosi nel presente giudizio. E' del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente sarebbe stato già in possesso della suddetta documentazione, atteso che l'art. 119 comma 4 TUB non pone limiti e condizioni al diritto al consegna, ad eccezione di quello temporale degli ultimi dieci anni e del pagamento delle spese da parte del cliente per ottenere le copie. In ragione di tali considerazioni e della necessità per il ricorrente di agire in giudizio a tutela del suo diritto, si ritiene che la domanda proposta dal medesimo era, quindi, da accogliere in quanto fondata. La convenuta va, pertanto, condannata a rimborsare al ricorrente le spese come liquidate in dispositivo, le quali vengono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
pagina 3 di 7 ha interposto appello affidandolo ai seguenti motivi: Controparte_2
1. violazione dell'art. 119 comma 4 TUB, nel combinato disposto con l'art. 1375 cod. civ. e 117 TUB, laddove viene esteso l'ambito applicativo della prima disposizione al contratto;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 119 TUB laddove è stata estesa l'operatività della disposizione alla polizza assicurativa;
3. erronea e/o omessa valutazione delle effettive pretese e travisamento dei fatti. In riforma della sentenza impugnata ha concluso come in epigrafe riportato.
Si è costituito il concludendo per il rigetto appello e condanna spese di CP_1 lite con distrazione.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa perviene a decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 cpc assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE con nota in data 28/6/2023 depositata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, Controparte_2 all'esito del giudizio di primo grado ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare: - IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare che non era e non è tenuta a consegnare al sig. la Controparte_2 CP_1 documentazione inerente la polizza assicurativa stante la sua carenza di legittimazione passiva, per tutti i motivi già esposti nei precedenti scritti difensivi;
- IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e compensi di lite”.
Il Giudice di primo grado, proprio tenendo conto delle conclusioni rassegnate in via principale da ha affermato: “La pronuncia di "cessazione della Controparte_2 materia del contendere" costituisce, invero, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (v. Cass. S.U. n. 1048/2000). In particolare, tale fattispecie di estinzione del processo si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice con pagina 4 di 7 riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (v. Cass. n. 16891/2021). Avendo il ricorrente ottenuto in corso di causa la consegna di copia della documentazione contrattuale richiesta -e in particolare copia del contratto, con modello SECCI, della polizza, dell'estratto conto storico e del piano di ammortamento originario e di quello modificato- va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Con riferimento alla regolamentazione delle spese, ritiene il Tribunale che in capo alla convenuta sussista la soccombenza virtuale. Ed invero, risulta che il ricorrente aveva inviato alla convenuta -prima della cessione del credito- una richiesta ex art. 119 T.U.B. via PEC in data 24.11.2021 (v. doc. n. 10 convenuta), con la quale ha chiesto alla medesima la consegna -tra l'altro- di copia del predetto contratto, con modello SECCI, della polizza, dell'estratto conto storico e del piano di ammortamento. Non risulta in atti che, prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la convenuta avesse ottemperato a tale richiesta;
la convenuta ha prodotto tale documenti soltanto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta costituendosi nel presente giudizio. E' del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente sarebbe stato già in possesso della suddetta documentazione, atteso che l'art. 119 comma 4 TUB non pone limiti e condizioni al diritto al consegna, ad eccezione di quello temporale degli ultimi dieci anni e del pagamento delle spese da parte del cliente per ottenere le copie”.
Con quelle conclusioni ha insistito per la carenza di legittimazione Controparte_2 passiva in relazione alla polizza assicurativa e richiesto la declaratoria della materia del contendere con riguardo alle ulteriori domande formulate dal , con CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale. Le conclusioni rassegnate in primo grado da indicano che non aveva Controparte_2 più interesse ad una pronuncia nel merito e limitano l'ambito dell'appello alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano la regolamentazione delle spese di lite, sempre sulla base del principio in precedenza richiamato. Le questioni proposte in appello da devono, dunque, essere intese in tal Controparte_2 senso non potendo l'appellante introdurre nuovamente una domanda ( rigetto per infondatezza delle conclusione di merito rassegnate dal ), rispetto alla CP_3 quale aveva mostrato in primo grado di non essere più interessato.
