Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 374 /2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, P.zza Annarumma, Parte_1 n. 2, presso lo studio dell'avv. Aldo Giroldini (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_2 difendono giusta procura generale in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avvisi di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 01/03/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste creditorie riportate dagli avvisi di addebito nn.: 43920130001051700000; 43920140001390624000; 439201500001689966000; 43920150000829973000, tutti ricevuti il 21.10.2019, perché estinti, in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito n. 43920130001051700000, n. 43920140001390624000, n. 43920150000168966000, n. 43920150000829973000, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali;
2) accertare e dichiarare per i motivi di cui al punto sub 1) del presente atto, l'intervenuta prescrizione ai sensi e per effetto dell'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/95 del diritto alla riscossione del credito oggetto di causa e, conseguentemente, dichiarare illegittima la pretesa avanzata nei confronti del Sig. e per l'effetto, annullare gli Parte_1 avvisi di addebito n. 43920130001051700000, n. 43920140001390624000, n.
43920150000168966000, n. 43920150000829973000, nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali;
3) accertare e dichiarare per i motivi di cui al punto sub 2) del presente atto,
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43920150000829973000, nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali;
Con vittoria di spese e competenze, come per legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto la non debenza delle pretese contributive riportate dagli avvisi di addebito, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge
(17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio
1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Occorre, preliminarmente, segnalare che il credito previdenziale è riferito agli anni di seguito indicati:
- l'avviso di addebito n. 43920130001051700000 fa riferimento a contributi IVS per gli anni 2011 e
2012;
- l'avviso di addebito n. 43920140001390624000 fa riferimento a contributi IVS per gli anni 2013 e
2014;
- l'avviso di addebito n. 439201500001689966000 fa riferimento a contributi per Gestione separata contributi su reddito arti e professioni per gli anni 2007, 2008 e 2009;
2 - l'avviso di addebito n. 43920150000829973000 fa riferimento a contributi per Gestione separata contributi su reddito arti e professioni per l'anno 2006. 5. Si segnala, altresì, che l' ha documentato l'avvenuto sgravio ex lege (art. 1, Controparte_2 commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022) delle poste contributive richiamate dagli avvisi di addebito nn. 43920130001051700000; 43920140001390624000 e parzialmente (relativamente ai crediti fino a mille euro) l'avviso di addebito n. 439201500000168966000. 5.1. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l.
197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
4. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
6. Si dichiara pertanto, la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito numero 43920130001051700000; 43920140001390624000 e, parzialmente (relativamente ai carichi fino a mille euro) 439201500000168966000.
7. Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 439201150000829973000 e i carichi residuanti dell'avviso di addebito n. 439201500000168966000 il ricorso va accolto, in ragione del decorso del termine quinquennale dalla data di riferimento del debito, rispettivamente 2006 e 2009 e quella di notifica degli avvisi stessi (21.10.2019).
8. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
3 - dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito nn.
43920130001051700000; 43920140001390624000 e, parzialmente (relativamente ai carichi fino a mille euro) 439201500000168966000;
- accoglie il ricorso, nel resto, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione delle pretese contributive per intervenuta prescrizione, relativamente all'avviso di addebito n. 439201150000829973000 e la residua parte (non sottoposta a sgravio ex lege) dell'avviso di addebito n. 439201150000829973000
- condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.300,00 oltre CP_1 accessori di legge.
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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