Art. 2.
E' autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di un ulteriore contributo straordinario di lire 570 milioni, integrativo del contributo straordinario di lire 790 milioni disposto con legge 23 marzo 1973, n. 85 , destinato a dotare l'Istituto stesso di una propria sede.
E' autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di un ulteriore contributo straordinario di lire 570 milioni, integrativo del contributo straordinario di lire 790 milioni disposto con legge 23 marzo 1973, n. 85 , destinato a dotare l'Istituto stesso di una propria sede.