Tanto premesso, la Corte osserva quanto segue. Con il primo motivo l'appellante ha contestato che la norma di cui all'art. 119, comma 4, TUB si riferirebbe allo svolgimento allo svolgimento del rapporto e non alla sia fase genetica, regolata dall'art. 117 TUB e tale considerazione troverebbe conforto “nella circostanza per cui il contratto, dopo la sua stipula, deve essere consegnato al cliente, che ne attesta la consegna, mentre la documentazione di natura contabile, pur inviata
pagina 5 di 7 per estratti periodici (cfr. art. 119, comma 2, TUB) potrebbe non essere mai ricevuta effettivamente dalla clientela, che ha quindi il diritto a richiederne copia”1. Si evidenzia che l'obbligo a carico delle banche e degli intermediari finanziari in genere di consegnare al cliente un esemplare del contratto concluso, che deve rivestire la forma scritta è previsto dall'art. 117 c. 1 d.lgs n.385/1993; tale obbligo sorge nel momento della conclusione del contratto ovvero dal momento in cui, eventualmente successivo, il cliente ha potuti percepire che la banca non aveva adempiuto a tale obbligo. La Suprema Corte, con una recente pronuncia2 secondo cui “l'art. 117 TUB nella parte in cui dispone che “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” è espressione del principio generale di trasparenza contrattuale che deve informare il rapporto tra Banca e Cliente. Il principio di trasparenza dell'attività bancaria è volto “a rendere chiaro e comprensibile all'utente medio il funzionamento del rapporto con la banca: trasparenza, in definitiva, preordinata alla piena conoscenza, da parte del cliente, del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati, sia prima della conclusione del contratto, ossia in fase precontrattuale (art. 116), sia in sede di stipulazione del contratto (art. 117), sia nel corso della sua esecuzione (artt. 118 e 119)”. L'appellante ne è consapevole talché con il primo atto difensivo nel giudizio di primo grado ha provveduto a produrre il contratto. Ogni ulteriore questione sul punto deve ritenersi assorbita.
Quanto alla violazione dell'art. 119 TUB in relazione alla polizza assicurativa l'appellante ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e lamentato un'omessa motivazione da parte del Giudice di primo grado. Ha sostenuto che la polizza sottoscritta dal con la compagnia di CP_1 assicurazione Cardif involgeva un rapporto rispetto al quale era soggetto terzo, cui, come evidente, non può essere richiesta la trasmissione del relativo contratto. In tesi, sarebbe del tutto incomprensibile, prima ancora che infondata, l'ulteriore richiesta avversaria di ricevere i “modelli Secci”, quali presunti documenti accessori della polizza assicurativa. Nel dare continuità a quanto già affermato da questa Corte3, si conclude che la polizza sottoscritta dall'appellato, con la compagnia di assicurazione, attiene ad un rapporto rispetto al quale è estranea e che il ha errato a Controparte_2 CP_1 rivolgere la richiesta all'attuale appellante. Il diritto del ad ottenere copia del contratto di finanziamento n. CP_1
47947984, richiesto con pec del 13/10/2021 e pacificamente prodotto con la comparsa di costituzione, per le ragioni in precedenza espresse, consente di superare le ulteriori questioni poste da Controparte_2
Le considerazioni svolte non sono tali da giustificare una modifica della regolamentazione delle spese di lite, data dal Giudice di primo grado con la sentenza impugnata e alla cui motivazione si rinvia.
All'esito del giudizio consegue la condanna, parte soccombente, al pagamento delle spese di lite del grado, che vengono liquidate come da dispositivo. La liquidazione viene operata sulla base dei parametri minimi, in ragione della natura del contezioso, dello scaglione delle cause di valore indeterminabile complessità bassa, per tutte le fasi esclusa quella istruttoria non tenutasi, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore costituito dell'appellata dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Controparte_2 sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi oltre al rimborso delle spese nella misura del 15% e oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Ruocco Andrea;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 l. n. 228/2012.
In Milano il 2/7/2025 Il Presidente estensore RE Baccolini
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Atto di appello pag. 13. 2 Cass. 24641/2021 3 Corte Appello di Milano n 46/2025; dello stesso tenore Tribunale di Genova n. 2052/2023; Corte d'Appello di Torino sentenza n. 399/2022. pagina 6 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
RE BA Presidente rel. Alessandra ARCERI Consigliere Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3086/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PANZACCHI 6 MILANO presso lo studio dell'avv. ROMANELLI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti unitamente all'avv. MARCOALDI LORENZO
APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso ordinanza del Tribunale di Milano in data 9/10/2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 38582/2022 R.G.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via principale e nel merito: accogliere integralmente il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare l'Ordinanza emessa il 9 ottobre 2023 dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott. Guido Macripò, a definizione del giudizio R.G. n. 38582/2022, per i motivi esposti ai suestesi paragrafi, rigettando tutte le domande del sig. siccome infondate in fatto e in diritto;
- CP_1 sempre in via principale: per l'effetto dell'accoglimento del presente gravame, riformare il capo dell'Ordinanza condannando il sig. al Controparte_1 pagamento in favore di dei compensi e delle spese del doppio grado Controparte_2 di giudizio, oltre accessori come per legge e, per l'effetto, condannare l'Avv. Andrea Ruocco a restituire la somma di Euro 5.644,51 corrisposta in suo favore da in CP_2 ossequio all'Ordinanza a titolo di spese legali. Salvezze illimitate”
per :” Che la Corte adita, disattesa ogni avversa Controparte_1 richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. 1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis c cpc. 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. 3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 13/10/2022 CP_1
ha chiesto la condanna di alla consegna della
[...] Controparte_2 documentazione relativa al contratto di finanziamento n. 47947984 in data 29/4/2013, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo. Ha dedotto di avere richiesto all'intermediario, con PEC del 13/10/21, di trasmettere copia del contratto, della polizza assicurativa con il modello SECCI, nonché dell'estratto delle rate pagate, senza ricevere alcun riscontro. Ai sensi degli artt. 117, 119 e 125 bis d.lgs. n. 385/1993 nonché in considerazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 cost. e degli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto contrattuale gravanti sul debitore ex art. 1375 cod. civ., il ha promosso il giudizio avanti al Tribunale di Milano. CP_1
Si è costituita esponendo: Controparte_2
- che nell'agosto 2018, con riferimento a tale rapporto contrattuale, il ricorrente aveva proposto ricorso dinnanzi all'ABF di Palermo, producendo la documentazione pagina 2 di 7 contrattuale e lamentando la difformità del TAEG riportato nel contratto, stante – in tesi– la mancata inclusione nel suo calcolo del costo della polizza assicurativa CPI;
- di avere inoltrato, con PEC dell'1/12/2021, al ricorrente copia del conteggio estintivo, a seguito della richiesta formulata dallo tramite l'Associazione Consumatori CP_1
ADifesa;
-solo in sede di ricorso ex art. 702 bis cpc, il aveva fatto richiesta CP_1 dell'estratto conto storico delle rate pagate;
-la polizza assicurativa era documentazione non inclusa nel perimetro applicativo dell'art. 119 TUB e, in ogni caso, in relazione a tale documento Controparte_2 risultava carente di legittimazione passiva.
Con il primo atto difensivo la resistente ha prodotto il contratto, la polizza e l'estratto conto storico relativo al contratto di finanziamento. Ha concluso con la richiesta di dichiarazione della cessata la materia del contendere e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale di Milano con l'ordinanza impugnata ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, ritenuta la soccombenza virtuale di ha Controparte_2 condannato l'attuale società appellante al pagamento delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito. Il Giudice di primo grado ha così motivato la regolamentazione delle spese di lite:
“Ed invero, risulta che il ricorrente aveva inviato alla convenuta -prima della cessione del credito- una richiesta ex art. 119 T.U.B. via PEC in data 24.11.2021 (v. doc. n. 10 convenuta), con la quale ha chiesto alla medesima la consegna -tra l'altro- di copia del predetto contratto, con modello SECCI, della polizza, dell'estratto conto storico e del piano di ammortamento. Non risulta in atti che, prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la convenuta avesse ottemperato a tale richiesta;
la convenuta ha prodotto tale documenti soltanto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta costituendosi nel presente giudizio. E' del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente sarebbe stato già in possesso della suddetta documentazione, atteso che l'art. 119 comma 4 TUB non pone limiti e condizioni al diritto al consegna, ad eccezione di quello temporale degli ultimi dieci anni e del pagamento delle spese da parte del cliente per ottenere le copie. In ragione di tali considerazioni e della necessità per il ricorrente di agire in giudizio a tutela del suo diritto, si ritiene che la domanda proposta dal medesimo era, quindi, da accogliere in quanto fondata. La convenuta va, pertanto, condannata a rimborsare al ricorrente le spese come liquidate in dispositivo, le quali vengono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
pagina 3 di 7 ha interposto appello affidandolo ai seguenti motivi: Controparte_2
1. violazione dell'art. 119 comma 4 TUB, nel combinato disposto con l'art. 1375 cod. civ. e 117 TUB, laddove viene esteso l'ambito applicativo della prima disposizione al contratto;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 119 TUB laddove è stata estesa l'operatività della disposizione alla polizza assicurativa;
3. erronea e/o omessa valutazione delle effettive pretese e travisamento dei fatti. In riforma della sentenza impugnata ha concluso come in epigrafe riportato.
Si è costituito il concludendo per il rigetto appello e condanna spese di CP_1 lite con distrazione.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa perviene a decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 cpc assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE con nota in data 28/6/2023 depositata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, Controparte_2 all'esito del giudizio di primo grado ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare: - IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare che non era e non è tenuta a consegnare al sig. la Controparte_2 CP_1 documentazione inerente la polizza assicurativa stante la sua carenza di legittimazione passiva, per tutti i motivi già esposti nei precedenti scritti difensivi;
- IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e compensi di lite”.
Il Giudice di primo grado, proprio tenendo conto delle conclusioni rassegnate in via principale da ha affermato: “La pronuncia di "cessazione della Controparte_2 materia del contendere" costituisce, invero, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (v. Cass. S.U. n. 1048/2000). In particolare, tale fattispecie di estinzione del processo si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice con pagina 4 di 7 riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (v. Cass. n. 16891/2021). Avendo il ricorrente ottenuto in corso di causa la consegna di copia della documentazione contrattuale richiesta -e in particolare copia del contratto, con modello SECCI, della polizza, dell'estratto conto storico e del piano di ammortamento originario e di quello modificato- va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Con riferimento alla regolamentazione delle spese, ritiene il Tribunale che in capo alla convenuta sussista la soccombenza virtuale. Ed invero, risulta che il ricorrente aveva inviato alla convenuta -prima della cessione del credito- una richiesta ex art. 119 T.U.B. via PEC in data 24.11.2021 (v. doc. n. 10 convenuta), con la quale ha chiesto alla medesima la consegna -tra l'altro- di copia del predetto contratto, con modello SECCI, della polizza, dell'estratto conto storico e del piano di ammortamento. Non risulta in atti che, prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la convenuta avesse ottemperato a tale richiesta;
la convenuta ha prodotto tale documenti soltanto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta costituendosi nel presente giudizio. E' del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente sarebbe stato già in possesso della suddetta documentazione, atteso che l'art. 119 comma 4 TUB non pone limiti e condizioni al diritto al consegna, ad eccezione di quello temporale degli ultimi dieci anni e del pagamento delle spese da parte del cliente per ottenere le copie”.
Con quelle conclusioni ha insistito per la carenza di legittimazione Controparte_2 passiva in relazione alla polizza assicurativa e richiesto la declaratoria della materia del contendere con riguardo alle ulteriori domande formulate dal , con CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale. Le conclusioni rassegnate in primo grado da indicano che non aveva Controparte_2 più interesse ad una pronuncia nel merito e limitano l'ambito dell'appello alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano la regolamentazione delle spese di lite, sempre sulla base del principio in precedenza richiamato. Le questioni proposte in appello da devono, dunque, essere intese in tal Controparte_2 senso non potendo l'appellante introdurre nuovamente una domanda ( rigetto per infondatezza delle conclusione di merito rassegnate dal ), rispetto alla CP_3 quale aveva mostrato in primo grado di non essere più interessato.
Tanto premesso, la Corte osserva quanto segue. Con il primo motivo l'appellante ha contestato che la norma di cui all'art. 119, comma 4, TUB si riferirebbe allo svolgimento allo svolgimento del rapporto e non alla sia fase genetica, regolata dall'art. 117 TUB e tale considerazione troverebbe conforto “nella circostanza per cui il contratto, dopo la sua stipula, deve essere consegnato al cliente, che ne attesta la consegna, mentre la documentazione di natura contabile, pur inviata
pagina 5 di 7 per estratti periodici (cfr. art. 119, comma 2, TUB) potrebbe non essere mai ricevuta effettivamente dalla clientela, che ha quindi il diritto a richiederne copia”1. Si evidenzia che l'obbligo a carico delle banche e degli intermediari finanziari in genere di consegnare al cliente un esemplare del contratto concluso, che deve rivestire la forma scritta è previsto dall'art. 117 c. 1 d.lgs n.385/1993; tale obbligo sorge nel momento della conclusione del contratto ovvero dal momento in cui, eventualmente successivo, il cliente ha potuti percepire che la banca non aveva adempiuto a tale obbligo. La Suprema Corte, con una recente pronuncia2 secondo cui “l'art. 117 TUB nella parte in cui dispone che “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” è espressione del principio generale di trasparenza contrattuale che deve informare il rapporto tra Banca e Cliente. Il principio di trasparenza dell'attività bancaria è volto “a rendere chiaro e comprensibile all'utente medio il funzionamento del rapporto con la banca: trasparenza, in definitiva, preordinata alla piena conoscenza, da parte del cliente, del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati, sia prima della conclusione del contratto, ossia in fase precontrattuale (art. 116), sia in sede di stipulazione del contratto (art. 117), sia nel corso della sua esecuzione (artt. 118 e 119)”. L'appellante ne è consapevole talché con il primo atto difensivo nel giudizio di primo grado ha provveduto a produrre il contratto. Ogni ulteriore questione sul punto deve ritenersi assorbita.
Quanto alla violazione dell'art. 119 TUB in relazione alla polizza assicurativa l'appellante ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e lamentato un'omessa motivazione da parte del Giudice di primo grado. Ha sostenuto che la polizza sottoscritta dal con la compagnia di CP_1 assicurazione Cardif involgeva un rapporto rispetto al quale era soggetto terzo, cui, come evidente, non può essere richiesta la trasmissione del relativo contratto. In tesi, sarebbe del tutto incomprensibile, prima ancora che infondata, l'ulteriore richiesta avversaria di ricevere i “modelli Secci”, quali presunti documenti accessori della polizza assicurativa. Nel dare continuità a quanto già affermato da questa Corte3, si conclude che la polizza sottoscritta dall'appellato, con la compagnia di assicurazione, attiene ad un rapporto rispetto al quale è estranea e che il ha errato a Controparte_2 CP_1 rivolgere la richiesta all'attuale appellante. Il diritto del ad ottenere copia del contratto di finanziamento n. CP_1
47947984, richiesto con pec del 13/10/2021 e pacificamente prodotto con la comparsa di costituzione, per le ragioni in precedenza espresse, consente di superare le ulteriori questioni poste da Controparte_2
Le considerazioni svolte non sono tali da giustificare una modifica della regolamentazione delle spese di lite, data dal Giudice di primo grado con la sentenza impugnata e alla cui motivazione si rinvia.
All'esito del giudizio consegue la condanna, parte soccombente, al pagamento delle spese di lite del grado, che vengono liquidate come da dispositivo. La liquidazione viene operata sulla base dei parametri minimi, in ragione della natura del contezioso, dello scaglione delle cause di valore indeterminabile complessità bassa, per tutte le fasi esclusa quella istruttoria non tenutasi, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore costituito dell'appellata dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Controparte_2 sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi oltre al rimborso delle spese nella misura del 15% e oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Ruocco Andrea;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 l. n. 228/2012.
In Milano il 2/7/2025 Il Presidente estensore RE Baccolini
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Atto di appello pag. 13. 2 Cass. 24641/2021 3 Corte Appello di Milano n 46/2025; dello stesso tenore Tribunale di Genova n. 2052/2023; Corte d'Appello di Torino sentenza n. 399/2022. pagina 6 di 7